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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3110 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
7.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Giorgio De Santis
-Appellante-
E
Controparte_1
Avvocatura Generale dello Stato
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9324/2023 del Tribunale di
Roma pubblicata il 23.10.2023
CONCLUSIONI: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2024, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale di Roma ha respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere: la declaratoria di nullità del licenziamento comminato per tardività della riattivazione della relativa azione disciplinare e, comunque, per erroneità, manifesta ingiustizia ed illegittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento finale dallo stesso scaturito;
la condanna condannare l'amministrazione resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
2. Ha resistito al gravame il chiedendone il Controparte_1 rigetto.
3. Nelle more del giudizio, con nota del 20.6.202015,
l'amministrazione appellata ha depositato telematicamente il decreto di riammissione in servizio del con ogni Pt_1 provvedimento consequenziale, a seguito dell'emissione, in data
21.11.2024 della sentenza della Corte di cassazione penale n.
1456/2024 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la pronuncia di assoluzione del adottata dalla Corte Pt_1 di appello di Roma.
4. Il ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite.
5. Con nota in data 11.9.2025, l'appellante, dato atto di quanto sopra, ha aderito alla proposta dell'amministrazione di dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 6. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7. Per quanto sopra esposto, va senz'altro dichiarata tra le parti la cessazione della materia del contendere, come dalle stesse concordemente richiesto, essendo venuto meno l'oggetto della lite, con integrale compensazione delle spese processuali, atteso l'esito del procedimento e l'intervento nelle more del giudizio di appello della sentenza della Corte di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
NA BL
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA BL Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 265/2024 R.G. posta in deliberazione all'udienza del
7.10.2025 sostituita dalla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
Parte_1
Avv. Giorgio De Santis
-Appellante-
E
Controparte_1
Avvocatura Generale dello Stato
-appellato-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 9324/2023 del Tribunale di
Roma pubblicata il 23.10.2023
CONCLUSIONI: come in atti.
1 IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 8.2.2024, ha Parte_1 interposto appello avverso la sentenza in epigrafe con la quale il
Tribunale di Roma ha respinto la domanda del lavoratore volta ad ottenere: la declaratoria di nullità del licenziamento comminato per tardività della riattivazione della relativa azione disciplinare e, comunque, per erroneità, manifesta ingiustizia ed illegittimità del procedimento disciplinare e del provvedimento finale dallo stesso scaturito;
la condanna condannare l'amministrazione resistente alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro ed al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative.
2. Ha resistito al gravame il chiedendone il Controparte_1 rigetto.
3. Nelle more del giudizio, con nota del 20.6.202015,
l'amministrazione appellata ha depositato telematicamente il decreto di riammissione in servizio del con ogni Pt_1 provvedimento consequenziale, a seguito dell'emissione, in data
21.11.2024 della sentenza della Corte di cassazione penale n.
1456/2024 che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione avverso la pronuncia di assoluzione del adottata dalla Corte Pt_1 di appello di Roma.
4. Il ha pertanto chiesto dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere, con compensazione delle spese di lite.
5. Con nota in data 11.9.2025, l'appellante, dato atto di quanto sopra, ha aderito alla proposta dell'amministrazione di dichiarazione della cessazione della materia del contendere a spese compensate.
2 6. All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
7. Per quanto sopra esposto, va senz'altro dichiarata tra le parti la cessazione della materia del contendere, come dalle stesse concordemente richiesto, essendo venuto meno l'oggetto della lite, con integrale compensazione delle spese processuali, atteso l'esito del procedimento e l'intervento nelle more del giudizio di appello della sentenza della Corte di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- spese compensate.
Roma, 7.10.2025
Il Presidente Estensore
NA BL
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