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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/10/2025, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 25132/2024
TRA
C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 14.06.1969 e residente in [...], elett.te dom.to in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Baldassarre Ceparano, C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad C.F._2 litem in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto E
(P.IVA e CF , con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore , Persona_2 nominato giusta procura speciale per atto notarile del 25.07.2024 (notaio Per_3
, rep. n. 181515 – racc n. 12772), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla
[...] memroai difesniva, dall'avv. Enrico De Simone (C.F.: ) ed el.te C.F._4 dom.ta con quest'ultimo in quest'ultimo in Avellino alla Via Clausura 3 ((per comunicazioni ed avvisi fax 08251910829 – pec;
Email_2 Convenuto E
in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.;
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
1 OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
1 Con ricorso depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Napoli in data 20.11.24 la parte ricorrente formulava opposizione all'esecuzione e dichiarava che:
- in data 07.03.2022 gli era stato notificato, per conto dell'Avv. Mario Russo, atto di pignoramento immobiliare, attraverso cui il creditore procedente aveva assoggettato, a pignoramento, l'immobile sito in Pozzuoli (NA) con descrizione catastale n. foglio 10 – particella 62 – sub 3;
- in data 18.05.2022, l' era intervenuta, con atto Fasc. n. Controparte_2 2022/4213, nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli
– Sez. Esecuzioni Immobiliari, recante R.G.E. n. 132/2022, esponendo di essere creditrice, nei confronti del sig. , per un importo pari ad € 4.783,91, in forza Parte_1 di presunti importi iscritti a ruolo esattoriale e risultati insoluti e non pagati, tra i quali l'avviso di addebito (ava) n. 371/2013/0011249759/000, avente ad oggetto contributi I.V.S. di spettanza dell' Sede di Pozzuoli e assunto come notificato in data 31.12.2013 – CP_1 Importo: € 783,65;
- ritenuta la inesistenza del credito di cui al citato avviso, aveva proposto ricorso in opposizione in data 22.6.2023, ex artt. 615, II co., innanzi al Giudice dell'Esecuzione il quale, con ordinanza emessa in data 30.10.2024 e notificata in data 31.10.2024, aveva concesso termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito innanzi le competenti Autorità Giudiziarie. Con il presente ricorso, dunque, l'istante lamentava l'inesistenza del credito di cui all'avviso citato, come reso evidente dall'allegata “LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL ”, estratta CP_4 CP_5 on-line dall'area personale del contribuente;
in ogni caso, eccepiva il difetto di notifica o, in subordine, la prescrizione successiva. CP_ L' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art 3bis DL 146/2021; inoltre, dichiarava che era intervenuto lo sgravio dell'avviso e domandava la declaratoria della cessata materia del contendere. L eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_6 dell'opposizione; in particolare, deduceva che l'avviso era stato notificato il 31.12.2013 e che erano intervenuti successivi atti di interruzione della prescrizione, quali l'intimazione di pagamento notificata il 13.4.2017, l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 20.3.2019 e l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare del 18.5.22. La restava contumace. CP_3 La causa, all'esito del deposito di note, veniva decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2 Con l'odierna opposizione all'esecuzione, il ricorrente ha evidenziato che il credito di cui all'avviso di addebito n. 371/2013/0011249759/000, alla data del 20 giugno 2023, successiva alla data di intervento di nella procedura esecutiva immobiliare, era CP_6 risultato sgravato. Tale circostanza è stata confermata dai convenuti;
del resto, ha CP_6 domandato l'esclusione dall'intervento nella procedura esecutiva relativamente all'avviso citato con atto del 17.1.2025. Il venir meno della pretesa determina la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Le spese di lite, rilevato che non sono state allegate ragioni idonee a ritenere che il debito di CP_ cui all'avviso fosse insussistente, vanno compensate interamente verso l' e la CP_3
[...] Rilevato poi che lo sgravio dell'avviso risale almeno al 20.6.23 (come da elenco depositato dal ricorrente) e che ha mantenuto l'intervento nella procedura esecutiva per oltre CP_6 diciotto mesi (a gennaio 2025), le spese di lite con seguono la soccombenza virtuale CP_6 di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite con l' e la;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_6 complessivi € 341,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. NAPOLI, 23.10.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 22.10.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 25132/2024
TRA
C.F. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1 14.06.1969 e residente in [...], elett.te dom.to in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Napoli n. 77, presso e nello studio dell'Avv. Baldassarre Ceparano, C.F. , che lo rappresenta e difende in virtù di procura ad C.F._2 litem in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
(C.F. ), P.I. Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso P.IVA_2 dall'avvocato ANNA DI STEFANO (C.F.: ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. N. 37875/7313 del Persona_1 22/03/2024 domicilio digitale e p.e.c. t Email_1 Convenuto E
(P.IVA e CF , con sede Controparte_2 P.IVA_3 legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Procuratore , Persona_2 nominato giusta procura speciale per atto notarile del 25.07.2024 (notaio Per_3
, rep. n. 181515 – racc n. 12772), rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla
[...] memroai difesniva, dall'avv. Enrico De Simone (C.F.: ) ed el.te C.F._4 dom.ta con quest'ultimo in quest'ultimo in Avellino alla Via Clausura 3 ((per comunicazioni ed avvisi fax 08251910829 – pec;
Email_2 Convenuto E
in persona del legale Controparte_3 rapp.te p.t.;
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
1 OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
1 Con ricorso depositato presso la sezione lavoro del Tribunale di Napoli in data 20.11.24 la parte ricorrente formulava opposizione all'esecuzione e dichiarava che:
- in data 07.03.2022 gli era stato notificato, per conto dell'Avv. Mario Russo, atto di pignoramento immobiliare, attraverso cui il creditore procedente aveva assoggettato, a pignoramento, l'immobile sito in Pozzuoli (NA) con descrizione catastale n. foglio 10 – particella 62 – sub 3;
- in data 18.05.2022, l' era intervenuta, con atto Fasc. n. Controparte_2 2022/4213, nella procedura esecutiva immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Napoli
– Sez. Esecuzioni Immobiliari, recante R.G.E. n. 132/2022, esponendo di essere creditrice, nei confronti del sig. , per un importo pari ad € 4.783,91, in forza Parte_1 di presunti importi iscritti a ruolo esattoriale e risultati insoluti e non pagati, tra i quali l'avviso di addebito (ava) n. 371/2013/0011249759/000, avente ad oggetto contributi I.V.S. di spettanza dell' Sede di Pozzuoli e assunto come notificato in data 31.12.2013 – CP_1 Importo: € 783,65;
- ritenuta la inesistenza del credito di cui al citato avviso, aveva proposto ricorso in opposizione in data 22.6.2023, ex artt. 615, II co., innanzi al Giudice dell'Esecuzione il quale, con ordinanza emessa in data 30.10.2024 e notificata in data 31.10.2024, aveva concesso termine di sessanta giorni per l'introduzione del giudizio di merito innanzi le competenti Autorità Giudiziarie. Con il presente ricorso, dunque, l'istante lamentava l'inesistenza del credito di cui all'avviso citato, come reso evidente dall'allegata “LISTA DEI DOCUMENTI CARTELLE/AVVISI CHE RISULTANO PAGATI A PARTIRE DALL ”, estratta CP_4 CP_5 on-line dall'area personale del contribuente;
in ogni caso, eccepiva il difetto di notifica o, in subordine, la prescrizione successiva. CP_ L' eccepiva l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ex art 3bis DL 146/2021; inoltre, dichiarava che era intervenuto lo sgravio dell'avviso e domandava la declaratoria della cessata materia del contendere. L eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_6 dell'opposizione; in particolare, deduceva che l'avviso era stato notificato il 31.12.2013 e che erano intervenuti successivi atti di interruzione della prescrizione, quali l'intimazione di pagamento notificata il 13.4.2017, l'istanza di definizione agevolata presentata dal ricorrente in data 20.3.2019 e l'intervento nella procedura esecutiva immobiliare del 18.5.22. La restava contumace. CP_3 La causa, all'esito del deposito di note, veniva decisa con sentenza ai sensi dell'art 127 ter cpc. 2 Con l'odierna opposizione all'esecuzione, il ricorrente ha evidenziato che il credito di cui all'avviso di addebito n. 371/2013/0011249759/000, alla data del 20 giugno 2023, successiva alla data di intervento di nella procedura esecutiva immobiliare, era CP_6 risultato sgravato. Tale circostanza è stata confermata dai convenuti;
del resto, ha CP_6 domandato l'esclusione dall'intervento nella procedura esecutiva relativamente all'avviso citato con atto del 17.1.2025. Il venir meno della pretesa determina la cessazione della materia del contendere. La pronuncia di cessazione della materia del contendere, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva determinata dal sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Con tale declaratoria, in buona sostanza, si registra il venir meno dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93, n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, sulla domanda è cessata la materia del contendere, essendo totalmente venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. 3 Le spese di lite, rilevato che non sono state allegate ragioni idonee a ritenere che il debito di CP_ cui all'avviso fosse insussistente, vanno compensate interamente verso l' e la CP_3
[...] Rilevato poi che lo sgravio dell'avviso risale almeno al 20.6.23 (come da elenco depositato dal ricorrente) e che ha mantenuto l'intervento nella procedura esecutiva per oltre CP_6 diciotto mesi (a gennaio 2025), le spese di lite con seguono la soccombenza virtuale CP_6 di quest'ultima nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- compensa le spese di lite con l' e la;
CP_3
- condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_6 complessivi € 341,00, oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. NAPOLI, 23.10.2025
Il Giudice d.ssa Monica Galante