Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/04/2025, n. 1476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1476 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12212/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv.MONTANARO CHRISTIAN VITO giusta procura in atti
RICORRENTE
contro
: rappresentato e difeso dall'avv CHIRONI IURI giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.10.2024, la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.1226/24 emesso dal
Tribunale di Bari con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della somma di €49.194,06 a titolo di tfr e di ferie non godute. CP_1
Concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in diritto gli avversi assunti e CP_1 concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
La società opponente, in relazione alla somma ingiunta ha eccepito solo che la somma relativa al tfr è stata ingiunta al lordo piuttosto che al netto delle
Deve alcontrario evidenziarsi che vi è prova documentale in atti che attesta la debenza delle somme dovute. E difatti la somma richiesta è stata riconosciuta dal datore di lavoro e riportata nel cud 2024 per quanto attiene al tfr. Parte E' evidente che se è vero che il assolve a un onere di natura fiscale, lo stesso è pur sempre una dichiarazione relativa alla presenza di somme accantonate che proviene dal datore di lavoro. Deve, inoltre, evidenziarsi che pur riconoscendo che le dichiarazioni e le denunce fiscali in generale costituiscono manifestazioni di scienza e non di volontà e, come tali, sono prive dei caratteri dell'irremovibilità e dell'irretrattabilità propria delle manifestazioni confessorie o dei vincoli negoziali astratti, pur tuttavia, nel caso in esame, non si contesta in modo specifico la quantificazione dell'importo indicato. Ed allora rilevato che la stessa indicazione di somme accantonate giustifica il diritto al pagamento (cfr. Cass. Lav. n.11630/04) e che, come detto, la ricorrente non ha dimostrato la non correttezza della somma richiesta, non vi sono motivi per non ritenere dovute le somme ingiunte a titolo di tfr (cfr. su validità cud quale prove scritta del credito Cass. civ., n.2817/22; n.10123/17; n. 10041/17; n.
17930/16)
Ritiene, inoltre, lo scrivente che legittimamente le spettanze sono state richieste al lordo delle ritenute d'imposta che il datore di lavoro è tenuto a versare all'erario.
La giurisprudenza di legittimità si è sempre espressa in tal senso affermando che “I crediti del lavoratore subordinato, accertati in giudizio, vanno liquidati al lordo delle ritenute di legge giacché l'obbligo di effettuarle sorge soltanto al momento del pagamento e grava sul datore di lavoro, ove questi dia spontanea esecuzione alla sentenza, ovvero sul lavoratore, ove sia questi a porre in esecuzione la sentenza stessa senza attendere che il datore di lavoro vi ottemperi spontaneamente consegue quindi che gli interessi e la rivalutazione monetaria sull'importo spettante al lavoratore vanno calcolati sul credito al lordo delle ritenute suddette…” (cfr. Cass. Civ. n.7495/86; n.6758/96). Ed ancora : “La rivalutazione monetaria e gli interessi liquidati dal giudice in relazione ai crediti di lavoro, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., vanno calcolati sulla somma dovuta al lavoratore al lordo delle ritenute fiscali e contributive, atteso che le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poiché il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza..” (cfr. Cass. Civ.n.5363/01).
Anche da ultimo in modo del tutto condivisibile la Cassazione ha ribadito che:
“…secondo la costante giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cass.n.
8842/00) l'accertamento e la liquidazione in giudizio dei crediti pecuniari del lavoratore vanno effettuati al lordo delle ritenute fiscali e contributive, in quanto le prime attengono al distinto rapporto di imposta e vanno eseguite in un momento successivo ed anche le seconde non possono essere considerate nell'ambito del giudizio di cognizione, poichè il datore di lavoro può provvedervi in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza…” (cfr. Cass.Civ. n.13/2012).
E' giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione che le spettanze del lavoratore maturano al lordo (cfr. Sentenza n. 18044/15, n. 21010/13, n.
3375/11), e ciò in quanto il meccanismo delle ritenute inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire.
Come precisato dalla Corte (cfr. Cass. Sentenza n. 21211/09), l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, e quindi anche per il trattamento di fine rapporto, debbono essere effettuati al lordo delle ritenute fiscali, poiché il meccanismo della determinazione di queste ultime inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si ricollega al distinto rapporto d'imposta, in relazione al quale il datore di lavoro opera le ritenute solo al momento del pagamento finale.
Parimenti dovute sono le somme spettanti a titolo di ferie non godute in quanto comprovate dalla busta paga di aprile 2024 dalla quale è desumibile sia il numero di ore spettanti a tale titolo, che il criterio di calcolo effettuato proprio dalla ricorrente per il pagamento di quelle già godute. Ne deriva che sia il numero di ore che il criterio di calcolo per la liquidazione effettuati dall'ingiunto appaiono corrette e del resto sono state solo genericamente contestate da parte ricorrente.
Le spese, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AO
[...]
, nei confronti così provvede: Parte_1 Controparte_2
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.1226/24 emesso dal Giudice del Lavoro di Bari.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €5.600,00 (compresa la fase monitoria), per compensi oltre accessori.
Bari,07/04/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi