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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/09/2025, n. 3971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3971 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel. Tiziana De Fazio Giudice Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4279/2025 promossa da:
, nata a Lima, in [...], il [...] (CUI: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cravero, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29.12.2023 notificato il 12.2.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: respingersi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito della richiesta presentata in data 6.10.2022 da volta a ottenere il CP_1 rilascio del permesso per Protezione Internazionale, il Questore di Torino con provvedimento Prot.
N. 1763/2023, notificato il 12.2.2025 ha denegato il rilascio del permesso, poiché ha rilevato la presenza di condanne penali ritenute ostative al rilascio [doc. 1, ricorso introduttivo e doc. 1,
1 comparsa di costituzione]. In particolare, la PA ha contestato all'istante diverse condanne definitive per furto, tentato furto e furto in concorso, per fatti commessi nel periodo compreso tra il 1995 e il
2017.
2.La Difesa, ha impugnato il provvedimento avanti questo Tribunale e, nel ricorso, ha spiegato che
è entrata in Italia più di trenta anni fa, si è regolarizzata sul territorio, ha CP_1 conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha seguito un corso di formazione per lavoratori nel settore domestico, ha lavorato sul territorio per alcuni periodi in modo irregolare e per altri in maniera regolare [docc. 2-7, ricorso introduttivo].
Sul territorio sono presenti anche la figlia, la sorella, il fratello e i nipoti, mentre in Perù parte attrice non ha più alcun riferimento.
Relativamente ai precedenti penali, la Difesa specifica che l'ultimo risale a quasi dieci anni fa, che ha scontato la pena, non ha alcuna pendenza e i reati non erano di elevata CP_1 gravità.
Dunque, la Difesa ritiene che , in Italia da molti anni, integrata lavorativamente CP_1
e che ha sul territorio tutti i suoi affetti, sia meritevole del rilascio del permesso richiesto in questa sede per Protezione speciale.
3. Con comparsa di costituzione del 2.7.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, significando come , entrata in Italia in data sconosciuta, sia stata CP_1 indagata numerose volte dal 1992, anche fornendo generalità false.
L'Avvocatura rileva che la ricorrente ha ottenuto un primo permesso di soggiorno, rinnovato fino al
2012 e con un permesso di soggiorno per motivi famigliari dal 2012 al 2015, grazie alla figlia cittadina italiana, nata nel 1994.
Nel mese di maggio 2016, ha chiesto il rinnovo del permesso per motivi di CP_1 famiglia alla Questura di Milano, ma l'istanza è stata respinta per le notizie di reato a suo carico e per la mancata convivenza tra madre e figli [doc. 1, comparsa di costituzione].
Nel mese di ottobre 2022, ha presentato domanda di rilascio del permesso per CP_1
Protezione speciale avanti al Questore di Torino, domanda respinta a causa dei precedenti penali di parte attrice [docc. 3 e 4, comparsa di costituzione].
Dal casellario giudiziale, infatti, prosegue l'Avvocatura, emergono una decreto penale di condanna del 26.9.1995 del GIP Pretura di Genova, per furto in concorso;
un decreto penale di condanna del
GIP Prefettura di Milano del 21.1.1998, per furto in concorso;
una sentenza di condanna della pretura di Milano, divenuta irrevocabile il 13.5.1998, per tentato furto in concorso;
una sentenza di
2 applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il Co 1.1.2000, per furto, violazione delle norme del TUI e falsa dichiarazione a sulle proprie generalità; una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 19.12.2002, per furto continuato in concorso;
una sentenza della Corte di
Appello di Milano divenuta irrevocabile il 9.2.2006, per furto in concorso;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il
29.6.2007, per maltrattamenti;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale in composizione monocratica di Venezia, divenuta irrevocabile l'8.2.2015, per furto in concorso;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Milano, divenuta irrevocabile il 29.3.2015, per evasione;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di
Milano, divenuta irrevocabile il 21.12.2017, per furto in concorso [doc. 2, comparsa di costituzione].
I precedenti penali di , secondo l'Avvocatura, sono indice del mancato CP_1 recepimento delle regole del vivere civile, i reati contro il patrimonio perpetrati sono ancora più gravi se si considera che parte attrice lavora come badante di persone anziane. L'Avvocatura riferisce, inoltre, che risulta anche indagata nel 2018 per acquisto di cose di provenienza CP_1 sospetta e per furto aggravato.
Infine, secondo l'avvocatura, non può dirsi integrata neanche sul piano CP_1 lavorativo, in quanto, dall'estratto contributivo INPS emergono redditi bassi e scostanti nel tempo
[doc. 5] e, confrontando l'estratto conto contributivo INPS con i rapporti di lavoro presso i sig.ri Per_ e [docc. 6 e 7, ricorso introduttivo], essi appaiono falsi. CP_4
Per tali motivi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 3.7.2025, udienza in cui le parti hanno insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Parte attrice ha impugnato il diniego di rilascio del permesso per Protezione speciale. Con riferimento alla disciplina della Protezione speciale, sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
5.1. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 3 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
5.2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
5.3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
6. Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
7. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di
4 protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
8. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. risiede in Italia da CP_1 più di trenta anni e, eccetto qualche visita in Perù, è sempre rimasta nel territorio dello Stato, come dichiarato dalla stessa parte attrice all'udienza del 3.7.2025.
Con riferimento all'inserimento sociale, è da premettere che ha tutti gli affetti CP_1
presenti in Italia, tra cui la sorella, il fratello i nipoti e, soprattutto, la figlia, cittadina italiana;
viceversa in Perù la ricorrente non ha più alcun riferimento, ad eccezione di un anziano zio, come confermato da in udienza. CP_1
Dal punto di vista lavorativo, nel corso degli anni ha stipulato diversi contratti CP_1 di lavoro, seppure connotati da precarietà occupazionale, come risulta dall'estratto contributivo INPS
e contratti presenti in atti;
va tuttavia rilevato che, dal 2023, la ricorrente ha lavorato con costanza come collaboratrice famigliare [doc. 6, ricorso introduttivo e doc. 5, comparsa di costituzione]. Da ultimo, come da documentazione ina atti (riscontrabile anche dall'estratto contributivo INPS)
ha stipulato un contratto a tempo indeterminato come badante presso la CP_1 famiglia della sig.ra e, all'udienza del 3.7.2025, parte attrice ha spiegato che tre mesi Persona_2 prima la signora a cui badava è deceduta e che, per questo, adesso ha trovato una nuova occupazione part time, sebbene il datore di lavoro non abbia regolarizzato l'assunzione.
5 Dal punto di vista formativo, ha conseguito il diploma conclusivo del primo CP_1 ciclo di istruzione presso il CPIA1 Livorno nel 2018 e ha seguito un corso di formazione per lavoratori nel settore domestico nel 2019 [docc. 3 e 4, ricorso introduttivo].
Per quanto riguarda i precedenti penali di parte attrice, è opinione di questo Collegio che nel caso di specie essi non rivelino l'esistenza di un profilo di pericolosità concreto e attuale, tale da risultare ostativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Infatti, si evidenzia come l'ultimo precedente sia stato commesso nel 2017 – quindi ormai otto anni fa – e che, da allora, si è CP_1 impegnata a reintegrarsi socialmente e lavorativamente. Inoltre, come da casellario in atti, parte attrice ha beneficiato sia della liberazione anticipata, sia della sospensione della pena, sia della dichiarazione di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova [doc. 2, comparsa di costituzione]. Si tratta di elementi che dimostrano la positiva adesione ai percorsi di risocializzazione e reinserimento sociale previsti dall'ordinamento penitenziario (percorsi che presuppongono proprio un superamento della pericolosità sociale).
In conclusione: le vicende giudiziarie sono risalenti nel tempo e non proiettano una prognosi di pericolosità di parte ricorrente , la quale è in Italia da più di trent'anni, ha consolidato legami sociali e familiari, è genitore di una cittadina italiana, ha studiato e lavora in Italia.
Dunque, alla luce del già citato art. 19 d.lgs. 286/98 comma 1.1. che prevede che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno.
9. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette
6 gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di
[...]
, nata a Lima, in [...], il [...] (CUI: 01742CJ); Controparte_1
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale
7
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Andrea Natale Presidente rel. Tiziana De Fazio Giudice Fabrizio Alessandria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 4279/2025 promossa da:
, nata a Lima, in [...], il [...] (CUI: , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Cravero, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Torino del 29.12.2023 notificato il 12.2.2025, di rigetto della domanda di rilascio del permesso per Protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI;
Conclusioni parte convenuta: respingersi il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. A seguito della richiesta presentata in data 6.10.2022 da volta a ottenere il CP_1 rilascio del permesso per Protezione Internazionale, il Questore di Torino con provvedimento Prot.
N. 1763/2023, notificato il 12.2.2025 ha denegato il rilascio del permesso, poiché ha rilevato la presenza di condanne penali ritenute ostative al rilascio [doc. 1, ricorso introduttivo e doc. 1,
1 comparsa di costituzione]. In particolare, la PA ha contestato all'istante diverse condanne definitive per furto, tentato furto e furto in concorso, per fatti commessi nel periodo compreso tra il 1995 e il
2017.
2.La Difesa, ha impugnato il provvedimento avanti questo Tribunale e, nel ricorso, ha spiegato che
è entrata in Italia più di trenta anni fa, si è regolarizzata sul territorio, ha CP_1 conseguito il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione, ha seguito un corso di formazione per lavoratori nel settore domestico, ha lavorato sul territorio per alcuni periodi in modo irregolare e per altri in maniera regolare [docc. 2-7, ricorso introduttivo].
Sul territorio sono presenti anche la figlia, la sorella, il fratello e i nipoti, mentre in Perù parte attrice non ha più alcun riferimento.
Relativamente ai precedenti penali, la Difesa specifica che l'ultimo risale a quasi dieci anni fa, che ha scontato la pena, non ha alcuna pendenza e i reati non erano di elevata CP_1 gravità.
Dunque, la Difesa ritiene che , in Italia da molti anni, integrata lavorativamente CP_1
e che ha sul territorio tutti i suoi affetti, sia meritevole del rilascio del permesso richiesto in questa sede per Protezione speciale.
3. Con comparsa di costituzione del 2.7.2025, si è costituita parte convenuta, che ha chiesto il rigetto del ricorso, significando come , entrata in Italia in data sconosciuta, sia stata CP_1 indagata numerose volte dal 1992, anche fornendo generalità false.
L'Avvocatura rileva che la ricorrente ha ottenuto un primo permesso di soggiorno, rinnovato fino al
2012 e con un permesso di soggiorno per motivi famigliari dal 2012 al 2015, grazie alla figlia cittadina italiana, nata nel 1994.
Nel mese di maggio 2016, ha chiesto il rinnovo del permesso per motivi di CP_1 famiglia alla Questura di Milano, ma l'istanza è stata respinta per le notizie di reato a suo carico e per la mancata convivenza tra madre e figli [doc. 1, comparsa di costituzione].
Nel mese di ottobre 2022, ha presentato domanda di rilascio del permesso per CP_1
Protezione speciale avanti al Questore di Torino, domanda respinta a causa dei precedenti penali di parte attrice [docc. 3 e 4, comparsa di costituzione].
Dal casellario giudiziale, infatti, prosegue l'Avvocatura, emergono una decreto penale di condanna del 26.9.1995 del GIP Pretura di Genova, per furto in concorso;
un decreto penale di condanna del
GIP Prefettura di Milano del 21.1.1998, per furto in concorso;
una sentenza di condanna della pretura di Milano, divenuta irrevocabile il 13.5.1998, per tentato furto in concorso;
una sentenza di
2 applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Torino, divenuta irrevocabile il Co 1.1.2000, per furto, violazione delle norme del TUI e falsa dichiarazione a sulle proprie generalità; una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il 19.12.2002, per furto continuato in concorso;
una sentenza della Corte di
Appello di Milano divenuta irrevocabile il 9.2.2006, per furto in concorso;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale di Milano, divenuta irrevocabile il
29.6.2007, per maltrattamenti;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del
Tribunale in composizione monocratica di Venezia, divenuta irrevocabile l'8.2.2015, per furto in concorso;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di Milano, divenuta irrevocabile il 29.3.2015, per evasione;
una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del Tribunale in composizione monocratica di
Milano, divenuta irrevocabile il 21.12.2017, per furto in concorso [doc. 2, comparsa di costituzione].
I precedenti penali di , secondo l'Avvocatura, sono indice del mancato CP_1 recepimento delle regole del vivere civile, i reati contro il patrimonio perpetrati sono ancora più gravi se si considera che parte attrice lavora come badante di persone anziane. L'Avvocatura riferisce, inoltre, che risulta anche indagata nel 2018 per acquisto di cose di provenienza CP_1 sospetta e per furto aggravato.
Infine, secondo l'avvocatura, non può dirsi integrata neanche sul piano CP_1 lavorativo, in quanto, dall'estratto contributivo INPS emergono redditi bassi e scostanti nel tempo
[doc. 5] e, confrontando l'estratto conto contributivo INPS con i rapporti di lavoro presso i sig.ri Per_ e [docc. 6 e 7, ricorso introduttivo], essi appaiono falsi. CP_4
Per tali motivi, parte convenuta chiede il rigetto del ricorso.
4. Il Tribunale – dopo avere disposto la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato – ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 3.7.2025, udienza in cui le parti hanno insistito come da argomentazioni in atti e il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. Parte attrice ha impugnato il diniego di rilascio del permesso per Protezione speciale. Con riferimento alla disciplina della Protezione speciale, sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative.
5.1. Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 3 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
5.2. Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
5.3. Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
6. Al caso di specie, dunque, si applica la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
7. Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del
2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di
4 protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
8. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. risiede in Italia da CP_1 più di trenta anni e, eccetto qualche visita in Perù, è sempre rimasta nel territorio dello Stato, come dichiarato dalla stessa parte attrice all'udienza del 3.7.2025.
Con riferimento all'inserimento sociale, è da premettere che ha tutti gli affetti CP_1
presenti in Italia, tra cui la sorella, il fratello i nipoti e, soprattutto, la figlia, cittadina italiana;
viceversa in Perù la ricorrente non ha più alcun riferimento, ad eccezione di un anziano zio, come confermato da in udienza. CP_1
Dal punto di vista lavorativo, nel corso degli anni ha stipulato diversi contratti CP_1 di lavoro, seppure connotati da precarietà occupazionale, come risulta dall'estratto contributivo INPS
e contratti presenti in atti;
va tuttavia rilevato che, dal 2023, la ricorrente ha lavorato con costanza come collaboratrice famigliare [doc. 6, ricorso introduttivo e doc. 5, comparsa di costituzione]. Da ultimo, come da documentazione ina atti (riscontrabile anche dall'estratto contributivo INPS)
ha stipulato un contratto a tempo indeterminato come badante presso la CP_1 famiglia della sig.ra e, all'udienza del 3.7.2025, parte attrice ha spiegato che tre mesi Persona_2 prima la signora a cui badava è deceduta e che, per questo, adesso ha trovato una nuova occupazione part time, sebbene il datore di lavoro non abbia regolarizzato l'assunzione.
5 Dal punto di vista formativo, ha conseguito il diploma conclusivo del primo CP_1 ciclo di istruzione presso il CPIA1 Livorno nel 2018 e ha seguito un corso di formazione per lavoratori nel settore domestico nel 2019 [docc. 3 e 4, ricorso introduttivo].
Per quanto riguarda i precedenti penali di parte attrice, è opinione di questo Collegio che nel caso di specie essi non rivelino l'esistenza di un profilo di pericolosità concreto e attuale, tale da risultare ostativo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto. Infatti, si evidenzia come l'ultimo precedente sia stato commesso nel 2017 – quindi ormai otto anni fa – e che, da allora, si è CP_1 impegnata a reintegrarsi socialmente e lavorativamente. Inoltre, come da casellario in atti, parte attrice ha beneficiato sia della liberazione anticipata, sia della sospensione della pena, sia della dichiarazione di estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale per esito positivo dell'affidamento in prova [doc. 2, comparsa di costituzione]. Si tratta di elementi che dimostrano la positiva adesione ai percorsi di risocializzazione e reinserimento sociale previsti dall'ordinamento penitenziario (percorsi che presuppongono proprio un superamento della pericolosità sociale).
In conclusione: le vicende giudiziarie sono risalenti nel tempo e non proiettano una prognosi di pericolosità di parte ricorrente , la quale è in Italia da più di trent'anni, ha consolidato legami sociali e familiari, è genitore di una cittadina italiana, ha studiato e lavora in Italia.
Dunque, alla luce del già citato art. 19 d.lgs. 286/98 comma 1.1. che prevede che “Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”, si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno.
9. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette
6 gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di
[...]
, nata a Lima, in [...], il [...] (CUI: 01742CJ); Controparte_1
Compensa integralmente le spese;
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.7.2025
Il Presidente relatore
Dott. Andrea Natale
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