Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/04/2026, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01920/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03289/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3289 del 2025, proposto da
AR AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano n. 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
Per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Varese n. 325/2024, depositata il 01.11.2024
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 il dott. BR NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IR
Rilevato che:
- con sentenza n. 325/2024, depositata il 01.11.2024, il Tribunale di Varese ha condannato l’Amministrazione resistente a mettere a disposizione della ricorrente la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico;
- l’Amministrazione resistente ha documentato di avere ottemperato alla sentenza del giudice ordinario, assegnando la carta docente alla ricorrente, accreditando in suo favore in data 10.12.2025 l’importo di € 1.000,00 e producendo la relativa documentazione giustificativa;
- ne deriva la soddisfazione della pretesa vantata dalla ricorrente e tale circostanza conduce a dichiarare la cessazione della materia del contendere;
- l’adempimento dell’Amministrazione è avvenuto solo dopo la presentazione del ricorso e ciò conduce a porre le spese di lite a carico della parte resistente, liquidandole in euro 500,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, liquidandole in euro 500,00 (cinquecento), oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente
BR NA, Consigliere, Estensore
Laura Patelli, Consigliere
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| BR NA | RI GO |
IL SEGRETARIO