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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/06/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 15855/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15855/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 23/06/1989 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. DI GIACOMO STEFANO e dall'avv. Avv. Di Giacomo
Antonino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di percepire l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1° aprile 2007, conveniva in giudizio l chiedendo che venisse accertata l'inesistenza dell'indebito di € 10.588,60 CP_1 accertato dall' con provvedimento del 30.09.2024. CP_1
In particolare, esponeva l'istante: che in data 30.09.2024 aveva ricevuto comunicazione CP_ con cui l chiedeva la restituzione della somma di € 10.588,60 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. B); che avverso
1 tale provvedimento parte ricorrente aveva presentato il ricorso al Comitato provinciale (cfr. doc. C); che, durante il periodo controverso la ricorrente aveva, invero, assolto a tutti gli obblighi reddituali previsti in materia, presentando il Modello 730; che l'indebito CP_ assistenziale abilitava l a chiedere le somme soltanto a far tempo dalla notifica del provvedimento di indebito e non per il periodo antecedente, stante anche la natura alimentare delle suddette prestazioni e la buona fede dell'istante. Quale ultimo motivo di impugnazione la ricorrente eccepiva la genericità della motivazione posta alla base del recupero indebito.
CP_ L' si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e veniva fissata per la discussione l'udienza del 10.6.2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro
10.588,60 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con missiva del 30.09.2024 CP_1
e inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di assegno di invalidità civile in relazione al periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2024- deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa, deve essere evidenziato che l ha CP_1
rappresentato la sussistenza dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente all'assegno di invalidità civile originariamente incassato. CP_ Ciò posto, l eccepisce che il superamento del requisito reddituale stabilito per la fruizione dell'assegno di invalidità fosse dovuto alla percezione di redditi per lavoro dipendente.
A fronte di tanto deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte
Cost. 264/2004).
2 In diritto, viene in rilievo, nel caso in esame, la disciplina dell'indebito assistenziale.
La fattispecie concreta all'esame del Tribunale va, dunque, regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. 10642/2019 e Cass. 26036/2019).
Ed, invero: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ.,
Sez. VI, 13223/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “(..) 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
CP_ dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_ pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
3 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione
CP_ presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono
CP_ comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono
CP_ comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' .(..)
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L.
CP_ 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni noprofit e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per
4 la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è
CP_ comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007,
12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente
5 profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n.
1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a
Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e
166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della
L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass.
n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
E' pur vero che Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va, però, anche evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
CP_ dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito, come sopra già precisato, dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle
6 prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a CP_ fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni
CP_ pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sopra richiamato, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8
CP_ devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò ne discende che essi non devono comunicare
CP_ all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' .
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, l'indebito richiesto CP_ dall' con la comunicazione del 30.9.2024 si riferisce ad una prestazione di natura assistenziale (si tratta della rideterminazione dell'assegno mensile di assistenza) ed in quanto tale non è, dunque, soggetta alla disciplina di cui 13 L. n. 412 del 1991, il quale si riferisce all'indebito previdenziale (cfr. da ultimo anche Cassazione civile sez. lav.,
23/02/2023 n.5606).
L'indebito assistenziale contestato alla ricorrente trova fondamento giustificativo nell'accertata insussistenza del requisito reddituale nel periodo dal Gennaio 2022 al Luglio
2024.
Ne consegue che, in base ai principi di diritto sopra esposti, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
7 situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nel caso di specie, non risulta sufficientemente dimostrato il dolo della percipiente, non potendo tale requisito soggettivo risultare dalla sola omessa comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o che aveva l'onere di conoscere.
Come evincibile dalla documentazione in atti, infatti, la ricorrente ha sempre inviato il modello 730 all'amministrazione finanziaria, per tutti gli anni di imposta di rilievo.
Rilevato che ha regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria la dichiarazione integrale dei redditi percepiti nelle annualità di interesse, la ricorrente non era tenuta ad
CP_ effettuare alcuna comunicazione all' , sicché alla stessa non può essere imputata alcuna omissione dolosa. Dall'altro lato, l'istituto di previdenza era già in grado di conoscere lo stato reddituale della percipiente.
CP_ Ne consegue che, ferma restando la legittimità dei controlli da parte dell' , ciò che deve escludersi è la possibilità dell'istituto di previdenza di recuperare le somme indebitamente percepite dalla ricorrente nel periodo antecedente alla comunicazione del 30.9.2024, non essendo configurabile alcun dolo in capo alla percipiente, in quanto la stessa non era
CP_ tenuta ad effettuare alcuna comunicazione dei dati reddituali all' , essendo tali dati già nella piena conoscibilità dell'ente.
Trova, dunque, applicazione, come già rilevato, il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato, tutte situazioni che non risultano integrate nella fattispecie concreta.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermano la illegittimità del recupero di € 10.588,60 per tutto quanto corrisposto alla ricorrente in epoca antecedente al provvedimento ricevuto in data 30.09.2024, con conseguente restituzione di quanto nelle
CP_ more eventualmente trattenuto dall' .
La domanda merita, dunque, accoglimento come statuito in dispositivo.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come da dispositivo (scaglione
5.200/26.000 senza fase istruttoria, valori minimi, considerata la non particolare complessità della causa).
8
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto accerta e dichiara la illegittimità del recupero dell'indebito CP_ assistenziale da parte dell' dell'importo di € 10.588,60 di cui alla comunicazione del CP_ 30.9.2024, per le ragioni esposte in motivazione, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto nelle more a tale titolo;
CP_ condanna l a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di €
1.865,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi
Aversa, 11.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 10.6.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15855/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a NAPOLI (NA) il 23/06/1989 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. DI GIACOMO STEFANO e dall'avv. Avv. Di Giacomo
Antonino, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. CALAMIA CP_1
EMANUELA
RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 12/12/2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di percepire l'assegno di invalidità civile con decorrenza dal 1° aprile 2007, conveniva in giudizio l chiedendo che venisse accertata l'inesistenza dell'indebito di € 10.588,60 CP_1 accertato dall' con provvedimento del 30.09.2024. CP_1
In particolare, esponeva l'istante: che in data 30.09.2024 aveva ricevuto comunicazione CP_ con cui l chiedeva la restituzione della somma di € 10.588,60 a titolo di indebito maturato per la corresponsione delle prestazioni assistenziali (cfr. doc. B); che avverso
1 tale provvedimento parte ricorrente aveva presentato il ricorso al Comitato provinciale (cfr. doc. C); che, durante il periodo controverso la ricorrente aveva, invero, assolto a tutti gli obblighi reddituali previsti in materia, presentando il Modello 730; che l'indebito CP_ assistenziale abilitava l a chiedere le somme soltanto a far tempo dalla notifica del provvedimento di indebito e non per il periodo antecedente, stante anche la natura alimentare delle suddette prestazioni e la buona fede dell'istante. Quale ultimo motivo di impugnazione la ricorrente eccepiva la genericità della motivazione posta alla base del recupero indebito.
CP_ L' si costituiva e chiedeva, con diffuse argomentazioni, il rigetto del ricorso.
Così radicatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e veniva fissata per la discussione l'udienza del 10.6.2024.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo
127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositato le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
La domanda – volta ad ottenere la declaratoria dell'insussistenza dell'indebito di Euro
10.588,60 prospettato dall' all'odierna parte ricorrente con missiva del 30.09.2024 CP_1
e inizialmente corrisposto dall'istituto a titolo di assegno di invalidità civile in relazione al periodo dal 01.01.2022 al 31.07.2024- deve ritenersi fondata per le motivazioni di seguito illustrate.
Venendo all'esame del merito della causa, deve essere evidenziato che l ha CP_1
rappresentato la sussistenza dei pagamenti indebiti in argomento adducendo come motivazione l'insussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito reddituale inerente all'assegno di invalidità civile originariamente incassato. CP_ Ciò posto, l eccepisce che il superamento del requisito reddituale stabilito per la fruizione dell'assegno di invalidità fosse dovuto alla percezione di redditi per lavoro dipendente.
A fronte di tanto deve essere, più in generale, osservato che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'indebito previdenziale e l'indebito assistenziale non sono sottoposti alla medesima disciplina né può ritenersi che sussista “un'esigenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina” (si veda in proposito Cass. civ., Sez. VI, 13223/2020 nonché Corte
Cost. 264/2004).
2 In diritto, viene in rilievo, nel caso in esame, la disciplina dell'indebito assistenziale.
La fattispecie concreta all'esame del Tribunale va, dunque, regolata in base al principio generale secondo cui l'indebito assistenziale che sia dovuto al venire meno dei requisiti reddituali determina il diritto dell'ente erogatore a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali, salvo che risulti che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in una situazione di dolo o comunque tale da far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. 10642/2019 e Cass. 26036/2019).
Ed, invero: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che
l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (si veda Cass. civ.,
Sez. VI, 13223/2020).
In particolare, la Suprema Corte ha affermato quanto segue: “(..) 17.- Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
CP_ dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già
l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio
2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali
CP_ collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari,
e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_ pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica.
3 19. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione
CP_ presso l del "Casellario dell'Assistenza" "per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono
CP_ comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono
CP_ comunicare all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto- legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente : "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa".
20.- L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc. ) devono essere però dichiarati all' .(..)
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L.
CP_ 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale.
Il secondo comma 2 stabilisce " Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, gli enti locali, le organizzazioni noprofit e gli organismi gestori di forme di previdenza
e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per
4 la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazione del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali."
22.- Infine va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n.
8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è
CP_ comunque configurabile dalla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere” (cfr. Cass. 13223/2020).
Con riferimento specifico all'elemento del dolo dell'interessato (che, appunto, non ammette l'irripetibilità) può essere richiamato quanto argomentato dalla Suprema Corte con orientamento ormai costante con riferimento all'indebito previdenziale: previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007,
12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018); che, sotto altro ma concorrente
5 profilo, si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate CP_1
circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito, da ult., Cass. n.
1919 del 2018); che lo stesso giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a
Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte Cost. nn. 431 del 1993 e
166 del 1996); che, nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa della
L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente", da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass.
n. 1919 del 2018)>> (si veda Cass. civ., Sez. VI, 8731/2019).
E' pur vero che Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere "ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno
l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme". Va, però, anche evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già
CP_ dichiarato i propri redditi alla PA, ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già il
D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003, consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali.
Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito, come sopra già precisato, dal D.L. n.
78 del 2009, art. 15, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra
Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle
6 prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a CP_ fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.
Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni
CP_ pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, sopra richiamato, il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8
CP_ devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da ciò ne discende che essi non devono comunicare
CP_ all' la propria situazione reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione.
L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei
CP_ CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' .
Trasponendo tali principi al caso di specie, come sopra esposto, l'indebito richiesto CP_ dall' con la comunicazione del 30.9.2024 si riferisce ad una prestazione di natura assistenziale (si tratta della rideterminazione dell'assegno mensile di assistenza) ed in quanto tale non è, dunque, soggetta alla disciplina di cui 13 L. n. 412 del 1991, il quale si riferisce all'indebito previdenziale (cfr. da ultimo anche Cassazione civile sez. lav.,
23/02/2023 n.5606).
L'indebito assistenziale contestato alla ricorrente trova fondamento giustificativo nell'accertata insussistenza del requisito reddituale nel periodo dal Gennaio 2022 al Luglio
2024.
Ne consegue che, in base ai principi di diritto sopra esposti, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo,
7 situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere.
Nel caso di specie, non risulta sufficientemente dimostrato il dolo della percipiente, non potendo tale requisito soggettivo risultare dalla sola omessa comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosceva o che aveva l'onere di conoscere.
Come evincibile dalla documentazione in atti, infatti, la ricorrente ha sempre inviato il modello 730 all'amministrazione finanziaria, per tutti gli anni di imposta di rilievo.
Rilevato che ha regolarmente trasmesso all'amministrazione finanziaria la dichiarazione integrale dei redditi percepiti nelle annualità di interesse, la ricorrente non era tenuta ad
CP_ effettuare alcuna comunicazione all' , sicché alla stessa non può essere imputata alcuna omissione dolosa. Dall'altro lato, l'istituto di previdenza era già in grado di conoscere lo stato reddituale della percipiente.
CP_ Ne consegue che, ferma restando la legittimità dei controlli da parte dell' , ciò che deve escludersi è la possibilità dell'istituto di previdenza di recuperare le somme indebitamente percepite dalla ricorrente nel periodo antecedente alla comunicazione del 30.9.2024, non essendo configurabile alcun dolo in capo alla percipiente, in quanto la stessa non era
CP_ tenuta ad effettuare alcuna comunicazione dei dati reddituali all' , essendo tali dati già nella piena conoscibilità dell'ente.
Trova, dunque, applicazione, come già rilevato, il principio di diritto secondo cui l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato, tutte situazioni che non risultano integrate nella fattispecie concreta.
Alla luce delle precedenti considerazioni, si conclude affermano la illegittimità del recupero di € 10.588,60 per tutto quanto corrisposto alla ricorrente in epoca antecedente al provvedimento ricevuto in data 30.09.2024, con conseguente restituzione di quanto nelle
CP_ more eventualmente trattenuto dall' .
La domanda merita, dunque, accoglimento come statuito in dispositivo.
Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente come da dispositivo (scaglione
5.200/26.000 senza fase istruttoria, valori minimi, considerata la non particolare complessità della causa).
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P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto accerta e dichiara la illegittimità del recupero dell'indebito CP_ assistenziale da parte dell' dell'importo di € 10.588,60 di cui alla comunicazione del CP_ 30.9.2024, per le ragioni esposte in motivazione, con conseguente condanna dell' alla restituzione in favore della ricorrente di quanto eventualmente trattenuto nelle more a tale titolo;
CP_ condanna l a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di €
1.865,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi
Aversa, 11.6.2025
Il giudice
Fabiana Colameo
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