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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 07/02/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
P.U. n. 29-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11.10.2024 da nato a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena n. 4, C.F. (p.iva ) C.F._1 P.IVA_1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena n. 4, C.F. C.F._2 per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata, viste le integrazioni depositate in data 28.1.2025, sentito il Giudice relatore
OSSERVA premesso che con ricorso depositato in data 11.10.2024 ed Parte_1
hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare ai sensi degli Parte_2 artt. 66 e 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
rilevato che con deposito del 28.1.2025 è stata integrata la relazione dell'OCC al fine ottemperare ai contenuti informativi richiesti dai novellati artt. 268 e 269 CCII circa la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni nonché l'attestazione della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: che sussiste la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario del tribunale;
che i ricorrenti rispondono ai requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura familiare ex art. 66
CCII in quanto sono coniugi conviventi e il sovraindebitamento ha, all'evidenza, origine comune, dal momento che in gran parte è dovuto alle garanzie personali concesse dai ricorrenti a supporto delle società gestite dal marito;
che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII, come emerge dall'abissale sproporzione tra i debiti maturati e le disponibilità economiche patrimoniali e finanziarie, e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che l'O.C.C. ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268 co. 3 ultimo periodo CCII) con la precisazione, tuttavia, che l'attivo proviene da uno solo dei ricorrenti, ossia
[...]
dal momento che è disoccupata e non è proprietaria di beni;
Pt_1 Parte_2 considerato, in ogni caso, che in virtù del novellato art. 66 co. 1 ultimo periodo CCII la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno dei debitori si trova nelle condizioni previste dall'art. 283 CCII, se per l'altro debitore sussistono i presupposti di cui all'art. 268 co.
3 ultimo periodo CCII: nel caso di specie, per sussistono tali ultimi presupposti;
Parte_1 considerato pertanto che la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269
CCII ed appare ammissibile;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei debitori e Parte_1 Parte_2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. dott. disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori l'importo unitario di euro
2.400,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Merluzzi Presidente
Dott.ssa Laura Di Lauro Giudice
Dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso depositato in data 11.10.2024 da nato a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena n. 4, C.F. (p.iva ) C.F._1 P.IVA_1
e
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Maddalena n. 4, C.F. C.F._2 per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata, viste le integrazioni depositate in data 28.1.2025, sentito il Giudice relatore
OSSERVA premesso che con ricorso depositato in data 11.10.2024 ed Parte_1
hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare ai sensi degli Parte_2 artt. 66 e 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
rilevato che con deposito del 28.1.2025 è stata integrata la relazione dell'OCC al fine ottemperare ai contenuti informativi richiesti dai novellati artt. 268 e 269 CCII circa la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni nonché l'attestazione della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori;
ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: che sussiste la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII in quanto i debitori hanno la residenza nel circondario del tribunale;
che i ricorrenti rispondono ai requisiti richiesti dalla legge per accedere alla procedura familiare ex art. 66
CCII in quanto sono coniugi conviventi e il sovraindebitamento ha, all'evidenza, origine comune, dal momento che in gran parte è dovuto alle garanzie personali concesse dai ricorrenti a supporto delle società gestite dal marito;
che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII, come emerge dall'abissale sproporzione tra i debiti maturati e le disponibilità economiche patrimoniali e finanziarie, e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;
che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
che l'O.C.C. ha attestato che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori (art. 268 co. 3 ultimo periodo CCII) con la precisazione, tuttavia, che l'attivo proviene da uno solo dei ricorrenti, ossia
[...]
dal momento che è disoccupata e non è proprietaria di beni;
Pt_1 Parte_2 considerato, in ogni caso, che in virtù del novellato art. 66 co. 1 ultimo periodo CCII la domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno dei debitori si trova nelle condizioni previste dall'art. 283 CCII, se per l'altro debitore sussistono i presupposti di cui all'art. 268 co.
3 ultimo periodo CCII: nel caso di specie, per sussistono tali ultimi presupposti;
Parte_1 considerato pertanto che la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269
CCII ed appare ammissibile;
P.Q.M.
Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei debitori e Parte_1 Parte_2
NOMINA
Giudice delegato la dott.ssa Martina Ponzin
Liquidatore l'O.C.C. dott. disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;
Persona_1
ORDINA
Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2- bis sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)
ORDINA
La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;
DISPONE
Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.
Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito
FISSA ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento dei debitori l'importo unitario di euro
2.400,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario, visto l'art. 270 co. 4 CCII
DISPONE che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione
DISPONE che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale
(Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)
DISPONE che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.
Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 06/02/2025
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Martina Ponzin Dott. Riccardo Merluzzi