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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 10/04/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2466/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2466/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CRESPI MARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/10/1987, rappresentato e difeso dall'Avv. CALDESIO FEDERICO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
Con note scritte le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“1) Affidamento condiviso delle figlie minori di anni 15 e i anni 5, Per_1 Per_2
2) Collocamento preferenziale delle figlie minori presso l'abitazione della madre,
3) Impegno del padre a tenere con sé le figlie minori e Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 a) il mercoledì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola o dal campo estivo ovvero – solo in caso di gravi impedimenti lavorativi – dal termine del lavoro e sino alle ore 21.00, riportandole presso la casa materna,
b) una volta ogni due settimane dal venerdì dall'uscita dalla scuola o dal campo estivo ovvero – solo in caso di gravi impedimenti lavorativi – dal termine del lavoro e sino alla domenica alle ore 21.00, riportandole presso la casa materna,
c) due settimane anche non consecutive nel mese di Agosto, da determinarsi entro il mese di
Maggio,
d) sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, ricompresi tra il 23 e il 30 dicembre oppure tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio ad anni alterni;
nel 2025 le figlie minori staranno con la madre nel periodo ricompreso tra il 23 ed il 30 dicembre,
e) nei giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
nel 2025 le figlie minori staranno con il padre il giorno di , Per_3
4) obbligo per il padre di provvedere al versamento, in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori e entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Per_1 Per_2
€.350,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (dal mese di marzo
2026),
5) obbligo per il padre di provvedere al pagamento del 60% delle spese straordinarie delle figlie minori, come da Linee Guida del Tribunale di Varese,
6) assegno unico integralmente a favore della madre,
7) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità delle minori validi per l'espatrio,
8) spese legali integralmente compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle Controparte_1
condizioni personali e patrimoniali inerenti le figlie nate dalla relazione: nata a Persona_4
Cittiglio il 12/03/2010 e nata a [...] il [...]. Persona_5
La ricorrente, dopo aver lamentato che il padre risulta poco diligente nel rispettare gli accordi informali assunti tra i genitori per i tempi di frequentazione con le figlie e che l'ammontare dell'assegno di mantenimento delle minori, autonomamente stabilito dal padre, risulta inadeguato stante il reddito percepito dallo stesso nettamente superiore a quello della ricorrente, ha chiesto l'affidamento congiunto delle figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e frequentazione del padre secondo il calendario stabilito nel ricorso. Sotto il profilo pagina 2 di 4 economico, ha chiesto a carico del padre il pagamento della somma di € 500,00 per ogni figlia oltre il 50% delle spese straordinarie. L'Assegno Unico da corrispondere integralmente a favore della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/02/2025, si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e aderendo Controparte_1
alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni con il padre secondo quanto indicato nell'atto del resistente.
Sotto il profilo economico, il padre ha insistito nel versare a favore delle figlie minori la somma di €
200,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. L'Assegno Unico a favore della madre al 100%.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 19/03/2025, all'esito della quale, dopo il libero interrogatorio congiunto delle parti, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa, ha formulato una proposta conciliativa alla quale le parti hanno dichiarato di aderire, chiedendo la fissazione di un termine per note scritte in sostituzione all'udienza. Il Giudice, dato atto, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo raggiunto e concedeva il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In data 31/03/2025, le parti hanno provveduto al deposito telematico delle note scritte congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
La domanda proposta da nei confronti di volta ad Parte_1 Controparte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] è Persona_4 Persona_5
meritevole di accoglimento.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
In particolare, ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre posto che recepisce le loro abitudini di vita come adottate sino ad ora.
pagina 3 di 4 Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni e considerato il divario reddituale dei genitori, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'ascolto delle minori nata a [...] il [...] e nata a Persona_4 Persona_5
Cittiglio il 2/08/2020 non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c., oltre che della tenera età di Per_2
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Parte_1 nata ad [...] il [...] e nato a Controparte_1
MILANO (MI) il 04/10/1987 in relazione alle figlie nate dalla loro unione Persona_4
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] inerenti la
[...] Persona_5 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle stesse, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n.2466/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CRESPI MARIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
04/10/1987, rappresentato e difeso dall'Avv. CALDESIO FEDERICO presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “OGGETTO: “Regolamentazione delle condizioni personali e patrimoniali inerenti figlio non matrimoniale”.
Con note scritte le parti hanno congiuntamente rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente:
“1) Affidamento condiviso delle figlie minori di anni 15 e i anni 5, Per_1 Per_2
2) Collocamento preferenziale delle figlie minori presso l'abitazione della madre,
3) Impegno del padre a tenere con sé le figlie minori e Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 a) il mercoledì di ogni settimana dall'uscita dalla scuola o dal campo estivo ovvero – solo in caso di gravi impedimenti lavorativi – dal termine del lavoro e sino alle ore 21.00, riportandole presso la casa materna,
b) una volta ogni due settimane dal venerdì dall'uscita dalla scuola o dal campo estivo ovvero – solo in caso di gravi impedimenti lavorativi – dal termine del lavoro e sino alla domenica alle ore 21.00, riportandole presso la casa materna,
c) due settimane anche non consecutive nel mese di Agosto, da determinarsi entro il mese di
Maggio,
d) sette giorni durante le vacanze scolastiche natalizie, ricompresi tra il 23 e il 30 dicembre oppure tra il 30 dicembre ed il 6 gennaio ad anni alterni;
nel 2025 le figlie minori staranno con la madre nel periodo ricompreso tra il 23 ed il 30 dicembre,
e) nei giorni di Pasqua e lunedì dell'Angelo ad anni alterni;
nel 2025 le figlie minori staranno con il padre il giorno di , Per_3
4) obbligo per il padre di provvedere al versamento, in favore della madre, a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori e entro il giorno 5 di ogni mese, della somma Per_1 Per_2
€.350,00 per ciascuna figlia, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (dal mese di marzo
2026),
5) obbligo per il padre di provvedere al pagamento del 60% delle spese straordinarie delle figlie minori, come da Linee Guida del Tribunale di Varese,
6) assegno unico integralmente a favore della madre,
7) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità delle minori validi per l'espatrio,
8) spese legali integralmente compensate.”
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 ha adito l'intestato Tribunale Parte_1
al fine di ottenere nei confronti di la regolamentazione delle Controparte_1
condizioni personali e patrimoniali inerenti le figlie nate dalla relazione: nata a Persona_4
Cittiglio il 12/03/2010 e nata a [...] il [...]. Persona_5
La ricorrente, dopo aver lamentato che il padre risulta poco diligente nel rispettare gli accordi informali assunti tra i genitori per i tempi di frequentazione con le figlie e che l'ammontare dell'assegno di mantenimento delle minori, autonomamente stabilito dal padre, risulta inadeguato stante il reddito percepito dallo stesso nettamente superiore a quello della ricorrente, ha chiesto l'affidamento congiunto delle figli minori con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e frequentazione del padre secondo il calendario stabilito nel ricorso. Sotto il profilo pagina 2 di 4 economico, ha chiesto a carico del padre il pagamento della somma di € 500,00 per ogni figlia oltre il 50% delle spese straordinarie. L'Assegno Unico da corrispondere integralmente a favore della madre.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 17/02/2025, si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e aderendo Controparte_1
alla richiesta di affidamento condiviso delle figlie minori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni con il padre secondo quanto indicato nell'atto del resistente.
Sotto il profilo economico, il padre ha insistito nel versare a favore delle figlie minori la somma di €
200,00 per ciascuna figlia oltre al 50% delle spese straordinarie. L'Assegno Unico a favore della madre al 100%.
Le parti sono comparse personalmente all'udienza del 19/03/2025, all'esito della quale, dopo il libero interrogatorio congiunto delle parti, il Giudice, alla luce di quanto dichiarato e risultante dagli atti di causa, ha formulato una proposta conciliativa alla quale le parti hanno dichiarato di aderire, chiedendo la fissazione di un termine per note scritte in sostituzione all'udienza. Il Giudice, dato atto, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo raggiunto e concedeva il termine per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
In data 31/03/2025, le parti hanno provveduto al deposito telematico delle note scritte congiunte con le quali hanno concordemente rappresentato di avere raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe riportate.
Quindi il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza concessione di ulteriori termini.
***********
La domanda proposta da nei confronti di volta ad Parte_1 Controparte_1 ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] è Persona_4 Persona_5
meritevole di accoglimento.
La pronuncia richiesta deve avvenire alle condizioni concordate tra le parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alle figlie minori l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con la legge n. 54/2006 e confermati dal d.lgs. n. 154/2013.
In particolare, ritiene il Collegio che risulti giustificato l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre posto che recepisce le loro abitudini di vita come adottate sino ad ora.
pagina 3 di 4 Anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni e considerato il divario reddituale dei genitori, a garantire alle figlie condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
L'ascolto delle minori nata a [...] il [...] e nata a Persona_4 Persona_5
Cittiglio il 2/08/2020 non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c., oltre che della tenera età di Per_2
Spese di lite compensate come da domanda delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) PRENDE ATTO ad ogni effetto di legge degli accordi intercorsi fra Parte_1 nata ad [...] il [...] e nato a Controparte_1
MILANO (MI) il 04/10/1987 in relazione alle figlie nate dalla loro unione Persona_4
nata a [...] il [...] e nata a [...] il [...] inerenti la
[...] Persona_5 regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale delle stesse, alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) COMPENSA integralmente fra le parti le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03.
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