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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1253/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2Mail_1 - CF_Difensore_2
DifensoreMail_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IO IN - Piazza Vittorio Veneto 87040 IO IN CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4863/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3625 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ente impositore contestava al contribuente il parziale o omesso versamento del tributo in relazione a diversi terreni di sua proprietà. In primo grado, il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica, il difetto di potere del sottoscrittore e, nel merito, l'assenza del presupposto impositivo, sostenendo che nell'anno 2016 i terreni non possedessero la vocazione edificabile, in quanto il Comune non aveva ancora adottato i necessari strumenti urbanistici (PSA e REU). La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza, con la sentenza n. 4863/2023, rigettava il ricorso. I primi giudici ritenevano sanata la notifica, legittima la sottoscrizione e, quanto al merito, affermavano che i terreni fossero edificabili già dal 2007 sulla base di una precedente delibera di Giunta Comunale, ritenendo irrilevante la successiva adozione del Piano
Strutturale Associato (PSA) avvenuta nel 2017. Avverso tale decisione ha interposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata. In particolare, l'appellante ha censurato la decisione per non aver rilevato l'inesistenza della notifica e, soprattutto, per aver erroneamente valutato la documentazione urbanistica prodotta. La difesa di parte appellante ha ribadito che, per l'annualità 2016, mancava lo strumento urbanistico generale atto a conferire l'edificabilità ai suoli, atteso che il PSA è stato adottato con delibera n.
41 del 23 novembre 2017 e il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) approvato solo nel 2020. Ha inoltre evidenziato, a supporto della natura non edificabile o comunque esente, la conduzione agricola dei fondi da parte di imprenditori agricoli professionali. Il Comune di IO IN si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per presunta genericità dei motivi e ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado. L'Ente ha sostenuto che l'avvio delle procedure di piano nel 2007 fosse sufficiente a fondare la pretesa impositiva e che l'adozione formale del PSA nel 2017 non inficiasse la qualificazione urbanistica pregressa. All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento, limitatamente ai motivi di merito che assorbono ogni altra questione preliminare. La Corte ritiene di dover riformare la sentenza di primo grado in punto di sussistenza del presupposto impositivo per l'annualità 2016. Il Collegio di prime cure ha errato nel ritenere irrilevante la scansione temporale di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, fondando la propria decisione su atti propedeutici del 2007 che non avevano ancora perfezionato l'iter di attribuzione della capacità edificatoria ai fini IMU nell'anno in contestazione. Dall'esame documentale emerge inconfutabilmente che il Comune di
IO IN ha adottato il Piano Strutturale Associato (PSA) solamente con la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2017. Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2016, lo strumento urbanistico generale idoneo a conferire la natura edificabile alle aree (il "nuovo" piano) non era ancora stato adottato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che un'area diviene fabbricabile ai fini fiscali a partire dall'adozione dello strumento urbanistico generale. Nel caso di specie, tale adozione si è concretizzata solo alla fine del 2017. Inoltre, come correttamente evidenziato dall'appellante e comprovato dagli atti, il
Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), necessario per l'effettiva attuazione delle previsioni di piano secondo la Legge Regionale della Calabria n. 19/2002, è stato approvato solo con la delibera n. 20 del 17 settembre 2020. Tale ricostruzione trova conferma anche nella recente giurisprudenza di merito riguardante il medesimo Ente e i medesimi terreni. Questa Corte prende atto della sentenza n. 8955/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, prodotta in atti, la quale ha annullato un avviso di accertamento analogo per l'anno 2018, statuendo che solo con l'approvazione del REU nel 2020 i terreni potevano considerarsi "edificabili" e suscettibili di reale valutazione ai fini dell'imposta. A maggior ragione, dunque, per l'annualità 2016, antecedente persino all'adozione del PSA del 2017, il presupposto dell'edificabilità deve ritenersi insussistente. In assenza di uno strumento urbanistico adottato nel 2016 che qualificasse le aree come fabbricabili, e in pendenza di un iter di pianificazione non ancora concluso che lasciava i suoli nella loro originaria condizione, i terreni oggetto di accertamento dovevano essere considerati agricoli. Pertanto, la pretesa impositiva basata sul valore venale delle aree fabbricabili è illegittima per carenza del presupposto oggettivo. L'accoglimento del motivo assorbente relativo alla qualificazione urbanistica dei terreni esime il Collegio dall'esaminare le ulteriori doglianze relative alla notifica dell'atto e all'esenzione soggettiva per conduzione agricola. In considerazione dell'evolversi della vicenda urbanistica comunale, caratterizzata da una complessa successione di atti e delibere che ha generato oggettiva incertezza interpretativa, come testimoniato anche da pronunce di segno opposto in primo grado, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento opposto con ricorso introduttivo. Spese compensate.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LUBERTO VINCENZO, Presidente
DE NE GIANCARLO, Relatore
COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1253/2024 depositato il 23/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2Mail_1 - CF_Difensore_2
DifensoreMail_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di IO IN - Piazza Vittorio Veneto 87040 IO IN CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4863/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 10 e pubblicata il 29/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3625 IMU 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il Collegio al termine della camera di consiglio dà lettura del seguente dispositivo:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia trae origine dall'impugnazione di un avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2016, con il quale l'Ente impositore contestava al contribuente il parziale o omesso versamento del tributo in relazione a diversi terreni di sua proprietà. In primo grado, il ricorrente eccepiva l'inesistenza della notifica, il difetto di potere del sottoscrittore e, nel merito, l'assenza del presupposto impositivo, sostenendo che nell'anno 2016 i terreni non possedessero la vocazione edificabile, in quanto il Comune non aveva ancora adottato i necessari strumenti urbanistici (PSA e REU). La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Cosenza, con la sentenza n. 4863/2023, rigettava il ricorso. I primi giudici ritenevano sanata la notifica, legittima la sottoscrizione e, quanto al merito, affermavano che i terreni fossero edificabili già dal 2007 sulla base di una precedente delibera di Giunta Comunale, ritenendo irrilevante la successiva adozione del Piano
Strutturale Associato (PSA) avvenuta nel 2017. Avverso tale decisione ha interposto appello il contribuente, lamentando l'erroneità della sentenza impugnata. In particolare, l'appellante ha censurato la decisione per non aver rilevato l'inesistenza della notifica e, soprattutto, per aver erroneamente valutato la documentazione urbanistica prodotta. La difesa di parte appellante ha ribadito che, per l'annualità 2016, mancava lo strumento urbanistico generale atto a conferire l'edificabilità ai suoli, atteso che il PSA è stato adottato con delibera n.
41 del 23 novembre 2017 e il Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) approvato solo nel 2020. Ha inoltre evidenziato, a supporto della natura non edificabile o comunque esente, la conduzione agricola dei fondi da parte di imprenditori agricoli professionali. Il Comune di IO IN si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'appello per presunta genericità dei motivi e ribadendo la correttezza della sentenza di primo grado. L'Ente ha sostenuto che l'avvio delle procedure di piano nel 2007 fosse sufficiente a fondare la pretesa impositiva e che l'adozione formale del PSA nel 2017 non inficiasse la qualificazione urbanistica pregressa. All'udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento, limitatamente ai motivi di merito che assorbono ogni altra questione preliminare. La Corte ritiene di dover riformare la sentenza di primo grado in punto di sussistenza del presupposto impositivo per l'annualità 2016. Il Collegio di prime cure ha errato nel ritenere irrilevante la scansione temporale di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, fondando la propria decisione su atti propedeutici del 2007 che non avevano ancora perfezionato l'iter di attribuzione della capacità edificatoria ai fini IMU nell'anno in contestazione. Dall'esame documentale emerge inconfutabilmente che il Comune di
IO IN ha adottato il Piano Strutturale Associato (PSA) solamente con la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23 novembre 2017. Ne consegue che, per l'anno d'imposta 2016, lo strumento urbanistico generale idoneo a conferire la natura edificabile alle aree (il "nuovo" piano) non era ancora stato adottato.
La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che un'area diviene fabbricabile ai fini fiscali a partire dall'adozione dello strumento urbanistico generale. Nel caso di specie, tale adozione si è concretizzata solo alla fine del 2017. Inoltre, come correttamente evidenziato dall'appellante e comprovato dagli atti, il
Regolamento Edilizio Urbanistico (REU), necessario per l'effettiva attuazione delle previsioni di piano secondo la Legge Regionale della Calabria n. 19/2002, è stato approvato solo con la delibera n. 20 del 17 settembre 2020. Tale ricostruzione trova conferma anche nella recente giurisprudenza di merito riguardante il medesimo Ente e i medesimi terreni. Questa Corte prende atto della sentenza n. 8955/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, prodotta in atti, la quale ha annullato un avviso di accertamento analogo per l'anno 2018, statuendo che solo con l'approvazione del REU nel 2020 i terreni potevano considerarsi "edificabili" e suscettibili di reale valutazione ai fini dell'imposta. A maggior ragione, dunque, per l'annualità 2016, antecedente persino all'adozione del PSA del 2017, il presupposto dell'edificabilità deve ritenersi insussistente. In assenza di uno strumento urbanistico adottato nel 2016 che qualificasse le aree come fabbricabili, e in pendenza di un iter di pianificazione non ancora concluso che lasciava i suoli nella loro originaria condizione, i terreni oggetto di accertamento dovevano essere considerati agricoli. Pertanto, la pretesa impositiva basata sul valore venale delle aree fabbricabili è illegittima per carenza del presupposto oggettivo. L'accoglimento del motivo assorbente relativo alla qualificazione urbanistica dei terreni esime il Collegio dall'esaminare le ulteriori doglianze relative alla notifica dell'atto e all'esenzione soggettiva per conduzione agricola. In considerazione dell'evolversi della vicenda urbanistica comunale, caratterizzata da una complessa successione di atti e delibere che ha generato oggettiva incertezza interpretativa, come testimoniato anche da pronunce di segno opposto in primo grado, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riforma la sentenza impugnata e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento opposto con ricorso introduttivo. Spese compensate.