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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 18/06/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1610/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1610/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcellina Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Vernasca (PC), il 12 febbraio 2017, e che dalla loro unione è nato (il 25 gennaio 2020) il figlio . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione paritetica, al suo mantenimento ordinario in via diretta, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, confermavano la volontà di non conciliarsi e insistevano per pagina 1 di 2 l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale dei coniugi.
Devono essere omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori (da cui anche la conformità del godimento della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Vernasca (PC) il 12 febbraio 2017 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1, p. II, Serie A, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato e depositato il 4 marzo 2025.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1610/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marcellina Dall'Asta del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno concluso congiuntamente chiedendo l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 4 marzo 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio in Vernasca (PC), il 12 febbraio 2017, e che dalla loro unione è nato (il 25 gennaio 2020) il figlio . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale e fornendo indicazioni sulle rispettive risorse economiche, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate nello stesso atto introduttivo (afferenti all'affidamento condiviso del figlio minorenne, alla sua collocazione paritetica, al suo mantenimento ordinario in via diretta, al godimento della casa familiare, nonché ad ulteriori questioni a queste accessorie), dichiarando di non volere conciliarsi.
Espresso ritualmente parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, confermavano la volontà di non conciliarsi e insistevano per pagina 1 di 2 l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita di essere accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alla specifica allegazione sul punto, dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata l'invocata separazione consensuale dei coniugi.
Devono essere omologate, per altro verso, le condizioni concordate dalle parti, poiché prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondenti all'interesse del figlio minorenne (il cui ascolto, oltre che per ragioni di età, è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di frequentazioni con entrambi i genitori (da cui anche la conformità del godimento della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in Vernasca (PC) il 12 febbraio 2017 (trascritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 1, p. II, Serie A, anno 2017).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato e depositato il 4 marzo 2025.
Compensa tra le parti le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune ove il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Così deciso in Parma il 13 giugno 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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