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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024, con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pizzutelli, Parte_2 giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Maria Grazia Turriziani, giusta
[...]
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. – risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.12.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir accogliere, nei confronti Controparte_1
della stessa, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previe le opportune declaratorie, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la merce esposta nelle fatture emesse dalla
[...]
n. 17678 del 30/9/2020 per € 14.301,83, n. 18034 del 6/10/2020 di € CP_1
14.631,53 e n. 18038 del 6/10/2020 di € 11.565,91, non è mai stata consegnata alla società attrice, e pertanto – ove occorra pronunciata la giudiziale risoluzione
1 dell'ipotetica compravendita per gravissimo inadempimento concretato dall'omessa consegna della merce esposta nelle fatture suddette - condannare essa
[...]
a restituire all'attrice la somma complessiva di € 40.499,27, CP_1
indebitamente percepita, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla messa in mora all'effettivo saldo”.
Adduceva a sostegno della domanda che:
- da un controllo contabile eseguito nel gennaio 2021, in seguito al cambio di amministratore della società attrice, era emerso che la aveva Controparte_1
emesso verso la le fatture n. 17678 del 30.9.2020 di € Parte_1
14.301,83, n. 18034 del 6.10.2020 di € 14.631,53 e n. 18038 del 6.10.2020 di €
11.565,91, per un ammontare complessivo di € 40.499,27, pagate da quest'ultima mediante due assegni bancari, l'uno di 20.000,00 datato 20.10.2020, l'altro di €
21.054,82 datato 9.11.2020;
- sennonché le fatture indicavano quantitativi di merce abnormi in relazione alle modeste dimensioni dell'attività di bar esercitata dall'attrice da maggio 2019 nel
“botteghino” sito all'interno del Parco Matusa in Frosinone, unica attività svolta, con disponibilità di un locale magazzino di appena m. 3 x 4,7 ubicato sotto la tribuna del
Parco;
- dalle fatture risultava infatti la cessione nell'arco di appena una settimana di “più di due tonnellate di merce (kg. 985 + kg. 568 + kg. 653), di composizione merceologica tale (molte delle presunte merci sono leggere e voluminose) da dover occupare ampi spazi”;
- peraltro molti degli articoli erano “ictu oculi assolutamente inconferenti con l'attività di bar esercitata dalla società attrice (come crocchette per cani o prodotti per igiene intima o spazzolini da denti)”, “le presunte forniture di cibi e bevande” erano
“totalmente sproporzionate rispetto ad una piccola attività di bar (come prosciutti per molte migliaia di euro, tantissimi sacchi di farina e latte di olio e pomodori pelati, centinaia e centinaia di bottiglie di birre, vini, liquori, spumanti, prosecchi e champagne) ed invece adeguate semmai ad un'attività di ristorazione di rilevanti dimensioni”, mentre altre forniture, pur in ipotesi coerenti in piccole quantità con l'attività esercitata, risultavano eseguite “per quantitativi e valori enormi (come saponi liquidi, detersivi e candeggina, bobine di carta, materiali per pulizie, per migliaia e migliaia di euro)”;
2 - nessuna evidenzia vi era dell'avvenuta consegna delle merci, del luogo di essa, del relativo trasporto o ritiro presso il magazzino della ed anche Controparte_1 nell'inventario redatto dalla società attrice alla data del 31.12.2020 non vi era traccia delle forniture, del resto incongruenti con i precedenti approvvigionamenti avvenuti presso la società convenuta, “sempre per quantitativi modici, corrispondenti all'effettivo smercio di prodotti ed al reale giro d'affari”;
- a nulla era valsa la richiesta, formulata dall'attrice con diffida a mezzo legale del
2.2.2021, di storno delle fatture e di restituzione della somma indebitamente percepita;
- in definitiva, era evidente che la società convenuta aveva emesso fatture per operazioni inesistenti e comunque non aveva mai consegnato le oltre due tonnellate di merce esposte nelle fatture, sicché “non esistendo alcuna compravendita di merce”, la somma pagata avrebbe dovuto essere restituita quale indebito oggettivo, mentre “nella non creduta ipotesi” di ritenuto perfezionamento di una compravendita, vi sarebbe stata “comunque omessa consegna della merce esposta nelle fatture, sicché la compravendita stessa avrebbe dovuto essere dichiarata “risolta per gravissimo inadempimento della parte venditrice” con uguale obbligo per la convenuta di restituire la somma percepita.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Al riguardo, richiamati i contratti attraverso i quali la controparte aveva acquisito la disponibilità di locali ed aree scoperte all'interno del Parco Matusa, rilevava come la potesse godere di una superficie ben più consistente Parte_1
rispetto a quella descritta in citazione, per lo svolgimento di un'attività non limitata alla somministrazione tipica di un bar, ma estesa anche a quella di ristorazione ed accoglienza della clientela, venendo perciò ad essere smentito l'assunto del carattere abnorme della fornitura in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività; osservava ancora che gli ordinativi di merce erano stati effettuati dalla precedente amministrazione della società attrice in piena autonomia decisionale, anche relativamente alle categorie merceologiche prescelte, non avendo la convenuta fatto altro che darvi corso, essendo irrilevante per la stessa “comprendere o semplicemente conoscere la ragione giustificante l'oggetto di detti ordini e, a seguire, dove poi la merce sarebbe stata immagazzinata, e cioè se all'interno dei locali concessi in sub- locazione od altrove, secondo le insindacabili esigenze del cliente”; che in definitiva, quindi, le ragioni alla base della domanda attenevano a profili di responsabilità interni alla gestione della medesima azienda attrice;
rimarcava infine l'irrilevanza probatoria
3 dell'inventario e dei mastrini contabili ex adverso prodotti, siccome documenti di formazione unilaterale.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di un teste indicato dall'attrice e all'esito trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, la propone, in via principale, una domanda di Parte_1
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con riferimento alle cifre versate con gli assegni dati in pagamento alla per mancanza originaria di Controparte_1 causa solvendi, sull'assunto dell'inesistenza delle operazioni di vendita cui si riferiscono le fatture emesse dalla convenuta, e, in via subordinata, domanda di risoluzione della compravendita (ove ritenuta, al contrario, effettivamente intercorsa) per l'inadempimento della parte venditrice all'obbligo di consegna dei prodotti, con conseguente richiesta di restituzione del prezzo.
Iniziando l'esame dall'azione proposta in via principale, va ricordato innanzitutto il principio di diritto affermato in giurisprudenza per cui, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. 22872/2010, 15162/2008, 1557/1998).
L'attrice ha per l'appunto allegato una serie di elementi che, secondo il suo ragionamento, sarebbero indicativi della non effettività delle vendite di beni documentate dalle fatture, quali in sostanza:
- la tipologia degli acquisti, non coerenti, per volume e composizione, con l'attività di impresa esercitata presso il locale bar ubicato all'interno del Parco Matusa in
Frosinone;
- l'indisponibilità da parte dell'acquirente di spazi adeguati dove poter stoccare i quantitativi di merce indicati;
- l'incongruenza delle forniture con quelle precedentemente effettuate e con le risultanze del proprio inventario di fine anno al 31.12.2020.
Ora, tuttavia, se si ha riguardo alla possibile valenza presuntiva delle circostanze dedotte, deve riconoscersi che esse hanno, in verità, una assai limitata inferenza probatoria, specie al cospetto del contrario elemento rappresentato dall'avvenuto pagamento delle forniture, in data successiva alla fatturazione (la quale, normalmente,
4 come da prassi assolutamente univoca del commercio ed in base alla stessa normativa fiscale, fa seguito, ove non sia contestuale, alla consegna delle merci) e dopo la regolare registrazione delle fatture nelle scritture contabili della Parte_1
[...]
Da un lato, infatti, non spiega l'attrice perché avrebbe dovuto (registrare e poi) pagare fatture per acquisti mai avvenuti, tenuto conto che il pagamento normalmente presuppone l'acquisto di un bene, nemmeno essendo plausibile, nello specifico contesto di rapporti commerciali del tipo di quelli per cui è causa, un errore del solvens, per di più per importi tanto significativi.
Si aggiunga che con gli assegni dati in pagamento (come si desume dai mastrini contabili prodotti) venivano saldate anche altre fatture di minore importo, delle quali non è contestata la rispondenza ad effettive operazioni di vendita.
A ben vedere solo nelle ultime righe della propria memoria di replica (e dunque ampiamente al di fuori dei termini previsti per l'allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio) l'istante ha compiuto un generico accenno al fatto che il pagamento delle somme fatturate sarebbe stato “frutto di un accordo illecito perpetrato dal cessato amministratore” della Ma tale aspetto, in ipotesi idoneo Parte_1
– se adeguatamente circostanziato – ad escludere o quantomeno a ridimensionare l'efficacia presuntiva del pagamento, avrebbe dovuto trovare riscontro nel processo, con l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di particolari rapporti tra l'ex amministratore della società attrice e la società convenuta e di uno specifico interesse comune, o comunque condiviso tra tali soggetti, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Vi è poi che gli elementi rimarcati in citazione, pur considerati globalmente, non possiedono quella stessa valenza e tantomeno la “gravità” e la “precisione” ex art. 2729 c.c. che vanno invece riconosciute al pagamento di una fornitura.
Le fatture oggetto di causa comprendono solo in parte marginale gli articoli, diversi da quelli caratteristici di un bar, menzionati dall'attrice (“crocchette per cani o prodotti per igiene intima o spazzolini da denti”).
Riguardo poi ai quantitativi di merce fatturata, non può escludersi che la stessa fosse destinata ad essere utilizzata in occasione di particolari eventi, anche al di fuori della struttura esistente presso il Parco Matusa, se si tiene conto che nell'oggetto sociale della come da visura prodotta, rientrava, tra le altre, Parte_1 anche l'attività di “catering, sia direttamente che attraverso soggetti terzi” (non
5 necessariamente a completa e diretta conoscenza del teste escusso, all'epoca dei fatti semplice barista addetto al locale all'interno del Parco Matusa).
Quanto alla capienza dei locali a disposizione della società dentro il parco (oltre al c.d.
“botteghino”, un magazzino ed una stanza adibita a cucina) per il deposito dei prodotti,
l'obiezione mossa dall'attrice ha un valore relativo, giacché, per quanto appena detto, le merci potrebbero essere state portate (in tutto o in parte) altrove.
Peraltro, le caratteristiche delle fatture, nelle quali molti articoli si ripetono più volte, potrebbero anche, in astratto, far pensare ad una fatturazione tardiva e cumulativa di consegne avvenute, in realtà, in più momenti nel corso dell'anno. Da questo punto di vista si nota nei mastrini contabili prodotti, relativi agli anni 2019 e 2020, che da parte
Contr della risultano emesse fatture solo in alcuni mesi (giugno, Controparte_1
luglio e dicembre 2019; agosto, settembre, ottobre e dicembre 2020), il che è incompatibile con un rapporto di fornitura di tipo continuativo. Assumendo invece che la non sia stato l'unico fornitore della Controparte_1 Parte_1
allora i suddetti mastrini non consentono di individuare l'effettivo volume
[...]
medio degli approvvigionamenti della società attrice, perché avrebbe dovuto essere data evidenza anche degli acquisti eseguiti nel tempo presso altri fornitori.
Ed ancora, non è stata prodotta documentazione contabile sui costi e sui ricavi dell'attività dell'attrice, atta a far comprendere le esatte dimensioni del giro d'affari della stessa.
In ogni caso, l'eventuale inadeguatezza delle forniture, per qualità e quantità, rispetto alle effettive esigenze dell'attività commerciale svolta dalla Parte_1
sarebbe da imputarsi alle scelte gestionali del suo amministratore dell'epoca. Da
[...]
tale punto di vista, i dubbi circa l'operato di questi non portano necessariamente a ritenere fittizie, ossia mai avvenute, le forniture, ben potendo essersi verificato un utilizzo del denaro della società per l'acquisto di beni destinati ad altri scopi e a vantaggio di altri soggetti, il che non farebbe venir meno, nei rapporti tra venditore e acquirente, l'effettività delle operazioni, ma esporrebbe semmai il precedente amministratore ad un'azione di responsabilità per mala gestio.
Infine, il documento prodotto come “inventario dell'attrice dei prodotti giacenti alla data del 31/12/2020” consiste in un prospetto, non sottoscritto, privo di qualunque ufficialità, e come tale sprovvisto di valore probatorio, anche perché non confermato in udienza dal teste, il quale ha dichiarato di non aver partecipato alla formazione
6 dell'inventario al 31.12.2020 e, peraltro, di non essersi mai occupato della verifica delle giacenze a fine anno.
Per le ragioni esposte, in definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova del difetto di causa solvendi e del conseguente diritto alla ripetizione della somma versata.
Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, poi, deve essere disattesa.
Premesso che la prova dell'adempimento di una obbligazione (quale, nella specie, quella di consegna della merce compravenduta) può essere fornita con ogni mezzo, non è dirimente nel caso in esame la mancanza, tra i documenti di causa, di d.d.t. od altra documentazione equivalente, perché l'avvenuta registrazione delle fatture di vendita nella contabilità dell'attrice (cfr. Cass. 3383/2005, 32935/2018) ed il successivo pagamento delle stesse fatture, avvenuto in mancanza di riserve o contestazioni di sorta, costituiscono chiari elementi che confermano l'adempimento dell'obbligazione posta a carico del venditore, non avendo, come detto, sufficiente portata contraria gli elementi esposti dall'attrice.
Per tali ragioni, in definitiva, le domande attoree devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente adeguati all'effettiva entità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande attoree e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
7
IL TRIBUNALE CIVILE DI FROSINONE
nella persona del giudice unico dott. PAOLO MASETTI ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3649 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.2024, con i termini ex art. 190, 1° comma, c.p.c., vertente
TRA in persona dell'amministratore unico e legale Parte_1
rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pizzutelli, Parte_2 giusta procura allegata all'atto di citazione;
attrice
E in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Angelo e Maria Grazia Turriziani, giusta
[...]
procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta. convenuta
OGGETTO: ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. – risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.
CONCLUSIONI: come da rispettivi scritti difensivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22.12.2021 la Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir accogliere, nei confronti Controparte_1
della stessa, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, previe le opportune declaratorie, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la merce esposta nelle fatture emesse dalla
[...]
n. 17678 del 30/9/2020 per € 14.301,83, n. 18034 del 6/10/2020 di € CP_1
14.631,53 e n. 18038 del 6/10/2020 di € 11.565,91, non è mai stata consegnata alla società attrice, e pertanto – ove occorra pronunciata la giudiziale risoluzione
1 dell'ipotetica compravendita per gravissimo inadempimento concretato dall'omessa consegna della merce esposta nelle fatture suddette - condannare essa
[...]
a restituire all'attrice la somma complessiva di € 40.499,27, CP_1
indebitamente percepita, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria dalla messa in mora all'effettivo saldo”.
Adduceva a sostegno della domanda che:
- da un controllo contabile eseguito nel gennaio 2021, in seguito al cambio di amministratore della società attrice, era emerso che la aveva Controparte_1
emesso verso la le fatture n. 17678 del 30.9.2020 di € Parte_1
14.301,83, n. 18034 del 6.10.2020 di € 14.631,53 e n. 18038 del 6.10.2020 di €
11.565,91, per un ammontare complessivo di € 40.499,27, pagate da quest'ultima mediante due assegni bancari, l'uno di 20.000,00 datato 20.10.2020, l'altro di €
21.054,82 datato 9.11.2020;
- sennonché le fatture indicavano quantitativi di merce abnormi in relazione alle modeste dimensioni dell'attività di bar esercitata dall'attrice da maggio 2019 nel
“botteghino” sito all'interno del Parco Matusa in Frosinone, unica attività svolta, con disponibilità di un locale magazzino di appena m. 3 x 4,7 ubicato sotto la tribuna del
Parco;
- dalle fatture risultava infatti la cessione nell'arco di appena una settimana di “più di due tonnellate di merce (kg. 985 + kg. 568 + kg. 653), di composizione merceologica tale (molte delle presunte merci sono leggere e voluminose) da dover occupare ampi spazi”;
- peraltro molti degli articoli erano “ictu oculi assolutamente inconferenti con l'attività di bar esercitata dalla società attrice (come crocchette per cani o prodotti per igiene intima o spazzolini da denti)”, “le presunte forniture di cibi e bevande” erano
“totalmente sproporzionate rispetto ad una piccola attività di bar (come prosciutti per molte migliaia di euro, tantissimi sacchi di farina e latte di olio e pomodori pelati, centinaia e centinaia di bottiglie di birre, vini, liquori, spumanti, prosecchi e champagne) ed invece adeguate semmai ad un'attività di ristorazione di rilevanti dimensioni”, mentre altre forniture, pur in ipotesi coerenti in piccole quantità con l'attività esercitata, risultavano eseguite “per quantitativi e valori enormi (come saponi liquidi, detersivi e candeggina, bobine di carta, materiali per pulizie, per migliaia e migliaia di euro)”;
2 - nessuna evidenzia vi era dell'avvenuta consegna delle merci, del luogo di essa, del relativo trasporto o ritiro presso il magazzino della ed anche Controparte_1 nell'inventario redatto dalla società attrice alla data del 31.12.2020 non vi era traccia delle forniture, del resto incongruenti con i precedenti approvvigionamenti avvenuti presso la società convenuta, “sempre per quantitativi modici, corrispondenti all'effettivo smercio di prodotti ed al reale giro d'affari”;
- a nulla era valsa la richiesta, formulata dall'attrice con diffida a mezzo legale del
2.2.2021, di storno delle fatture e di restituzione della somma indebitamente percepita;
- in definitiva, era evidente che la società convenuta aveva emesso fatture per operazioni inesistenti e comunque non aveva mai consegnato le oltre due tonnellate di merce esposte nelle fatture, sicché “non esistendo alcuna compravendita di merce”, la somma pagata avrebbe dovuto essere restituita quale indebito oggettivo, mentre “nella non creduta ipotesi” di ritenuto perfezionamento di una compravendita, vi sarebbe stata “comunque omessa consegna della merce esposta nelle fatture, sicché la compravendita stessa avrebbe dovuto essere dichiarata “risolta per gravissimo inadempimento della parte venditrice” con uguale obbligo per la convenuta di restituire la somma percepita.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Al riguardo, richiamati i contratti attraverso i quali la controparte aveva acquisito la disponibilità di locali ed aree scoperte all'interno del Parco Matusa, rilevava come la potesse godere di una superficie ben più consistente Parte_1
rispetto a quella descritta in citazione, per lo svolgimento di un'attività non limitata alla somministrazione tipica di un bar, ma estesa anche a quella di ristorazione ed accoglienza della clientela, venendo perciò ad essere smentito l'assunto del carattere abnorme della fornitura in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche dell'attività; osservava ancora che gli ordinativi di merce erano stati effettuati dalla precedente amministrazione della società attrice in piena autonomia decisionale, anche relativamente alle categorie merceologiche prescelte, non avendo la convenuta fatto altro che darvi corso, essendo irrilevante per la stessa “comprendere o semplicemente conoscere la ragione giustificante l'oggetto di detti ordini e, a seguire, dove poi la merce sarebbe stata immagazzinata, e cioè se all'interno dei locali concessi in sub- locazione od altrove, secondo le insindacabili esigenze del cliente”; che in definitiva, quindi, le ragioni alla base della domanda attenevano a profili di responsabilità interni alla gestione della medesima azienda attrice;
rimarcava infine l'irrilevanza probatoria
3 dell'inventario e dei mastrini contabili ex adverso prodotti, siccome documenti di formazione unilaterale.
Concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di un teste indicato dall'attrice e all'esito trattenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, tenuta a trattazione scritta.
Orbene, la propone, in via principale, una domanda di Parte_1
ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., con riferimento alle cifre versate con gli assegni dati in pagamento alla per mancanza originaria di Controparte_1 causa solvendi, sull'assunto dell'inesistenza delle operazioni di vendita cui si riferiscono le fatture emesse dalla convenuta, e, in via subordinata, domanda di risoluzione della compravendita (ove ritenuta, al contrario, effettivamente intercorsa) per l'inadempimento della parte venditrice all'obbligo di consegna dei prodotti, con conseguente richiesta di restituzione del prezzo.
Iniziando l'esame dall'azione proposta in via principale, va ricordato innanzitutto il principio di diritto affermato in giurisprudenza per cui, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, la prova dell'inesistenza della causa debendi incombe sulla parte che propone la domanda, trattandosi di elemento costitutivo della stessa ancorché abbia ad oggetto fatti negativi, dei quali può essere data prova mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o anche mediante presunzioni da cui desumersi il fatto negativo (cfr. Cass. 22872/2010, 15162/2008, 1557/1998).
L'attrice ha per l'appunto allegato una serie di elementi che, secondo il suo ragionamento, sarebbero indicativi della non effettività delle vendite di beni documentate dalle fatture, quali in sostanza:
- la tipologia degli acquisti, non coerenti, per volume e composizione, con l'attività di impresa esercitata presso il locale bar ubicato all'interno del Parco Matusa in
Frosinone;
- l'indisponibilità da parte dell'acquirente di spazi adeguati dove poter stoccare i quantitativi di merce indicati;
- l'incongruenza delle forniture con quelle precedentemente effettuate e con le risultanze del proprio inventario di fine anno al 31.12.2020.
Ora, tuttavia, se si ha riguardo alla possibile valenza presuntiva delle circostanze dedotte, deve riconoscersi che esse hanno, in verità, una assai limitata inferenza probatoria, specie al cospetto del contrario elemento rappresentato dall'avvenuto pagamento delle forniture, in data successiva alla fatturazione (la quale, normalmente,
4 come da prassi assolutamente univoca del commercio ed in base alla stessa normativa fiscale, fa seguito, ove non sia contestuale, alla consegna delle merci) e dopo la regolare registrazione delle fatture nelle scritture contabili della Parte_1
[...]
Da un lato, infatti, non spiega l'attrice perché avrebbe dovuto (registrare e poi) pagare fatture per acquisti mai avvenuti, tenuto conto che il pagamento normalmente presuppone l'acquisto di un bene, nemmeno essendo plausibile, nello specifico contesto di rapporti commerciali del tipo di quelli per cui è causa, un errore del solvens, per di più per importi tanto significativi.
Si aggiunga che con gli assegni dati in pagamento (come si desume dai mastrini contabili prodotti) venivano saldate anche altre fatture di minore importo, delle quali non è contestata la rispondenza ad effettive operazioni di vendita.
A ben vedere solo nelle ultime righe della propria memoria di replica (e dunque ampiamente al di fuori dei termini previsti per l'allegazione dei fatti rilevanti ai fini del giudizio) l'istante ha compiuto un generico accenno al fatto che il pagamento delle somme fatturate sarebbe stato “frutto di un accordo illecito perpetrato dal cessato amministratore” della Ma tale aspetto, in ipotesi idoneo Parte_1
– se adeguatamente circostanziato – ad escludere o quantomeno a ridimensionare l'efficacia presuntiva del pagamento, avrebbe dovuto trovare riscontro nel processo, con l'allegazione e la dimostrazione dell'esistenza di particolari rapporti tra l'ex amministratore della società attrice e la società convenuta e di uno specifico interesse comune, o comunque condiviso tra tali soggetti, all'emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Vi è poi che gli elementi rimarcati in citazione, pur considerati globalmente, non possiedono quella stessa valenza e tantomeno la “gravità” e la “precisione” ex art. 2729 c.c. che vanno invece riconosciute al pagamento di una fornitura.
Le fatture oggetto di causa comprendono solo in parte marginale gli articoli, diversi da quelli caratteristici di un bar, menzionati dall'attrice (“crocchette per cani o prodotti per igiene intima o spazzolini da denti”).
Riguardo poi ai quantitativi di merce fatturata, non può escludersi che la stessa fosse destinata ad essere utilizzata in occasione di particolari eventi, anche al di fuori della struttura esistente presso il Parco Matusa, se si tiene conto che nell'oggetto sociale della come da visura prodotta, rientrava, tra le altre, Parte_1 anche l'attività di “catering, sia direttamente che attraverso soggetti terzi” (non
5 necessariamente a completa e diretta conoscenza del teste escusso, all'epoca dei fatti semplice barista addetto al locale all'interno del Parco Matusa).
Quanto alla capienza dei locali a disposizione della società dentro il parco (oltre al c.d.
“botteghino”, un magazzino ed una stanza adibita a cucina) per il deposito dei prodotti,
l'obiezione mossa dall'attrice ha un valore relativo, giacché, per quanto appena detto, le merci potrebbero essere state portate (in tutto o in parte) altrove.
Peraltro, le caratteristiche delle fatture, nelle quali molti articoli si ripetono più volte, potrebbero anche, in astratto, far pensare ad una fatturazione tardiva e cumulativa di consegne avvenute, in realtà, in più momenti nel corso dell'anno. Da questo punto di vista si nota nei mastrini contabili prodotti, relativi agli anni 2019 e 2020, che da parte
Contr della risultano emesse fatture solo in alcuni mesi (giugno, Controparte_1
luglio e dicembre 2019; agosto, settembre, ottobre e dicembre 2020), il che è incompatibile con un rapporto di fornitura di tipo continuativo. Assumendo invece che la non sia stato l'unico fornitore della Controparte_1 Parte_1
allora i suddetti mastrini non consentono di individuare l'effettivo volume
[...]
medio degli approvvigionamenti della società attrice, perché avrebbe dovuto essere data evidenza anche degli acquisti eseguiti nel tempo presso altri fornitori.
Ed ancora, non è stata prodotta documentazione contabile sui costi e sui ricavi dell'attività dell'attrice, atta a far comprendere le esatte dimensioni del giro d'affari della stessa.
In ogni caso, l'eventuale inadeguatezza delle forniture, per qualità e quantità, rispetto alle effettive esigenze dell'attività commerciale svolta dalla Parte_1
sarebbe da imputarsi alle scelte gestionali del suo amministratore dell'epoca. Da
[...]
tale punto di vista, i dubbi circa l'operato di questi non portano necessariamente a ritenere fittizie, ossia mai avvenute, le forniture, ben potendo essersi verificato un utilizzo del denaro della società per l'acquisto di beni destinati ad altri scopi e a vantaggio di altri soggetti, il che non farebbe venir meno, nei rapporti tra venditore e acquirente, l'effettività delle operazioni, ma esporrebbe semmai il precedente amministratore ad un'azione di responsabilità per mala gestio.
Infine, il documento prodotto come “inventario dell'attrice dei prodotti giacenti alla data del 31/12/2020” consiste in un prospetto, non sottoscritto, privo di qualunque ufficialità, e come tale sprovvisto di valore probatorio, anche perché non confermato in udienza dal teste, il quale ha dichiarato di non aver partecipato alla formazione
6 dell'inventario al 31.12.2020 e, peraltro, di non essersi mai occupato della verifica delle giacenze a fine anno.
Per le ragioni esposte, in definitiva, non può ritenersi raggiunta la prova del difetto di causa solvendi e del conseguente diritto alla ripetizione della somma versata.
Anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, poi, deve essere disattesa.
Premesso che la prova dell'adempimento di una obbligazione (quale, nella specie, quella di consegna della merce compravenduta) può essere fornita con ogni mezzo, non è dirimente nel caso in esame la mancanza, tra i documenti di causa, di d.d.t. od altra documentazione equivalente, perché l'avvenuta registrazione delle fatture di vendita nella contabilità dell'attrice (cfr. Cass. 3383/2005, 32935/2018) ed il successivo pagamento delle stesse fatture, avvenuto in mancanza di riserve o contestazioni di sorta, costituiscono chiari elementi che confermano l'adempimento dell'obbligazione posta a carico del venditore, non avendo, come detto, sufficiente portata contraria gli elementi esposti dall'attrice.
Per tali ragioni, in definitiva, le domande attoree devono essere respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, opportunamente adeguati all'effettiva entità delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni contraria o diversa domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta le domande attoree e condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Frosinone l'8.1.2025
Il Giudice
Dott. Paolo Masetti
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