Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00767/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3340 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dagli avvocati Michele Borello, Domenico Antonio Rodà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, pubblicata in data -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 il dott. LU SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, la sentenza n.-OMISSIS- pubblicata in data 14 aprile 2025, che così provvede:
- “ dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, per gli anni suddetti, quale contributo da destinare alla formazione professionale;”;
2. Nonostante la notifica, effettuata in data 15.04.2025, il titolo è rimasto inadempiuto.
3. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 04.09.2025 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
4. Con il ricorso in ottemperanza odierno, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare integrale esecuzione, per la parte relativa all’ottenimento della carta docente, alla predetta sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Busto Arsizio, adottando tutti gli atti a tal fine necessari. In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta che provveda agli adempimenti sostitutivi.
4.1 Ha chiesto altresì la condanna del Ministero al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, nonché a titolo di risarcimento dei danni, da valutarsi equitativamente, connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione (art. 112, co. 3, D.Lgs. 104/10).
5. In data 16.09.2025 si è costituita formalmente l’amministrazione intimata, a mezzo della Avvocatura Distrettuale dello Stato.
6. Alla camera di consiglio del 12.02.2026 l’affare passa in decisione.
7. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
7.1 La pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato.
8. L’Amministrazione deve essere conseguentemente condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione, alla sentenza n.-OMISSIS- pubblicata in data 14 aprile 2025 del Tribunale di Busto Arsizio, provvedendo in tal senso entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario dallo stesso delegato, che provvederà ad adottare quegli atti necessari all'assolvimento del suo mandato, anche avvalendosi, per quanto occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso, al predetto Commissario ad acta .
8.1 Va accolta la domanda di pagamento degli interessi, nella misura legale, su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta , il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
8.2 Per converso, non può essere accolta la richiesta di condanna ex art. 112, comma 3, c.p.a. al risarcimento dei danni da mancata esecuzione in forma specifica del giudicato, ritenuto che il danno in questione, in mancanza di specifica prova il cui onere incombeva a carico del ricorrente, è coperto dal riconoscimento degli interessi legali medio tempore maturati, non potendo considerarsi un danno in re ipsa .
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara l’inottemperanza del giudicato in epigrafe, ordinando all’Ente resistente di darvi completa esecuzione nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del dirigente indicato in motivazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 1000,00 (mille/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL TA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
LU SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU SS | EL TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.