Decreto cautelare 19 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 19 giugno 2024
Ordinanza collegiale 22 gennaio 2025
Sentenza breve 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza breve 23/06/2025, n. 12278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12278 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12278/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00572/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 572 del 2024, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giusi Fanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EL NÀ, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento/comunicazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, reso noto in data 15 novembre 2023, mediante avviso pubblicato sull'area personale del ricorrente del sito www.concorsi.vigilfuoco.it, per il cui tramite è stato reso edotto del giudizio di “non idoneità” attribuito all'esito delle prove di capacità operative sostenute in sede concorsuale in data 15 novembre 2023, durante la procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 ed emanato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
2) del decreto di esclusione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco emesso dal Direttore Centrale con cui si dichiarava escluso dalla procedura selettiva il ricorrente;
3) del decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, con cui è stata bandita una procedura speciale di reclutamento, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art. I, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
4) del decreto dipartimentale 11 giugno 2019, n. 310, con il quale è stata approvata la graduatoria finale della procedura selettiva in questione e successive modificazioni;
5) del decreto dipartimentale 9 febbraio 2023, n. 39, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria;
6) dell'art 8 del suddetto decreto dipartimentale 14 novembre 2018, n. 238, ai sensi del quale il mancato superamento della prova di capacita operativa comporta l'esclusione dalla citata procedura speciale di reclutamento;
7) del verbale n. 87 del 15 novembre 2023 della commissione di esame e della sottocommissione per la procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigili del Fuoco nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco indetta con D.M. n. 238 del 14/11/2018, nominata con D.M. n. 34 del 1° marzo 2021, nella parte in cui giudica di non aver superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa;
8) della scheda di valutazione della prova di capacità operativa del 15 novembre 2023, della procedura speciale di reclutamento riservata al personale volontario del C.N.VV.F.;
9) del decreto ministeriale 1° febbraio 2019, n. 23, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice incaricata di valutare la prova di capacita operativa dei candidati utilmente collocati nella predetta graduatoria e successive modifiche;
10) del decreto del Ministro dell'Interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217” e successive modifiche ed integrazioni;
11) della rettifica della graduatoria finale approvata con Decreto n. 214 del 21 settembre 2021 pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale Supplemento straordinario n. 1/27 bis del 22 settembre 2021e successive modifiche;
12) del bando di Concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018, con particolare riferimento all'art. 8;
13) dell'allegato “C Prove Motorie”, indicato nell'art. 8 (accertamento dell'idoneità) del Bando di concorso per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
14) dell'art. 5 del decreto 26 ottobre 2018 che concerne il regolamento delle “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco;
15) della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco indetta con D.M. n. 238 in data 14 novembre 2018 e successive modifiche;
16) del Bando di Concorso (con relativi allegati A, B e C) per la procedura speciale di reclutamento a domanda per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall'art.1, commi 287, 289 e 295 della legge n. 205 del 2017, nella qualifica di Vigile del Fuoco del ruolo dei Vigili del Fuoco del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 6 comma 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetto con D.M. n. 238 del 14 novembre 2018;
17) del D.M. n. 283 del 23 maggio 2019;
18) del decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, unitamente all'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 ottobre 2018, recante “Assunzioni straordinarie riservate al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”, laddove prevedono che il mancato superamento della prova di capacità operativa comporti l'esclusione dalla procedura speciale di reclutamento, nonché la cancellazione definitiva dall'elenco dei vigili del fuoco discontinui, senza prevedere alcuna possibilità di ripetizione della prova non consentendo il candidato di portarla a compimento costringendolo ad interromperla;
19) dell'Allegato “C” – “Prova di capacità operativa” al decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, laddove prevede che “ l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, occorso durante l'esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ”;
20) per quanto di ragione ed ove occorrer possa, del Decreto dipartimentale n. 238 del 14 novembre 2018, recante il bando concorsuale, limitatamente all'art. 8 ed all'Allegato C;
21) del decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalità per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
22) ove occorrer possa, del provvedimento approvativo della graduatoria finale relativa al suddetto concorso nonché della graduatoria stessa;
23) di tutti gli atti/provvedimenti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi al provvedimento impugnato ed eventuale graduatoria finale;
e per l'adozione delle misure cautelari collegiali
volte all'adozione di ogni provvedimento utile ad ottenere il riesame del provvedimento impugnato ovvero, in subordine, l'ammissione con riserva dell'odierno ricorrente al prosieguo dell'iter selettivo predisponendo apposita sessione straordinaria;
nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a.
al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di convocazione dell'odierno ricorrente alla partecipazione alle ulteriori fasi del predetto concorso pubblico nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al pagamento del danno subito e subendo, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS- ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art.1, commi 287, 289 e 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, indetta con D.M. 14 novembre 2018, n. 238.
2. In data 15 novembre 2023, il sig. -OMISSIS- – inserito in graduatoria come idoneo – è stato convocato per lo svolgimento delle prove di capacità operativa, secondo quanto previsto dall’art. 8 del bando di concorso.
3. Con decreto del 24 novembre 2023, l’amministrazione resistente – preso atto che il sig. -OMISSIS- non aveva superato il modulo n. 1 della prova di capacità operativa – ha disposto l’esclusione dello stesso dalla procedura straordinaria di reclutamento.
4. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento di esclusione, in uno con tutti gli altri presupposti (ivi compreso il bando di concorso e il relativo allegato C), e ne ha chiesto l’annullamento, previa adozione delle più opportune misure cautelari.
4.1. A sostegno della propria pretesa, il ricorrente ha innanzitutto rilevato che il mancato superamento della prova era dipeso da un infortunio occorsogli durante lo svolgimento della stessa, evidenziando che tale circostanza era stata acclarata dal Pronto Soccorso della Fondazione PTV di Roma, presso il quale si era recato subito dopo la conclusione della prova e dove – all’esito degli opportuni esami – gli era stata diagnosticata una « distrazione spalla sinistra ».
4.2. Ciò premesso in fatto, il ricorrente ha censurato il provvedimento di esclusione adottato dalla p.a. sotto svariati profili e – in particolar modo – ha lamentato l’illegittimità dello stesso (in uno con l’art. 8 del bando di concorso e con l’allegato C della lex specialis , nella parte in cui conferivano efficacia escludente al mancato superamento della prova « anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa prova ») per eccesso di potere e violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, avuto riguardo al fatto che l’esclusione era avvenuta in conseguenza di un evento fortuito, di per sé non indicativo di una incapacità/inidoneità del sig. -OMISSIS-.
5. Con memoria del 24 gennaio 2024, l’amministrazione resistente ha spiegato le proprie difese, eccependo l’irricevibilità del ricorso – nella parte in cui era volto a contestare una clausola della lex specialis – e la sua infondatezza nel merito.
6. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 7 febbraio 2024, n. 497 questa Sezione ha accolto l’istanza cautelare e riammesso il ricorrente alla procedura, disponendo la ripetizione della prova non superata nel precedente tentativo e, in caso di esito favorevole di quest’ultima, l’ammissione alle prove ulteriori non ancora sostenute, anche attraverso la riconvocazione della commissione, fissando per la prosecuzione la camera di consiglio del 18 giugno 2024.
7. Con memoria depositata in data 13 giugno 2024, il ricorrente ha informato il Collegio di aver superato la prova di capacità operativa effettuata in esecuzione dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale.
8. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 19 giugno 2024, n. 12528 questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami « nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito della procedura oggetto del presente ricorso » e ha chiesto alla p.a. di depositare una relazione aggiornata sulla posizione del ricorrente.
9. In data 28 giugno 2024, il ricorrente ha dimostrato di aver provveduto a integrare il contraddittorio.
10. Con memoria del 31 ottobre 2024, il ricorrente ha informato il Collegio di essere « in attesa di sostenere le visite mediche concorsuali che saranno presumibilmente tra i mesi di marzo/aprile 2025 ».
11. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 22 gennaio 2025, n. 1286 questo Tribunale ha rinviato la trattazione della causa alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 al fine di « acquisire agli atti del presente giudizio gli esiti delle predette visite ».
12. In data 6 maggio 2025 l’amministrazione ha documentato che il ricorrente era stato sottoposto agli accertamenti previsti per la verifica dell’idoneità psico fisica ed era risultato idoneo in data 2 aprile 2025.
13. Con memoria depositata in data 10 giugno 2025, il ricorrente ha evidenziato che in data 23 maggio 2025 gli era stata notificata la comunicazione di assunzione, con l’avvio del corso previsto per il 23 giugno 2025.
14. Alla camera di consiglio del 17 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con avviso della sua possibile definizione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
15. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
16. Va in primo luogo evidenziato che il gravame è stato tempestivamente proposto, anche con riferimento ai motivi di impugnazione relativi all’art. 8 della lex specialis , che richiama l’allegato C al bando di concorso. La clausola, infatti, risulta correttamente impugnata in uno al provvedimento di esclusione, posto che la previsione non ha evidentemente efficacia ex se escludente, concretizzandosi la sua lesività all’esito dell’effettiva esclusione del ricorrente dalla procedura di stabilizzazione.
17. Ciò premesso, va notato che l’allegato C del bando prevede che « fatte salve indicazioni diverse, valevoli per specifici esercizi ed esplicitamente previste dal presente allegato, l'interruzione dell'esecuzione di uno dei quattro moduli costituenti la prova, ovvero la mancata esecuzione e/o superamento di una sua parte, anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa, determina il non superamento del modulo e, conseguentemente, della prova nel suo complesso; qualora si verifichi tale condizione, pertanto, il candidato non è ritenuto idoneo ».
La previsione, con riferimento all’esclusione del candidato che non completi o superi la prova anche in conseguenza di un infortunio occorso durante la sua esecuzione, non è esente dai vizi denunciati.
A tal proposito, va ricordato che, con riferimento alla medesima procedura concorsuale straordinaria di cui al presente giudizio (cd. “stabilizzazione”), il giudice d’appello ha già avuto di evidenziare in sede cautelare la fondatezza delle « censure di violazione dei principi di imparzialità e buon andamento nonché di perplessità e contraddittorietà e di irragionevolezza e non proporzionalità dell’azione amministrativa, per la parte in cui la stabilizzazione di chi, come [il] ricorrente, da anni affronta e supera quotidianamente rischi operativi a tutela della pubblica incolumità, viene condizionata ad un evento occasionale e non prevedibile, che non incide direttamente sulla valutazione della prestanza fisica, che potrebbe accadere in ogni azione operativa a qualunque Vigile del fuoco, stabilizzato o meno, e che pertanto deve trovare una diversa risposta operativa volta ad affiancare e supportare tutti i componenti della squadra durante ogni intervento » (cfr. Consiglio di Stato, III, ord. 11 settembre 2020 n. 5188).
Più in generale, va sottolineato che questo Tribunale – anche con riferimento ad altre procedure concorsuali – ha già avuto modo di affermare che un singolo infortunio occorso durante una prova di efficienza fisica – per la sua natura eccezionale e straordinaria – non è idoneo a dimostrare una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità (cfr. Tar Lazio, I- bis , 21 settembre 2020, n. 9620, nonché I- quater , 15 febbraio 2023, n. 2720 e 28 dicembre 2023, n. 19853) e ha evidenziato l’illegittimità di clausole, come quella contestata nel presente giudizio, che escludono la ripetizione della prova in caso di infortunio (cfr. Tar Lazio, II- ter , 10 febbraio 2021, n. 1656).
Orbene, come correttamente evidenziato nel ricorso, la norma di cui allegato C, richiamato dall’art. 8 del bando di concorso – che commina l’esclusione dalla procedura del candidato che « per qualsiasi motivo », compreso l’infortunio, non completi o non sostenga la prova di efficienza fisica – si appalesa irragionevole e sproporzionata rispetto alle finalità perseguite e conduce a conseguenze obiettivamente inique.
La previsione in esame, infatti, non appare proporzionata avuto riguardo alla comprensibile esigenza di contenere la tempistica necessaria alla conclusione dell’iter concorsuale; infatti, per come formulata, implica l’arbitrario e manifestamente ingiusto effetto, contrario ai basilari principi dell’ordinamento, di escludere la rilevanza di un impedimento oggettivo e temporaneo del candidato, anche qualora tale impedimento sia accertato mediante idonea documentazione medica. Del resto, le eventuali finalità di contingentamento dei tempi perseguite non sarebbero frustrate dalla previsione di una sessione di recupero nell’arco temporale della stessa procedura, considerato che le prove di concorso già non prevedono una contestuale partecipazione di tutti i concorrenti, con l’ulteriore conseguenza che il differimento non comporta pregiudizio alla par condicio tra i concorrenti, né favorisce in alcun modo il candidato che recupera (cfr. per un caso analogo Tar Lazio, I- bis , 19 settembre 2017, n. 9829).
In definitiva, in violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, che implicano anche la flessibilità dell’azione amministrativa, la p.a resistente ha adottato (ed applicato nella fattispecie) una regola che appare eccedente quanto era opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato, omettendo la ponderazione delle contrapposte esigenze, che avrebbe dovuto consentire di individuare la soluzione che comportasse il minore sacrificio possibile per le legittime aspettative dei partecipanti alla procedura in stato di accertato temporaneo impedimento, assicurando lo svolgimento della stessa secondo criteri di razionalità, di legalità e di giustizia, in analogia, del resto, a quanto previsto dall’art. 9 del bando di concorso per gli accertamenti psico-fisici e attitudinali, in occasione dei quali il riscontro di « malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti », viene giudicato compatibile con la ripetizione della visita sanitaria.
L’irragionevolezza della clausola della lex specialis contestata, poi, è tanto più evidente se si considera che la procedura in oggetto è una procedura per la “stabilizzazione” di personale che già svolge da anni il ruolo operativo per cui le prove sono state strutturate (e che quindi ha già – in linea di massima e impregiudicata la nota differenza tra vigili di ruolo e vigili volontari – dimostrato, in una certa misura, sul “campo” di possedere le capacità operative che la prova è volta ad accertare): in tali casi è infatti ragionevole presumere che un singolo infortunio sia sempre un evento occasionale e non prevedibile (e non un indice di inidoneità fisica del ricorrente) da cui non è ragionevole far discendere l’esclusione del concorrente.
La circostanza che la procedura in oggetto sia una procedura di stabilizzazione, inoltre, milita a favore di una verifica rigorosa dei presupposti dell’esclusione, tenuto conto anche degli effetti particolarmente pregiudizievoli connessi al mancato superamento della prova, da cui deriva la cancellazione dagli elenchi del personale volontario, ai sensi degli artt. 12 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, e 20 del d.p.r. 6 febbraio 2004, n. 76.
Deve, quindi, considerarsi illegittima la previsione dell’allegato C del bando nella parte in cui, prevedendo che la prova si intende non superata « anche in conseguenza di infortunio occorso durante l’esecuzione della prova stessa », riversa sul candidato gli effetti di un insuccesso a lui non imputabile.
18. Ciò premesso in termini generali, nel caso di specie il Collegio ritiene sufficientemente provato che il ricorrente si sia infortunato durante lo svolgimento della prova di capacità operativa.
Tale conclusione, infatti, trova conferma nel fatto che subito dopo lo svolgimento della prova concorsuale si è recato presso il Pronto Soccorso della Fondazione PTV, e che in tale sede gli è stato diagnosticato – dopo lo svolgimento dei necessari esami – un trauma che appare compatibile con un infortunio occorso durante le prove fisiche alle quali lo stesso si era appena sottoposto.
Ebbene tale evento integra, all’evidenza, una tipica ipotesi di forza maggiore da cui è derivata per il candidato l’impossibilità di superare la prova di capacità operativa.
A fronte dell’ infortunio occorso è quindi evidente che la p.a. – tenuto conto dell’illegittimità della previsione contenuta nell’allegato C al bando – aveva il dovere di consentire al ricorrente di ripetere la prova una volta superata la condizione di infortunio, tenuto conto della natura eccezionale dello stesso (che, proprio per la sua straordinarietà, non dimostra una inidoneità fisica del candidato, ma solo una temporanea inabilità, cfr. ancora Tar Lazio, I- bis , 21 settembre 2020, n. 9620; II -ter , 10 febbraio 2021, n. 1656; I- quater , 15 febbraio 2023, n. 2720, I- quater 28 dicembre 2023, n. 19853).
Né – a fronte della puntuale comprova da parte del ricorrente dell’infortunio a mezzo di idonea e tempestiva documentazione sanitaria – può darsi rilievo alla mancata menzione a verbale dell’intervenuto infortunio.
A tal proposito – in disparte ogni altra considerazione – il Collegio ritiene sufficiente notare che il tenore letterale della disposizione di cui all’allegato C (che prevedeva l’esclusione dalla procedura per il mancato superamento della prova « anche in caso di infortunio ») avrebbe in ogni caso potuto indurre i partecipanti a non segnalare (e/o a non pretendere la verbalizzazione) del loro stato di infortunio.
Da ciò la fondatezza del ricorso.
19. In ragione delle considerazioni sopra espresse, il ricorso deve essere accolto, con conseguente:
- annullamento del provvedimento di esclusione gravato con il ricorso introduttivo e definitiva ammissione del ricorrente al prosieguo della procedura;
- stabilizzazione degli esiti delle successive prove cui lo stesso ricorrente è stato sottoposto a seguito della decisione assunta in sede cautelare;
- ordine alla p.a. di rimuovere le riserve apposte nei provvedimenti adottati in relazione alla posizione del ricorrente dopo la decisione cautelare di questo Tribunale.
20. Le spese di lite – tenuto conto della peculiarità della vicenda – vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione gravato e ordina all’amministrazione di provvedere a quanto indicato in parte motiva sub 19.
Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Orazio Ciliberti, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Orazio Ciliberti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.