Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
All'esito della camera di consiglio tenuta dopo la discussione orale, lo scrivente Giudicante, dr. Gustavo
Danise, pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies cpc da intendersi allegata e facente parte integrante del verbale di udienza del 16.01.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito della discussione orale nell'udienza del 16.01.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2553 del R.G. dell'anno 2018, vertente t r a società con sede in Cava dei Tirreni al Viale G. Marconi, 55 (P. IVA , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., l'Ing. rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_2
Nocera e dall'Avv. Giuseppe Spagnuolo, presso cui domicilia in forza di procura in atti;
- attrice -
e cod. fisc. , in persona del Sindaco p.t., per la carica Controparte_1 P.IVA_2 dom.to presso la casa comunale in in Via Roma n.1, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 delibera di G.C. n. 60 del 15.06.2018 e giusta procura rilasciata su foglio separato ed allegata in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Cristina Crescenzo presso lo studio del quale, in Cetara alla via S.
Giacomo, 16, elettivamente domicilia;
- Convenuta -
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti, e note conclusionali su pct, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con DGR n. 225 del 12.7.13 veniva approvato il “programma degli interventi di promozione culturale nell'ambito delle nuove iniziative regionali di cui al piano azione coesione III ed ultima riprogrammazione”, nel punto n 1
VII veniva deliberato di assegnare 4 alla per la prosecuzione e rafforzamento CP_2 Parte_3 dell'intero progetto . Pt_3 pagina 1 di 3
Per la realizzazione di tale progetto si rendeva necessario l'affidamento del servizio di noleggio, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di attrezzature e strutture di sopporto del “progetto multimediale Costa d'Amalfi” nei siti individuati dai Comuni appartenenti alla costiera amalfitana tra cui il
Comune di Controparte_1
A seguito di dichiarazione di manifestazione di interesse, con lettera di invito, ex art 125 del Codice degli Appalti Pubblici, del 17.11.14, la veniva invitata a presentare un'offerta per l'aggiudicazione Pt_1 dell'appalto avente ad oggetto il noleggio ed installazione di attrezzature informatiche e strutture di supporto (indicata analiticamente nell'All. A) per la realizzazione del progetto multimediale sopra richiamato.
Raccogliendo l'invito, la si aggiudicava l'appalto per il corrispettivo complessivo di € Pt_1
142.000,00 per il servizio di noleggio di attrezzatture.
In data 9.12.14 veniva stipulato il contratto accessivo tra la e la in Pt_1 Parte_3 forza del quale l'appaltatrice si obbligava alla fornitura entro il 20.12.14 delle attrezzature informatiche di cui all'All A) del contratto “nei luoghi tempi e modalità indicati dai Comuni della Costa d'Amalfi” (art 4 del contratto).
Si prevedeva che il noleggio delle attrezzature scadesse il 30.06.15 senza possibilità di rinnovo.
L'art 13 del contratto prevede che “Le parti si obbligano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero sorgere nell'interpretazione ed applicazione del contratto. Solo per l'eventualità di controversie insanabili in via amichevole, le parti faranno decidere la controversia da un arbitro unico individuato dal Presidente del Tribunale di Salerno.
La decisione sarà resa secondo equità e non sarà impugnabile. La sede dell'arbitrato sarà in Salerno”.
Il contratto riceveva regolare esecuzione da parte della infatti con nota del 28.06.15 la Pt_1
dava atto che non erano stati segnalati disservizi;
confermava il termine del 30.06.15 Parte_3 per la cessazione del noleggio ed invitava “la impresa a procedere a tutte le operazioni di chiusura del Pt_1 progetto concordando con le singole amministrazioni tempi e modalità per lo svolgimento delle attività” e precisava che se alcuno dei Comuni della Costa d'Amalfi intendesse prolungare il noleggio poteva assumere direttamente accordi con la ditta Vangone, sollevando la da ogni ruolo e responsabilità. Parte_3
Dopo la scadenza del contratto, la inviava pec (allegate in atti) chiedendo ai vari Comuni Pt_1 la restituzione o l'acquisizione delle attrezzature fornite non ottenendo riscontri. Per tale motivo incardinava nei confronti di ciascun Comune, al quale aveva effettuato il noleggio di attrezzature, un giudizio autonomo, volto ad ottenerne la condanna al risarcimento del danno da lucro cessante determinato dalla impossibilità di poter noleggiare a terzi le attrezzature per tutto il periodo in cui sono rimaste nella disponibilità dell'Ente. pagina 2 di 3 In questo giudizio la ha agito contro il chiedendone la Pt_1 Controparte_1 condanna alla somma di € 21.300,00 pari ai canoni di locazione (mutuati dal precedente contratto) per le mensilità di mancata fruizione delle attrezzature dal 01.07.15 fino al 31.01.2018.
Si costituiva il eccependo in via preliminare la clausola arbitrale Controparte_3 contenuta nell'art 13 del contratto e nel merito il rigetto della domanda.
L'eccezione preliminare è infondata. La clausola arbitrale ex art 13 era prevista nel contratto stipulato tra la e la;
non rileva quindi nel rapporto tra la e i singoli Pt_1 Parte_3 Pt_1
Comuni che si sono avvalsi del noleggio. Il contratto del 09.12.14 stipulato tra la e la Pt_1 Parte_3
ricalca lo schema del contratto a favore di terzo ex art 1411 c.c. in quanto il promittente si obbliga
[...] ad eseguire il servizio concordato con lo stipulante in favore di terzi soggetti, ossia i Comuni della Costa
d'Amalfi, che in qualità di meri beneficiari della stipulazione non divengono parti del contratto e di conseguenza le clausole del contratto del 9.12.14 non si estendono ad essi.
L'oggetto del presente giudizio riguarda proprio il danno patrimoniale – sub specie di lucro cessante – che la ha subito dalla indisponibilità materiale delle attrezzature fornite al Comune di Pt_1 CP_1 dal 01.07.15 (data di scadenza del noleggio) fino alla notifica dell'atto di citazione;
attrezzature che
[...] sono rimaste ubicate presso il convenuto senza un titolo contrattuale. CP_1
Ciò chiarito, passando al merito della controversia, dopo una lunga trattativa le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la definizione bonaria della controversia.
Più in dettaglio parte attrice dichiara nelle note scritte del 13.11.24 che “Accetta la proposta conciliativa ex art. 185 cpc dell'ill.mo sig. G.I. che richiama la proposta del GOP nel proc. 2518/18 con la restituzione dei Per_1 beni nel termine prefissato e in caso di accettazione del convenuto, chiede darsi atto della cessazione della materia del contendere”
Con ordinanza del 20.11.24 lo scrivente rinviava all'odierna udienza del 16.01.25 in cui è comparso solo il difensore del convenuto che si è associato alla richiesta di controparte, chiedendo la CP_1 pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale dispone in modo conforme.
P.Q.M.
Il giudice, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Salerno 16.01.2025 IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise.
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