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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/03/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.A.C. 6382/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 19.6.2019 al N. 6382/2019 R.G. ,
avente ad oggetto : rapporti bancari e vertente tra
s.r.l. MASTERBETON, debitrice principale, , nella Parte_1
doppia veste di leg. rappr.nte p.t. della società e fideiussore, e Parte_2
, questi ultimi due nella sola qualità di fideiussori, Parte_3
Avv. Giuseppe Marotta
[...]
, cui è poi subentrata la per cessione pro soluto Controparte_1 CP_2 del credito, rappres. dalla , rappr. e dif. dagli avv.ti Giannelli, Controparte_3
Parlatore e Di Donato
[...]
abbrev Controparte_4 CP_5 CP_6
Avv.ti Pasquale e Antonio Landolfi
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La s.r.l. RB, come sopra rappresentata e garantita, ha esposto di essere stata intestataria di un c/c ordinario e di collegati contratti di affidamento in c/c e conto anticipi, accesi presso la . Controparte_1
In tale veste la società RB ha chiesto un ricalcolo dei rapporti di dare e avere dei suddetti c/c, deducendo la illegittimità di talune clausole e la illecita applicazione di altre, non conformi alle pattuizioni intercorse
.
A tal fine la società attrice conveniva in giudizio anche la soc. coop. p.a. Garanzia CP_5
alla quale la aveva chiesto il rilascio di una specifica fideiussione, a garanzia CP_1
di eventuali inadempienze poste in essere da essa RB.
La società attrice, nei soli confronti della chiedeva la restituzione dell'importo CP_6
pari ad euro 26.950,00 corrispondente a quanto versato per spese e commissioni,
adducendo la nullità “ a monte “ della garanzia, in quanto non rispettosa della normativa antitrust, essendo restrittiva della concorrenza, di cui alla legge n. 287/90, art. 2, comma
2, lett. A .
I garanti , e , già con l'atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvedevano anche a disconoscere la fideiussione in ipotesi prestata, in quanto apocrifa nelle sottoscrizioni;
tuttavia la eccezione non può essere presa in considerazione, in mancanza di una specifica contestazione sui singoli documenti ritenuti apocrifi con le relative firme .
Sul punto, peraltro, si rileva che la banca – già nella sua prima difesa, costituita dalla comparsa di risposta – ha proposto istanza di verificazione, senza che risulti assunto, al riguardo, alcun conseguenziale provvedimento istruttorio, come una consulenza grafologica .
La - cui è poi subentrata la società Aporti, regolarmente costituitasi in Controparte_7
giudizio - ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e comunque non provata .
La banca ha anche spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento della somma pari ad euro 490.728,21, quale complessivo saldo negativo dei rapporti bancari instauratisi, poi tramutatisi anche in contratti di mutuo .
Instauratosi correttamente il contraddittorio, in istruttoria venivano disposti accertamenti contabili, affidati al dr. , la cui relazione appare immune da vizi logici o CP_8
tecnico-giuridici e, come tale, pienamente utilizzabile .
Il consulente di ufficio ha concluso per un saldo passivo a carico della società
RB alla data di chiusura dei conti per euro 211.527,75, in luogo dell'importo contabilizzato dalla banca pari ad euro 490.728,21, applicando una corretta metodologia,
all'esito di un approfondito esame delle clausole contrattuali .
In particolare, il c.t.u. ha chiarito che la debitoria scaturiva essenzialmente dall'inadempimento dei 18 contratti di mutuo collegati al contratto c.d. Parte_4
Rotativo; che, al contrario, i conti correnti bancari contraddistinti con i numeri 836,
[...] 61.476,10; che le spese e commissioni addebitate dalla per complessivi euro CP_6
26.950,00, in realtà, non erano dovute, in quanto il TAEG effettivamente applicato è
risultato superiore a quello contrattualmente previsto .
Peraltro, va anche precisato che il consulente dii ufficio ha correttamente ritenuto di inserire le spese per il rilascio della garanzia da parte della tra quelle per il calcolo CP_6
del TAEG, in quanto il contratto di assicurazione è stato stipulato nell'esclusivo interesse della banca, a copertura dal rischio di inadempimento da parte della RB, con relativo onere economico a carico esclusivo della stessa debitrice .
Ciò, invero, è il criterio principale che caratterizza le spese da inserire nel TAEG, ossia il fatto che esse giovano ad uno solo dei contraenti, di regola quello più forte che, in quanto tale, può imporre l'inserimento della relativa clausola, senza alcuna possibilità di ipotesi alternativa o subordinata .
Dunque – per quanto detto in precedenza sul surplus delle spese e commissioni di assicurazione, addebitate dalla banca per come accertate dal c.t.u. – va accolta la domanda di restituzione avanzata dalla RB nei confronti della . CP_6
Ciò, peraltro, esime il giudicante di esaminare la domanda stessa sotto altro aspetto,
ossia quello della dedotta nullità della garanzia fideiussoria per contrasto con la normativa antitrust di cui all'art. 2 l. n. 287/90 .
Peraltro, sotto questo aspetto la domanda non sembra accoglibile, essendo unanime la giurisprudenza nel ritenere la nullità solo parziale, come tale non estensibile agli impegni di natura privatistica assunti dalle parti e, dunque, non tale da travolgere l'intero contratto ( cfr. ex plurimis Corte App. Bari n. 1469/2023 o Trib. Milano n. 7526/23 ) .
Inoltre, l'attrice non ha neanche provato la interdipendenza della parte affetta da nullità parziale con il restante contratto, nel senso che non lo avrebbe sottoscritto per intero, se ne avesse conosciuto la invalidità .
Infine, resta impregiudicata ogni questione sulla competenza attribuita dalla giurisprudenza in siffatta materia alle Sezioni Specializzate delle Imprese anche nelle ipotesi di cause connesse ( cfr. Cassaz. n. 14185/2024 ) .
In ogni caso, stante la previsione dell'art. 40 c.p.c., la causa sarebbe rimasta di competenza dell'adito giudice, in quanto giudice della causa principale, la quale ha per oggetto rapporti di natura bancaria, i quali esulano dalla competenza del Tribunale delle
Imprese .
Altro discorso è quello relativo alla applicazione di interessi anatocistici ai rapporti de quibus .
Il c.t.u. ha accertato che gli interessi sono stati previsti con la stessa cadenza, sia dal lato passivo che da quello attivo del rapporto, e questo consente anzitutto di far salvo il riconoscimento degli interessi passivi in favore della banca con capitalizzazione degli interessi infrannuale, attesa la reciprocità degli interessi .
Tuttavia, il consulente ha anche verificato che gli interessi attivi sono stati fissati in contratto in maniera risibile, ovvero con percentuale pari allo 0,001 per cento .
Ciò, di fatto ed in concreto, impedisce la corresponsione di qualsiasi interesse in favore del correntista, in quanto un eventuale importo verrebbe assorbito dalle spese e commissioni da riconoscersi alla banca .
Ciò, in astratto, sembra porre dubbi circa la validità della clausola, in quanto si tratterebbe di una finta reciprocità, posto che la banca ben difficilmente verrebbe condannata al pagamento di interessi attivi, data la esiguità della loro previsione contrattuale ed il pieno assorbimento nelle spese e commissioni .
Tuttavia, ciò nella specie non si traduce in un danno economico per la RB, avendo accertato il c.t.u. che non si sono mai verificate le condizioni, in astratto, per il riconoscimento di interessi attivi in favore della correntista, come per le ipotesi di conti largamente in positivo .
Va detto ora che il consulente di ufficio nulla riferisce relativamente a quanto lamentato dalla RB, in ordine a spese e commissioni, in ipotesi addebitate pur non contrattualmente previste, ovvero addebitate in misura diversa e peggiorativa rispetto a quella pattuita .
Sul punto pertanto – deve ritenersi – nessun addebito può essere mosso all'operato negoziale della banca, in quanto gli attori non hanno subito, per questo, alcun pregiudizio economico .
Stesso discorso vale per gli asseriti danni economici cagionati alla RB, in virtù
della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e, più in generale, in virtù della inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede .
Invero, tali danni devono essere del tutto esclusi per il fatto che un credito – di importo considerevole, sia pur in misura abbastanza inferiore rispetto a quella quantificata dalla attrice – è stato comunque riconosciuto in favore della banca, per cui non può ritenersi che la banca abbia violato canoni di correttezza e buona fede .
Va precisato ora che la debitoria, ancora riconosciuta a carico della RB per euro
211.527,75, tiene conto di quanto accertato dal c.t.u. in sede di integrazione della sua relazione, ovvero che per due contratti di mutuo ( nn. 15 e 16 ) v'è stato uno sforamento del tasso antiusura, così da determinare importi non dovuti per euro 722,80, debitamente portati in detrazione nel computo finale .
In conclusione, la domanda di accertamento negativo per come proposta dagli attori e quella riconvenzionale proposta dalla banca vanno parzialmente accolte nei limiti indicati dal c.t.u., ovvero per l'importo di euro 211.527,75, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo .
La società cooperativa Ga.Fi. va, invece, condannata alla restituzione in favore degli attori dell'importo di euro 26.950,00, in quanto indebitamente incassati dalla società
assicurativa per importi non contrattualmente previsti nella misura richiesta .
Le spese giudiziali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio secondo la già operata liquidazione, nei rapporti tra la RB e la banca possono essere in toto compensate, atteso il pesante ridimensionamento del credito avanzato della banca, così
da comportare la decisione una sostanziale ipotesi di soccombenza reciproca .
Invece, nei rapporti tra la RB e la vanno poste a carico della convenuta CP_6
in tutto soccombente .
La liquidazione è contenuta nel dispositivo che segue .
P. Q. M.
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda principale proposta dagli attori e, per l'effetto, DETERMINA in euro 211.527,75 il debito a loro carico;
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalla banca e, per l'effetto, CONDANNA gli attori al pagamento solidale in suo favore del suddetto importo, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
ACCOGLIE la domanda proposta dagli attori nei confronti della soc.coop. p. a. Ga.Fi
e, per l'effetto, la CONDANNA al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro
26.950,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la banca
;
CONDANNA la società al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, CP_6 liquidandole in complessivi euro 2.860,00, di cui euro 2.630,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge .
Così deciso in Salerno in data 11 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO ESTENSORE Dott. Roberto Ricciardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
535 e 167 si erano conclusi con un saldo attivo per la correntista pari a complessivi euro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile – Prima Unità Operativa
Il giudice designato dr. Roberto Ricciardi
in funzione di Giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civ. di I° grado, iscritta al ruolo il 19.6.2019 al N. 6382/2019 R.G. ,
avente ad oggetto : rapporti bancari e vertente tra
s.r.l. MASTERBETON, debitrice principale, , nella Parte_1
doppia veste di leg. rappr.nte p.t. della società e fideiussore, e Parte_2
, questi ultimi due nella sola qualità di fideiussori, Parte_3
Avv. Giuseppe Marotta
[...]
, cui è poi subentrata la per cessione pro soluto Controparte_1 CP_2 del credito, rappres. dalla , rappr. e dif. dagli avv.ti Giannelli, Controparte_3
Parlatore e Di Donato
[...]
abbrev Controparte_4 CP_5 CP_6
Avv.ti Pasquale e Antonio Landolfi
SVOLGIMENTO del PROCESSO e MOTIVI della DECISIONE
La s.r.l. RB, come sopra rappresentata e garantita, ha esposto di essere stata intestataria di un c/c ordinario e di collegati contratti di affidamento in c/c e conto anticipi, accesi presso la . Controparte_1
In tale veste la società RB ha chiesto un ricalcolo dei rapporti di dare e avere dei suddetti c/c, deducendo la illegittimità di talune clausole e la illecita applicazione di altre, non conformi alle pattuizioni intercorse
.
A tal fine la società attrice conveniva in giudizio anche la soc. coop. p.a. Garanzia CP_5
alla quale la aveva chiesto il rilascio di una specifica fideiussione, a garanzia CP_1
di eventuali inadempienze poste in essere da essa RB.
La società attrice, nei soli confronti della chiedeva la restituzione dell'importo CP_6
pari ad euro 26.950,00 corrispondente a quanto versato per spese e commissioni,
adducendo la nullità “ a monte “ della garanzia, in quanto non rispettosa della normativa antitrust, essendo restrittiva della concorrenza, di cui alla legge n. 287/90, art. 2, comma
2, lett. A .
I garanti , e , già con l'atto di citazione Parte_1 Parte_2 Parte_3
provvedevano anche a disconoscere la fideiussione in ipotesi prestata, in quanto apocrifa nelle sottoscrizioni;
tuttavia la eccezione non può essere presa in considerazione, in mancanza di una specifica contestazione sui singoli documenti ritenuti apocrifi con le relative firme .
Sul punto, peraltro, si rileva che la banca – già nella sua prima difesa, costituita dalla comparsa di risposta – ha proposto istanza di verificazione, senza che risulti assunto, al riguardo, alcun conseguenziale provvedimento istruttorio, come una consulenza grafologica .
La - cui è poi subentrata la società Aporti, regolarmente costituitasi in Controparte_7
giudizio - ha chiesto il rigetto della domanda, in quanto inammissibile e comunque non provata .
La banca ha anche spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento della somma pari ad euro 490.728,21, quale complessivo saldo negativo dei rapporti bancari instauratisi, poi tramutatisi anche in contratti di mutuo .
Instauratosi correttamente il contraddittorio, in istruttoria venivano disposti accertamenti contabili, affidati al dr. , la cui relazione appare immune da vizi logici o CP_8
tecnico-giuridici e, come tale, pienamente utilizzabile .
Il consulente di ufficio ha concluso per un saldo passivo a carico della società
RB alla data di chiusura dei conti per euro 211.527,75, in luogo dell'importo contabilizzato dalla banca pari ad euro 490.728,21, applicando una corretta metodologia,
all'esito di un approfondito esame delle clausole contrattuali .
In particolare, il c.t.u. ha chiarito che la debitoria scaturiva essenzialmente dall'inadempimento dei 18 contratti di mutuo collegati al contratto c.d. Parte_4
Rotativo; che, al contrario, i conti correnti bancari contraddistinti con i numeri 836,
[...] 61.476,10; che le spese e commissioni addebitate dalla per complessivi euro CP_6
26.950,00, in realtà, non erano dovute, in quanto il TAEG effettivamente applicato è
risultato superiore a quello contrattualmente previsto .
Peraltro, va anche precisato che il consulente dii ufficio ha correttamente ritenuto di inserire le spese per il rilascio della garanzia da parte della tra quelle per il calcolo CP_6
del TAEG, in quanto il contratto di assicurazione è stato stipulato nell'esclusivo interesse della banca, a copertura dal rischio di inadempimento da parte della RB, con relativo onere economico a carico esclusivo della stessa debitrice .
Ciò, invero, è il criterio principale che caratterizza le spese da inserire nel TAEG, ossia il fatto che esse giovano ad uno solo dei contraenti, di regola quello più forte che, in quanto tale, può imporre l'inserimento della relativa clausola, senza alcuna possibilità di ipotesi alternativa o subordinata .
Dunque – per quanto detto in precedenza sul surplus delle spese e commissioni di assicurazione, addebitate dalla banca per come accertate dal c.t.u. – va accolta la domanda di restituzione avanzata dalla RB nei confronti della . CP_6
Ciò, peraltro, esime il giudicante di esaminare la domanda stessa sotto altro aspetto,
ossia quello della dedotta nullità della garanzia fideiussoria per contrasto con la normativa antitrust di cui all'art. 2 l. n. 287/90 .
Peraltro, sotto questo aspetto la domanda non sembra accoglibile, essendo unanime la giurisprudenza nel ritenere la nullità solo parziale, come tale non estensibile agli impegni di natura privatistica assunti dalle parti e, dunque, non tale da travolgere l'intero contratto ( cfr. ex plurimis Corte App. Bari n. 1469/2023 o Trib. Milano n. 7526/23 ) .
Inoltre, l'attrice non ha neanche provato la interdipendenza della parte affetta da nullità parziale con il restante contratto, nel senso che non lo avrebbe sottoscritto per intero, se ne avesse conosciuto la invalidità .
Infine, resta impregiudicata ogni questione sulla competenza attribuita dalla giurisprudenza in siffatta materia alle Sezioni Specializzate delle Imprese anche nelle ipotesi di cause connesse ( cfr. Cassaz. n. 14185/2024 ) .
In ogni caso, stante la previsione dell'art. 40 c.p.c., la causa sarebbe rimasta di competenza dell'adito giudice, in quanto giudice della causa principale, la quale ha per oggetto rapporti di natura bancaria, i quali esulano dalla competenza del Tribunale delle
Imprese .
Altro discorso è quello relativo alla applicazione di interessi anatocistici ai rapporti de quibus .
Il c.t.u. ha accertato che gli interessi sono stati previsti con la stessa cadenza, sia dal lato passivo che da quello attivo del rapporto, e questo consente anzitutto di far salvo il riconoscimento degli interessi passivi in favore della banca con capitalizzazione degli interessi infrannuale, attesa la reciprocità degli interessi .
Tuttavia, il consulente ha anche verificato che gli interessi attivi sono stati fissati in contratto in maniera risibile, ovvero con percentuale pari allo 0,001 per cento .
Ciò, di fatto ed in concreto, impedisce la corresponsione di qualsiasi interesse in favore del correntista, in quanto un eventuale importo verrebbe assorbito dalle spese e commissioni da riconoscersi alla banca .
Ciò, in astratto, sembra porre dubbi circa la validità della clausola, in quanto si tratterebbe di una finta reciprocità, posto che la banca ben difficilmente verrebbe condannata al pagamento di interessi attivi, data la esiguità della loro previsione contrattuale ed il pieno assorbimento nelle spese e commissioni .
Tuttavia, ciò nella specie non si traduce in un danno economico per la RB, avendo accertato il c.t.u. che non si sono mai verificate le condizioni, in astratto, per il riconoscimento di interessi attivi in favore della correntista, come per le ipotesi di conti largamente in positivo .
Va detto ora che il consulente di ufficio nulla riferisce relativamente a quanto lamentato dalla RB, in ordine a spese e commissioni, in ipotesi addebitate pur non contrattualmente previste, ovvero addebitate in misura diversa e peggiorativa rispetto a quella pattuita .
Sul punto pertanto – deve ritenersi – nessun addebito può essere mosso all'operato negoziale della banca, in quanto gli attori non hanno subito, per questo, alcun pregiudizio economico .
Stesso discorso vale per gli asseriti danni economici cagionati alla RB, in virtù
della illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e, più in generale, in virtù della inosservanza degli obblighi di correttezza e buona fede .
Invero, tali danni devono essere del tutto esclusi per il fatto che un credito – di importo considerevole, sia pur in misura abbastanza inferiore rispetto a quella quantificata dalla attrice – è stato comunque riconosciuto in favore della banca, per cui non può ritenersi che la banca abbia violato canoni di correttezza e buona fede .
Va precisato ora che la debitoria, ancora riconosciuta a carico della RB per euro
211.527,75, tiene conto di quanto accertato dal c.t.u. in sede di integrazione della sua relazione, ovvero che per due contratti di mutuo ( nn. 15 e 16 ) v'è stato uno sforamento del tasso antiusura, così da determinare importi non dovuti per euro 722,80, debitamente portati in detrazione nel computo finale .
In conclusione, la domanda di accertamento negativo per come proposta dagli attori e quella riconvenzionale proposta dalla banca vanno parzialmente accolte nei limiti indicati dal c.t.u., ovvero per l'importo di euro 211.527,75, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo .
La società cooperativa Ga.Fi. va, invece, condannata alla restituzione in favore degli attori dell'importo di euro 26.950,00, in quanto indebitamente incassati dalla società
assicurativa per importi non contrattualmente previsti nella misura richiesta .
Le spese giudiziali, ivi comprese quelle della consulenza tecnica di ufficio secondo la già operata liquidazione, nei rapporti tra la RB e la banca possono essere in toto compensate, atteso il pesante ridimensionamento del credito avanzato della banca, così
da comportare la decisione una sostanziale ipotesi di soccombenza reciproca .
Invece, nei rapporti tra la RB e la vanno poste a carico della convenuta CP_6
in tutto soccombente .
La liquidazione è contenuta nel dispositivo che segue .
P. Q. M.
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda principale proposta dagli attori e, per l'effetto, DETERMINA in euro 211.527,75 il debito a loro carico;
ACCOGLIE per quanto di ragione la domanda riconvenzionale proposta dalla banca e, per l'effetto, CONDANNA gli attori al pagamento solidale in suo favore del suddetto importo, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
ACCOGLIE la domanda proposta dagli attori nei confronti della soc.coop. p. a. Ga.Fi
e, per l'effetto, la CONDANNA al pagamento in favore degli attori dell'importo di euro
26.950,00, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo;
COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite nei rapporti tra gli attori e la banca
;
CONDANNA la società al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori, CP_6 liquidandole in complessivi euro 2.860,00, di cui euro 2.630,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge .
Così deciso in Salerno in data 11 marzo 2025
IL GIUDICE UNICO ESTENSORE Dott. Roberto Ricciardi
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
535 e 167 si erano conclusi con un saldo attivo per la correntista pari a complessivi euro