Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 25/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
RGL 2157/2020
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
17/01/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2157 del R.G. per l'anno 2020 avente ad oggetto: opposizione ordinanza -ingiunzione promossa da
, con gli avv. F.F. Romeo e P. Misiano Parte_1
Ricorrente contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con i funzionari, D. Calabrò, A. Oteri,
e CP_2
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.09.2020 parte ricorrente proponeva opposizione all'ordinanza di ingiunzione n. 102/2020, prot. n. 6297 -emessa dall
[...]
di in data 09.03.2020 (notifica il 12.08.2020) Controparte_1 Controparte_1 per il pagamento della somma € 14.100,00, oltre spese di notifica pari ad € 17,45 -col quale veniva contestata la violazione di cui all'art. 3, co. 3 e 3-ter, del D.L. 12/2002, conv. in L. 73/2002, sost. dall'art. 22 D.Lgs. 151/2015 (violazione diffidabile – c.d. maxi-sanzione, per aver occupato i sigg. e senza la CP_3 Per_1 preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro), nonché all'art. 3, co.
Eccepiva l'irregolarità del verbale di accertamento in violazione della disposizione di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, con conseguente nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta, anche in ragione dell'omessa motivazione di cui alla L. n. 241/1990. Co Si costituiva tempestivamente l ripercorrendo l'istruttoria espletata in sede ispettiva e, in particolare, la tempestiva notificazione del verbale di accertamento nonché la completezza della motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta richiamando il verbale di illecito amministrativo nel quale venivano esposte, in maniera particolareggiata le conclusioni degli accertamenti.
La causa, di natura documentale è così decisa.
L'opposizione è infondata e dev'essere respinta
E' infondata l'eccezione di nullità dell'ordinanza di ingiunzione opposta per tardiva notifica del verbale di accertamento ispettivo. Invero, sul punto sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione statuendo che il giudizio di opposizione all'ordinanza di ingiunzione riguarda il rapporto e non l'atto, con conseguente irrilevanza di norme relative al procedimento sanzionatorio ed alla garanzia del diritto di difesa, quali l'obbligo di audizione, considerando che gli argomenti a proprio favore che l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (Cass. S.U.
1786/2010). Al centro della decisione vi era, dunque, la presa d'atto che è pacifico, nella giurisprudenza e nella dottrina, che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è lo strumento per portare la fattispecie di irrogazione delle sanzioni davanti al giudice nella sua interezza e che si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto solo introdotto dall'esame di un atto e che, dunque, l'opposizione ha un effetto devolutivo pieno, nei limiti dei motivi di opposizione proposti in sede giurisdizionale ove la tutela per il trasgressore è piena, potendo ciascuna delle deduzioni svolte in sede amministrativa essere riproposta al giudice. Anche secondo più recente giurisprudenza: “In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell'orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. -secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall'art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento- non integra una ipotesi di cd. "prospective overruling", poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell'ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e, comunque, dalla sua violazione non consegue l'effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell'interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione” (Cass. 11300/2018).
Ciò si ritiene tanto più in relazione alla notificazione del verbale di contestazione dell'illecito, finalizzato a consentire il pagamento della sanzione in misura ridotta di cui all'art. 16 L. 689/1981 o, in caso contrario, di far pervenire all scritti CP_1 difensivi e documenti o chiedere l'audizione ex art. 18, co. 1 L. 689/1981, che l'interessato può far pervenire nel giudizio (cfr. Corte d'Appello di Catanzaro n.
792/2020).
Ciò posto, neppure sussiste la violazione dell'obbligo di motivazione dell'ordinanza di ingiunzione opposta. Ai sensi dell'art. 18 L. cit.: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente;
altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (..)”. Ebbene, attesa la necessità di garantire il diritto di difesa dell'interessato, sia la contestazione che l'ordinanza di ingiunzione, anche motivata per relationem, devono contenere la descrizione esaustiva della violazione, non potendo il giudizio di opposizione riguardare fatti diversi da quelli oggetto di contestazione, pena la violazione del diritto di difesa. Del resto, l'applicazione di norme diverse da quelle indicate nella contestazione della violazione, senza modificazione dei fatti contestati, comporta l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione solo quando determini in concreto una lesione del diritto di difesa in relazione alla facoltà del trasgressore di essere ascoltato e di produrre documenti prima dell'emissione del provvedimento (Cass.
13267/2020).
Nel caso di specie, l'ordinanza di ingiunzione opposta, che richiama il verbale di accertamento n. RC00000/2019-814-01, reca l'indicazione delle norme violate di cui all'art. 3, co. 3 e 3 ter del D.L. 12/2002 (per aver occupato lavoratori senza la preventiva comunicazione di instaurazione di rapporto di lavoro), nonché all'art. 3, co.
3 e 3-quater, D.L. 12/2002 (per aver impiegato i lavoratori stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno).
Avuto riguardo al richiamo al verbale di accertamento la condotta sanzionata si ritiene poi sufficientemente specificata.
Ebbene, a fronte dell'indicazione della condotta addebitata, nulla ha dedotto l'opponente, in particolare, non specificando né formulando istanze probatorie volte a dimostrare l'insussistenza delle condotte sanzionate.
In definitiva, ritenuta provata la regolarità del verbale di accertamento, ed in mancanza di elementi di segno contrario, merita conferma l'ordinanza di ingiunzione opposta, assorbite le questioni non espressamente trattate. Le spese di lite, liquidate ex DM n. 55/2014, in relazione al valore della controversia e all'attività processuale, esclusa la fase istruttoria perché non espletata, vanno poste a carico di parte opponente, ridotte del 50 % essendo l'amministrazione difesa personalmente.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa
- Rigetta l'opposizione;
- Condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in € 750,00, oltre spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. come per legge oltre contributo unificato.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 25/01/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo