Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/06/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina
Seconda Sezione civile nella persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Bonfiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1813/2016 R.G., Oggetto: Mutuo
proposta da
( , difesa dall'avv. Maria Lentini, Parte_1 C.F._1
– attrice opponente contro
( , nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 P.IVA_1
( ), a sua volta mandataria con rappresentanza Controparte_2 P.IVA_2
della ( ), difesa dagli avv.ti Antonio Romualdo Rabossi, Controparte_3 P.IVA_3
Antonio Schiavone e Simone Tumino,
– convenuta opposta e con l'intervento di
( , nella qualità di procuratrice speciale della Controparte_1 P.IVA_1
( ), a sua volta mandataria con rappresentanza Controparte_2 P.IVA_2
della ( ), difesa dagli avv.ti Antonio Schiavone, Simone Controparte_4 P.IVA_4
Tumino e Angela Romano,
– intervenuta
Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Su ricorso della che ha agito nella qualità di mandataria con Controparte_1
rappresentanza della a sua volta mandataria, munita di Controparte_2
rappresentanza, della il Tribunale di Messina, con il decreto ingiuntivo Controparte_3
1
, in solido, di pagare alla ricorrente la somma di euro 19.837,28, oltre Parte_1
interessi.
Questi i titoli del credito fatto valere:
– la Agos s.p.a. aveva concesso ad , in base al contratto stipulato TE
in data 9.6.2008, denominato “prestito personale” (mutuo), identificato dal n. 14439813, la somma di euro 20.081,02, da restituire in 180 rate mensili ciascuna di euro 172,20, con decorrenza dal 1°.8.2008;
– il mutuatario, non pagando alcune rate, restava debitore della somma di euro
19.837,28 (per capitale, interessi e spese, i cui importi sono specificati nel ricorso per decreto ingiuntivo);
– aveva prestato garanzia;
Parte_1
– la (già Agos s.p.a.) aveva ceduto il credito, con altri, Controparte_6
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione stipulata ai sensi della legge n. 130/99
e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, alla Controparte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_1
eccependo:
– la mancanza della procura ad litem e dello ius postulandi;
– il difetto di titolarità (attiva) del credito, sull'assunto che la opponente non avrebbe mai ricevuto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e nemmeno una dichiarazione di risoluzione anticipata del contratto, requisiti che, in base all'avviso della cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, avevano i crediti ceduti in blocco;
– la mancanza precisazione del titolo in base al quale la pretesa era azionata: se prestito o finanziamento o credito utilizzabile a mezzo carta;
– l'inidoneità probatoria dell'estratto di saldaconto;
– l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine e l'omessa dichiarazione volta a risolvere anticipatamente il contratto;
– l'incertezza del tipo di garanzia prestata;
– l'estinzione della garanzia fideiussoria prestata, ai sensi dell'art. 1957 c.c.;
– l'illegittimità della pretesa a titolo di interessi, essendo dovuti, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, solamente quelli moratori, non quelli previsti nel piano di ammortamento originario.
2 Si è costituita la nella qualità di mandataria con rappresentanza Controparte_1
della a sua volta mandataria, munita di rappresentanza, Controparte_2
della chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_3
ingiuntivo.
È intervenuta volontariamente la nella qualità di mandataria con Controparte_1
procura speciale della a propria volta mandataria con Controparte_2
rappresentanza della Controparte_4
Il titolo dell'intervento è stato riportato (e documentato) come segue: la CP_3
aveva alienato, con un contratto di cessione di crediti individuati in blocco,
[...]
nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione stipulata in data 1°.8.2019, ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/99 e dell'art. 58 del d.lgs. n. 385/93, una serie di crediti alla con operazione analoga, la acquistava dalla Controparte_7 CP_4 CP_3
e dalla crediti individuabili in blocco, tra i quali quello Controparte_3 Controparte_7
oggetto della causa;
la ha rilasciato una procura speciale (in atti) alla CP_4
per la gestione e il recupero dei propri crediti, con facoltà di Controparte_2
sub-delega; la ha rilasciato una procura speciale (in atti) alla Controparte_2
per la gestione e il recupero dei crediti. Controparte_1
Sul titolo dell'intervento non si registrano contestazioni o eccezioni specifiche.
Tutte le parti, costituite e intervenute, devono considerarsi presenti nella causa, non essendo stata pronunciata l'estromissione di alcuna.
E questo, in conformità ad un indirizzo giurisprudenziale consolidato: «Il successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano» (Cass. n. 1535/10).
In effetti, l'art. 111 c.p.c. prevede che il successore a titolo particolare può intervenire nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso (cfr. Cass. n. 6302/95).
L'opposizione va accolta.
L'eccezione di difetto di procura e di ius postulandi è infondata.
Con atto, munito di sottoscrizione autenticata da un notaio in data 1°.12.2014, la aveva conferito alla procura speciale per la Controparte_3 Controparte_2
gestione e il recupero dei crediti di cui la stessa era divenuta titolare per effetto di
3 operazioni di cartolarizzazione e di quelli di cui sarebbe divenuta titolare, anche stipulando contratti con «diversi cedenti».
Il mandato con rappresentanza, quindi, non soltanto includeva i crediti di cui già la mandante era titolare, ma si era esteso anche a quelli di cui la mandante sarebbe potuta divenire titolare per effetto di altre operazioni similari (di cartolarizzazione).
Non è vietato stipulare un mandato gestorio e rilasciare una procura per la relativa rappresentanza anche per diritti futuri, non ancora esistenti all'atto della formazione dei contratti.
La in seguito, rilasciava una procura speciale alla Controparte_2
con atto munito di sottoscrizione autenticata da un notaio in data Controparte_1
9.12.2014, per la gestione e il recupero dei crediti della , inclusi quelli di cui CP_3
tale società avrebbe potuto rendersi cessionaria in futuro.
La con atto munito di sottoscrizione autenticata da un notaio in Controparte_8
data 30.4.2015, nella qualità di mandataria con rappresentanza della Controparte_2
a sua volta mandataria con rappresentanza della ha
[...] Controparte_9
rilasciato procura speciale agli avvocati che, nel procedimento monitorio e nella causa di opposizione, si sono costituiti.
Le procure sono prodotte nel fascicolo.
L'attrice opponente ha eccepito che, in mancanza della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione anticipata del contratto, il credito non sarebbe stato incluso nella cessione, o quanto meno non ci sarebbe prova che fosse stato «oggetto della cessione» (pag. 6 dell'atto di citazione), per difetto di uno dei requisiti che avrebbe dovuto avere, con il conseguente difetto di legittimazione attiva (sostanziale)
– rectius, di titolarità del diritto – in capo alla convenuta opposta.
La questione è priva di rilevanza.
L'art. 1186 c.c. prevede che «quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse».
La giurisprudenza di legittimità afferma che «la disposizione dell'art. 1186 c.c., che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione anche quando per essa sia stato stabilito un termine nell'interesse del debitore, se questo è divenuto insolvente o ha diminuito per fatto proprio le garanzie o non ha dato le garanzie promesse, può essere
4 derogata dalle parti o dalla disciplina particolare dei singoli contratti» (Cass. n. 2411/22).
E ancora, «la possibilità per il creditore di esigere immediatamente la prestazione quantunque sia stabilito un termine a favore del debitore, ai sensi dell'art. 1186 c.c., non postula il conseguimento di una preventiva pronuncia giudiziale sull'insolvenza di quest'ultimo, né la formulazione di un'espressa domanda, potendo il diritto al pagamento immediato ritenersi virtualmente dedotto con la domanda giudiziale» (Cass. n. 20042/20; in senso conforme, Cass. n. 24330/11).
Nel contratto di prestito personale (mutuo) è previsto, tra le condizioni generali, alla clausola n. 22, che il mancato pagamento di almeno due rate comporta per la concedente
(mutuante) la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine.
Nell'estratto della cessione (agli atti) i crediti ceduti sono individuati anche in quelli che, «pur non rientrando tra i crediti di cui al punto (1)», cioè quelli per cui era stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine o fatta una costituzione in mora, erano vantati dal cedente nei confronti di uno stesso debitore purché alle date del 31.8.2014 e al 30.11.2014 risultassero almeno 120 giorni di ritardo nel pagamento.
È evidente, interpretando la clausola ai sensi degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1369
c.c., che le parti avevano inteso includere tra i crediti ceduti anche quelli per cui, nonostante non fosse stata (o potesse non essere stata) dichiarata, formalmente, la decadenza dal beneficio del termine, comunque sussisteva una inadempienza tale che avrebbe potuto comportarla.
La volontà contrattuale, allora, era di includere tra i crediti ceduti quelli per cui il fattore causativo della decadenza dal beneficio del termine per l'adempimento (o della risoluzione del contratto da cui derivavano) era, nei fatti, integrato, mentre era ininfluente, ai fini dell'individuazione dei crediti inclusi nell'operazione, che la cedente, titolare originaria, si fosse avvalsa o meno della facoltà, comunicando formalmente al debitore la decadenza o la sua volontà di risolvere anticipatamente il rapporto.
Ne deriva, logicamente, che la formale dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, con la prova della sua ricezione da parte del debitore (ed eventualmente del garante), non costituisce un criterio esclusivo di individuazione dei crediti ceduti, sicché la mancata prova della stessa non implica mancata prova dell'acquisto del credito da parte della convenuta opposta.
Poiché l'inadempienza risaliva al 2013, il criterio di inclusione del credito contestato tra quelli ceduti è soddisfatto.
5 La circostanza che nel ricorso per ingiunzione il titolo del credito sia indicato con la dicitura “finanziamento – prestito – carta di credito” non osta ad una esatta identificazione dello stesso: il contratto (in atti) indica il “tipo” (meramente descrittivo) del prestito personale, precisandone anche la finalità.
Né il piano di ammortamento, né l'estratto conto previsto dall'art. 50 del d.lgs. n.
385/93 costituiscono prove necessarie della sussistenza del credito derivante da un mutuo
(o prestito o finanziamento).
Secondo un principio giurisprudenziale consolidato, in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento»
(Cass. n. 13685/19; in senso analogo, Cass. n. 9351/07).
A provare il credito, in forza di questo principio, basta provare semplicemente il titolo da cui è sorto, nel caso in esame il contratto di mutuo (prestito personale), con la produzione del relativo documento (non essendo contestati, tempestivamente, altri elementi costitutivi).
A fronte della prova dei fatti costitutivi del credito, l'attrice opponente non ha dimostrato, e prima ancora nemmeno allegato, che il credito fosse stato estinto, con l'adempimento.
La asserita violazione dell'art. 1186 c.c. e dell'art. 1456 c.c., dedotta sull'assunto che non era stata comunicata (dalla presunta creditrice) la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine o la manifestazione di volontà di risolvere in via anticipata il contratto, oltre ad essere irrilevante – per quanto già osservato –, è insussistente.
Agli atti è prodotta la missiva, contenente la notizia dell'avvenuta cessione del credito e la diffida al pagamento, spedita anche alla attuale attrice opponente (oltre che al debitore principale), restituita per compiuta giacenza (con dicitura “avvisato” in data
3.11.2015).
È evidente, allora, che una manifestazione formale della volontà risolutiva era intervenuta.
L'asserzione, nel ricorso, che la attrice aveva prestato «garanzia reale e/o
6 personale» non soltanto non determina incertezza rilevante sulla tipologia della garanzia, ma non costituisce motivo di infondatezza della domanda.
L'attrice opponente era intervenuta nella stipulazione del contratto come
“coobbligato”, mentre l'altra parte era qualificata come richiedente.
Nella giurisprudenza di merito la figura del coobbligato è stata identificata come soggetto che si assume l'obbligazione di un altro in via solidale, ai sensi dell'art. 1292
c.c. (Trib. Torino 15 dicembre 2022, n. 4825), oppure come garante, sul rilievo che «non
è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui», perché «in tal caso infatti ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con conseguente applicazione della relativa disciplina» (Trib. Firenze
23 maggio 2019), mentre per un indirizzo più rigido la coobbligazione “pura”, quella assunta da chi non è parte del contratto e non è garante, è addirittura, in quanto svincolata da una giustificazione economico-sociale, priva di «causa», con conseguente nullità del contratto (Trib. Treviso 17 dicembre 2020).
Nel caso in esame – è da osservare – è escluso che la attrice opponente sia parte del contratto di prestito personale (mutuo), non figurandovi la stessa come “richiedente”, come soggetto a cui venne erogata la somma data a mutuo (si può notare come l'estratto conto sia riferito solamente al mutuatario), o che sia una mera coobbligata per un titolo non meglio specificato (e specificabile).
La coobbligazione non è altro che una fideiussione, per effetto della quale il soggetto che la stipula si obbliga «personalmente verso il creditore» (art. 1936 c.c.) e «in solido» con il debitore principale (art. 1944 c.c.).
L'eccezione di estinzione dalla garanzia fideiussoria, sollevata già con l'atto di opposizione (pag. 8), sul presupposto che la creditrice non ha agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 1957
c.c., è fondata.
L'art. 1957 c.c. prevede che «il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate».
L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria, per decorso del termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, termine entro il quale il creditore è tenuto ad agire
7 nei confronti del debitore, non rientra tra quelle rilevabili d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte (cfr. Cass. n. 1613/63).
Secondo una pronuncia recente, «l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa», con la conseguenza che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., «deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva» (Cass. n. 8023/24).
L'eccezione è stata sollevata con l'atto di opposizione.
Si è visto che non esiste nell'ordinamento una coobbligazione, ovviamente solidale, per così dire pura, se non prevista dalla legge: anche l'atto con cui un soggetto assuma la stessa obbligazione di un altro soggetto deve essere ricondotto ad uno dei tipi contemplati
(ad es., espromissione, accollo, fideiussione),
Nel contratto in esame – lo si è visto – l'attrice opponente non aveva assunto la qualità di parte mutuataria (“richiedente” del prestito personale e beneficiaria), ma si era qualificata come “coobbligata”.
Si può notare, altresì, come soltanto il avesse apposto la sottoscrizione CP_5
in corrispondenza dei riquadri riferiti al cliente e all'adesione alla polizza assicurativa, mentre la aveva sottoscritto solamente quale coobbligata (e che fosse familiare Pt_1
non muta – ovviamente – il tipo dell'atto contrattuale e la causa dell'obbligazione).
Lo dimostra, del resto, un documento formato dalla stessa titolare originaria del credito (la , un estratto conto (alla data del 30.11.2014) intestato non Controparte_6
anche alla ma solamente al . Pt_1 CP_5
Dalle allegazioni in fatto della stessa risulta che il debitore Controparte_8
principale era decaduto dal beneficio del termine alla data del 28.5.2013: v. l'estratto conto al 30.11.2014 e la missiva, indirizzata anche al , datata 28.5.2013, con CP_5
cui era stata esercitata la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine
(missiva della cui spedizione e ricezione non c'è prova).
Ma se anche si volesse ravvisare il momento della decadenza dal beneficio del termine nella ricezione della missiva datata 22.10.2015, restituita per compiuta giacenza in data 3.11.2015, comunque la garanzia fideiussoria si sarebbe (e si è) estinta, per non avere la creditrice, entro sei mesi da quella data, intrapreso «istanze» nei confronti del debitore principale.
8 In proposito, la giurisprudenza di legittimità – con un principio consolidato – afferma che «l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua “istanza” contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine “istanza” si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato» (Cass. n. 1724/16).
Non è stata fornita la prova che la creditrice, la titolare originaria del credito o la cessionaria, avesse intrapreso istanze – nel significato definito dalla giurisprudenza di legittimità – nei confronti del debitore principale.
Mancando una simile prova, la fideiussione, a causa della decadenza ex art. 1957
c.c., si è estinta.
Nella giurisprudenza di merito – è il caso di osservare – si registrano pronunce conformi (Trib. Firenze 23 maggio 2019, la quale, relativamente ad un contratto qualificato come atto trilaterale, stipulato tra finanziatore, beneficiario del finanziamento e coobbligato, ricondotta la figura di questo al fideiussore, ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza – estinzione – della fideiussione per mancata prova dell'attivazione delle istanze di cui all'art. 1957 c.c.).
Pertanto, l'opposizione va accolta, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto
(revoca che comporta il rigetto della domanda avanzata in via monitoria).
Le spese, nel rapporto tra l'attrice opponente e la convenuta opposta, seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/14
(scaglione di valore: fino ad euro 26.000,00), tenuto conto del valore, del grado di relativa semplicità delle questioni e delle attività difensive, fattori che comportano la riduzione del 20% degli importi medi previsti per ciascuna fase.
Nei rapporti tra l'attrice opponente e l'intervenuta le spese vanno compensate, in relazione alle ragioni dell'intervento (estranee all'iniziativa attorea) e all'incidenza dello stesso nella controversia.
P.Q.M.
il Tribunale, pronunciando definitivamente sulle domande e sulle eccezioni
9 proposte nella causa,
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n. 149/2016, emesso dal
Tribunale di Messina il 2 febbraio 2016;
2) condanna la convenuta opposta a rimborsare all'attrice opponente le spese di lite che liquida in euro 145,50 per spese vive ed euro 4.061,60 per compensi, oltre spese generali (15%), C.P.A. e I.V.A., da distrarsi a favore dell'avvocato Maria Lentini;
3) compensa le spese nel rapporto tra l'attrice opponente e l'intervenuta.
Così deciso in Messina il 3 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Bonfiglio
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