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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/12/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 373/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IA AB Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 373/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 14 d.lgs. n.
150/2011 e posta in decisione, in esito a discussione orale all'udienza
collegiale del 12 novembre 2025
OGGETTO: d a
Altri istituti e leggi AVVOCATO in proprio Controparte_1
speciali RICORRENTE
CODICE: c o n t r o
[...] on il patrocinio dell'avv. Rodondi Marco e Controparte_2
dell'avv. Bazoli Alfredo, quest'ultimo procuratore domiciliatario
RESISTENTE
Oggetto: liquidazione compenso avvocato ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Del ricorrente
1 “In via principale e di merito: previe le opportune declaratorie del caso e di
legge e comunque nessuna esclusa, dichiarare la Controparte_2
debitrice nei confronti dell'avvocato della somma di €. Controparte_1
10.548,91 oltre oneri accessori [per la fase relativa al procedimento di
sospensione dell'esecutorietà della sentenza] ed €.13.549,45 oltre oneri
accessori [a saldo delle competenze relative al giudizio di legittimità] e così
per complessivi €. 24.098,36 oltre 4% C.P.A. ed IVA sull'emittenda fattura e
per l'effetto condannare la stessa al pagamento di detto importo e/o di quello
maggiore [tenendo conto dei vantaggi e del risultato positivo anche
patrimoniale conseguito per effetto anche dell'accoglimento dei motivi posti
a base del ricorso incidentale] o minore che risulterà dovuto, oltre
rivalutazione ed interessi legali dal dovuto [29/5/2018] al saldo. e -quelli
moratori ex art.1284 cod.civ. dalla data della messa in mora 29/5/2018
[come da documenti n° 3 - 4 – c.f.r., Cass. Civ. n° 24481/2022] [nella misura
prevista dall'art. 17del D.L. n° 132/2014 convertito dalla Legge n°
162/2014] ed anatocistici - ex art.1283 cod. civ. nonchè al risarcimento del
danno da svalutazione monetaria - ex art. 1224 cod. civ. - in misura non
inferiore agli interessi passivi bancari [8,62%] per il ricorso al mercato del
credito [come risultante dagli estratti conti che si producono– doc.to n° 18]
o da liquidarsi eventualmente in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. . e/o [in
ogni caso] in base a quanto previsto [anche] dalla sentenza delle SS.UU.
Cass. Civ. n° 19499/2008.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, [D.M.
147/2022] oltre rimborso 15% spese generali sul compenso, C.P.A. ed IVA,
2 nonché le successive occorrende.
… Si chiede sin d'ora – senza alcuna inversione dell'onere probatorio-
l'ammissione delle prove per testi sulle seguenti circostanze.
1) Vero che – come da documenti n° 1e3 che vi si rammostrano – confermate
tutte le attività e le spese indicate nella nota riepilogativa redatta
dall'avvocato e trasmessa alla in data CP_1 Controparte_2
29/5/2018.
2) Vero – come da documenti n° 1, 3 e 19 che vi rammostrano – confermate
che le spese indicate nella nota riepilogativa del 29/5/2018 sono state
quantificate in base a quanto risultante dalla delibera del COA del
28/10/2014. Testi: – (BG); – Comun Tes_1 Tes_2 Tes_3
Nuovo (BG)”.
Della resistente
“…⎯ In via principale: previe le declaratorie del caso in ordine
all'accertamento della nullità del contratto di mandato e/o alla risoluzione
per inadempimento dello stesso e/o all'accertamento del difetto di
legittimazione attiva e/o ogni più opportuna declaratoria, respingere le
domande formulate dall'Avv. poiché inammissibili, Controparte_1
infondate, indimostrate, prescritte ovvero con ogni migliore o diversa
formula;
⎯ In via subordinata: per le ragioni esposte ut supra, per la denegata ipotesi
di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie, ridurre
la quantificazione dei compensi professionali pretesi dall'Avv. CP_1
3 , tenendo conto anche di quanto già al medesimo corrisposto con CP_1
riferimento ai procedimenti RG n. 860/2013 dell'Ecc.ma Corte d'Appello di
Brescia e RG n. 4234/2013 della Suprema Corte di Cassazione;
⎯ In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali ex
adverso articolate poiché inammissibili in quanto inutili ai fini del decidere
stante il carattere documentale della presente vertenza …
⎯ In ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite,
nonché con condanna ex art. 96 cod. proc. civ. dell'Avv. Controparte_1
a fronte della temerarietà dell'azione dal medesimo promossa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto ricorso avverso Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell''art. 14 d.lgs n.150/2011 in relazione al compenso a lui spettante per prestazioni giudiziali prestate dinanzi a questa Corte adita con ricorso ex art. 373 cod.proc.civ. e dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da
[...]
e altri conclusosi con sentenza n. 11665/2018 nella quale Parte_1
sono stati accolti i motivi oggetto di ricorso incidentale.
Ha rappresentato che, come attestano le lettere del 12 marzo 2013 e16
settembre 2013, che la resistente nei predetti procedimenti è stata rappresentata e assistita solo formalmente, per ragioni di opportunità,
dall'avv. Raffaele Bonfiglio per il giudizio di legittimità e dall'avv. Cristina
di BI per il procedimento di sospensione della esecutorietà della sentenza.
Ha dedotto di avere introdotto dinanzi a questa Corte analogo procedimento nei confronti di il cui amministratore è il medesimo Parte_2
4 dell'odierna resistente, ove, vi è stata proposizione di domanda riconvenzionale, separata e rigettata dal Tribunale di Bergamo.
Tale giudizio è stato nelle more definito con ordinanza con cui le competenze dell'avv. per la difesa sono state quantificate in € CP_1 Parte_2
2.555,40, al netto degli acconti già corrisposti, somma comprensiva di accessori ed IVA.
2. La resistente ha dedotto che:
in base alle stesse deduzioni del ricorrente essa società, nei due procedimenti in questione, è stata rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Bonfiglio,
dinanzi alla Corte di cassazione, e dall'avv. Cristina Di BI nel procedimento ex art. 373 cod.proc.civ., con conseguente infondatezza di ogni pretesa;
ove si dia rilievo al fatto che l'avv. l'abbia rappresentata e Controparte_1
difesa “sostanzialmente”, tale mandato sarebbe nullo in quanto assunto in violazione dell'art. 381 cod.pen. posto che in entrambi i procedimenti egli era procuratore “formalmente e sostanzialmente” di che Parte_2
aveva una posizione processuale con essa confliggente, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod.civ per violazione dell'art. 381
cod.pen.;
in subordine il compenso va liquidato in applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 secondo comma DM n. 55/2014 per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale e che andrebbe calcolato tenendo conto di quanto liquidato da questa Corte nel procedimento introdotto nei confronti della con ordinanza n. 1385/2024 Parte_2
5 nonché di quanto già corrisposto;
in ogni caso, in assenza di accordo scritto, vanno applicati i DM vigenti
ratione temporis.
2. Il ricorso è inammissibile.
L'avv. invoca l'applicazione dell'art. 14 D.lgs. n. Controparte_1
150/2011; deduce che “l è stata assistita e Controparte_2
rappresentata solo formalmente, per ritenute ragioni di opportunità, da un
diverso professionista avvocato Raffaele Bonfiglio del Foro di Roma per il
giudizio di legittimità e dall'avv. Cristina Di BI del Foro di Brescia per
la fase relativa [anche] alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà della
sentenza formulata dai soccombenti [ docc.ti 6-7]”. Controparte_3
Produce al riguardo i docc. 6 e 7 da cui emerge la esistenza di un accordo,
intervenuto rispettivamente con l'avv. Raffaele Bonfiglio per il giudizio di legittimità e con l'avv. Cristina Di BI per il procedimento ex art. 373
cod.proc.civ. (e da essi pure sottoscritto per ricevuta e adesione) per cui i sottoscrittori, anche in qualità di legale rappresentante Parte_3
di e in qualità di legale Controparte_2 Parte_4
rappresentante di oltre che lo stesso avv. , Parte_2 CP_1
concordano che la difesa delle due società sia svolta da questi e che i legali predetti, pur muniti di procura, sottoscrivano gli atti di causa e siano presenti in udienza al solo fine di non far comparire lo stesso avv. quale CP_1
comune difensore delle due società.
2.1. L'art. 14 del D.lgs. 150/2011 (in rubrica: <
materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato>>) dispone che
6 “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794,
e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura
civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese
spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito
semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo”.
Il richiamato art. 28 della legge n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) prevede che <per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio
cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura,
se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del
codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Del procedimento previsto da tali norme può avvalersi il difensore che, a seguito del conferimento di una valida procura, abbia prestato attività
processuale in favore del proprio assistito in un giudizio di cui quest'ultimo
è parte e che non abbia ricevuto il compenso spettantegli per lo svolgimento di tale attività.
2.2. Tuttavia, nel caso di specie, in base alle argomentazioni su cui si fonda la pretesa dell'avv. e alla documentazione attraverso cui intende CP_1
fornirne prova, non vi è stato alcun conferimento di procura da parte di in relazione ai due procedimenti in questione. Controparte_2
La procura "ad litem" è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, a differenza del
7 contratto di patrocinio che, invece, è un negozio bilaterale che attribuisce al professionista l'incarico di svolgere la sua opera in base allo schema del mandato. Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è
indispensabile il rilascio della procura alle liti, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale;
d'altro canto, la procura alle liti
è solo indice presuntivo della sussistenza tra le parti di autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere e può formare oggetto di prova per testimoni (cfr. da ultimo Cass. 2820472023 e altre in essa citate).
E' lo stesso ricorrente che precisa nelle note conclusive che “i documenti 6-
7 allegati al ricorso dimostrano in ogni caso l'indubbio intervenuto contratto
di patrocinio” e invoca tale contratto a fondamento della pretesa relativa al compenso di cui chiede la liquidazione pur se è pacifico che non è sorto il rapporto professionale per la difesa in giudizio, svolta, da altri professionisti.
2.3. Il procedimento introdotto ex art. 14 D.lgs. 150/2011, concerne la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile;
la procura costituisce presupposto applicativo della norma e dell'instaurazione del procedimento speciale e semplificato che consente ai procuratori di ottenere la liquidazione del compenso per l'attività in sede giudiziale svolta in forza della stessa.
Ai fini del presente procedimento, l'inesistenza della procura non può essere superata dal contratto di patrocinio che il ricorrente invoca e che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale ben distinto dal mandato ad litem.
8 2.4. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge l'assenza di conferimento di procura in favore dell'avv. bensì ad altri difensori incaricati di CP_1
svolgere l'attività difensiva nel processo e che, per quanto dedotto, hanno concretamente svolto tale attività.
E' evidente, quindi, che le pretese economiche fondate su tale accordo interno non possono essere fatte valere nell'ambito del procedimento speciale, in unico grado e che si conclude con sentenza inappellabile, previsto
ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 unicamente per gli onorari e i diritti degli avvocati e, ora, per i compensi professionali inerenti l'attività giudiziale.
In base all'indirizzo del Supremo Collegio (Cass. 18450/2014), quale presupposto per il riconoscimento dell'eventuale compenso spettante al difensore per le prestazioni svolte in giudizio “occorre accertare, anche
d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di
questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad
un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente
sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale” e in difetto della procura alle liti neanche è possibile determinare il contenuto economico del compenso secondo le norme di cui alla legge 794/1942 in materia di prestazioni giudiziali degli avvocati.
Pertanto, posto che non è sorto tra le parti in causa il rapporto professionale per la difesa in giudizio, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14 del
D.lgs. 150/2011 in combinato disposto con l'art. 28 della legge n. 794/1942
e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3. Attesa la peculiarità del caso in esame e la definizione del procedimento
9 con pronuncia in rito emessa sulla base dei rilievi operati dal Collegio
sussistono <> (cfr. art. 92 cod.proc.civ. e
Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
4.Non vi sono i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA AB IU MA
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
R. Gen. N. 373/2024 La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, così composta:
Dott. IU MA Presidente
Dott. Cesare Massetti Consigliere
Dott. IA AB Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 373/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 14 d.lgs. n.
150/2011 e posta in decisione, in esito a discussione orale all'udienza
collegiale del 12 novembre 2025
OGGETTO: d a
Altri istituti e leggi AVVOCATO in proprio Controparte_1
speciali RICORRENTE
CODICE: c o n t r o
[...] on il patrocinio dell'avv. Rodondi Marco e Controparte_2
dell'avv. Bazoli Alfredo, quest'ultimo procuratore domiciliatario
RESISTENTE
Oggetto: liquidazione compenso avvocato ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Del ricorrente
1 “In via principale e di merito: previe le opportune declaratorie del caso e di
legge e comunque nessuna esclusa, dichiarare la Controparte_2
debitrice nei confronti dell'avvocato della somma di €. Controparte_1
10.548,91 oltre oneri accessori [per la fase relativa al procedimento di
sospensione dell'esecutorietà della sentenza] ed €.13.549,45 oltre oneri
accessori [a saldo delle competenze relative al giudizio di legittimità] e così
per complessivi €. 24.098,36 oltre 4% C.P.A. ed IVA sull'emittenda fattura e
per l'effetto condannare la stessa al pagamento di detto importo e/o di quello
maggiore [tenendo conto dei vantaggi e del risultato positivo anche
patrimoniale conseguito per effetto anche dell'accoglimento dei motivi posti
a base del ricorso incidentale] o minore che risulterà dovuto, oltre
rivalutazione ed interessi legali dal dovuto [29/5/2018] al saldo. e -quelli
moratori ex art.1284 cod.civ. dalla data della messa in mora 29/5/2018
[come da documenti n° 3 - 4 – c.f.r., Cass. Civ. n° 24481/2022] [nella misura
prevista dall'art. 17del D.L. n° 132/2014 convertito dalla Legge n°
162/2014] ed anatocistici - ex art.1283 cod. civ. nonchè al risarcimento del
danno da svalutazione monetaria - ex art. 1224 cod. civ. - in misura non
inferiore agli interessi passivi bancari [8,62%] per il ricorso al mercato del
credito [come risultante dagli estratti conti che si producono– doc.to n° 18]
o da liquidarsi eventualmente in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. . e/o [in
ogni caso] in base a quanto previsto [anche] dalla sentenza delle SS.UU.
Cass. Civ. n° 19499/2008.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, [D.M.
147/2022] oltre rimborso 15% spese generali sul compenso, C.P.A. ed IVA,
2 nonché le successive occorrende.
… Si chiede sin d'ora – senza alcuna inversione dell'onere probatorio-
l'ammissione delle prove per testi sulle seguenti circostanze.
1) Vero che – come da documenti n° 1e3 che vi si rammostrano – confermate
tutte le attività e le spese indicate nella nota riepilogativa redatta
dall'avvocato e trasmessa alla in data CP_1 Controparte_2
29/5/2018.
2) Vero – come da documenti n° 1, 3 e 19 che vi rammostrano – confermate
che le spese indicate nella nota riepilogativa del 29/5/2018 sono state
quantificate in base a quanto risultante dalla delibera del COA del
28/10/2014. Testi: – (BG); – Comun Tes_1 Tes_2 Tes_3
Nuovo (BG)”.
Della resistente
“…⎯ In via principale: previe le declaratorie del caso in ordine
all'accertamento della nullità del contratto di mandato e/o alla risoluzione
per inadempimento dello stesso e/o all'accertamento del difetto di
legittimazione attiva e/o ogni più opportuna declaratoria, respingere le
domande formulate dall'Avv. poiché inammissibili, Controparte_1
infondate, indimostrate, prescritte ovvero con ogni migliore o diversa
formula;
⎯ In via subordinata: per le ragioni esposte ut supra, per la denegata ipotesi
di accoglimento, anche soltanto parziale, delle domande avversarie, ridurre
la quantificazione dei compensi professionali pretesi dall'Avv. CP_1
3 , tenendo conto anche di quanto già al medesimo corrisposto con CP_1
riferimento ai procedimenti RG n. 860/2013 dell'Ecc.ma Corte d'Appello di
Brescia e RG n. 4234/2013 della Suprema Corte di Cassazione;
⎯ In via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali ex
adverso articolate poiché inammissibili in quanto inutili ai fini del decidere
stante il carattere documentale della presente vertenza …
⎯ In ogni caso: con vittoria del compenso professionale e delle spese di lite,
nonché con condanna ex art. 96 cod. proc. civ. dell'Avv. Controparte_1
a fronte della temerarietà dell'azione dal medesimo promossa”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'avv. ha proposto ricorso avverso Controparte_1 Controparte_2
ai sensi dell''art. 14 d.lgs n.150/2011 in relazione al compenso a lui spettante per prestazioni giudiziali prestate dinanzi a questa Corte adita con ricorso ex art. 373 cod.proc.civ. e dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da
[...]
e altri conclusosi con sentenza n. 11665/2018 nella quale Parte_1
sono stati accolti i motivi oggetto di ricorso incidentale.
Ha rappresentato che, come attestano le lettere del 12 marzo 2013 e16
settembre 2013, che la resistente nei predetti procedimenti è stata rappresentata e assistita solo formalmente, per ragioni di opportunità,
dall'avv. Raffaele Bonfiglio per il giudizio di legittimità e dall'avv. Cristina
di BI per il procedimento di sospensione della esecutorietà della sentenza.
Ha dedotto di avere introdotto dinanzi a questa Corte analogo procedimento nei confronti di il cui amministratore è il medesimo Parte_2
4 dell'odierna resistente, ove, vi è stata proposizione di domanda riconvenzionale, separata e rigettata dal Tribunale di Bergamo.
Tale giudizio è stato nelle more definito con ordinanza con cui le competenze dell'avv. per la difesa sono state quantificate in € CP_1 Parte_2
2.555,40, al netto degli acconti già corrisposti, somma comprensiva di accessori ed IVA.
2. La resistente ha dedotto che:
in base alle stesse deduzioni del ricorrente essa società, nei due procedimenti in questione, è stata rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Bonfiglio,
dinanzi alla Corte di cassazione, e dall'avv. Cristina Di BI nel procedimento ex art. 373 cod.proc.civ., con conseguente infondatezza di ogni pretesa;
ove si dia rilievo al fatto che l'avv. l'abbia rappresentata e Controparte_1
difesa “sostanzialmente”, tale mandato sarebbe nullo in quanto assunto in violazione dell'art. 381 cod.pen. posto che in entrambi i procedimenti egli era procuratore “formalmente e sostanzialmente” di che Parte_2
aveva una posizione processuale con essa confliggente, con conseguente nullità del contratto ai sensi dell'art. 1418 cod.civ per violazione dell'art. 381
cod.pen.;
in subordine il compenso va liquidato in applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4 secondo comma DM n. 55/2014 per l'ipotesi in cui l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale e che andrebbe calcolato tenendo conto di quanto liquidato da questa Corte nel procedimento introdotto nei confronti della con ordinanza n. 1385/2024 Parte_2
5 nonché di quanto già corrisposto;
in ogni caso, in assenza di accordo scritto, vanno applicati i DM vigenti
ratione temporis.
2. Il ricorso è inammissibile.
L'avv. invoca l'applicazione dell'art. 14 D.lgs. n. Controparte_1
150/2011; deduce che “l è stata assistita e Controparte_2
rappresentata solo formalmente, per ritenute ragioni di opportunità, da un
diverso professionista avvocato Raffaele Bonfiglio del Foro di Roma per il
giudizio di legittimità e dall'avv. Cristina Di BI del Foro di Brescia per
la fase relativa [anche] alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà della
sentenza formulata dai soccombenti [ docc.ti 6-7]”. Controparte_3
Produce al riguardo i docc. 6 e 7 da cui emerge la esistenza di un accordo,
intervenuto rispettivamente con l'avv. Raffaele Bonfiglio per il giudizio di legittimità e con l'avv. Cristina Di BI per il procedimento ex art. 373
cod.proc.civ. (e da essi pure sottoscritto per ricevuta e adesione) per cui i sottoscrittori, anche in qualità di legale rappresentante Parte_3
di e in qualità di legale Controparte_2 Parte_4
rappresentante di oltre che lo stesso avv. , Parte_2 CP_1
concordano che la difesa delle due società sia svolta da questi e che i legali predetti, pur muniti di procura, sottoscrivano gli atti di causa e siano presenti in udienza al solo fine di non far comparire lo stesso avv. quale CP_1
comune difensore delle due società.
2.1. L'art. 14 del D.lgs. 150/2011 (in rubrica: <
materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato>>) dispone che
6 “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794,
e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura
civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese
spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito
semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo”.
Il richiamato art. 28 della legge n. 794/1942 (Onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile) prevede che <per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio
cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura,
se non intende seguire il procedimento di cui agli articoli 633 e seguenti del
codice di procedura civile, procede ai sensi dell'articolo 14 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150>>.
Del procedimento previsto da tali norme può avvalersi il difensore che, a seguito del conferimento di una valida procura, abbia prestato attività
processuale in favore del proprio assistito in un giudizio di cui quest'ultimo
è parte e che non abbia ricevuto il compenso spettantegli per lo svolgimento di tale attività.
2.2. Tuttavia, nel caso di specie, in base alle argomentazioni su cui si fonda la pretesa dell'avv. e alla documentazione attraverso cui intende CP_1
fornirne prova, non vi è stato alcun conferimento di procura da parte di in relazione ai due procedimenti in questione. Controparte_2
La procura "ad litem" è un negozio unilaterale col quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, a differenza del
7 contratto di patrocinio che, invece, è un negozio bilaterale che attribuisce al professionista l'incarico di svolgere la sua opera in base allo schema del mandato. Ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è
indispensabile il rilascio della procura alle liti, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale;
d'altro canto, la procura alle liti
è solo indice presuntivo della sussistenza tra le parti di autonomo rapporto di patrocinio che, se contestato, deve essere e può formare oggetto di prova per testimoni (cfr. da ultimo Cass. 2820472023 e altre in essa citate).
E' lo stesso ricorrente che precisa nelle note conclusive che “i documenti 6-
7 allegati al ricorso dimostrano in ogni caso l'indubbio intervenuto contratto
di patrocinio” e invoca tale contratto a fondamento della pretesa relativa al compenso di cui chiede la liquidazione pur se è pacifico che non è sorto il rapporto professionale per la difesa in giudizio, svolta, da altri professionisti.
2.3. Il procedimento introdotto ex art. 14 D.lgs. 150/2011, concerne la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile;
la procura costituisce presupposto applicativo della norma e dell'instaurazione del procedimento speciale e semplificato che consente ai procuratori di ottenere la liquidazione del compenso per l'attività in sede giudiziale svolta in forza della stessa.
Ai fini del presente procedimento, l'inesistenza della procura non può essere superata dal contratto di patrocinio che il ricorrente invoca e che può riferirsi solo ad un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale ben distinto dal mandato ad litem.
8 2.4. Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge l'assenza di conferimento di procura in favore dell'avv. bensì ad altri difensori incaricati di CP_1
svolgere l'attività difensiva nel processo e che, per quanto dedotto, hanno concretamente svolto tale attività.
E' evidente, quindi, che le pretese economiche fondate su tale accordo interno non possono essere fatte valere nell'ambito del procedimento speciale, in unico grado e che si conclude con sentenza inappellabile, previsto
ex art. 14 D.lgs. n. 150/2011 unicamente per gli onorari e i diritti degli avvocati e, ora, per i compensi professionali inerenti l'attività giudiziale.
In base all'indirizzo del Supremo Collegio (Cass. 18450/2014), quale presupposto per il riconoscimento dell'eventuale compenso spettante al difensore per le prestazioni svolte in giudizio “occorre accertare, anche
d'ufficio, il valido conferimento della procura, non potendo l'invalidità di
questa essere superata dal contratto di patrocinio, che può riferirsi solo ad
un'attività extragiudiziaria svolta dal professionista in favore del cliente
sulla base di un rapporto interno di natura extraprocessuale” e in difetto della procura alle liti neanche è possibile determinare il contenuto economico del compenso secondo le norme di cui alla legge 794/1942 in materia di prestazioni giudiziali degli avvocati.
Pertanto, posto che non è sorto tra le parti in causa il rapporto professionale per la difesa in giudizio, non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 14 del
D.lgs. 150/2011 in combinato disposto con l'art. 28 della legge n. 794/1942
e va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.
3. Attesa la peculiarità del caso in esame e la definizione del procedimento
9 con pronuncia in rito emessa sulla base dei rilievi operati dal Collegio
sussistono <> (cfr. art. 92 cod.proc.civ. e
Corte Cost. n. 77/2018) per la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.
4.Non vi sono i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità del ricorso;
2) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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