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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 9155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9155 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 10.12.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 749/2025 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv. Melania Capasso e Andrea Raffaele Nocerino. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: erogazione assegno di inclusione.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di avere presentato all in data 18.12.2023, la domanda n. .ADI.2023-64707 per il riconoscimento CP_1 CP_1 dell'Assegno di Inclusione (ADI); di avere ricevuto la sospensione della domanda motivata dalla mancanza del requisito di cui all'art. 2, co. 2, lett. a n. 2 del D.L. n. 48/2023 convertito in L. n.
85/2023, ossia della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
di essere nata in [...] e di non avere mai risieduto al di fuori di tale Paese;
di avere risieduto dal 06/05/2016, in Melito (NA) alla via E. De Nicola n. 64 fino al gennaio 2019; di avere dovuto abbandonare il proprio domicilio, in cui viveva con il figlio e l'allora compagno, sig. CP_2
, a seguito di denunce sporte nei confronti di quest'ultimo per avere subito atti di violenza
[...]
e maltrattamenti;
che dagli inizi del 2019, l'istante, al fine di tutelare la propria incolumità e quella
1 del figlio e “far perdere le proprie tracce” all'ex compagno, grazie anche al supporto dei CP_3 servizi sociali e di associazioni a sostegno delle donne vittime di violenza “Dream di Scampia”, ha abbandonato la casa coniugale e domiciliato in Napoli alla Traversa Roma verso Scampia n. 26 presso l'abitazione della sig.ra , sino al marzo 2021 e in Napoli al Vico Vincenzo Valente n. 52 Parte_2 dal 11/05/2023; che di seguito, si è trasferita, sempre con il figlio minore, presso l'abitazione della madre, sig.ra dal marzo 2021 al marzo 2023, in Napoli alla Via del Gran Paradiso n. CP_4
77; che tali eventi spiegano la temporanea cancellazione dall'anagrafe dei residenti effettuata dal
Comune di Melito dal 24/12/2020 al 09/05/2023; che di tanto ha dato conferma lo stesso Comune di Napoli che ha confermato all il soddisfacimento del requisito della residenza ai fini della CP_1 concessione dell'ADI; che in data 31/07/2024, ella, confidando in una più attenta e consona istruttoria, ha nuovamente riproposto domanda ADI prot. N. .ADI. , ma tale CP_1 P.IVA_1 istanza è stata rigettata;
che sussiste il requisito della residenza tant'è vero che in data 03/09/2024, il citato Comune ha provveduto a rettificare sulla Piattaforma ministeriale dedicata ai controlli di residenza e cittadinanza, l'esito del procedimento in termini positivi. Ella ha quindi concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare la fondatezza della presente domanda e per l'effetto dichiarare illegittimo il rigetto della richiesta di Assegno Di Inclusione per tutte le motivazioni in premessa;
b) accertare e dichiarare che l'istante possiede i requisiti di cui alla normativa vigente al fine di ottenere l'Assegno Di CP_ Inclusione;
c) per l'effetto, condannare al pagamento in favore della ricorrente a far data dal
18/12/2023, ovvero da quella che riterrà di giustizia, dell'Assegno Di Inclusione, oltre interessi legali e CP_ rivalutazione monetaria della data di maturazione dei crediti al saldo;
d) per l'effetto, condannare altresì
a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare al fine di attivare i percorsi formativi e/o lavorativi previsti dalla normativa vigente;
e) condannare, infine, la parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
L' , costituitosi tempestivamente, ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha CP_1 richiamato la nota amministrativa elaborata in ordine alla posizione della ricorrente, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna alla sottoscrizione del Patto di
Attivazione Digitale e ha concluso chiedendo “previa integrazione del contraddittorio del Comune di Napoli per le ragioni esposte in ordine alla richiesta di condanna alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale CP_ con conseguenziale estromissione del in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità
e/o improponibilità del ricorso avversario per quanto dedotto e, ancora , l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria e la intervenuta prescrizione del diritto;
in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
I vizi preliminari sollevati dall sono immeritevoli di condivisione. CP_1
2 Vi sono in atti le due domande amministrative che la ricorrente risulta avere presentato all rispettivamente del 18/12/2023 e del 31/07/2024 entrambe respinte. Ad oggi si è consumato CP_1 il termine di conclusione del procedimento amministrativo per cui la mancanza del ricorso amministrativo avverso entrambi i dinieghi non conduce alla sospensione del processo, la cui inutilità si evince dalla perdurante negazione da parte dell , in sede processuale, del diritto azionato;
CP_1 non si è consumata la decadenza che in questo caso è triennale (essendo l'ADI una prestazione continuativa) ex art.47 del D.P.R. 639/70 e alcuna prescrizione risulta maturata non vertendosi in ipotesi di ratei liquidati.
Quanto al merito, il thema decidendum involge l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento del c.d. ADI ossia dell'assegno di inclusione. Ella ne rivendica il diritto a decorrere dalla prima domanda amministrativa del 18.12.2023, prospettando che il requisito in contestazione, della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, già sussisteva a tale data ed attribuendo alla seconda domanda amministrativa valore di mera reiterazione dell'istanza all . Sui rapporti tra le due domande amministrative l nulla CP_1 CP_1 ha dedotto.
L'ADI è una prestazione assistenziale nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Tale beneficio consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). Il beneficio economico decorre dal mese Part successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria. L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti l'ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:
Il richiedente deve essere, alternativamente:
•cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3 •cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
•cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
•titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251 o dello status di apolide.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
Sono inoltre previsti sia requisiti economici che requisiti reddituali, in questa fattispecie non contestati.
Il motivo del diniego da parte dell è esclusivamente l'essere la ricorrente irreperibile al CP_1 comune di Melito di Napoli (NA), dal 24.12.2020 al 09.05.2023, data in cui risulta registrata la nuova residenza in VICO VINCENZO VALENTE 52 INT 6A 80145 NAPOLI. Il dato formale dell'irreperibilità nel suddetto periodo si evince dalla documentazione dalla stessa ricorrente prodotta (cfr. doc.6: certificato di residenza storica) oltre che dall (doc: archivio anagrafico unico). La CP_1 CP_5 ricorrente a tale riguardo, ha dedotto che dal 06/05/2016 fino al gennaio 2019 ha abitato in Melito
(NA) alla via E. De Nicola n. 64; che da tale data ha dovuto abbandonare il proprio domicilio, in cui viveva con il figlio e l'allora compagno, sig. , a seguito di denunce sporte nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo per aver subito atti di violenza e maltrattamenti;
che dette denunce sono quindi sfociate, prima in un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali del 28/02/2019, con la quale, tra l'altro, è stato vietato al di avvicinarsi a meno di 200 mt dall'abitazione della CP_2 sig.ra ; che con la sentenza n. 3578/2020 Tribunale di Napoli Penale del 22/06/2020 con la Pt_1 quale il medesimo sig. è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 572 e 61 n. CP_2
11) quinquies c.p. (maltrattamenti contro familiari con aggravanti specifiche) e artt. 582 e 585 c.p.
(lesioni personali aggravate) condannato ad anni due e mesi 10 di reclusione;
che ella, dagli inizi del
2019, l'istante, al fine di tutelare la propria incolumità e quella del figlio e “far perdere le CP_3 proprie tracce” all'ex compagno, grazie anche al supporto dei servizi sociali e di associazioni a
4 sostegno delle donne vittime di violenza Dream di Scampia, ha abbandonato la casa coniugale e domiciliato in Napoli alla Traversa Roma verso Scampia n. 26 presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
, sino al marzo 2021 e poi dal marzo 2021 al marzo 2023, in Napoli alla Via del Gran Paradiso
[...]
n. 77 si è trasferita con il figlio minore, presso l'abitazione della madre, sig.ra ; che dal CP_4
11/05/2023 ella risiede in Napoli al Vico Vincenzo Valente n. 52.
Ella ritiene che lo stato di irreperibilità formale possa essere superato dal dato fattuale della residenza effettiva in Italia, priva di registrazione anagrafica, presso abitazioni di amici e parenti, dovuta al suo abbandono della casa familiare per salvaguardare l'incolumità sua e di suo figlio messe in pericolo dal coniuge. A sostegno del suo assunto, ella allega dichiarazioni sottoscritte dai soggetti ospitanti e ne chiede la prova testimoniale;
inoltre, deduce che il Comune di Napoli avrebbe provveduto a rettificare sulla Piattaforma ministeriale dedicata ai controlli di residenza e cittadinanza,
l'esito del procedimento in termini positivi. In proposito, risulta prodotta la stampa di una e-mail assertivamente proveniente dal Comune di Napoli, in cui si riferisce che “la documentazione presentata dalla signora risulta idonea alla dimostrazione del requisito della continuità della residenza nei Parte_1 due anni antecedenti la data della domanda”; inoltre risulta documentato con deposito nel fascicolo telematico effettuato in data 29.09.2025 che, con PEC consegnata al legale della ricorrente avv.
Nocerino, il Comune di Napoli ha risposto in data 17 luglio 2025 nei seguenti termini “a seguito di segnalazione attraverso la Piattaforma Ministeriale GePi, la domanda indicata in data 29/08/2024 veniva sottoposta a controllo circa il possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno in capo alla CP_ beneficiaria e segnalata per rilevata difformità al . Per effetto di richiesta di riesame e di documentazione idonea a supporto, svolta successiva istruttoria e verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, in data 03/09/2024 si provvedeva ad inviare motivata richiesta di rettifica della segnalazione di CP_ difformità precedentemente inoltrata al , con contestuale riscontro a mezzo e-mail all'utente. Pertanto, alla data odierna la domanda ADI n. INPS-ADI-20241553206 intestata a , Parte_1 C.F._1 risulta finalizzata con esito positivo”.
Ad oggi non risulta ancora rettificata l'irreperibilità ma dall'attestazione del Comune del
17.07.2025 acquisita in giudizio il 29.09.2025, del può ritenersi soddisfatto in capo alla ricorrente il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo in ragione dell'univoco significato fa attribuire alla comunicazione del Comune di Napoli
Pertanto, il ricorso, in punto di accertamento del diritto della ricorrente a ricevere l'assegno di inclusione, possedendo tutti i requisiti ex lege previsti, è meritevole di condivisione. Non è possibile, tuttavia, condannare l a corrispondere la prestazione a titolo dell'Assegno di CP_1
Inclusione in favore della ricorrente a far data dal 18/12/2023, stante la mancata compilazione e sottoscrizione del Patto di attivazione digitale che costituisce una condizione di erogazione del beneficio.
5 Il Patto di Attivazione Digitale (PAD) è un accordo fondamentale per accedere a sostegni economici come l'Assegno di Inclusione (REI) e il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) la cui sottoscrizione è condizione per l'erogazione dell'ADI e costituisce un adempimento a carico del richiedente, il quale dopo aver presentato la domanda ADI, deve registrarsi nella Piattaforma SIISL
e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo (PAD nucleo) nella sezione ADI del SIISL.
Esso si sottoscrive attraverso la piattaforma digitale denominata Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), gestita dal Con Controparte_6 la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare e previa verifica positiva sul possesso dei requisiti da parte dell , viene effettuato l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del CP_1
Comune di residenza per l'analisi e l'indirizzamento dei componenti verso i percorsi di attivazione individuali, o il rilevamento di situazioni di esclusione.
La compilazione del documento digitale costituito dal Patto di Attivazione Digitale serve imprescindibilmente a confermare la volontà del cittadino di attivarsi per uscire dalla condizione di svantaggio;
autorizzare lo scambio di informazioni tra , Comuni e Centri per l'Impiego; attivare CP_1 il processo di presa in carico da parte dei servizi sociali e/o lavorativi. Il Patto include: I dati anagrafici del richiedente, l'impegno a presentarsi ai servizi sociali o al centro per l'impiego, l'autorizzazione a trattare i dati personali per fini di inclusione sociale e lavorativa, la possibilità di essere contattati per offerte di lavoro, formazione, tirocini, ecc. e solo dopo aver firmato digitalmente il PAD, il richiedente viene convocato dai servizi competenti e si attiva ufficialmente il diritto al beneficio dal momento che il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del Part richiedente del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria. Che la ricorrente fosse consapevole della necessità di tale adempimento si evince dal testo delle domande amministrative da lei presentate ove è scritto testualmente “Sono consapevole dell'obbligo di registrarsi sulla piattaforma, denominata Sistema Informativo per l' Inclusione Sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.150/2015, nonché al gestore della carta ADI”. CP_ La mancata prova a carico della ricorrente di avere effettuato sul portale (o in alternativa presso gli Istituti di Patronato ex lege n. 152/2001, ovvero presso i Centri di Assistenza Fiscale CAF)
l'iscrizione alla Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, presente nel Sistema
Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e di avere effettuato la compilazione del documento digitale costituito dal Patto di Attivazione Digitale, ossia di avere caricato il suo profilo digitale, fornendo informazioni sulle proprie competenze, esperienze lavorative e ambizioni professionali per consentire al sistema SIISL di elaborare un piano personalizzato, suddiviso principalmente in corsi di formazione, proposte di lavoro, altre attività utili per migliorare le
6 opportunità occupazionali, costituisce un ostacolo all'erogazione del beneficio e tale necessario adempimento, non è surrogabile con la richiesta di condanna dell a sottoscrivere il patto di CP_1 attivazione digitale. Del resto, l'istituto previdenziale è preposto alla sola attività di verifica dei dati caricati e non ha un'autonoma legittimazione a sottoscrivere il PAD, peraltro neanche dedotta.
Dalla normativa regolante l'assegno di inclusione si evince che non è previsto un termine decadenziale per ricevere il trattamento economico, per cui, costituendo la compilazione del documento digitale da parte della ricorrente e la sua sottoscrizione un requisito di erogazione dell'assegno di inclusione e non già un elemento costitutivo del diritto, incombe sulla ricorrente di provvedere a tale adempimento, all'esito della presente decisione, al fine di attuare le condizioni ex lege previste per ricevere la prestazione. Del resto, lo stesso nella memoria ha evidenziato che CP_1
“Il PAD deve essere sottoscritto al termine della procedura di domanda tramite la piattaforma SIISL. Tuttavia,
è possibile farlo anche successivamente. È importante notare che, sebbene non ci sia una scadenza specifica,
l'Assegno di Inclusione inizia a decorrere dal mese successivo alla firma del PAD e all'invio della domanda”.
All'esito, il ricorso va accolto per quanto di ragione e l'esito del giudizio -che ha dato luogo ad una reciproca parziale soccombenza- rende possibile la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno di inclusione (SDI), richiesto con la domanda amministrativa del 18.12.2023; dichiara inammissibile la domanda di condanna dell al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale;
rigetta la domanda di condanna dell a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del CP_1 nucleo familiare al fine di attivare i percorsi formativi e/o lavorativi;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Amalia Urzini in funzione di Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in data 10.12.2025, scaduto il termine perentorio per il deposito di note di trattazione scritta, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 749/2025 Ruolo Generale Lavoro e Previdenza
TRA
nata il [...] Parte_1 rapp.ta e difesa dagli avv. Melania Capasso e Andrea Raffaele Nocerino. ricorrente e
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi. resistente
OGGETTO: erogazione assegno di inclusione.
CONCLUSIONI: come in atti. ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 13.01.2025 l'epigrafata ricorrente ha dedotto di avere presentato all in data 18.12.2023, la domanda n. .ADI.2023-64707 per il riconoscimento CP_1 CP_1 dell'Assegno di Inclusione (ADI); di avere ricevuto la sospensione della domanda motivata dalla mancanza del requisito di cui all'art. 2, co. 2, lett. a n. 2 del D.L. n. 48/2023 convertito in L. n.
85/2023, ossia della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
di essere nata in [...] e di non avere mai risieduto al di fuori di tale Paese;
di avere risieduto dal 06/05/2016, in Melito (NA) alla via E. De Nicola n. 64 fino al gennaio 2019; di avere dovuto abbandonare il proprio domicilio, in cui viveva con il figlio e l'allora compagno, sig. CP_2
, a seguito di denunce sporte nei confronti di quest'ultimo per avere subito atti di violenza
[...]
e maltrattamenti;
che dagli inizi del 2019, l'istante, al fine di tutelare la propria incolumità e quella
1 del figlio e “far perdere le proprie tracce” all'ex compagno, grazie anche al supporto dei CP_3 servizi sociali e di associazioni a sostegno delle donne vittime di violenza “Dream di Scampia”, ha abbandonato la casa coniugale e domiciliato in Napoli alla Traversa Roma verso Scampia n. 26 presso l'abitazione della sig.ra , sino al marzo 2021 e in Napoli al Vico Vincenzo Valente n. 52 Parte_2 dal 11/05/2023; che di seguito, si è trasferita, sempre con il figlio minore, presso l'abitazione della madre, sig.ra dal marzo 2021 al marzo 2023, in Napoli alla Via del Gran Paradiso n. CP_4
77; che tali eventi spiegano la temporanea cancellazione dall'anagrafe dei residenti effettuata dal
Comune di Melito dal 24/12/2020 al 09/05/2023; che di tanto ha dato conferma lo stesso Comune di Napoli che ha confermato all il soddisfacimento del requisito della residenza ai fini della CP_1 concessione dell'ADI; che in data 31/07/2024, ella, confidando in una più attenta e consona istruttoria, ha nuovamente riproposto domanda ADI prot. N. .ADI. , ma tale CP_1 P.IVA_1 istanza è stata rigettata;
che sussiste il requisito della residenza tant'è vero che in data 03/09/2024, il citato Comune ha provveduto a rettificare sulla Piattaforma ministeriale dedicata ai controlli di residenza e cittadinanza, l'esito del procedimento in termini positivi. Ella ha quindi concluso chiedendo di “a) accertare e dichiarare la fondatezza della presente domanda e per l'effetto dichiarare illegittimo il rigetto della richiesta di Assegno Di Inclusione per tutte le motivazioni in premessa;
b) accertare e dichiarare che l'istante possiede i requisiti di cui alla normativa vigente al fine di ottenere l'Assegno Di CP_ Inclusione;
c) per l'effetto, condannare al pagamento in favore della ricorrente a far data dal
18/12/2023, ovvero da quella che riterrà di giustizia, dell'Assegno Di Inclusione, oltre interessi legali e CP_ rivalutazione monetaria della data di maturazione dei crediti al saldo;
d) per l'effetto, condannare altresì
a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del nucleo familiare al fine di attivare i percorsi formativi e/o lavorativi previsti dalla normativa vigente;
e) condannare, infine, la parte resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, da liquidarsi direttamente in favore dei sottoscritti difensori anticipatari”.
L' , costituitosi tempestivamente, ha sollevato una serie di vizi formali;
nel merito ha CP_1 richiamato la nota amministrativa elaborata in ordine alla posizione della ricorrente, ha eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di condanna alla sottoscrizione del Patto di
Attivazione Digitale e ha concluso chiedendo “previa integrazione del contraddittorio del Comune di Napoli per le ragioni esposte in ordine alla richiesta di condanna alla sottoscrizione del patto di attivazione digitale CP_ con conseguenziale estromissione del in via preliminare, dichiarare la inammissibilità e/o improcedibilità
e/o improponibilità del ricorso avversario per quanto dedotto e, ancora , l'intervenuta decadenza dell'azione giudiziaria e la intervenuta prescrizione del diritto;
in via subordinata e nel merito, rigettare il ricorso avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte. Il tutto con vittoria delle spese di lite”.
Acquisite note di trattazione scritta e scaduto il termine perentorio di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa in data odierna è stata decisa con separata sentenza.
I vizi preliminari sollevati dall sono immeritevoli di condivisione. CP_1
2 Vi sono in atti le due domande amministrative che la ricorrente risulta avere presentato all rispettivamente del 18/12/2023 e del 31/07/2024 entrambe respinte. Ad oggi si è consumato CP_1 il termine di conclusione del procedimento amministrativo per cui la mancanza del ricorso amministrativo avverso entrambi i dinieghi non conduce alla sospensione del processo, la cui inutilità si evince dalla perdurante negazione da parte dell , in sede processuale, del diritto azionato;
CP_1 non si è consumata la decadenza che in questo caso è triennale (essendo l'ADI una prestazione continuativa) ex art.47 del D.P.R. 639/70 e alcuna prescrizione risulta maturata non vertendosi in ipotesi di ratei liquidati.
Quanto al merito, il thema decidendum involge l'accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il riconoscimento del c.d. ADI ossia dell'assegno di inclusione. Ella ne rivendica il diritto a decorrere dalla prima domanda amministrativa del 18.12.2023, prospettando che il requisito in contestazione, della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo, già sussisteva a tale data ed attribuendo alla seconda domanda amministrativa valore di mera reiterazione dell'istanza all . Sui rapporti tra le due domande amministrative l nulla CP_1 CP_1 ha dedotto.
L'ADI è una prestazione assistenziale nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall'articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Tale beneficio consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un'integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B). Il beneficio economico decorre dal mese Part successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria. L'ADI è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari con componenti con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età, ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
I richiedenti l'ADI devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:
Il richiedente deve essere, alternativamente:
•cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
3 •cittadino di altro Paese dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
•cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
•titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251 o dello status di apolide.
Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.
La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell'arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.
Il requisito della residenza al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.
Sono inoltre previsti sia requisiti economici che requisiti reddituali, in questa fattispecie non contestati.
Il motivo del diniego da parte dell è esclusivamente l'essere la ricorrente irreperibile al CP_1 comune di Melito di Napoli (NA), dal 24.12.2020 al 09.05.2023, data in cui risulta registrata la nuova residenza in VICO VINCENZO VALENTE 52 INT 6A 80145 NAPOLI. Il dato formale dell'irreperibilità nel suddetto periodo si evince dalla documentazione dalla stessa ricorrente prodotta (cfr. doc.6: certificato di residenza storica) oltre che dall (doc: archivio anagrafico unico). La CP_1 CP_5 ricorrente a tale riguardo, ha dedotto che dal 06/05/2016 fino al gennaio 2019 ha abitato in Melito
(NA) alla via E. De Nicola n. 64; che da tale data ha dovuto abbandonare il proprio domicilio, in cui viveva con il figlio e l'allora compagno, sig. , a seguito di denunce sporte nei Controparte_2 confronti di quest'ultimo per aver subito atti di violenza e maltrattamenti;
che dette denunce sono quindi sfociate, prima in un'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali del 28/02/2019, con la quale, tra l'altro, è stato vietato al di avvicinarsi a meno di 200 mt dall'abitazione della CP_2 sig.ra ; che con la sentenza n. 3578/2020 Tribunale di Napoli Penale del 22/06/2020 con la Pt_1 quale il medesimo sig. è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 572 e 61 n. CP_2
11) quinquies c.p. (maltrattamenti contro familiari con aggravanti specifiche) e artt. 582 e 585 c.p.
(lesioni personali aggravate) condannato ad anni due e mesi 10 di reclusione;
che ella, dagli inizi del
2019, l'istante, al fine di tutelare la propria incolumità e quella del figlio e “far perdere le CP_3 proprie tracce” all'ex compagno, grazie anche al supporto dei servizi sociali e di associazioni a
4 sostegno delle donne vittime di violenza Dream di Scampia, ha abbandonato la casa coniugale e domiciliato in Napoli alla Traversa Roma verso Scampia n. 26 presso l'abitazione della sig.ra Pt_2
, sino al marzo 2021 e poi dal marzo 2021 al marzo 2023, in Napoli alla Via del Gran Paradiso
[...]
n. 77 si è trasferita con il figlio minore, presso l'abitazione della madre, sig.ra ; che dal CP_4
11/05/2023 ella risiede in Napoli al Vico Vincenzo Valente n. 52.
Ella ritiene che lo stato di irreperibilità formale possa essere superato dal dato fattuale della residenza effettiva in Italia, priva di registrazione anagrafica, presso abitazioni di amici e parenti, dovuta al suo abbandono della casa familiare per salvaguardare l'incolumità sua e di suo figlio messe in pericolo dal coniuge. A sostegno del suo assunto, ella allega dichiarazioni sottoscritte dai soggetti ospitanti e ne chiede la prova testimoniale;
inoltre, deduce che il Comune di Napoli avrebbe provveduto a rettificare sulla Piattaforma ministeriale dedicata ai controlli di residenza e cittadinanza,
l'esito del procedimento in termini positivi. In proposito, risulta prodotta la stampa di una e-mail assertivamente proveniente dal Comune di Napoli, in cui si riferisce che “la documentazione presentata dalla signora risulta idonea alla dimostrazione del requisito della continuità della residenza nei Parte_1 due anni antecedenti la data della domanda”; inoltre risulta documentato con deposito nel fascicolo telematico effettuato in data 29.09.2025 che, con PEC consegnata al legale della ricorrente avv.
Nocerino, il Comune di Napoli ha risposto in data 17 luglio 2025 nei seguenti termini “a seguito di segnalazione attraverso la Piattaforma Ministeriale GePi, la domanda indicata in data 29/08/2024 veniva sottoposta a controllo circa il possesso dei requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno in capo alla CP_ beneficiaria e segnalata per rilevata difformità al . Per effetto di richiesta di riesame e di documentazione idonea a supporto, svolta successiva istruttoria e verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, in data 03/09/2024 si provvedeva ad inviare motivata richiesta di rettifica della segnalazione di CP_ difformità precedentemente inoltrata al , con contestuale riscontro a mezzo e-mail all'utente. Pertanto, alla data odierna la domanda ADI n. INPS-ADI-20241553206 intestata a , Parte_1 C.F._1 risulta finalizzata con esito positivo”.
Ad oggi non risulta ancora rettificata l'irreperibilità ma dall'attestazione del Comune del
17.07.2025 acquisita in giudizio il 29.09.2025, del può ritenersi soddisfatto in capo alla ricorrente il requisito della residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo in ragione dell'univoco significato fa attribuire alla comunicazione del Comune di Napoli
Pertanto, il ricorso, in punto di accertamento del diritto della ricorrente a ricevere l'assegno di inclusione, possedendo tutti i requisiti ex lege previsti, è meritevole di condivisione. Non è possibile, tuttavia, condannare l a corrispondere la prestazione a titolo dell'Assegno di CP_1
Inclusione in favore della ricorrente a far data dal 18/12/2023, stante la mancata compilazione e sottoscrizione del Patto di attivazione digitale che costituisce una condizione di erogazione del beneficio.
5 Il Patto di Attivazione Digitale (PAD) è un accordo fondamentale per accedere a sostegni economici come l'Assegno di Inclusione (REI) e il Supporto per la Formazione e Lavoro (SFL) la cui sottoscrizione è condizione per l'erogazione dell'ADI e costituisce un adempimento a carico del richiedente, il quale dopo aver presentato la domanda ADI, deve registrarsi nella Piattaforma SIISL
e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo (PAD nucleo) nella sezione ADI del SIISL.
Esso si sottoscrive attraverso la piattaforma digitale denominata Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), gestita dal Con Controparte_6 la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare e previa verifica positiva sul possesso dei requisiti da parte dell , viene effettuato l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del CP_1
Comune di residenza per l'analisi e l'indirizzamento dei componenti verso i percorsi di attivazione individuali, o il rilevamento di situazioni di esclusione.
La compilazione del documento digitale costituito dal Patto di Attivazione Digitale serve imprescindibilmente a confermare la volontà del cittadino di attivarsi per uscire dalla condizione di svantaggio;
autorizzare lo scambio di informazioni tra , Comuni e Centri per l'Impiego; attivare CP_1 il processo di presa in carico da parte dei servizi sociali e/o lavorativi. Il Patto include: I dati anagrafici del richiedente, l'impegno a presentarsi ai servizi sociali o al centro per l'impiego, l'autorizzazione a trattare i dati personali per fini di inclusione sociale e lavorativa, la possibilità di essere contattati per offerte di lavoro, formazione, tirocini, ecc. e solo dopo aver firmato digitalmente il PAD, il richiedente viene convocato dai servizi competenti e si attiva ufficialmente il diritto al beneficio dal momento che il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del Part richiedente del Patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD) all'esito positivo dell'istruttoria. Che la ricorrente fosse consapevole della necessità di tale adempimento si evince dal testo delle domande amministrative da lei presentate ove è scritto testualmente “Sono consapevole dell'obbligo di registrarsi sulla piattaforma, denominata Sistema Informativo per l' Inclusione Sociale (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del D.lgs.150/2015, nonché al gestore della carta ADI”. CP_ La mancata prova a carico della ricorrente di avere effettuato sul portale (o in alternativa presso gli Istituti di Patronato ex lege n. 152/2001, ovvero presso i Centri di Assistenza Fiscale CAF)
l'iscrizione alla Piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa, presente nel Sistema
Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e di avere effettuato la compilazione del documento digitale costituito dal Patto di Attivazione Digitale, ossia di avere caricato il suo profilo digitale, fornendo informazioni sulle proprie competenze, esperienze lavorative e ambizioni professionali per consentire al sistema SIISL di elaborare un piano personalizzato, suddiviso principalmente in corsi di formazione, proposte di lavoro, altre attività utili per migliorare le
6 opportunità occupazionali, costituisce un ostacolo all'erogazione del beneficio e tale necessario adempimento, non è surrogabile con la richiesta di condanna dell a sottoscrivere il patto di CP_1 attivazione digitale. Del resto, l'istituto previdenziale è preposto alla sola attività di verifica dei dati caricati e non ha un'autonoma legittimazione a sottoscrivere il PAD, peraltro neanche dedotta.
Dalla normativa regolante l'assegno di inclusione si evince che non è previsto un termine decadenziale per ricevere il trattamento economico, per cui, costituendo la compilazione del documento digitale da parte della ricorrente e la sua sottoscrizione un requisito di erogazione dell'assegno di inclusione e non già un elemento costitutivo del diritto, incombe sulla ricorrente di provvedere a tale adempimento, all'esito della presente decisione, al fine di attuare le condizioni ex lege previste per ricevere la prestazione. Del resto, lo stesso nella memoria ha evidenziato che CP_1
“Il PAD deve essere sottoscritto al termine della procedura di domanda tramite la piattaforma SIISL. Tuttavia,
è possibile farlo anche successivamente. È importante notare che, sebbene non ci sia una scadenza specifica,
l'Assegno di Inclusione inizia a decorrere dal mese successivo alla firma del PAD e all'invio della domanda”.
All'esito, il ricorso va accolto per quanto di ragione e l'esito del giudizio -che ha dato luogo ad una reciproca parziale soccombenza- rende possibile la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente alla percezione dell'assegno di inclusione (SDI), richiesto con la domanda amministrativa del 18.12.2023; dichiara inammissibile la domanda di condanna dell al pagamento della prestazione CP_1 assistenziale;
rigetta la domanda di condanna dell a sottoscrivere il Patto di attivazione digitale del CP_1 nucleo familiare al fine di attivare i percorsi formativi e/o lavorativi;
compensa le spese tra le parti.
Napoli, 10.12.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Amalia Urzini
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