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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 477/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
ON IO, AT
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio ZA, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005182345 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di ZA;
Agenzia delle Entrate IO;
Regione Calabria e Camera di Commercio di ZA per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90051823/000, notificata via pec in data
09.07.2024, riportanti le seguente cartelle di pagamento nn. 1). 03020110018650107000 (Camera
Commercio ZA); 2) 03020120001223506000 (Ade ZA); 3). (Ade ZA); 4)
03020120025474161000 (Camera Commercio ZA); 5). 03020130019825610000 (Camera
Commercio ZA); 6) 03020140014624764000 (Regione Calabria); 7) 03020140024880644000
(Camera Commercio ZA); 8) 03020150014418733000 (Ade ZA); 9) 03020150016192609000;
(Camera Commercio ZA); 10). 03020160008128478000 (Camera Commercio ZA+Regione
Calabria); 11) 03020160012666773000 (Ade ZA); 12) 03020170000342236000 (Ade ZA);
13) 03020170010894706000 Ade ZA); 14) 03020170011745450000 (Ade ZA); 15).
03020180005158811000 (Regione Calabria); 16) 03020180011762316000 (Camera Commercio
ZA); 17) 03020180012761860000 (Ade ZA). Al riguardo, la ricorrente ha eccepito la nullità delle cartelle di pagamento per avvenuta prescrizione e /o decadenza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti: l'Agenzia Entrate direzione provinciale di ZA;
l'Agenzia delle Entrate riscossione e la regione Calabria che hanno contestato punto per punto le argomentazioni formulate con il ricorso. Hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria del 30.01.2026 parte ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere per aver aderito alla definizione delle liti o rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla richiesta di estinzione del giudizio, formulata con memoria da parte ricorrente, la Corte osserva.
L'estinzione del giudizio tributario viene dichiarata quando viene meno la materia del contendere, per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti. Essa opera nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, annullamento dell'atto in autotutela, acquiescenza o pagamento totale del debito. Ricorrendo i casi riportati, il giudice dichiara con decreto o sentenza. Nel caso in esame, solo per la cartella di pagamento
03020170000342236000 può essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto non vi è opposizione delle parti, rientrando nell'art. 6 comma 3-ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 ovvero nella cosiddetta definizione agevolata. Mentre, si rigetta per il restante carico non sussistendone le condizioni nè i presupposti.
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento, la Corte osserva. L'eccezione è infondata, pertanto va rigettata.
Parte resistente, in particolar modo, il concessionario Agenzia delle Entrate IO ha prodotto in atti la prova della notifica sia degli atti presupposti che la prova degli atti interruttivi rappresentati dalle intimazioni di pagamento avvenuti entro i termini di prescrizione dei relativi tributi. In ordine a ciò, parte ricorrente non ha posto alcuna censura in ordine ad eventuale irregolarità delle notifiche, per cui a norma dell'art. 115 c.p.
c. devono essere ritenuti come ammesse e non abbisognevoli di alcuna ulteriore prova i fatti non espressamente contestati. (cass.6686/2023; Cass. 2002/6737). Inoltre, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto, rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto prodromico. Pertanto, la prescrizione antecedente alla notifica della cartella non impugnata, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica dell'intimazione di pagamento. Si tratta di un principio ricavabile dalla struttura stessa del processo tributario, quale processo per atti impugnabili, in cui il rapporto processuale viene instaurato con l'impugnazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92. La Corte di cassazione, con Sentenza n. 13134/ 2019, pubblicata il 16.05.2019, ha evidenziato che è intempestiva e inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento avente titolo in un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato, fondata non su vizi dell'intimazione medesima, ma su eccezioni afferenti alla pretesa impositiva e che avrebbero dovuto essere fatte valere come vizi dell'avviso di accertamento mediante la relativa impugnazione. Ed invero, la tempestività del ricorso costituisce un presupposto processuale in ogni stato e grado del giudizio, salvi i limiti del giudicato. Nella fattispecie, quindi, la prescrizione della pretesa impositiva, antecedente alla notifica degli atti presupposti, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante l'impugnazione dei predetti atti originari. Ciò non è avvenuto. Stando cosi le cose, si dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.03020170000342236000. Rigetta nel resto. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA così provvede: dichiara cessata materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.03020170000342236000. Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia Entrate direzione provinciale di ZA, Agenzia delle Entrate IO e della Regione Calabria, determinate in euro
400,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in ZA nella camera di consiglio del 09.02.2026. Il Presidente dott. Michele Sessa
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SESSA MICHELE, Presidente
ON IO, AT
ROMANO EMANUELA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2364/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale ZA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - IO - ZA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio ZA, Crotone E Vibo Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249005182345 TRIBUTI VARI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 236/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia Entrate direzione provinciale di ZA;
Agenzia delle Entrate IO;
Regione Calabria e Camera di Commercio di ZA per l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 030 2024 90051823/000, notificata via pec in data
09.07.2024, riportanti le seguente cartelle di pagamento nn. 1). 03020110018650107000 (Camera
Commercio ZA); 2) 03020120001223506000 (Ade ZA); 3). (Ade ZA); 4)
03020120025474161000 (Camera Commercio ZA); 5). 03020130019825610000 (Camera
Commercio ZA); 6) 03020140014624764000 (Regione Calabria); 7) 03020140024880644000
(Camera Commercio ZA); 8) 03020150014418733000 (Ade ZA); 9) 03020150016192609000;
(Camera Commercio ZA); 10). 03020160008128478000 (Camera Commercio ZA+Regione
Calabria); 11) 03020160012666773000 (Ade ZA); 12) 03020170000342236000 (Ade ZA);
13) 03020170010894706000 Ade ZA); 14) 03020170011745450000 (Ade ZA); 15).
03020180005158811000 (Regione Calabria); 16) 03020180011762316000 (Camera Commercio
ZA); 17) 03020180012761860000 (Ade ZA). Al riguardo, la ricorrente ha eccepito la nullità delle cartelle di pagamento per avvenuta prescrizione e /o decadenza. Ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Si sono costituiti: l'Agenzia Entrate direzione provinciale di ZA;
l'Agenzia delle Entrate riscossione e la regione Calabria che hanno contestato punto per punto le argomentazioni formulate con il ricorso. Hanno concluso per il rigetto del ricorso. Con memoria del 30.01.2026 parte ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere per aver aderito alla definizione delle liti o rottamazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla richiesta di estinzione del giudizio, formulata con memoria da parte ricorrente, la Corte osserva.
L'estinzione del giudizio tributario viene dichiarata quando viene meno la materia del contendere, per rinuncia al ricorso o per inattività delle parti. Essa opera nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge, annullamento dell'atto in autotutela, acquiescenza o pagamento totale del debito. Ricorrendo i casi riportati, il giudice dichiara con decreto o sentenza. Nel caso in esame, solo per la cartella di pagamento
03020170000342236000 può essere dichiarata la cessata materia del contendere, in quanto non vi è opposizione delle parti, rientrando nell'art. 6 comma 3-ter del D.L. n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 ovvero nella cosiddetta definizione agevolata. Mentre, si rigetta per il restante carico non sussistendone le condizioni nè i presupposti.
In ordine all'eccezione di nullità dell'atto impugnato per avvenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle di pagamento, la Corte osserva. L'eccezione è infondata, pertanto va rigettata.
Parte resistente, in particolar modo, il concessionario Agenzia delle Entrate IO ha prodotto in atti la prova della notifica sia degli atti presupposti che la prova degli atti interruttivi rappresentati dalle intimazioni di pagamento avvenuti entro i termini di prescrizione dei relativi tributi. In ordine a ciò, parte ricorrente non ha posto alcuna censura in ordine ad eventuale irregolarità delle notifiche, per cui a norma dell'art. 115 c.p.
c. devono essere ritenuti come ammesse e non abbisognevoli di alcuna ulteriore prova i fatti non espressamente contestati. (cass.6686/2023; Cass. 2002/6737). Inoltre, l'omessa impugnazione dell'atto presupposto, rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente all'atto prodromico. Pertanto, la prescrizione antecedente alla notifica della cartella non impugnata, non potrà essere invocata dal contribuente con la notifica dell'intimazione di pagamento. Si tratta di un principio ricavabile dalla struttura stessa del processo tributario, quale processo per atti impugnabili, in cui il rapporto processuale viene instaurato con l'impugnazione entro il termine perentorio previsto dall'art. 21 del D.lgs. 546/92. La Corte di cassazione, con Sentenza n. 13134/ 2019, pubblicata il 16.05.2019, ha evidenziato che è intempestiva e inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento avente titolo in un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato, fondata non su vizi dell'intimazione medesima, ma su eccezioni afferenti alla pretesa impositiva e che avrebbero dovuto essere fatte valere come vizi dell'avviso di accertamento mediante la relativa impugnazione. Ed invero, la tempestività del ricorso costituisce un presupposto processuale in ogni stato e grado del giudizio, salvi i limiti del giudicato. Nella fattispecie, quindi, la prescrizione della pretesa impositiva, antecedente alla notifica degli atti presupposti, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante l'impugnazione dei predetti atti originari. Ciò non è avvenuto. Stando cosi le cose, si dichiara la cessata materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.03020170000342236000. Rigetta nel resto. Le spese seguono la soccombenza e vanno regolate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di ZA così provvede: dichiara cessata materia del contendere in relazione alla cartella di pagamento n.03020170000342236000. Rigetta nel resto il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell'Agenzia Entrate direzione provinciale di ZA, Agenzia delle Entrate IO e della Regione Calabria, determinate in euro
400,00 per compensi in favore di ciascuna parte, oltre accessori se dovuti. Cosi deciso in ZA nella camera di consiglio del 09.02.2026. Il Presidente dott. Michele Sessa