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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/11/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.1964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico SC De EO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1964/2025 R.G. avente ad oggetto “rivendicazione diritto di proprietà” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Rolla, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Diego De Cillis, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 26.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.03.2025, l'istante ha proposto azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. nei confronti di CP_2
A sostegno della propria domanda ha sostenuto che, sin dall'anno 2013 e fino ai primi mesi del 2023, era solito trascorrere il periodo estivo in uno degli appartamenti di proprietà dei genitori, sito a Otranto, in via Pioppi n. 51, avendone il godimento esclusivo in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito, sebbene mai formalizzato in forma scritta. Ha evidenziato che nel periodo precedente alla morte del padre, avvenuta in data 06.03.2023,
a causa di dissidi familiari esistenti tra il ricorrente e la propria madre, gli era stato CP_3 vietato di accedere al suindicato appartamento, anche mediante la modifica della serratura della porta d'ingresso.
Ancora ha affermato che nell'aprile 2023 la madre aveva provveduto, senza alcuna autorizzazione da parte del figlio e, piuttosto, a sua insaputa, ad incaricare la società di CP_1 effettuare lo svuotamento dell'appartamento citato di tutti gli arredi da lui acquistati e, dunque, di sua proprietà, oltre a tutti gli effetti personali propri e del proprio nucleo familiare, dettagliatamente indicati in ricorso.
Premesso che di tale circostanza era venuto a conoscenza tramite alcuni vicini di casa che avevano assistito ai fatti, ha altresì sostenuto di aver ricevuto in data 04.04.2023 un preventivo di spesa da parte della società resistente, per un importo pari ad € 1.700,00 + iva, per il trasloco, ed €
250,00 + iva, per il deposito, come canone mensile, invero non sussistente sia nell'an che nel quantum, non avendo mai intrattenuto rapporti con la citata società nonchè in considerazione dell'arbitraria determinazione del corrispettivo richiesto.
Esperito il tentativo di conciliazione, conclusosi negativamente per la mancata comparizione della controparte come da verbale del 22.10.2024, ha concluso chiedendo la condanna della società resistente alla restituzione in proprio favore dei beni mobili dettagliatamente indicati in ricorso e detenuti dalla medesima a titolo di deposito, entro un fissando termine;
la declaratoria di non debenza delle somme di cui al preventivo di spesa datato 04.04.2023; in via subordinata, nell'ipotesi di deterioramento dei beni nelle more del giudizio, la condanna della al pagamento del Controparte_1 controvalore degli stessi, quantificato in € 20.000,00, o in quella diversa misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche sulla base di una valutazione equitativa.
Con comparsa del 19.06.2025 si è costituita in giudizio la deducendo di aver Controparte_1 eseguito il trasloco in oggetto su incarico di la quale aveva riferito al legale CP_3 rappresentante della società di agire per conto di incaricatosi di sopportare i costi Parte_1 di trasporto e custodia.
Ha, altresì, riconosciuto, sulla base del contenuto della nota dell'11.04.2023 (all. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente), la responsabilità di per i costi del trasloco e di custodia dei mobili, CP_3 maturati fino a quel momento, manifestando la disponibilità al ritiro, a cura e spese del ricorrente, di tutti i beni dall'attuale luogo di deposito.
Ha concluso chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 03.07.2025, il legale rappresentate della società resistente, interrogato liberamente dal Giudice, ha invitato il ricorrente a recuperare a proprie spese e con proprie maestranze i beni oggetto di causa custoditi in apposito deposito sito a Lecce in via Massari n. 70. Ha, inoltre, riconosciuto come non fosse stato a incaricare l'impresa del trasloco. Parte_1
All'udienza del 19.11.2025, il giudice, preso atto dell'assenza di contestazione in ordine al diritto di proprietà dei beni oggetto della domanda principale di rivendica nonché dell'esclusione di ogni obbligo di pagamento per le attività di trasloco e deposito poste in essere, ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa avente ad oggetto la restituzione immediata dei beni da parte della resistente e la divisione a metà tra le parti delle spese di trasporto, calcolate esattamente e secondo un valore minimo di spesa.
All'udienza del 26.11.2025, la parte resistente ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, contrariamente al ricorrente che, richiamando parzialmente i contenuti della proposta della precedente udienza del 19.11.2025, ha evidenziato come il raggiungimento di un accordo sarebbe stato garantito da un previo sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei beni mobili, ferma restando l'assenza di disponibilità di luoghi in cui poter garantire il deposito dei beni da trasferire.
Fallito il tentativo di conciliazione, nella medesima udienza - a seguito della discussione orale tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24 - il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 100
c.p.c.
Fermo restando che il thema decidendum afferisce all'accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili indicati in ricorso e alla relativa restituzione nonchè all'esonero dal pagamento delle spese di trasposto e deposito, dal contenuto della comparsa di risposta emerge l'assenza di contestazione sull'oggetto della domanda principale così articolato.
Risulta pacifico, infatti, che la società resistente, impresa di traslochi, abbia trasferito i beni mobili presenti nell'immobile attribuito in comodato d'uso al ricorrente, così sottraendoli non solo alla sua materiale disponibilità ma anche alla sua sfera giuridica dominicale.
In disparte le circostanze fattuali che hanno condotto l'impresa a porre in essere la condotta contestata, la concreta volontà restitutoria della resistente e la riserva di esercizio dell'azione di recupero del credito derivante dall'attività prestata nei confronti della madre del ricorrente costituiscono ulteriori elementi a sostegno dell'assenza di contestazione della domanda principale.
Tali ragioni inducono a ritenere cessata la materia del contendere, dovendosi considerare accertato il diritto di proprietà del ricorrente e il conseguente effetto di restituzione immediata dei beni mobili appresi dalla società, nonché la non debenza delle somme da quest'ultima richieste a titolo di corrispettivo per il trasloco effettuato e di deposito in apposito luogo.
Ciò posto, in punto di spese di lite giova tuttavia osservare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI Ord., 19/10/2018,
n. 26537) “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale (…)”.
Ancóra, secondo la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625), “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”.
Alla luce della descritta vicenda processuale, il principio di soccombenza virtuale dev'essere contemperato, da un lato, con la condotta processuale della resistente che sin dalla costituzione in giudizio non ha formulato contestazioni sulla sussistenza del diritto attoreo sopra descritto e dei conseguenti effetti;
dall'altro, con il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa da parte del ricorrente che ha posto quale ulteriore condizione per la transazione della controversia la richiesta, invero mai formulata nell'atto introduttivo, di una valutazione dello stato dei beni previo sopralluogo nel sito in cui risultano depositati.
Ebbene, tenuto conto che la proposta conciliativa era indirizzata a garantire l'effetto restitutorio immediato dei beni mobili rivendicati nonché l'esclusione delle spese di trasloco e e deposito richieste in preventivo – prestazioni assicurate dall'impresa in sede di discussione orale – alla luce - lo si ripete - della mancata contestazione del diritto dominicale da parte della CP_4 resistente, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente obbligo di restituzione immediata dei beni mobili. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce 28.11.2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Il giudice unico
SC De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Lecce, prima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice unico SC De EO, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1964/2025 R.G. avente ad oggetto “rivendicazione diritto di proprietà” e vertente:
T R A
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Laura Parte_1 C.F._1
Rolla, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
(p.iva , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Diego De Cillis, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
La causa, sulle conclusioni delle parti come precisate, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3,
c.p.c., modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24, nel verbale di udienza del 26.11.2025, è stata riservata per la decisione nella medesima udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 16.03.2025, l'istante ha proposto azione di rivendicazione ai sensi dell'art. 948 c.c. nei confronti di CP_2
A sostegno della propria domanda ha sostenuto che, sin dall'anno 2013 e fino ai primi mesi del 2023, era solito trascorrere il periodo estivo in uno degli appartamenti di proprietà dei genitori, sito a Otranto, in via Pioppi n. 51, avendone il godimento esclusivo in forza di un contratto di comodato d'uso gratuito, sebbene mai formalizzato in forma scritta. Ha evidenziato che nel periodo precedente alla morte del padre, avvenuta in data 06.03.2023,
a causa di dissidi familiari esistenti tra il ricorrente e la propria madre, gli era stato CP_3 vietato di accedere al suindicato appartamento, anche mediante la modifica della serratura della porta d'ingresso.
Ancora ha affermato che nell'aprile 2023 la madre aveva provveduto, senza alcuna autorizzazione da parte del figlio e, piuttosto, a sua insaputa, ad incaricare la società di CP_1 effettuare lo svuotamento dell'appartamento citato di tutti gli arredi da lui acquistati e, dunque, di sua proprietà, oltre a tutti gli effetti personali propri e del proprio nucleo familiare, dettagliatamente indicati in ricorso.
Premesso che di tale circostanza era venuto a conoscenza tramite alcuni vicini di casa che avevano assistito ai fatti, ha altresì sostenuto di aver ricevuto in data 04.04.2023 un preventivo di spesa da parte della società resistente, per un importo pari ad € 1.700,00 + iva, per il trasloco, ed €
250,00 + iva, per il deposito, come canone mensile, invero non sussistente sia nell'an che nel quantum, non avendo mai intrattenuto rapporti con la citata società nonchè in considerazione dell'arbitraria determinazione del corrispettivo richiesto.
Esperito il tentativo di conciliazione, conclusosi negativamente per la mancata comparizione della controparte come da verbale del 22.10.2024, ha concluso chiedendo la condanna della società resistente alla restituzione in proprio favore dei beni mobili dettagliatamente indicati in ricorso e detenuti dalla medesima a titolo di deposito, entro un fissando termine;
la declaratoria di non debenza delle somme di cui al preventivo di spesa datato 04.04.2023; in via subordinata, nell'ipotesi di deterioramento dei beni nelle more del giudizio, la condanna della al pagamento del Controparte_1 controvalore degli stessi, quantificato in € 20.000,00, o in quella diversa misura accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, anche sulla base di una valutazione equitativa.
Con comparsa del 19.06.2025 si è costituita in giudizio la deducendo di aver Controparte_1 eseguito il trasloco in oggetto su incarico di la quale aveva riferito al legale CP_3 rappresentante della società di agire per conto di incaricatosi di sopportare i costi Parte_1 di trasporto e custodia.
Ha, altresì, riconosciuto, sulla base del contenuto della nota dell'11.04.2023 (all. n. 5 del fascicolo di parte ricorrente), la responsabilità di per i costi del trasloco e di custodia dei mobili, CP_3 maturati fino a quel momento, manifestando la disponibilità al ritiro, a cura e spese del ricorrente, di tutti i beni dall'attuale luogo di deposito.
Ha concluso chiedendo la compensazione delle spese di lite.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
All'udienza del 03.07.2025, il legale rappresentate della società resistente, interrogato liberamente dal Giudice, ha invitato il ricorrente a recuperare a proprie spese e con proprie maestranze i beni oggetto di causa custoditi in apposito deposito sito a Lecce in via Massari n. 70. Ha, inoltre, riconosciuto come non fosse stato a incaricare l'impresa del trasloco. Parte_1
All'udienza del 19.11.2025, il giudice, preso atto dell'assenza di contestazione in ordine al diritto di proprietà dei beni oggetto della domanda principale di rivendica nonché dell'esclusione di ogni obbligo di pagamento per le attività di trasloco e deposito poste in essere, ha sottoposto alle parti una proposta conciliativa avente ad oggetto la restituzione immediata dei beni da parte della resistente e la divisione a metà tra le parti delle spese di trasporto, calcolate esattamente e secondo un valore minimo di spesa.
All'udienza del 26.11.2025, la parte resistente ha manifestato la propria disponibilità ad aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, contrariamente al ricorrente che, richiamando parzialmente i contenuti della proposta della precedente udienza del 19.11.2025, ha evidenziato come il raggiungimento di un accordo sarebbe stato garantito da un previo sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei beni mobili, ferma restando l'assenza di disponibilità di luoghi in cui poter garantire il deposito dei beni da trasferire.
Fallito il tentativo di conciliazione, nella medesima udienza - a seguito della discussione orale tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3, c.p.c. modificato dall'art. 7, comma 3, d.lgs. 164/24 - il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via assorbente va dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 100
c.p.c.
Fermo restando che il thema decidendum afferisce all'accertamento del diritto di proprietà dei beni mobili indicati in ricorso e alla relativa restituzione nonchè all'esonero dal pagamento delle spese di trasposto e deposito, dal contenuto della comparsa di risposta emerge l'assenza di contestazione sull'oggetto della domanda principale così articolato.
Risulta pacifico, infatti, che la società resistente, impresa di traslochi, abbia trasferito i beni mobili presenti nell'immobile attribuito in comodato d'uso al ricorrente, così sottraendoli non solo alla sua materiale disponibilità ma anche alla sua sfera giuridica dominicale.
In disparte le circostanze fattuali che hanno condotto l'impresa a porre in essere la condotta contestata, la concreta volontà restitutoria della resistente e la riserva di esercizio dell'azione di recupero del credito derivante dall'attività prestata nei confronti della madre del ricorrente costituiscono ulteriori elementi a sostegno dell'assenza di contestazione della domanda principale.
Tali ragioni inducono a ritenere cessata la materia del contendere, dovendosi considerare accertato il diritto di proprietà del ricorrente e il conseguente effetto di restituzione immediata dei beni mobili appresi dalla società, nonché la non debenza delle somme da quest'ultima richieste a titolo di corrispettivo per il trasloco effettuato e di deposito in apposito luogo.
Ciò posto, in punto di spese di lite giova tuttavia osservare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis Cass. civ. Sez. VI Ord., 19/10/2018,
n. 26537) “La cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia. Alla declaratoria di cessazione della materia del contendere segue il regolamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale (…)”.
Ancóra, secondo la Suprema Corte (Cassazione civile sez. II, 24/01/2020, n.1625), “La pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza. Posta tale precisazione va affermato che la cessazione della materia del contendere non costituisca una vera e propria domanda, essendo piuttosto una sollecitazione al giudice ad esercitare il proprio potere officioso”.
Alla luce della descritta vicenda processuale, il principio di soccombenza virtuale dev'essere contemperato, da un lato, con la condotta processuale della resistente che sin dalla costituzione in giudizio non ha formulato contestazioni sulla sussistenza del diritto attoreo sopra descritto e dei conseguenti effetti;
dall'altro, con il rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa da parte del ricorrente che ha posto quale ulteriore condizione per la transazione della controversia la richiesta, invero mai formulata nell'atto introduttivo, di una valutazione dello stato dei beni previo sopralluogo nel sito in cui risultano depositati.
Ebbene, tenuto conto che la proposta conciliativa era indirizzata a garantire l'effetto restitutorio immediato dei beni mobili rivendicati nonché l'esclusione delle spese di trasloco e e deposito richieste in preventivo – prestazioni assicurate dall'impresa in sede di discussione orale – alla luce - lo si ripete - della mancata contestazione del diritto dominicale da parte della CP_4 resistente, appare equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI LECCE
Dichiara cessata la materia del contendere con conseguente obbligo di restituzione immediata dei beni mobili. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Lecce 28.11.2025
Manda alla Cancelleria per la comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale.
Il giudice unico
SC De EO
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dalla dott.ssa Giulia Valentini – funzionario UPP.