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14 giugno 2017
14 giugno 2017
Art. 17. Tavolo tecnico di confronto permanente
sul lavoro autonomo 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di welfare;
c) formazione professionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
sul lavoro autonomo 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonche' dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di welfare;
c) formazione professionale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attivita' previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali gia' disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.
Commentari • 5
- 1. Convocato il tavolo tecnico sul lavoro autonomohttps://www.lavoro.gov.it/ · 10 novembre 2022 · 13.366847
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, ha convocato la prima riunione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo per il pomeriggio di lunedì 14 e martedì 15 novembre presso la sede ministeriale di via Veneto. Il tavolo è previsto dall'articolo 17 della legge n. 81/2017 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato".
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Giurisprudenza • 2
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 01/10/2024, n. 2571Provvedimento: […] pagina 16 di 29 Afferma che il OT stesse effettuando per conto del Condominio lavori di piccola CPmanutenzione e pulizia presso l'area esterna del condominio “ di Cernobbio con regolare contratto di lavoro autonomo occasionale o d'opera previsto dall'art. 2222 c.c. e dal c.d. “ Jobs Act del lavoro autonomo” ex art. 1-17 della legge n. 81/2017 e che avesse assunto in piena autonomia l'iniziativa di rimuovere le griglie del porticato e di lasciarle incustodite, con grave colpa, negligenza ed imperizia dello stesso. Aggiunge che il comportamento del OT integrerebbe il reato di lesioni gravi ex art. 590 c.p. per cui è pendente procedimento penale presso il Tribunale di Como.Leggi di più...
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