Articolo 791 del Codice civile
Articolo 737Articolo 736
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19 aprile 1942
Art. 791.

(Condizione di riversibilita').

Il donante puo' stipulare la riversibilita' delle cose donate, sia per il caso di premorienza del solo donatario, sia per il caso di premorienza del donatario e dei suoi discendenti.

Nel caso in cui la donazione e' fatta con generica indicazione della riversibilita', questa riguarda la premorienza, non solo del donatario, ma anche dei suoi discendenti.

Non si fa luogo a riversibilita' che a beneficio del solo donante.
Il patto a favore di altri si considera non apposto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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