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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/10/2025, n. 2050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2050 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. 2025/1723
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. RD AS Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. EL FF Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio iscritta al RG 1723/2025 proposta da (C.F. Parte_1
) (c.f. C.F._1 Parte_2
) con l'avv. ESPOSITO LUIGIA C.F._2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri cui sono stati comunicati gli atti. esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 473 bis 51 co. II c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“I figli, ancora minorenni, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Ciascun genitore manterrà con i figli un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché i minor i possano conservare un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare i piccoli e Persona_1 riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 separatamente la potestà genitoriale quanto alle decisioni di “ordinaria amministrazione” provvedendo ciascuno ad informare tempestivamente l'altro circa le esigenze de i minor i e le decisioni da assumere per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri genitoriali nei confronti de i figli. c)
I minori resteranno collocati presso la madre che con lei vivranno in Albano Laziale alla Via
Nettunense, 310 . d) Essendo e ancora minorenni, gli incontri Persona_1 Persona_2 con il padre dovranno avvenire previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minor i nonché nel rispetto delle richieste, esigenze e necessità della prole e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - Il padre terrà con sé i figli tutti i fine settimana, dal venerdì alle ore 20.00 circa e riaccompagnandol i la domenica entro le 22.00 presso la casa della madre;
- I figli trascorreranno durante il periodo natalizio ad anni alterni con uno dei genitori il 24, 25 e 26 dicembre ed il 31 dicembre , 1° e 6 gennaio, mentredurante il periodo pasquale trascorreranno ad anni alterni con uno dei genitori o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori oppure, laddove ciò non fosse possibile, ad anni alterni con la madre o con il padre;
trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa della mamma. Per le vacanze estive i minori staranno per 1 5 giorni continuativi o non con ciascun genitore con accordo entro il 30 maggio di ogni anno e compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minor i;
- resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di diritto di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della prole e nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione . e) Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 in favore di e e sino al raggiungimento della completa autonomia Persona_1 Persona_2 economica dei medesim i, pari ad € 500,00, da versare entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla moglie, oltre alle spese straordinarie che saranno ripartite al
50% tra i coniugi, spese preventivamente concordate e successivamente documentate, così come meglio specificato nel Protocollo del Tribunale di Velletri sottoscritto in data 30.03.2015, del quale le
Parti hanno già preso visione e che accettano . f) Il si obbliga entro la data della Pt_1 sottoscrizione del presente accordo a variare l'intestazione inerente la percezione dell'assegno unico, procedendo a rettificare il profilo dalla propria posizione personale e ciò prima della CP_1 sottoscrizione dell'accordo ed a comunicare, in seguito, alla moglie il numero di protocollo della propria pratica ISEE e ciò di anno in anno. Successivamente, le parti dovranno procedere ad aggiornare la pratica entro i termini di legge. Per quel che riguarda invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, queste dovranno seguire la disciplina in vigore, ossia: detrazioni familiari a carico per legge, affinché le parti possano usufruire dei benefici. g) L'assegno unico sarà percepito per intero alla h) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto Pt_2 rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento e danno atto di aver regolato e disciplinato ogni ulteriore e diverso rapporto e di non avere nullaa pretendere l'uno dall'altro. i) I coniugi prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. j) La sig.ra attesa la lontananza della propria Pt_2 famiglia natìa stabilmente residente in [...], previo accordo con il marito, potrà stazionare con i minori fuori il territorio italiano anche per un mese durante le vacanze estive. k) I coniugi si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori. l) I coniugi convengono che le condizioni contenute nel presente ricorso hanno efficacia vincolante immediata sin dall' iscrizione a ruolo del ricorso medesimo. m) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla partecipazione all'udienza nonché di confermare le conclusioni rassegnate nel presente ricorso e di non volersi riconciliare come da relativa dichiarazione che si allega al presente atto. n) Spese legali a carico di
. Parte_1 ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data
24/11/2013 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno 2013 , al N. 01048 Parte 1 , Serie 03, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Velletri il 15/10/2025 .
Il giudice rel.
EL FF
Il Presidente
RD AS
Tribunale Ordinario di Velletri
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il collegio, così composto:
Dott. RD AS Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott. EL FF Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO sulla domanda congiunta ex art. 451 bis. 51 c.p.c. di divorzio congiunto – scioglimento del matrimonio iscritta al RG 1723/2025 proposta da (C.F. Parte_1
) (c.f. C.F._1 Parte_2
) con l'avv. ESPOSITO LUIGIA C.F._2
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Velletri cui sono stati comunicati gli atti. esaminate le note in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025; rilevato che le parti, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 473 bis 51 co. II c.p.c., hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1 dicembre
1970 n. 898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno raggiunto l'accordo secondo le seguenti condizioni:
“I figli, ancora minorenni, vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Ciascun genitore manterrà con i figli un rapporto equilibrato e continuativo e si adopererà affinché i minor i possano conservare un rapporto significativo con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. In particolare i piccoli e Persona_1 riceveranno cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori che eserciteranno Persona_2 separatamente la potestà genitoriale quanto alle decisioni di “ordinaria amministrazione” provvedendo ciascuno ad informare tempestivamente l'altro circa le esigenze de i minor i e le decisioni da assumere per l'esercizio dei poteri e l'adempimento dei doveri genitoriali nei confronti de i figli. c)
I minori resteranno collocati presso la madre che con lei vivranno in Albano Laziale alla Via
Nettunense, 310 . d) Essendo e ancora minorenni, gli incontri Persona_1 Persona_2 con il padre dovranno avvenire previo accordo telefonico con la madre e compatibilmente con gli impegni dei minor i nonché nel rispetto delle richieste, esigenze e necessità della prole e comunque secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: - Il padre terrà con sé i figli tutti i fine settimana, dal venerdì alle ore 20.00 circa e riaccompagnandol i la domenica entro le 22.00 presso la casa della madre;
- I figli trascorreranno durante il periodo natalizio ad anni alterni con uno dei genitori il 24, 25 e 26 dicembre ed il 31 dicembre , 1° e 6 gennaio, mentredurante il periodo pasquale trascorreranno ad anni alterni con uno dei genitori o il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis. I minori trascorreranno il giorno del proprio compleanno con entrambi i genitori oppure, laddove ciò non fosse possibile, ad anni alterni con la madre o con il padre;
trascorreranno, inoltre, con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà e con la madre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa della mamma. Per le vacanze estive i minori staranno per 1 5 giorni continuativi o non con ciascun genitore con accordo entro il 30 maggio di ogni anno e compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minor i;
- resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di diritto di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici ed impegni sociali della prole e nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione . e) Il sig. si obbliga a corrispondere un assegno di mantenimento Parte_1 in favore di e e sino al raggiungimento della completa autonomia Persona_1 Persona_2 economica dei medesim i, pari ad € 500,00, da versare entro il 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate indicate dalla moglie, oltre alle spese straordinarie che saranno ripartite al
50% tra i coniugi, spese preventivamente concordate e successivamente documentate, così come meglio specificato nel Protocollo del Tribunale di Velletri sottoscritto in data 30.03.2015, del quale le
Parti hanno già preso visione e che accettano . f) Il si obbliga entro la data della Pt_1 sottoscrizione del presente accordo a variare l'intestazione inerente la percezione dell'assegno unico, procedendo a rettificare il profilo dalla propria posizione personale e ciò prima della CP_1 sottoscrizione dell'accordo ed a comunicare, in seguito, alla moglie il numero di protocollo della propria pratica ISEE e ciò di anno in anno. Successivamente, le parti dovranno procedere ad aggiornare la pratica entro i termini di legge. Per quel che riguarda invece le detrazioni mediche sostenute per la prole, queste dovranno seguire la disciplina in vigore, ossia: detrazioni familiari a carico per legge, affinché le parti possano usufruire dei benefici. g) L'assegno unico sarà percepito per intero alla h) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto Pt_2 rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di mantenimento e danno atto di aver regolato e disciplinato ogni ulteriore e diverso rapporto e di non avere nullaa pretendere l'uno dall'altro. i) I coniugi prestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio. j) La sig.ra attesa la lontananza della propria Pt_2 famiglia natìa stabilmente residente in [...], previo accordo con il marito, potrà stazionare con i minori fuori il territorio italiano anche per un mese durante le vacanze estive. k) I coniugi si impegnano a conservare un contegno improntato alla salvaguardia del dovuto decoro, riservatezza, onorabilità e rispetto reciproco, a preminente tutela dei minori. l) I coniugi convengono che le condizioni contenute nel presente ricorso hanno efficacia vincolante immediata sin dall' iscrizione a ruolo del ricorso medesimo. m) I coniugi dichiarano sin d'ora di rinunciare alla partecipazione all'udienza nonché di confermare le conclusioni rassegnate nel presente ricorso e di non volersi riconciliare come da relativa dichiarazione che si allega al presente atto. n) Spese legali a carico di
. Parte_1 ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, di cui al ricorso depositato, non ponendosi esse in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della prole.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto tra le parti in Roma in data
24/11/2013 annotato nei registri di matrimonio dell'ufficio dello stato civile di Roma dell'anno 2013 , al N. 01048 Parte 1 , Serie 03, alle condizioni riportate in parte motiva.
Ordina l'annotazione come per legge.
Spese irripetibili.
Così deciso in Velletri il 15/10/2025 .
Il giudice rel.
EL FF
Il Presidente
RD AS