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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 06/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
OR VI, OR
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4332/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004521322000 IVA-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 27 agosto 2025 sia ad Agenzia delle Entrate – Riscossione
(PEC: Email_4) sia ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno (PEC: Email_2), il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259004521322/000, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese, con espressa dichiarazione del difensore di anticipazione delle stesse e richiesta di distrazione in suo favore, quale antistatario. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto di costituzione e controdeduzioni, formulando eccezioni e difese, insistendo per il rigetto del ricorso;
la resistente ha chiesto, in via preliminare, la discussione da remoto, ed in via principale ha sostenuto la regolarità formale e sostanziale dell'intimazione, oltre alla debenza delle somme richieste. Si è altresì costituita Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno con controdeduzioni depositate in data 28 ottobre 2025, nelle quali ha ricostruito i dati identificativi del ricorso;
atto impugnato “AA25 INTIMAZ. PAGAM. 10020259004521322/000”; periodo d'imposta indicato
2006; valore della lite € 14.652,00), chiedendo il rigetto delle doglianze del contribuente e richiamando la ripartizione dei ruoli tra ente creditore ed agente della riscossione. Nel merito, il ricorrente ha articolato, in sintesi, due nuclei principali di doglianze, sostenendo anzitutto l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione, evidenziando che la cartella sottesa risulterebbe notificata il 17 marzo 2010 e che, in difetto di atti utilmente interruttivi, la pretesa sarebbe comunque estinta;
in secondo luogo ha dedotto vizi dell'intimazione, prospettando irregolarità formali e sostanziali, con richiamo ai principi di trasparenza e motivazione degli atti, nonché lamentando che l'atto non consentirebbe un'adeguata verifica dell'an e del quantum della richiesta, anche in rapporto a pagamenti asseritamente eseguiti e non considerati. Le resistenti hanno contestato le doglianze, producendo documentazione a sostegno della pretesa e della regolarità del procedimento di riscossione;
in particolare, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato documentazione relativa alla cartella richiamata dall'intimazione e alla sua notifica, mentre Agenzia delle
Entrate ha insistito sulla correttezza della pretesa e sulla sufficienza degli elementi identificativi dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. In via preliminare, quanto ai termini processuali, va dato atto che il ricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 27 agosto 2025 alle amministrazioni resistenti ed è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi in data 12 settembre 2025. Ne consegue la ritualità e tempestività della costituzione del ricorrente, intervenuta entro il termine decorrente dalla notifica del ricorso. Parimenti, risulta la costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 15 settembre 2025, mentre Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni in data 28 ottobre 2025; ciò, tuttavia, non incide sull'esame del motivo assorbente che segue, fondato su elementi documentali comunque acquisiti al fascicolo. Nel merito, assume carattere dirimente la censura di prescrizione della pretesa azionata mediante l'intimazione impugnata. L'intimazione di pagamento n. 10020259004521322/000 richiama espressamente una cartella di pagamento n.
10020100012062687000, indicata come notificata il 17/03/2010, e quantifica il residuo richiesto in
€ 14.652,06. Nel fascicolo risulta depositato l'avviso di ricevimento della cartella, dal quale si evince la consegna della raccomandata in data 17/03/2010 all'indirizzo del destinatario, con sottoscrizione per ricevuta, circostanza che consente a questa Corte di ritenere provata la notifica della cartella sottesa. Ciò posto, una volta che la cartella risulti validamente notificata, l'azione di riscossione non può essere esercitata sine die, ma deve rispettare i termini di prescrizione del credito. In materia di tributi erariali, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in mancanza di una previsione speciale, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti d'imposta (tra cui IRPEF/IVA/IRAP), in quanto non qualificabili come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c., dovendo il presupposto d'imposta essere valutato con riferimento a ciascun periodo d'imposta. Nel caso di specie, la data certa di notifica della cartella è il 17 marzo 2010. A fronte di tale dato, incombe sull'agente della riscossione – che procede con l'intimazione –
l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di atti interruttivi idonei a impedire il decorso del termine prescrizionale, in quanto fatti impeditivi o estintivi dell'eccezione sollevata dal contribuente. Nel fascicolo, tuttavia, non risulta provata la notifica di atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione nel periodo intercorrente tra il 17/03/2010 e l'intimazione oggetto di giudizio. È ben vero che tra i documenti prodotti compare anche un'ulteriore intimazione di pagamento recante numero 10020149035239122/000, che riproduce il riferimento alla medesima cartella del 2010 e contiene il calcolo degli accessori “al 05/12/2014”
e “dal 06/12/2014”; nondimeno, nel fascicolo non è presente la prova della sua notifica al contribuente (quale, ad esempio, avviso di ricevimento o relata equivalente) e, dunque, tale documento, in difetto della dimostrazione dell'effettiva conoscenza legale da parte del destinatario, non può essere valorizzato quale atto interruttivo, perché la mera formazione dell'atto, non seguita da notifica rituale, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo invocato. Ne consegue che, alla data di emissione e/o ricezione dell'intimazione qui impugnata, la pretesa creditoria risultava ormai estinta per decorso del termine decennale calcolato dalla notifica della cartella (17/03/2010), non essendo stata provata una sequenza interruttiva idonea a mantenere in vita il credito. Tale conclusione assorbe le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente in punto di motivazione, trasparenza e corretta quantificazione del dovuto, poiché l'estinzione per prescrizione travolge la pretesa azionata con l'intimazione. In ragione dell'accoglimento del ricorso, le spese seguono la soccombenza. Dalla lettura del ricorso risulta che il difensore del ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario;
pertanto, la liquidazione deve essere disposta in favore dell'Avv. Difensore_1, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna parti ricorrenti al pagamento in solido di e. 500,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente
OR VI, OR
CHIANURA PIETRO VITO, UD
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4332/2025 depositato il 12/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259004521322000 IVA-ALIQUOTE 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riportano
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 27 agosto 2025 sia ad Agenzia delle Entrate – Riscossione
(PEC: Email_4) sia ad Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno (PEC: Email_2), il contribuente Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 10020259004521322/000, deducendone l'illegittimità e chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese, con espressa dichiarazione del difensore di anticipazione delle stesse e richiesta di distrazione in suo favore, quale antistatario. Si è costituita in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto di costituzione e controdeduzioni, formulando eccezioni e difese, insistendo per il rigetto del ricorso;
la resistente ha chiesto, in via preliminare, la discussione da remoto, ed in via principale ha sostenuto la regolarità formale e sostanziale dell'intimazione, oltre alla debenza delle somme richieste. Si è altresì costituita Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Salerno con controdeduzioni depositate in data 28 ottobre 2025, nelle quali ha ricostruito i dati identificativi del ricorso;
atto impugnato “AA25 INTIMAZ. PAGAM. 10020259004521322/000”; periodo d'imposta indicato
2006; valore della lite € 14.652,00), chiedendo il rigetto delle doglianze del contribuente e richiamando la ripartizione dei ruoli tra ente creditore ed agente della riscossione. Nel merito, il ricorrente ha articolato, in sintesi, due nuclei principali di doglianze, sostenendo anzitutto l'intervenuta prescrizione della pretesa portata dall'intimazione, evidenziando che la cartella sottesa risulterebbe notificata il 17 marzo 2010 e che, in difetto di atti utilmente interruttivi, la pretesa sarebbe comunque estinta;
in secondo luogo ha dedotto vizi dell'intimazione, prospettando irregolarità formali e sostanziali, con richiamo ai principi di trasparenza e motivazione degli atti, nonché lamentando che l'atto non consentirebbe un'adeguata verifica dell'an e del quantum della richiesta, anche in rapporto a pagamenti asseritamente eseguiti e non considerati. Le resistenti hanno contestato le doglianze, producendo documentazione a sostegno della pretesa e della regolarità del procedimento di riscossione;
in particolare, Agenzia delle Entrate-Riscossione ha depositato documentazione relativa alla cartella richiamata dall'intimazione e alla sua notifica, mentre Agenzia delle
Entrate ha insistito sulla correttezza della pretesa e sulla sufficienza degli elementi identificativi dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di I°Grado, riunitasi in camera di consiglio, esaminati gli atti e il fascicolo processuale ritiene il ricorso cosi proposto, fondato e motivato, pertanto, va accolto nei limiti e per le ragioni che seguono. In via preliminare, quanto ai termini processuali, va dato atto che il ricorso risulta notificato a mezzo PEC in data 27 agosto 2025 alle amministrazioni resistenti ed è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi in data 12 settembre 2025. Ne consegue la ritualità e tempestività della costituzione del ricorrente, intervenuta entro il termine decorrente dalla notifica del ricorso. Parimenti, risulta la costituzione di Agenzia delle Entrate-Riscossione in data 15 settembre 2025, mentre Agenzia delle Entrate ha depositato controdeduzioni in data 28 ottobre 2025; ciò, tuttavia, non incide sull'esame del motivo assorbente che segue, fondato su elementi documentali comunque acquisiti al fascicolo. Nel merito, assume carattere dirimente la censura di prescrizione della pretesa azionata mediante l'intimazione impugnata. L'intimazione di pagamento n. 10020259004521322/000 richiama espressamente una cartella di pagamento n.
10020100012062687000, indicata come notificata il 17/03/2010, e quantifica il residuo richiesto in
€ 14.652,06. Nel fascicolo risulta depositato l'avviso di ricevimento della cartella, dal quale si evince la consegna della raccomandata in data 17/03/2010 all'indirizzo del destinatario, con sottoscrizione per ricevuta, circostanza che consente a questa Corte di ritenere provata la notifica della cartella sottesa. Ciò posto, una volta che la cartella risulti validamente notificata, l'azione di riscossione non può essere esercitata sine die, ma deve rispettare i termini di prescrizione del credito. In materia di tributi erariali, la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che, in mancanza di una previsione speciale, si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. per i crediti d'imposta (tra cui IRPEF/IVA/IRAP), in quanto non qualificabili come prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 2948 c.c., dovendo il presupposto d'imposta essere valutato con riferimento a ciascun periodo d'imposta. Nel caso di specie, la data certa di notifica della cartella è il 17 marzo 2010. A fronte di tale dato, incombe sull'agente della riscossione – che procede con l'intimazione –
l'onere di allegare e dimostrare l'esistenza di atti interruttivi idonei a impedire il decorso del termine prescrizionale, in quanto fatti impeditivi o estintivi dell'eccezione sollevata dal contribuente. Nel fascicolo, tuttavia, non risulta provata la notifica di atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione nel periodo intercorrente tra il 17/03/2010 e l'intimazione oggetto di giudizio. È ben vero che tra i documenti prodotti compare anche un'ulteriore intimazione di pagamento recante numero 10020149035239122/000, che riproduce il riferimento alla medesima cartella del 2010 e contiene il calcolo degli accessori “al 05/12/2014”
e “dal 06/12/2014”; nondimeno, nel fascicolo non è presente la prova della sua notifica al contribuente (quale, ad esempio, avviso di ricevimento o relata equivalente) e, dunque, tale documento, in difetto della dimostrazione dell'effettiva conoscenza legale da parte del destinatario, non può essere valorizzato quale atto interruttivo, perché la mera formazione dell'atto, non seguita da notifica rituale, non è idonea a produrre l'effetto interruttivo invocato. Ne consegue che, alla data di emissione e/o ricezione dell'intimazione qui impugnata, la pretesa creditoria risultava ormai estinta per decorso del termine decennale calcolato dalla notifica della cartella (17/03/2010), non essendo stata provata una sequenza interruttiva idonea a mantenere in vita il credito. Tale conclusione assorbe le ulteriori doglianze articolate dal ricorrente in punto di motivazione, trasparenza e corretta quantificazione del dovuto, poiché l'estinzione per prescrizione travolge la pretesa azionata con l'intimazione. In ragione dell'accoglimento del ricorso, le spese seguono la soccombenza. Dalla lettura del ricorso risulta che il difensore del ricorrente ha chiesto la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario;
pertanto, la liquidazione deve essere disposta in favore dell'Avv. Difensore_1, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, condanna parti ricorrenti al pagamento in solido di e. 500,00 per spese di lite oltre accessori di legge se dovuti.