CASS
Sentenza 2 settembre 2022
Sentenza 2 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/09/2022, n. 32236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32236 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR MI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUC:A ODELLO che ha concluso chiedendo I I i kt (A.4. 041 evilref 4 thi' oLt -t; Penale Sent. Sez. 4 Num. 32236 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 24/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Latina nei confronti di AR MI, quale responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., con violazione degli artt.140, comma 1 ("principio informatore della sicurezza"), 145, comma 2 ("precedenza"), 154, comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) ("cambiamento di direzione e corsia"), cod. strada. 2. Secondo la ricostruzione della vicenda operata in sede di merito, l'imputato, mentre percorreva alla guida del suo autocarro via Tivera in direzione Monti Lepini, effettuava manovra di svolta a sinistra nell'intento di immettersi le passaggio privato corrispondente al civico n. 12, omettendo di dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia;
entrava così in collisione con il motociclo condotto da NI EM, che, proveniente da via Monti Lepini, procedeva sulla via Tivera nel senso di marcia opposto, ad una velocità stimata in 83 km/h, rispetto al limite di 90 km/h previsti su quel tratto di strada, provocandone l'immediato decesso. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due distinti motivi: I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza di una condotta imprudente e comunque in violazione delle norme del codice stradale nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra. I giudici di merito si sono uniformati alle conclusioni del consulente del P.M., arch. Severini, il quale ricostruiva il momento dell'urto affermando che "mentre il veicolo ultimava la svolta, il conducente del motoveicolo non riusciva per mancanza di tempo a porre in essere alcuna manovra di emergenza ed evitare l'impatto e perciò in veicolo condotto dal NI andava ad impattare con quello dell'imputato tangenzialmente", ed aggiungeva che "il veicolo condotto dal AR, immediatamente dopo il sinistro, occupava tutta la carreggiata". Ciò significa, deduce il ricorrente secondo una "più probabile ricostruzione", che la manovra di svolta era quasi ultimata quando era sopraggiunto il motoveicolo che doveva trovarsi molto distante, anche considerato la lentezza del mezzo pesante condotto dal Notar°. Inoltre, la velocità tenuta dal motociclista, ritenuta non adeguata allo stato dei luoghi, tanto che era stata valutata ai fini del trattamento sanzionatorio e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, doveva essere considerata come uno fattore determinante I tragico evento. II) Prescrizione del reato alla data di proposizione del ricorso. 3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Deve in primo luogo ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez.2, n.30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441). Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez.6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482) In particolare, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n.37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv.245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, n.238321). Nel caso di specie, la Corte di Roma, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso l'ipotesi già dedotta dalla difesa in sede di gravame, secondo cui l'incidente sarebbe da addebitare alla esclusiva responsabilità del conducente il motociclo, in ragione del fatto che lo scontro avveniva allorché la manovra di svolta a sinistra dell'autocarro era stata quasi ultimata, nonché della eccessiva velocità tenuta dal motociclo, che non aveva consentito al conducente di avvedersi della manovra posta in essere dall'autocarro, circostanza quest'ultima comprovata dalla mancanza di tracce di frenata e dal forte rumore di collisione riferito dai testimoni escussi. Ha affermato, infatti, con motivazione giuridicamente e logicamente ineccepibile, che, posta la velocità di 83 km/h tenuta dal motociclista - non contestata - e alla luce di un corretto calcolo effettuato dal consulente, al momento in cui l'autocarro iniziava la manovra di svolta, il NI si trovava alla distanza di 23,05 metri dal punto d'urto, distanza che, alla indicata velocità, era stata percorsa in un secondo, quale tempo di reazione psicotecnico normalmente attribuito ai conducenti di veicoli in buono stato di salute, tale perciò da non consentirgli alcuna utile manovra di emergenza e di deviazione della traiettoria al fine di scongiurare l'impatto. Da tali dati obiettivi ha ricavato la Corte di merito che l'odierno imputato aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra omettendo 3 di dare la precedenza al motociclo proveniente dall'opposto senso di marcia, che si trovava ad una distanza di circa 23 metri ed era perfettamente avvistabile in un tratto di strada rettilineo ed in ottime condizioni di visibilità per entrambi i conducenti. Poste la pericolosità della manovra attuata dal conducente dell'autocarro e l'omessa precedenza, è stata poi correttamente esclusa l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento atteso che tale ipotesi - secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema - si ravvisa solo allorquando la causa sopravvenuta che si invoca a discolpa (nella specie, la condotta di guida del motociclista) inneschi un processo causale del tutto autonomo ed eccentrico rispetto a quello determinato dalla condotta dell'imputato, circostanza che nella specie non si è verificata. 3. Per giurisprudenza consolidata, l'inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte di esaminare il secondo motivo riguardante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2022
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUC:A ODELLO che ha concluso chiedendo I I i kt (A.4. 041 evilref 4 thi' oLt -t; Penale Sent. Sez. 4 Num. 32236 Anno 2022 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 24/02/2022 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Latina nei confronti di AR MI, quale responsabile del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod. pen., con violazione degli artt.140, comma 1 ("principio informatore della sicurezza"), 145, comma 2 ("precedenza"), 154, comma 1 lett. c), comma 2 lett. b) ("cambiamento di direzione e corsia"), cod. strada. 2. Secondo la ricostruzione della vicenda operata in sede di merito, l'imputato, mentre percorreva alla guida del suo autocarro via Tivera in direzione Monti Lepini, effettuava manovra di svolta a sinistra nell'intento di immettersi le passaggio privato corrispondente al civico n. 12, omettendo di dare la dovuta precedenza ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia;
entrava così in collisione con il motociclo condotto da NI EM, che, proveniente da via Monti Lepini, procedeva sulla via Tivera nel senso di marcia opposto, ad una velocità stimata in 83 km/h, rispetto al limite di 90 km/h previsti su quel tratto di strada, provocandone l'immediato decesso. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due distinti motivi: I) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale;
mancanza o manifesta illogicità della motivazione in merito alla sussistenza di una condotta imprudente e comunque in violazione delle norme del codice stradale nell'eseguire la manovra di svolta a sinistra. I giudici di merito si sono uniformati alle conclusioni del consulente del P.M., arch. Severini, il quale ricostruiva il momento dell'urto affermando che "mentre il veicolo ultimava la svolta, il conducente del motoveicolo non riusciva per mancanza di tempo a porre in essere alcuna manovra di emergenza ed evitare l'impatto e perciò in veicolo condotto dal NI andava ad impattare con quello dell'imputato tangenzialmente", ed aggiungeva che "il veicolo condotto dal AR, immediatamente dopo il sinistro, occupava tutta la carreggiata". Ciò significa, deduce il ricorrente secondo una "più probabile ricostruzione", che la manovra di svolta era quasi ultimata quando era sopraggiunto il motoveicolo che doveva trovarsi molto distante, anche considerato la lentezza del mezzo pesante condotto dal Notar°. Inoltre, la velocità tenuta dal motociclista, ritenuta non adeguata allo stato dei luoghi, tanto che era stata valutata ai fini del trattamento sanzionatorio e della concessione delle circostanze attenuanti generiche, doveva essere considerata come uno fattore determinante I tragico evento. II) Prescrizione del reato alla data di proposizione del ricorso. 3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Deve in primo luogo ribadirsi, come da costante giurisprudenza di questa Corte Suprema, che in tema di motivi di ricorso per cassazione non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono "inammissibili" tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965; Sez.2, n.30918 del 07/05/2015, Falbo e altro, Rv.264441). Sono perciò precluse al giudice di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli indicati dal giudice di merito (Sez.6, n.47204 del 07/10/2015, Musso, Rv.265482) In particolare, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n.37838 del 01/07/2009, Tarquini, Rv.245294; Sez. 4, n. 43403 del 17/10/2007, Azzarito, n.238321). Nel caso di specie, la Corte di Roma, con uno sviluppo motivazionale corretto e logico, ha già valutato e disatteso l'ipotesi già dedotta dalla difesa in sede di gravame, secondo cui l'incidente sarebbe da addebitare alla esclusiva responsabilità del conducente il motociclo, in ragione del fatto che lo scontro avveniva allorché la manovra di svolta a sinistra dell'autocarro era stata quasi ultimata, nonché della eccessiva velocità tenuta dal motociclo, che non aveva consentito al conducente di avvedersi della manovra posta in essere dall'autocarro, circostanza quest'ultima comprovata dalla mancanza di tracce di frenata e dal forte rumore di collisione riferito dai testimoni escussi. Ha affermato, infatti, con motivazione giuridicamente e logicamente ineccepibile, che, posta la velocità di 83 km/h tenuta dal motociclista - non contestata - e alla luce di un corretto calcolo effettuato dal consulente, al momento in cui l'autocarro iniziava la manovra di svolta, il NI si trovava alla distanza di 23,05 metri dal punto d'urto, distanza che, alla indicata velocità, era stata percorsa in un secondo, quale tempo di reazione psicotecnico normalmente attribuito ai conducenti di veicoli in buono stato di salute, tale perciò da non consentirgli alcuna utile manovra di emergenza e di deviazione della traiettoria al fine di scongiurare l'impatto. Da tali dati obiettivi ha ricavato la Corte di merito che l'odierno imputato aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra omettendo 3 di dare la precedenza al motociclo proveniente dall'opposto senso di marcia, che si trovava ad una distanza di circa 23 metri ed era perfettamente avvistabile in un tratto di strada rettilineo ed in ottime condizioni di visibilità per entrambi i conducenti. Poste la pericolosità della manovra attuata dal conducente dell'autocarro e l'omessa precedenza, è stata poi correttamente esclusa l'interruzione del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'evento atteso che tale ipotesi - secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema - si ravvisa solo allorquando la causa sopravvenuta che si invoca a discolpa (nella specie, la condotta di guida del motociclista) inneschi un processo causale del tutto autonomo ed eccentrico rispetto a quello determinato dalla condotta dell'imputato, circostanza che nella specie non si è verificata. 3. Per giurisprudenza consolidata, l'inammissibilità del ricorso preclude a questa Corte di esaminare il secondo motivo riguardante l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. Un., n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2022