Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 477
CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccezione di nullità per prescrizione e/o decadenza

    La Corte ha ritenuto l'eccezione infondata, poiché l'agente della riscossione ha prodotto prova della notifica degli atti presupposti e degli atti interruttivi entro i termini di prescrizione. Inoltre, l'omessa impugnazione degli atti presupposti rende irretrattabile l'eccezione di prescrizione antecedente a tali atti.

  • Accolto
    Adesione alla definizione agevolata (rottamazione)

    La Corte ha dichiarato la cessata materia del contendere limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020170000342236000, in quanto non vi è opposizione delle parti e rientra nella definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 comma 3-ter del D.L. n. 193/2016.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 477
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 477
    Data del deposito : 20 febbraio 2026

    Testo completo