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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/08/2025, n. 11883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11883 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 41472/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI RO PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 41472/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
5/10/1995, con il patrocinio dell'Avv. TAMARA CIANCARMELA ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Tripoli (Libia) il 29/09/1961, con il patrocinio dell'Avv. GIANLUCA DI
ASCENZO ed elettivamente dom.to presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: modifica modalità di versamento assegno di mantenimento figlio maggiorenne.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11 ottobre 2024 (la cui iscrizione a ruolo risulta al
14 ottobre 2024) e ritualmente notificato, , figlio Parte_1 maggiorenne di e adiva Controparte_1 Persona_1 questo Tribunale ai sensi dell'art. 337 septies c.c. chiedendo che l'assegno di mantenimento di Euro 300,00 mensili (aggiornato ad Euro 354,90), posto a carico del padre, con sentenza di separazione n. Controparte_1
535/2018 e da versarsi alla madre, fosse a lui direttamente Persona_1 corrisposto. A sostegno della propria domanda, il ricorrente deduceva le proprie difficoltà economiche, l'aggravarsi delle condizioni di salute della madre, sottoposta ad amministrazione di sostegno e non in grado di contribuire alle spese, nonché la necessità di far fronte autonomamente alle esigenze quotidiane e al mantenimento dell'abitazione familiare.
Si costituiva in giudizio in data 4 aprile Controparte_1
2025, instando per il rigetto del ricorso. Eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta revoca dell'obbligo di mantenimento a favore del figlio , disposta con Pt_1 sentenza n. 16695/2024 del Tribunale di Roma, pubblicata il 4 novembre 2024, nel giudizio R.G. n. 6320/2024, promosso dallo stesso Controparte_1 nei confronti della per la modifica delle condizioni
[...] Persona_1 di divorzio. Tale sentenza, secondo la prospettazione del resistente, aveva revocato il contributo paterno per il figlio a far data dal deposito del Pt_1 relativo ricorso (15 febbraio 2024). In subordine, il resistente eccepiva la carenza di legittimazione attiva del figlio e, nel merito, la carenza dei presupposti per il mantenimento, stante la presunta autosufficienza economica del Pt_1 assunto con contratto di apprendistato dal gennaio 2024.
[...]
All'udienza del 7 maggio 2025, svoltasi innanzi al Giudice, i procuratori delle parti presenti si riportavano ai rispettivi atti e conclusioni. In particolare, la difesa del ricorrente evidenziava che la sentenza di revoca era stata depositata da controparte successivamente all'introduzione del presente giudizio e che il non aveva partecipato a quel procedimento, non essendo Parte_1 stato ammesso il suo intervento. Ribadiva, inoltre, le difficoltà economiche del
2 proprio assistito. La difesa del resistente insisteva per il rigetto del ricorso. Il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio.
Osserva il Collegio
La domanda proposta dal infondata e deve essere rigettata. Parte_1
Il ricorrente, figlio maggiorenne di e Controparte_1 ha chiesto la modifica delle modalità di versamento Persona_1 dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre con la sentenza di separazione n. 535/2018 del Tribunale di Roma (confermata, per quanto attiene all'assegno per il figlio, anche dalla successiva sentenza di divorzio n. 535/2018) domandando che detto importo gli fosse corrisposto direttamente.
Tuttavia, dagli atti di causa emerge un fatto giuridico dirimente che priva di fondamento la pretesa attorea. Il resistente, Controparte_1 ha documentato che, con sentenza n. 16695/2024, pubblicata il 4 novembre 2024
e pronunciata nel procedimento R.G. n. 6320/2024, il Tribunale Ordinario di
Roma, decidendo sul ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio proposto da nei confronti di ha Controparte_1 Persona_1 disposto testualmente: “Il contributo paterno per il figlio è revocato far Pt_1 data dal deposito del ricorso con spese compensate”. Il ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 6320/2024 risulta depositato in data 15 febbraio 2024.
Pertanto, al momento della decisione del presente giudizio, l'obbligo di contribuzione al mantenimento del figlio a carico del Pt_1 [...] risulta giudizialmente revocato con efficacia retroattiva Controparte_1
a far data dal 15 febbraio 2024.
La domanda del introdotta con ricorso depositato l'11 Parte_1 ottobre 2024 (e iscritto a ruolo il 14 ottobre 2024), mira ad ottenere il versamento diretto di un assegno che, in virtù della menzionata sentenza n. 16695/2024, non è più dovuto dal padre sin da epoca anteriore all'instaurazione del presente procedimento. La revoca dell'assegno di mantenimento ha, infatti, eliminato il presupposto stesso della domanda del ricorrente, ossia l'esistenza attuale di un'obbligazione pecuniaria di cui chiedere la corresponsione diretta.
3 Non rileva in senso contrario la circostanza, sottolineata dalla difesa del ricorrente, che la sentenza n. 16695/2024 sia stata pronunciata in un giudizio cui il non ha formalmente partecipato come parte (essendo stato il Parte_1 suo intervento volontario, come si legge nella stessa sentenza, ritenuto inammissibile per tardività e diversità di fase processuale). Infatti, la statuizione di revoca ha inciso direttamente sul titolo (la sentenza di divorzio, a sua volta modificativa di quella di separazione) che costituiva la fonte dell'obbligo di mantenimento posto a carico del e a favore Controparte_1 della quale genitore all'epoca presumibilmente convivente con Persona_1 il figlio. La sentenza n. 16695/2024, regolando i rapporti tra i genitori obbligati, ha determinato il venir meno dell'obbligazione alimentare stessa, sulla base – come si evince dalla motivazione della sentenza medesima – delle “condizioni concordate dalle parti all'udienza del 15.10.24 relativamente alla revoca del contributo del figlio per raggiunta autonomia del figlio”.
L'art. 337 septies, comma 2, c.c. attribuisce al figlio maggiorenne non economicamente indipendente la legittimazione a richiedere un assegno periodico e, salvo diversa determinazione del giudice, il versamento diretto dello stesso.
Tuttavia, tale disposizione presuppone la sussistenza del diritto al mantenimento.
Nel caso di specie, tale diritto è stato revocato con una pronuncia giudiziale che, sebbene intercorsa tra i genitori, ha accertato il venir meno dei presupposti per la sua continuazione (nella fattispecie, per raggiunta autonomia economica del figlio, come concordato tra i genitori nel giudizio R.G. n. 6320/2024).
La domanda del pertanto, non può trovare accoglimento, Parte_1 essendo venuto meno l'oggetto stesso della sua pretesa, ovvero l'assegno di mantenimento di cui si chiede il versamento diretto. Le ulteriori questioni sollevate dalle parti, relative alla effettiva condizione economica del ricorrente o alla sua legittimazione attiva in astratto, restano assorbite dalla preliminare e decisiva constatazione della revoca dell'obbligo di mantenimento.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. Tali ragioni si ravvisano nella peculiarità della fattispecie, in cui il ricorrente ha introdotto il presente giudizio basandosi su un titolo (la sentenza di separazione e poi di divorzio) che prevedeva l'assegno in questione, mentre la sentenza di
4 revoca di tale assegno, pur con efficacia retroattiva, è stata pubblicata (4 novembre 2024) successivamente all'instaurazione del presente procedimento
(ottobre 2024). Tale sequenza temporale, unitamente alla natura della controversia e alla posizione soggettiva del ricorrente, giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal sig. Pt_1 nei confronti del sig. ogni altra
[...] Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso proposto dal Sig. Parte_1
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
19.06.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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