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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 25/02/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 92/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 92/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
SANTORI ALESSANDRO e dall'avv. VELLANTE ANTONELLA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
PROVINO MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 31/08/2019 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in CELLINO ATTANASIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
20/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CELLINO ATTANASIO il
31/08/2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CELLINO ATTANASIO, nell'anno 2019 atto numero 6 parte II, serie C,
Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) ciascuna delle parti sarà libera di fissare la propria residenza ove vorrà e si impegna a mantenere nei confronti dell'altra un contegno improntato al reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Elice (PE) alla Strada Collina n. 7 di proprietà del padre della ricorrente rimarrà ad abitare la Sig.ra CP_1
3) nulla viene previsto a titolo di mantenimento tra le parti, avendo entrambe capacità lavorativa;
4) previo pagamento da parte della Sig.ra della somma di € 1.500,00 (euro CP_1
millecinquecento/00) in favore del Sig. a mezzo assegno circolare non Pt_1
trasferibile, gli arredi della casa coniugale (televisore, arredi bagno, arredi camera da letto, arredi soggiorno e cucina) resteranno in capo e nella disponibilità della Sig.ra
CP_1
5) all'esito della riconsegna da parte della Sig.ra al Sig. dei beni CP_1 Pt_1
personali di quest'ultimo ancora presenti nella casa coniugale (elencati alla lettera f della narrativa del ricorso introduttivo), le parti danno atto che non residuano ulteriori effetti personali del Sig. nella casa coniugale;
Pt_1
6) con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 4) e 5) che precedono, le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo;
7) restano confermate le restanti condizioni previste nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Pescara con decreto del 15/10/2022 emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 2931/2022;
8) le spese dell'atto introduttivo e quelle consequenziali – che non riguardino l'assistenza, la rappresentanza e la difesa delle parti ad opera dei su menzionati avvocati – saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti, i quali regoleranno autonomamente e indipendentemente tra loro le spese di assistenza e patrocinio: in particolare il Sig. con l'Avv. Vellante e l'Avv. Santori e la Pt_1
pagina 3 di 4 Sig.ra con l'Avv. Provino, restando inteso che l'Avv. Vellante e l'Avv. CP_1
Santori rinunciano a richiedere l'eventuale compenso per la propria attività professionale nei confronti della Sig.ra così come l'Avv. Provino nei CP_1
confronti del Sig. Pt_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLINO
ATTANASIO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939
N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Rossana VILLANI Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 92/2025 V.G., promossa da: nato a [...] il [...], assistito e difeso dall'avv. Parte_1
SANTORI ALESSANDRO e dall'avv. VELLANTE ANTONELLA
e nata a [...] il [...], assistita e difesa dall'avv. CP_1
PROVINO MANUELA
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20/01/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 31/08/2019 avevano contratto matrimonio con
[...]
rito civile, in CELLINO ATTANASIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere lo scioglimento del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
20/12/2022, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi
[...]
provvede come segue: Pt_1 CP_1
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio dai predetti contratto in CELLINO ATTANASIO il
31/08/2019, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del
Comune di CELLINO ATTANASIO, nell'anno 2019 atto numero 6 parte II, serie C,
Uff. 1, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 4 1) ciascuna delle parti sarà libera di fissare la propria residenza ove vorrà e si impegna a mantenere nei confronti dell'altra un contegno improntato al reciproco rispetto;
2) nella casa coniugale sita in Elice (PE) alla Strada Collina n. 7 di proprietà del padre della ricorrente rimarrà ad abitare la Sig.ra CP_1
3) nulla viene previsto a titolo di mantenimento tra le parti, avendo entrambe capacità lavorativa;
4) previo pagamento da parte della Sig.ra della somma di € 1.500,00 (euro CP_1
millecinquecento/00) in favore del Sig. a mezzo assegno circolare non Pt_1
trasferibile, gli arredi della casa coniugale (televisore, arredi bagno, arredi camera da letto, arredi soggiorno e cucina) resteranno in capo e nella disponibilità della Sig.ra
CP_1
5) all'esito della riconsegna da parte della Sig.ra al Sig. dei beni CP_1 Pt_1
personali di quest'ultimo ancora presenti nella casa coniugale (elencati alla lettera f della narrativa del ricorso introduttivo), le parti danno atto che non residuano ulteriori effetti personali del Sig. nella casa coniugale;
Pt_1
6) con l'adempimento delle obbligazioni di cui ai punti 4) e 5) che precedono, le parti si danno reciprocamente atto di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia ragione o titolo;
7) restano confermate le restanti condizioni previste nell'accordo di separazione omologato dal Tribunale di Pescara con decreto del 15/10/2022 emesso nel procedimento iscritto al n. R.G. 2931/2022;
8) le spese dell'atto introduttivo e quelle consequenziali – che non riguardino l'assistenza, la rappresentanza e la difesa delle parti ad opera dei su menzionati avvocati – saranno ripartite in parti uguali tra ciascuno dei ricorrenti, i quali regoleranno autonomamente e indipendentemente tra loro le spese di assistenza e patrocinio: in particolare il Sig. con l'Avv. Vellante e l'Avv. Santori e la Pt_1
pagina 3 di 4 Sig.ra con l'Avv. Provino, restando inteso che l'Avv. Vellante e l'Avv. CP_1
Santori rinunciano a richiedere l'eventuale compenso per la propria attività professionale nei confronti della Sig.ra così come l'Avv. Provino nei CP_1
confronti del Sig. Pt_1
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CELLINO
ATTANASIO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939
N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 24/02/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 4