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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 20/01/2026, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 558/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1316/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2640/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 12/07/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente presentava all'Agenzia delle entrate di Siracusa istanza di rimborso del 90% delle somme pagate nel triennio 1990 – 1992: si formava il “silenzio rifiuto” che veniva impugnato dinnanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2640/03/22, accoglieva il ricorso disponendo il rimborso del 90 % delle imposte dirette versate nel periodo in esame (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello chiedendo - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma della sentenza (cfr. appello in atti).
Il contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- La Legge n. 289/2002, art. 9 c. 17 (“Sisma 90”) ha previsto la definizione di quanto ancora dovuto con il versamento dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%.
Il successivo art. 3 quater del D.L. n. 300/2006 (convertito in legge n. 17 del 26/02/2007) ha “differito”, al
31/12/2007, il termine per la definizione automatica dei tributi sospesi, con il pagamento del 30% dell'importo dovuto.
L'art. 36 bis della legge 31 dicembre 2007 n. 248 ha riaperto, al 31 marzo 2008, la definizione prevista dal c. 17 dell'art. 9 della legge 289/2002.
2.- Il “momento storico” in cui si è verificato il presupposto per la restituzione è il 27 febbraio 2007: data di entrata in vigore della legge n. 17 del 27/02/2007.
Pertanto, i termini per la presentazione dell'istanza di rimborso andavano a scadere il 27 febbraio 2009.
La richiesta di rimborso è stata presentata in data 23/02/2009: tempestivamente.
3.- L'art. 9, c. 17 della L. 289/2002, ha disposto (in breve) che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990 possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%.
Tale termine è stato differito (art. 3 quater D.L. n. 300/2006 e ss.mm.ii.) al 31/12/2007 e, successivamente
(art. 36 bis L. n. 31/2008 del 27/02/2008), “spostato” al 31 marzo 2008.
4.- La Corte di legittimità (sentenza n. 20641/2007 del 27/06/2007) ha ritenuto (in breve) che al fine di evitare “disparità di trattamento” spetta a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale ad un decimo previsto dalla L. n. 289/2002 e che “ … il beneficio de quo si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto ... in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege ..”
(conforme: Ordinanza del 12 giugno 2012 n. 9577).
5.- I richiedenti rientrano nei parametri stabiliti dalla normativa sugli aiuti c.d. “de minimis” (“tetto” di euro
200.000,00): il rimborso richiesto ammonta ad € 27.772,67 e non hanno usufruito di ulteriori aiuti di Stato nel corso degli anni come da autocertificazione prodotta in atti.
La Giurisprudenza di merito ha riconosciuto valore probatorio alla c.d. autocertificazione attestante il rispetto dei parametri del «de minimis» (Commissione tributaria regionale Sicilia, sezione staccata di Catania, sentenza n. 1366 del 2021).
6.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezione V con sentenza n. 5919 depositata in data
27/02/2023) ha ritenuto che è indispensabile l'autocertificazione di non aver usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due anni precedenti.
Recente la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso conforme ritenendo (in sintesi) che in tema di rimborso d'imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al “Sima Sicilia 1990”, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato in deroga alle disposizioni processuali nazionali, è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente (Cassazione, n. 735 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve, in via preliminare, darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nella specificità e complessità delle questioni involte ed esaminate e nelle sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate.
P.Q.M.
Rigetta all'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
SALVUCCI DAVID, Giudice
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1316/2023 depositato il 02/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 CF_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 CF_1 - CF_Resistente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2640/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 12/07/2022 Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Contribuente presentava all'Agenzia delle entrate di Siracusa istanza di rimborso del 90% delle somme pagate nel triennio 1990 – 1992: si formava il “silenzio rifiuto” che veniva impugnato dinnanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Il primo Giudice, con sentenza n. 2640/03/22, accoglieva il ricorso disponendo il rimborso del 90 % delle imposte dirette versate nel periodo in esame (cfr. sentenza di I grado in atti).
L'Agenzia delle Entrate ha proposto appello chiedendo - per i motivi che di seguito saranno esaminati - la riforma della sentenza (cfr. appello in atti).
Il contribuente si è costituito ed ha contro dedotto.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
1.- La Legge n. 289/2002, art. 9 c. 17 (“Sisma 90”) ha previsto la definizione di quanto ancora dovuto con il versamento dell'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%.
Il successivo art. 3 quater del D.L. n. 300/2006 (convertito in legge n. 17 del 26/02/2007) ha “differito”, al
31/12/2007, il termine per la definizione automatica dei tributi sospesi, con il pagamento del 30% dell'importo dovuto.
L'art. 36 bis della legge 31 dicembre 2007 n. 248 ha riaperto, al 31 marzo 2008, la definizione prevista dal c. 17 dell'art. 9 della legge 289/2002.
2.- Il “momento storico” in cui si è verificato il presupposto per la restituzione è il 27 febbraio 2007: data di entrata in vigore della legge n. 17 del 27/02/2007.
Pertanto, i termini per la presentazione dell'istanza di rimborso andavano a scadere il 27 febbraio 2009.
La richiesta di rimborso è stata presentata in data 23/02/2009: tempestivamente.
3.- L'art. 9, c. 17 della L. 289/2002, ha disposto (in breve) che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990 possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 versando, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10%.
Tale termine è stato differito (art. 3 quater D.L. n. 300/2006 e ss.mm.ii.) al 31/12/2007 e, successivamente
(art. 36 bis L. n. 31/2008 del 27/02/2008), “spostato” al 31 marzo 2008.
4.- La Corte di legittimità (sentenza n. 20641/2007 del 27/06/2007) ha ritenuto (in breve) che al fine di evitare “disparità di trattamento” spetta a tutti il beneficio della riduzione del carico fiscale ad un decimo previsto dalla L. n. 289/2002 e che “ … il beneficio de quo si attua concretamente secondo due simmetriche possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento del solo 10% del dovuto ... in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito sorto ex lege ..”
(conforme: Ordinanza del 12 giugno 2012 n. 9577).
5.- I richiedenti rientrano nei parametri stabiliti dalla normativa sugli aiuti c.d. “de minimis” (“tetto” di euro
200.000,00): il rimborso richiesto ammonta ad € 27.772,67 e non hanno usufruito di ulteriori aiuti di Stato nel corso degli anni come da autocertificazione prodotta in atti.
La Giurisprudenza di merito ha riconosciuto valore probatorio alla c.d. autocertificazione attestante il rispetto dei parametri del «de minimis» (Commissione tributaria regionale Sicilia, sezione staccata di Catania, sentenza n. 1366 del 2021).
6.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, sezione V con sentenza n. 5919 depositata in data
27/02/2023) ha ritenuto che è indispensabile l'autocertificazione di non aver usufruito di altri aiuti ed agevolazioni nell'anno cui si riferisce la richiesta di rimborso e nei due anni precedenti.
Recente la giurisprudenza di legittimità si è espressa in senso conforme ritenendo (in sintesi) che in tema di rimborso d'imposta previsto dalla disciplina speciale connessa al “Sima Sicilia 1990”, con riguardo al limite degli aiuti di Stato, fino alla piena funzionalità del registro centrale degli aiuti di Stato in deroga alle disposizioni processuali nazionali, è ammessa la prova del rispetto della disciplina de minimis mediante autodichiarazione del contribuente (Cassazione, n. 735 del 2025).
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Va confermata la sentenza impugnata.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite deve, in via preliminare, darsi atto della pronuncia della
Corte Costituzionale n. 77/2018 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, c. 2
c.p.c.. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, nella specificità e complessità delle questioni involte ed esaminate e nelle sopravvenienze giurisprudenziali come sopra richiamate.
P.Q.M.
Rigetta all'appello.
Spese compensate.
Siracusa, 19 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ZI NA