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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 16/12/2025, n. 8178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8178 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Comune di Casal di Principe, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano La Marca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, rappresentata e difesa dall'avvocato Guido Maria Talarico, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Napoli via S. Lucia n. 81.
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell''ordinanza n. 1 del 12/01/2022 recante ordinanza per la demolizione di opere edilizie in assenza di permesso di costruire;
b) del provvedimento di accertamento di illecito edilizio del fabbricato di titolarità del ricorrente;
c) dell’ordinanza n. 3 del 26.1.23 recante ordinanza di immediato sgombero dell''immobile sito in via -OMISSIS- in Casal di Principe;
d) del verbale n. 35884 del 26.1.2023 della Polizia Municipale recante certificazione che l''abitazione di proprietà del sig. -OMISSIS- non presentasse i requisiti minimi per poter essere abitata;
e) della nota prot. n. 1578 del 17.1.23 con il quale l''Ufficio Tecnico dell''Ente comunicava che l''immobile fosse abusivo;
f) della nota prot. n. 1120 del 12.1.2023 del Comandante della Polizia Municipale;
g) della relazione prot. N. 15970 del 2022 attestante le gravi carenze igienico sanitarie e strutturali dell''immobile di titolarità del ricorrente;
h) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente per quanto di ragione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 24/5/2023:
i) del diniego alla istanza di accesso del 31.3.2023;
j) del silenzio rigetto della istanza di sanatoria.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depostati in data 30/5/2023:
k) del decreto n. 115 del 15.5.2023 della Giunta Regionale della Campania.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 15/4/2024:
a) del provvedimento del Comune di Casal di Principe Protocollo Partenza N. 5175/2024 del 21-02-2024 recante il diniego definitivo della domanda di “ACCERTAMENTO DI CONFORMITÀ PER LE OPERE DI AMPLIAMENTO E DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI REALIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE SU UN IMMOBILE ANTECEDENTE ALLA LEGGE PONTE, DI PROPRIETÀ DEL SIGN. -OMISSIS-, CENSITO IN CATASTO AL -OMISSIS- CON L''AUSILIO DI TRASFERIMENTO DI VOLUMETRIA DA UN LOTTO DELLA STESSA DESTINAZIONE URBANISTICA.” PRATICA EDILIZIA n. 04/2023 - prot. n. 5985 del 03-03-2023. Ditta committente: -OMISSIS- – C.F.: -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Casal di Principe e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il dott. NI De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, integrato da motivi aggiunti, il sig. -OMISSIS- ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, chiedendone l’annullamento;
- Con atto depositato in data 11 settembre 2025, il ricorrente ha attestato di aver conseguito il bene della vita ambito producendo il provvedimento di accoglimento della richiesta di Permesso di Costruire in Sanatoria, presentata in data 23-01-2025 prot. n°1758/2025;
- all’udienza pubblica del 6 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- In considerazione di quanto dichiarato da parte ricorrente, peraltro non contestato dalle Amministrazioni convenute, e di quanto risultante dalla produzione del predetto provvedimento assentivo, risulta che il ricorrente anche ai sensi dell’art. 84 c.p.a. non ha più interesse al giudizio, sicchè al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi del disposto dell’art. 35, co. 1 lett. c);
- Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto che la sanatoria è intervenuta nel corso del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO UL, Presidente
Luca Cestaro, Consigliere
NI De CO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De CO | AO UL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.