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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 20/12/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Marco Gaeta Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.220/2021 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.374/2021 resa dal Tribunale di Caltanissetta il 22.6.2021
e depositata il 29.6.2021, avente ad oggetto accertamento accettazione dell'eredità
vertente tra
nato a [...] il dì 11.12.1970 c.f. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lupica per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Cataldo Corso Unità d'Italia 39
- EL -
contro
nato a [...] il [...] c.f. , difeso CP_1 C.F._2
anche disgiuntamente dall'avv. Francesco Lauricella e dall'avv. Giuseppe Lauricella per procura in atti ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in San Cataldo via
Empedocle 28
- appellato -
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.2025 viene disposta la trattazione scritta della causa ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, quindi le parti hanno depositato note di trattazione, concludendo come dai rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 2 agosto 2016, conveniva CP_1 Parte_1
dinanzi al Tribunale di Caltanissetta, per ivi sentire accertare e dichiarare l'avvenuta accettazione tacita dell'eredità di , madre del convenuto. Persona_1
Esponeva di essere creditore del convenuto per rapporti derivanti dalla Parte_2
società di cui era socio amministratore e legale
[...] Parte_1
rappresentante, in virtù di cui il Tribunale di Caltanissetta aveva riconosciuto in favore dell'attore il diritto al pagamento della somma di € 92.000/00, con ordinanza esecutiva ex art.186 ter c.p.c., oltre interessi legali dal 25 marzo 2010 e spese di giudizio, nei confronti della predetta società.
Rappresentava che la successiva procedura esecutiva si era risolta in un pignoramento negativo, per l'infruttuosa escussione del patrimonio sociale;
pertanto, in applicazione del principio di responsabilità illimitata e solidale dei soci ex art.2291 c.c., si era determinato a rivolgere l'esecuzione forzata nei confronti del patrimonio personale di . Parte_1
Tuttavia, il convenuto non aveva provveduto a trascrivere l'accettazione dell'eredità della propria madre (nata a [...] il [...] e ivi deceduta il Persona_1
16 ottobre 2006), che pure era avvenuta in forma tacita, impedendo così la possibilità di aggredire le quote a lui spettanti dell'asse ereditario.
A dimostrazione dell'avvenuta accettazione tacita, deduceva che sin dal 2012 il convenuto aveva corrisposto al Comune di San Cataldo le imposte ICI e IMU per la quota di propria spettanza sui beni dell'asse ereditario materno, in particolare su un appartamento e un vano siti in San Cataldo viale della Rinascita 45, identificati catastalmente al foglio 75 part.217 sub.14 e sub. 1.
Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi con sentenza che il convenuto Pt_1
aveva accettato tacitamente l'eredità della propria madre ai sensi dell'art.476 c.c.,
[...]
disponendo che il Conservatore dei registri immobiliari provvedesse alle dovute iscrizioni e trascrizioni.
Con comparsa di costituzione e risposta del 14 dicembre 2016 si costituiva Pt_1
, contestando la domanda attorea "destituita di fondamento", stante l'inesistenza
[...]
dei presupposti per il suo accoglimento.
Esponeva che non aveva mai espressamente accettato l'eredità della propria madre
, né aveva mai compiuto atti concludenti e significativi della volontà di Persona_1
accettarla.
Contestava di aver provveduto al pagamento delle imposte ICI e IMU su alcuna delle quote cadute in successione, sostenendo che tali imposte "probabilmente sono state
pagate a sua insaputa da altro soggetto", riservandosi di dimostrarlo nel corso della causa;
in ogni caso, anche qualora fosse stato dimostrato il pagamento delle imposte sui beni ereditari (che comunque negava), tale circostanza non avrebbe comportato l'accettazione tacita dell'eredità, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore.
Quindi, concludeva chiedendo rigettarsi la domanda attorea "per integrale infondatezza
della stessa, sia nelle circostanze in fatto sia nelle deduzioni in diritto", con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Istruita la causa con la documentazione allegata, l'interrogatorio formale del convenuto e le prove testimoniali addotte dalle parti, con sentenza n.374/2021 il Tribunale di
Caltanissetta accoglieva la domanda dell'attore CP_1
Il Tribunale ha preliminarmente accertato la sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore in relazione all'invocato accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità. Dal compendio documentale era emerso e non contestato che era creditore della società CP_1
in virtù di ordinanza ex art.186 ter c.p.c. emessa dal Parte_2
medesimo Tribunale in data 25 marzo 2014 per l'importo di € 92.000,00 oltre interessi legali e spese di lite. La visura camerale confermava che rivestiva la Parte_1
carica di amministratore della società e che l'attore aveva già proceduto alla preventiva escussione del patrimonio sociale mediante pignoramento mobiliare del 4 dicembre 2014,
con esito negativo.
Il Tribunale ha ritenuto sussistente il rapporto credito-debito tra le parti in virtù del disposto dell'art.2291 c.c., che prevede la responsabilità solidale e illimitata dei soci di una s.n.c.
per le obbligazioni sociali.
Il primo Giudice ha richiamato i principi consolidati in tema di accettazione tacita dell'eredità disciplinata dall'art.476 c.c., evidenziando che essa rappresenta un modo puro e semplice di accettazione consentita al chiamato persona fisica capace di agire.
Ha precisato che l'onere di provare l'accettazione grava sulla parte che ne invoca la verifica, trattandosi di accertare un fatto i cui presupposti consistono in atti e condotte incompatibili con la volontà del chiamato di rinunciare all'eredità.
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività
personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede,
individuando diversi elementi che hanno deposto nel senso di ritenere configurata un'accettazione tacita dell'eredità.
Dalla certificazione del Comune di San Cataldo risultava che aveva Parte_1
corrisposto sin dal 2012 gli importi relativi alle imposte ICI e IMU per l'appartamento e il vano siti in viale della Rinascita, facenti parte del compendio ereditario, precisando che, pur non costituendo di per sé accettazione tacita, tale condotta, se corroborata da altri elementi, può costituire significativo indice sintomatico di volontà incompatibile con la rinuncia all'eredità.
Inoltre, dalla documentazione allegata dall'attore, emergeva che gli immobili del compendio ereditario risultavano catastalmente intestati pro quota anche ad Pt_1
, nella misura corrispondente alla quota derivante per successione legittima e che
[...]
uno degli immobili (vano al piano terra in viale della Rinascita) risultava occupato dalla moglie del convenuto e adibito a proprio studio professionale. Parte_3
Per l'effetto, con la citata sentenza il Tribunale così statuiva:
- accerta e dichiara che , nato a [...] l'[...] ha tacitamente Parte_1
accettato l'eredità della madre , nata a [...] il [...] ed ivi Persona_1
deceduta il 16.10.2006, nella quota ad esso spettante per successione legittima;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_1
pari ad € 3.415,37, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura
legalmente dovuta;
- dispone che il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, provveda
alla dovuta trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità."
Con atto di citazione notificato il 6 settembre 2021, propone gravame Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale, affidando l'impugnazione ai motivi appresso sintetizzati:
VIOLAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. - MANCANZA DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO
La sentenza è radicalmente nulla per violazione del principio di perfetta corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art.112
c.p.c., poichè l'attore aveva fondato la domanda di accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità CP_1
esclusivamente su un'unica circostanza di fatto, ossia il pagamento delle imposte ICI e IMU sulla quota di spettanza della predetta eredità, mentre il Tribunale ha posto a fondamento della decisione anche fatti o situazioni estranei alla materia del contendere e, specificamente, la voltura catastale dei beni ereditari, che l'attore ha menzionato tardivamente per la prima volta nella memoria di replica del 15 febbraio 2021.
Allo stesso tempo, il tema del comodato d'uso gratuito di uno degli immobili è stato introdotto nei capitoli di prova della memoria istruttoria di parte attrice del 28 febbraio 2017.
ERRONEA VALUTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
Il pagamento delle imposte ICI e IMU costituisce mero adempimento fiscale, rientrante tra gli atti conservativi e di gestione consentiti dall'art.460 c.c., pertanto irrilevante ai fini dell'accettazione tacita secondo consolidato orientamento giurisprudenziale.
Peraltro, dall'istruttoria è risultato provato che le imposte sono state pagate dal padre col proprio denaro, Persona_2
senza informare il figlio che si era mostrato disinteressato agli immobili dei genitori. Pt_1
Il teste ha dichiarato di essersi sentito obbligato a pagare i tributi poiché, dal decesso della moglie Persona_2 Per_1
del 16 ottobre 2006, aveva continuato ad abitare l'immobile adibito a casa coniugale e a godere in via esclusiva della
[...]
casa di campagna.
Il Tribunale ha quindi erroneamente valutato detti pagamenti come "attività personale del chiamato", quando invece mancava del tutto l'esplicazione di un'attività personale tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare.
ERRONEA VALUTAZIONE DELLA VOLTURA CATASTALE
Non è affatto vero, né risulta provato, che la voltura catastale degli immobili sia stata richiesta da . Il Tribunale Parte_1
ha desunto tale elemento unicamente dalle visure catastali in atti, senza che vi fosse prova dell'attività personale del chiamato,
ma detta voltura non può rilevare come attività personale incompatibile con la volontà di rinunciare.
ERRONEA VALUTAZIONE DEL COMODATO
Non risulta dimostrato l'atto dispositivo asseritamente compiuto da (concessione dell'uso di uno dei beni caduti Parte_1
in successione), che il Tribunale ha ritenuto idoneo a integrare un ulteriore elemento di valutazione. La comodataria Parte_3
(coniuge del convenuto) ha dichiarato di aver concordato con la de cuius, quando ancora era in vita, l'utilizzo del bene
[...]
per l'esercizio della propria attività professionale, confermando di essere poi entrata in possesso in forza del contratto di comodato d'uso gratuito siglato con il concedente (padre dell'EL). Persona_2 Con comparsa responsiva si costituisce l'appellato concludendo per il CP_1
rigetto dell'infondato gravame secondo le difese assunte in primo grado, in particolare precisando che la domanda è volta a far accertare la presenza di fatti che implicano la volontà accettante da parte di e, per conseguenza, dichiarare l'avvenuta Parte_1
accettazione tacita dell'eredità, allegando circostanze e documenti a sostegno della propria pretesa, da cui desumere la sua fondatezza in quanto rilevanti, come correttamente ritenuto dal Tribunale.
Non poteva essere ostativo il fatto che nell'atto di citazione si fossero evidenziati "in particolare" alcuni elementi, tra gli altri allegati, come fondanti la domanda, essendo la pretesa quella di sentir dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità sulla base dell'intero compendio probatorio ritualmente introdotto nel giudizio, per l'effetto nessun dubbio sussistendo circa la rispondenza tra chiesto e pronunciato.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., all'udienza del 26.6.2025 la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato.
Deve innanzitutto premettersi che il vizio dell'ultra petita si configura quando il Giudice si pronuncia su questioni non proposte dalle parti o attribuisce alla parte vittoriosa più di quanto richiesto.
Nel caso in esame, l'attore aveva chiaramente richiesto l'accertamento CP_1
dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte di . Parte_1
Dall'atto di citazione emerge chiaramente che l'attore aveva allegato la circostanza del pagamento delle imposte ICI e IMU "in particolare" tra gli elementi probatori, senza precludere al Giudicante la valutazione di ulteriori elementi probatori regolarmente introdotti nel processo. Il pagamento delle suddette imposte non era la “causa petendi” della domanda, viceversa consistente nell'operatività, fra il convenuto e la propria madre,
della successione legittima, ma uno dei fatti ritenuti probanti dell'accettazione tacita dell'eredità.
Il Tribunale ha solo valutato tutti gli elementi probatori acquisiti agli atti, in quanto la voltura catastale era desumibile dalle visure depositate con l'atto di citazione e il comodato d'uso era stato introdotto con la memoria istruttoria ex art.186 co.6 n.2 c.p.c., sede processuale deputata all'introduzione di prove a sostegno della domanda già formulata.
Non vi è stata introduzione di domande nuove, appunto sotto il profilo del mutamento della
causa petendi, ma solo acquisizione di elementi probatori a sostegno della medesima pretesa.
Non si configura dunque alcun vizio di extra o ultrapetizione.
Nel merito, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, l'accettazione tacita ex art.476 c.c. richiede l'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede.
All'udienza del 29 giugno 2017 il teste (padre del convenuto) ha Persona_2
dichiarato: "È vero, effettuavo i pagamenti a nome di mio figlio . Non gli ho mai Pt_1
detto nulla, perché non pensavo che fosse importante, visto che gli immobili venivano
utilizzati soltanto da me".
Considerato lo strettissimo rapporto parentale fra il teste e la parte oggi EL, con conseguente chiaro interesse di fatto del teste all'esito della causa, tale dichiarazione,
mentre conferma che i pagamenti erano effettuati "a nome di" , e non Parte_1
meramente per suo conto o in sostituzione e l'imputazione soggettiva del pagamento risulta dalle attestazioni rilasciate in data 29.6.2015 dal Comune di San Cataldo e depositate in atti (all.4 all'atto di citazione), dove risulta chiaramente indicato il nominativo di , non è credibile con riguardo all'asserita inconsapevolezza di Parte_1
quest'ultimo, data la sua richiesta di voltura catastale, importante elemento di valutazione richiamato dal primo Giudice su cui a breve si tornerà. Se era consapevole, al punto da presentare la detta richiesta, dell'esistenza di un compendio immobiliare di proprietà della propria defunta madre, l non poteva che essere consapevole della necessità di Pt_1
effettuare il pagamento delle relative imposte, per cui appare estremamente inverosimile che il padre provvedesse a tale importante incombenza senza che lui ne fosse al corrente,
tanto più trattandosi di imposte da pagare ripetitivamente, alle scadenze di legge.
Il pagamento dell'IMU riveste particolare significato probatorio perché deve essere pagata esclusivamente dal proprietario dell'immobile, mentre se avesse Parte_1
realmente voluto rinunciare all'eredità, l'imposta avrebbe dovuto essere corrisposta unicamente dagli altri coeredi e il comportamento protratto nel tempo (dal 2012 fino alla citazione) denota una volontà incompatibile con l'intenzione di rinunciare all'eredità.
Per l'effetto, il pagamento delle imposte, pur se materialmente effettuato dal padre,
costituisce attività giuridicamente imputabile ad e incompatibile con la Parte_1
volontà di rinunciare all'eredità.
Con riferimento di poi alla “voltura catastale”, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che può costituire elemento sintomatico dell'accettazione tacita, poiché rappresenta un atto che non ha solo natura meramente fiscale, ma che sia, al contempo, fiscale e civile.
“L'atto di voltura catastale rileva non soltanto dal punto di vista tributario (cioé ai fini del
pagamento dell'imposta), ma anche dal punto di vista civile quale elemento per
l'accertamento, legale o puramente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi
passaggi. Soltanto chi intende accettare l'eredità ragionevolmente assume l'onere di
effettuare la voltura catastale e di censire nei registri catastali il mutamento della titolarità
del diritto dominicale dal de cuius a sé stesso” (così Cass. 30/04/2021 n.11478; Cass. 21/10/2014 n.22317; Cass. 11/05/2009 n.10796; Cass. 12/04/2002 n.5226).
Nel caso in esame, l'avvenuta voltura catastale risulta dalle visure depositate in atti, che attestano l'intestazione degli immobili ereditari pro quota anche ad e lo Parte_1
stesso non ha mai richiesto la correzione dei dati catastali alla citazione del 2016.
Dall'esame delle visure storiche per immobile (prodotte come allegato n.7 all'atto di citazione), rilasciate dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Caltanissetta in data 06/07/2016, emerge con chiarezza e precisione cronologica il quadro delle intestazioni catastali che assume particolare rilevanza probatoria, evidenziandosi nella indicazione della ditta nato a [...] il [...] - Proprietà per Parte_1
2/18”.
La circostanza che risulti catastalmente intestatario pro quota dei beni Parte_1
ereditari per un periodo prolungato, costituisce comportamento concludente, in quanto manifesta la volontà di considerarsi proprietario della quota ereditaria e si protrae nel tempo senza alcuna istanza correttiva.
L'EL , pur avendo ricevuto nel 2015 la domanda di mediazione Parte_1
relativa alla presente controversia, non ha mai richiesto correzione dei dati catastali,
confermando implicitamente di riconoscersi nella qualità di proprietario pro quota
Con riferimento specifico al comodato d'uso di un immobile ereditario in favore di Parte_3
- coniuge del convenuto - all'udienza del 29 giugno 2017 quest'ultima ha
[...]
dichiarato "utilizzo il vano in questione dal 2007 a titolo gratuito. Lo utilizzo come
ambulatorio medico specialistico" [n.d.r.: la de cuius è deceduta il 16 ottobre 2016] …
l'utilizzo del vano in questione mi è stato concesso dai miei suoceri, Controparte_2
, nonché da , madre di mio suocero… Ho cominciato a
[...] Persona_3
utilizzare il vano dopo la morte di mia suocera, ma avevamo concordato l'uso dello stesso
da prima, quando era ancora viva". Il Tribunale ha correttamente valutato tale elemento come ulteriore indizio dell'accettazione, considerando che l'utilizzo effettivo dell'immobile ereditario da parte della moglie dell'erede presuppone una disponibilità del bene incompatibile con la rinuncia.
Anche il solo comportamento di tolleranza verso tale utilizzo costituisce atto dispositivo implicito e tale circostanza ha valore di riscontro rispetto agli altri elementi probatori, senza costituire l'unico fondamento della decisione, nell'ambito di un quadro indiziario complessivo.
Per quanto attiene l'interesse ad agire dell'attore lo stesso è CP_1
inequivocabilmente sussistente, derivando dall'incontestato rapporto di credito verso la società e dalla responsabilità solidale e illimitata ex Parte_2
art.2291 c.c. del socio . Parte_1
Il convincimento sulla sussistenza dell'accettazione tacita deriva dalla valutazione complessiva di elementi, che nel loro insieme delineano un quadro probatorio univoco, in uno all'inerzia del convenuto nell'adottare iniziative compatibili con l'intento di non accettare l'eredità quale, per quanto sopra notato, l'inerzia nel contestare e nel correggere i dati catastali risultanti dalla voltura.
Il comportamento complessivo di , protratto per oltre un decennio dalla Parte_1
morte della madre, appare inequivocabilmente incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e denota, invece, una chiara intenzione accettante.
Si deve pertanto ritenere corretta la valutazione del primo giudice sull'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita dell'eredità, desunta da un quadro probatorio solido.
Di qui il rigetto dell'appello.
Quale logico corollario, atteso l'esito del giudizio, devono porsi a carico dell'EL le spese del gravame, che si liquidano come in dispositivo secondo il vigente D.M.
n.147/2022 avuto riguardo allo scaglione di valore della causa dichiarato dalle parti da € 5.201/00 ad € 26.000/00, sulla base dei parametri minimi, considerata l'importanza delle questioni giuridiche e fattuali trattate, la difficoltà e il pregio dell'attività svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.220/2021, conferma la sentenza n.374/2021
resa dal Tribunale di Caltanissetta il 22.6.2021 e depositata il 29.6.2021, appellata da
. Parte_1
Condanna a corrispondere le spese del grado di giudizio in favore Parte_1
dell'appellato la che liquida in complessive € 1.700/00 oltre 15% per rimborso CP_1
forfetario spese, C.P.A. e I.V.A. se dovuti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo all'EL.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 25 settembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)