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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 11/03/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
N. 3297/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3297/2023, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Sara Dettori presso il cui studio è elettivamente domiciliata e Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pier Battista Mura,
[...] C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte contenute nel ricorso e confermate nelle Note
depositate dalle parti in data 4.3.2024, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di mantenimento,
essendo entrambi indipendenti economicamente;
pagina 1 di 4 3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con prevalente collocazione Per_1
presso il domicilio materno;
4) La casa coniugale sita in Porto Torres alla via dei Ginepri n 1/A di proprietà dei coniugi al 50%
sarà assegnata alla SI che vi abiterà insieme con la figlia. Le utenze relative alla casa Pt_1
coniugale (Energia elettrica, Acqua, TARI ecc.) dovranno essere intestate alla IG.ra , Parte_1
che avrà cura di provvedere al pagamento delle medesime e alla voltura delle stesse a suo nome, entro
30 giorni dall'udienza Presidenziale;
5) Le rate del Mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale verranno versate in favore dell'Istituto
di Credito nella misura del 50% tra i coniugi;
6) La figlia minore, salvo diverso accordo, starà con il padre nel fine settimana, a settimane alterne,
dal venerdì dalle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00, quando avrà cura di accompagnarla presso il domicilio materno;
7) Nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, il OR potrà vederla Per_1 Pt_2
e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
8) Nella settimana successiva nella quale durante il week end starà con la madre, il padre potrà Per_1
tenere con sé la figlia per tre giorni a settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
9) Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni tra i genitori. Per le imminenti festività trascorrerà il Natale con la madre Per_1
ed il Capodanno con il padre, secondo il principio di alternanza;
10) La bambina potrà stare con il padre almeno sette giorni consecutivi nel periodo di Natale
(coincidente con la settimana del Capodanno per quanto riguarda le imminenti festività) e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della Pasquetta, nelle vacanze pasquali. Identico periodo sarà riconosciuto alla madre;
pagina 2 di 4 11) Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, coincidenti con il periodo feriale,
anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza presso di sé della figlia il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra e l'altro genitore;
Per_1
12) Il OR corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento per la figlia, la somma di Pt_2
€ 200,00 mensili (duecento) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, la SI
Org_
percepirà nella misura del 100% la somma erogata dall' a fronte dell'assegno unico;
Pt_1
13) I coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF.
14) Le predette somme saranno corrisposte dal sig. entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo Pt_2
denaro contante, in favore della SI , nell'interesse della figlia, previo rilascio di apposita Pt_1
ricevuta. In pari data, la Carta bonificherà in favore del OR , il 50% della rata dovuta a Pt_2
fronte del pagamento del mutuo;
15) L'autovettura Wolkswagen Polo, tg EA808YB, di proprietà del IG. , rimarrà Parte_2
in uso dello stesso, così come l'autovettura Lancia Y, tg ES624NP di proprietà della SI , Pt_1
rimarrà in uso della IG.ra e ciascuno di loro provvederà alle relative spese.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note depositate in data 4.3.2024 (in cui le parti ottemperano alla richiesta del Giudice specificando l'entità dell'importo dell'assegno unico erogato
Org_ dall' ammontante ad € 217,00, percepito per intero dalla SI ) in quanto conformi Pt_1
pagina 3 di 4 all'interesse primario della prole, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES alle
[...]
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Torres - Anno 2009 - N.
44 P. 2 S. A).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note depositate in data 4.3.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 11.3.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Maria Giuseppina Sanna Presidente
Marta Guadalupi Giudice est.
Elisa Remonti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3297/2023, avente per oggetto “separazione consensuale”, promossa da (C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Sara Dettori presso il cui studio è elettivamente domiciliata e Parte_2
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Pier Battista Mura,
[...] C.F._2
presso il cui studio è elettivamente domiciliato con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: conclusioni congiunte contenute nel ricorso e confermate nelle Note
depositate dalle parti in data 4.3.2024, di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) I coniugi rinunciano reciprocamente a domandare somme a titolo di assegno di mantenimento,
essendo entrambi indipendenti economicamente;
pagina 1 di 4 3) La figlia minore viene affidata congiuntamente ai genitori, con prevalente collocazione Per_1
presso il domicilio materno;
4) La casa coniugale sita in Porto Torres alla via dei Ginepri n 1/A di proprietà dei coniugi al 50%
sarà assegnata alla SI che vi abiterà insieme con la figlia. Le utenze relative alla casa Pt_1
coniugale (Energia elettrica, Acqua, TARI ecc.) dovranno essere intestate alla IG.ra , Parte_1
che avrà cura di provvedere al pagamento delle medesime e alla voltura delle stesse a suo nome, entro
30 giorni dall'udienza Presidenziale;
5) Le rate del Mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale verranno versate in favore dell'Istituto
di Credito nella misura del 50% tra i coniugi;
6) La figlia minore, salvo diverso accordo, starà con il padre nel fine settimana, a settimane alterne,
dal venerdì dalle ore 19.00 alla domenica alle ore 19.00, quando avrà cura di accompagnarla presso il domicilio materno;
7) Nella settimana in cui trascorrerà il week end con il padre, il OR potrà vederla Per_1 Pt_2
e tenerla con sé per due pomeriggi a settimana, dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
8) Nella settimana successiva nella quale durante il week end starà con la madre, il padre potrà Per_1
tenere con sé la figlia per tre giorni a settimana dalle ore 18.00 alle ore 21.00;
9) Le principali festività invernali (Natale, Capodanno, Epifania, Pasqua e Pasquetta) saranno alternate negli anni tra i genitori. Per le imminenti festività trascorrerà il Natale con la madre Per_1
ed il Capodanno con il padre, secondo il principio di alternanza;
10) La bambina potrà stare con il padre almeno sette giorni consecutivi nel periodo di Natale
(coincidente con la settimana del Capodanno per quanto riguarda le imminenti festività) e due giorni comprensivi ad anni alterni della Pasqua o della Pasquetta, nelle vacanze pasquali. Identico periodo sarà riconosciuto alla madre;
pagina 2 di 4 11) Nel periodo estivo trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, coincidenti con il periodo feriale,
anche non consecutivi. Nel periodo di permanenza presso di sé della figlia il genitore curerà i contatti telefonici o telematici tra e l'altro genitore;
Per_1
12) Il OR corrisponderà a titolo di assegno per il mantenimento per la figlia, la somma di Pt_2
€ 200,00 mensili (duecento) con adeguamento automatico annuale secondo gli indici Istat, la SI
Org_
percepirà nella misura del 100% la somma erogata dall' a fronte dell'assegno unico;
Pt_1
13) I coniugi parteciperanno nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse della figlia, richiamando in questa sede il Protocollo del CNF.
14) Le predette somme saranno corrisposte dal sig. entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo Pt_2
denaro contante, in favore della SI , nell'interesse della figlia, previo rilascio di apposita Pt_1
ricevuta. In pari data, la Carta bonificherà in favore del OR , il 50% della rata dovuta a Pt_2
fronte del pagamento del mutuo;
15) L'autovettura Wolkswagen Polo, tg EA808YB, di proprietà del IG. , rimarrà Parte_2
in uso dello stesso, così come l'autovettura Lancia Y, tg ES624NP di proprietà della SI , Pt_1
rimarrà in uso della IG.ra e ciascuno di loro provvederà alle relative spese.” Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le allegazioni delle parti consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale consensuale delle parti del presente giudizio.
Quanto alle condizioni economiche della separazione, il Collegio conferma le conclusioni congiunte contenute nel ricorso introduttivo e confermate nelle Note depositate in data 4.3.2024 (in cui le parti ottemperano alla richiesta del Giudice specificando l'entità dell'importo dell'assegno unico erogato
Org_ dall' ammontante ad € 217,00, percepito per intero dalla SI ) in quanto conformi Pt_1
pagina 3 di 4 all'interesse primario della prole, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Le spese di lite vengono compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
Dichiara la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
autorizzando l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTO TORRES alle
[...]
trascrizioni di legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di Porto Torres - Anno 2009 - N.
44 P. 2 S. A).
Conferma le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti nel ricorso introduttivo e confermate nelle
Note depositate in data 4.3.2024, come in epigrafe, e prende atto delle condizioni che le parti hanno ivi reciprocamente assunto.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Sassari oggi 11.3.2024 nella Camera di Consiglio di questo Tribunale.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Maria Giuseppina Sanna Marta Guadalupi
pagina 4 di 4