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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In persona del Giudice Monocratico dott. Aldo De Luca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio ex art. 645 c.p.c. iscritto al R.G.NR. 614/2023, avente ad oggetto: cessione crediti
TRA
, in persona del legale rapp.te p.t. (con l'avv. Giulio Negri) Parte_1
Parte opponente
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t. (con l'avv. Giulio Rotoli) Controparte_1
Parte opposta
CONCLUSIONI
quelle rassegnate all'udienza del 20/6/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Tanto premesso, i crediti di cui alla pretesa creditoria azionata sono relativi ad un periodo precedente alla cessione intervenuta tra e in data 22/12/2020 Controparte_2 Controparte_1
(con scrittura privata con autenticata rep. nr. 5475/racc. nr. 4822), in quanto riferiti a consumi di energia elettrica nell'arco temporale gennaio 2018/giugno 2020, come risultante dalle fatture in atti (all. proc.
monitorio), dunque, rientrano pienamente tra quelli ceduti. La cessione, stipulata con scrittura privata autenticata da notaio, è stata notificata alla parte opponente 3/2/2021, nulla prevedendo la legge, ai fini della validità della cessione, in ordine al soggetto che a tanto deve provvedere (art. 117, co. 2 e 3 Dlgs.
163/2006).
2. I crediti hanno titolo nel contratto di fornitura di energia elettrica stipulato tra CP_2
e il Comune di il 30/12/2017, prot. nr. 31 del 3/1/2018, contratto sottoscritto dal
[...] Parte_1
Sindaco p.t. Parte opponente non ha dedotto e provato in modo specifico l'insussistenza della pretesa creditoria per la mancata erogazione della fornitura di energia elettrica, né ha contestato in modo specifico e circostanziato i consumi e il corrispettivo maturato da per la fornitura CP_2
p. 1/2 dell'energia elettrica in forza del suindicato contratto.
3. Infine, non sussistono elementi per escludere l'applicabilità del tasso ex Dlgs. 231/2002, atteso che la società cessionaria è di natura privata e le prestazioni da essa rese rientrano nella definizione di cui all'art. 2 del suindicato testo normativo.
4. Per quanto innanzi, l'opposizione è rigettata, in quanto infondata, ed è confermato il decreto ingiuntivo nr. 1/2023, al quale è attribuita efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.
5. Le spese di lite sono poste in capo alla parte opponente secondo il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022 valore della lite compreso tra €.5.200/01 e €.26.000 – valori minimi di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza,
deduzione e/o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo nr. 1/2023, al quale è attribuita efficacia esecutiva ex art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla refusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in €.
2.540 per onorari, oltre rimb. forf. e oneri di legge, se dovuti.
Benevento, 15 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Aldo De Luca
p. 2/2