Art. 2.
All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si fara' fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si fara' fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA