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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1273/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione BR - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003962381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi e condanna ex art. 96 cpc
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione BR che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 7.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni delle controparti e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Costituendosi in giudizio la Regione BR depositava documentazione al fine di fornire prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata (4432253 del 13.12.2022 notificato in data 19.6.2023).
Tale documentazione, però, non può ritenersi idonea allo scopo.
La stessa, difatti, attiene alla notifica, all'odierno ricorrente, di altro atto (reg. cron. 3680450).
Deve, pertanto, ritenersi fondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Ne consegue come in mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sulla base del quale veniva adottata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione quest'ultima debba ritenersi illegittima/nulla. In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
restano assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico della Regione BR ed AD, in solido tra loro, che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre contributo unificato e spese di notifica (Euro
38,75) ed accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1273/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Vibo Valentia - Via G. Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione BR - Cittadella Regionale 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13920250003962381000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1, a mezzo difensore, impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe relativa a tassa automobilistica anni 2020 deducendo la mancata notifica degli atti prodromici e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese, da distrarsi e condanna ex art. 96 cpc
Vi era costituzione in giudizio di AD e Regione BR che evidenziavano la legittimità del proprio operato, concludendo per il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 7.1.2026 parte ricorrente depositava memorie nelle quali contestava il contenuto delle controdeduzioni delle controparti e ribadiva le argomentazioni fattuali e giuridiche già poste a fondamento dell'atto introduttivo del giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Costituendosi in giudizio la Regione BR depositava documentazione al fine di fornire prova della rituale notifica dell'avviso di accertamento prodromico espressamente indicato nella cartella di pagamento impugnata (4432253 del 13.12.2022 notificato in data 19.6.2023).
Tale documentazione, però, non può ritenersi idonea allo scopo.
La stessa, difatti, attiene alla notifica, all'odierno ricorrente, di altro atto (reg. cron. 3680450).
Deve, pertanto, ritenersi fondata l'eccezione di mancata notifica dell'atto prodromico.
In materia tributaria, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte “l'omessa notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo” (Cass. Ord.
1144/2018).
Ne consegue come in mancanza di prova dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento sulla base del quale veniva adottata la cartella di pagamento oggetto di impugnazione quest'ultima debba ritenersi illegittima/nulla. In tale contesto il ricorso deve essere accolto;
restano assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Non sussistono i presupposti per una condanna ex art. 96 cpc.
P.Q.M.
La Corte:
· accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato;
· pone le spese del giudizio a carico della Regione BR ed AD, in solido tra loro, che liquida, in favore del ricorrente, nella misura complessiva di Euro 150,00, oltre contributo unificato e spese di notifica (Euro
38,75) ed accessori come per legge;
da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Vibo Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026