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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/10/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Emanuela Lo Presti, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 402/2020 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del giorno 18 settembre 2025, promossa da
(C.F. , in qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F. , elettivamente domiciliato Persona_1 C.F._2 in Enna, via Falautano n.5, presso lo studio dell'avv. Maurizio Dipietro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, attore contro
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, via Orto Limoni n. 5, presso lo studio dell'avv. Davide Antonino Dilettoso, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuto avente ad oggetto: arricchimento senza causa In fatto ed in diritto
ha agito in giudizio nei confronti del Persona_1 Controparte_1
al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al pagamento dei
[...] compensi dovuti per lo svolgimento, nell'interesse di quest'ultimo, dell'incarico professionale di progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori relativi alla realizzazione di un mercato coperto per la vendita di prodotti agricoli, conferito con deliberazione di G.M. n.431 del 04.07.1991 e disciplinare d'incarico del 16.09.1991, da riconoscere a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., stante l'assenza di un valido titolo contrattuale definitivamente affermata con lodo arbitrale del 24 settembre 2012, non impugnato e pertanto con autorità di cosa giudicata. A sostegno dell'azione, l'attrice ha rappresentato di aver espletato l'incarico ricevuto secondo le modalità concordate, permettendo al convenuto di CP_1 ottenere un finanziamento dall'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste riconosciuto con decreto n. 2140 del 05.07.1999 per un importo di £. 4.500.000.000, l'acquisizione di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla normativa, l'aggiudicazione dei lavori, avviati in data 15 gennaio 2001 e proseguiti regolarmente sino al completamento del primo stato di avanzamento, ma successivamente sospesi – in data 16 marzo 2001 e mai più riavviati – in conseguenza di una pronuncia del T.A.R. di Catania adottata a seguito di un contenzioso insorto tra il proprietario del suolo ed il convenuto. A fronte CP_1 dell'attività svolta e in assenza del dovuto riconoscimento economico da parte dell'amministrazione comunale, ha, dapprima, avviato il giudizio Persona_1 arbitrale di cui all'art. 16 del disciplinare d'incarico richiedendo l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei compensi maturati per l'attività di progettazione e direzione dei lavori in discorso, nella misura indicata nella parcella corredata dal parere di congruità del consiglio professionale di appartenenza e, successivamente, stante la declaratoria di incompetenza del collegio arbitrale per mancanza di prova di un valido rapporto contrattuale e della correlata clausola compromissoria atta a derogare alla giurisdizione ordinaria, ha promosso il presente giudizio proponendo domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Costituito in giudizio, il ha eccepito Controparte_1 preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di indebito arricchimento in assenza dei presupposti di legge, contestando nel merito la fondatezza delle domande spiegate dall'attrice e chiedendone il rigetto. Preso atto delle difese del convenuto, con le note telematiche depositate per l'udienza di prima comparizione del 25 maggio 2021, celebratasi a trattazione scritta, l'attrice ha formulato, ai sensi dell'art 183 comma 5 c.p.c., anche domanda di adempimento contrattuale in riferimento alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Il convenuto ha eccepito l'inammissibilità e la tardività dell'azione CP_1 contrattuale promossa dall'attrice, insistendo per il rigetto delle domande avanzate nei suoi confronti. In conseguenza del decesso dell'attrice, si è costituito in giudizio Parte_1
, in qualità di erede, facendo proprie tutte le domande, deduzioni,
[...] eccezioni, anche istruttorie, già formulate dalla dante causa e insistendo per l'accoglimento delle domande – principale e subordinata – proposte. All'esito dell'istruttoria, in assenza di accordo in merito alla proposta conciliativa avanzata in giudizio, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata chiamata all'odierna udienza per la decisione. L'azione proposta nel presente giudizio è inammissibile. Va, preliminarmente, rilevata l'inammissibilità e tardività dell'azione di natura contrattuale in quanto domanda nuova e diversa rispetto a quella di ingiustificato arricchimento di cui all'atto introduttivo. Diverso è, infatti, il titolo su cui si basa la domanda successiva, di natura contrattuale appunto, nella quale l'accertamento del Giudice si orienta sulla valutazione dell'esistenza del titolo contrattuale e dell'effettivo adempimento delle prestazioni, rispetto alla domanda principale che ha, invece, natura
2 extracontrattuale in quanto prescinde dal contratto e si fonda su un dedotto arricchimento sine titulo asseritamente ricevuto dalla Pubblica Amministrazione. Le differenze del thema probandum e decidendum che si vengono così ad introdurre nella lite non possono considerarsi ammissibili in quanto concretizzanti una irrituale mutatio libelli. Né può ritenersi, come evidenziato dall'attore, che la domanda sia dipesa dalle difese compiute dal convenuto all'atto della sua costituzione e validamente dedotta nel corso della prima udienza, secondo il disposto dell'art. 183 comma 5 c.p.c., nella versione ratione temporis applicabile (“Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto”). La norma richiama il c.d. ius variandi, vale a dire il potere riconosciuto all'attore
– soltanto, però, se giustificato dalle attività difensive svolte dal convenuto – di proporre domande nuove e/o di chiamare in causa terzi, nonché di sollevare eccezioni in senso stretto riferite alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto. La previsione dell'art. 183 comma 5 c.p.c. nasce, in via generale, dal fatto che questa udienza rappresenta per l'attore il primo atto in cui le facoltà ivi previste possono essere dallo stesso esercitate, posto che nascono dall'attività defensionale riversata nella comparsa di risposta dal convenuto. Soltanto in tale contesto, cioè nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., all'attore è consentito di proporre quelle domande ed eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto, perché questa rappresenta il primo atto difensivo utile, in quanto temporalmente successivo a quello che ne determina la proponibilità, per replicare alle contestazioni della controparte. Nell'ipotesi in esame, però, non può ritenersi che l'esigenza di formulazione della domanda di adempimento contrattuale sia sorta per l'attore sulla base delle difese spiegate dal convenuto in sede di costituzione, nella parte in cui ha messo in discussione l'ammissibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento e l'esistenza di una statuizione definitiva che affermasse la mancanza di un valido contratto inter partes, in quanto tale contestazione ha costituito l'occasione, non la causa, della riformulazione dell'azione introdotta in giudizio. Il lodo arbitrale pronunciato tra le parti, infatti, ha limitato la sua indagine all'assenza di prova – in relazione alle difese e alle prove riferibili esclusivamente a quel giudizio – in ordine ad un valido contratto e, conseguentemente, all'esistenza di una clausola compromissoria atta a radicare, in deroga alla giurisdizione ordinaria, la competenza del collegio arbitrale, senza pronunciarsi, quindi, nel merito della controversia ma limitandosi ad una “declaratoria di incompetenza che preclude l'esame di ogni altra questione” (cfr. lodo arbitrale del 27 settembre 2012, in atti).
3 Per tali ragioni l'attore, già parte del procedimento arbitrale, era a conoscenza del tenore del provvedimento invocato sin dal momento dell'introduzione del presente giudizio, sicché l'esigenza di proporre l'azione di natura contrattuale – anche unitamente a quella di ingiustificato arricchimento – preesiste rispetto alle difese del convenuto e, come tale, deve essere considerata tardivamente proposta. Conseguentemente, l'azione contrattuale è inammissibile, in quanto nuova e afferente a un tema d'indagine ampliato irritualmente dall'attore, non su sollecitazione o impulso dell'Ente convenuto. Va parimenti rigettata la domanda di corresponsione di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento in quanto la stessa, in ipotesi come quella in esame, va reputata inammissibile per difetto del requisito della sussidiarietà di cui agli artt. 2041 e 2042 c.c.: “l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito”. È principio consolidato in giurisprudenza quello per cui “l'azione di arricchimento senza causa ha carattere sussidiario ed è quindi inammissibile, ai sensi dell'art. 2042 c.c., allorché chi la eserciti, secondo una valutazione da compiersi in astratto e perciò prescindendo dalla previsione del suo esito, possa esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito” (Cass. civ. sent. n. 25461 del 16.12.2010, in tal senso anche Cass. civ. ord. n. 26199 del 03.11.2017; Cass. civ. sent. n. 9486 del 18.04.2013). L'azione di arricchimento ingiustificato, avendo natura sussidiaria, può quindi essere esercitata solo ove manchi un titolo specifico su cui fondare un diritto di credito, in assenza di strumenti processuali idonei a farlo valere. Nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi la sussistenza di un valido contratto tra le parti, tale da giustificare l'esperibilità di un'azione di adempimento contrattuale. In particolare, aderendo al principio saldamente invalso nella giurisprudenza della Suprema Corte: “gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi [sono] validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa (Cass., Sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., Sez. 1, 28/12/2010, n. 26202;Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880)” (cfr. Cass. Civ. 15410/2018; in ultimo Cass. ord. n.17197/2024). Poiché nel caso di specie è presente un documento redatto in forma scritta che contiene tutti i requisiti minimi richiesti dalla legge affinché possa validamente sorgere un vincolo giuridico in capo all'ente convenuto, il professionista avrebbe potuto – e dovuto – esperire la relativa azione contrattuale in via principale. In ossequio ai principi cardine di contabilità pubblica, espressione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost., infatti, gli incarichi professionali conferiti dagli enti pubblici
4 devono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, la quale assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo d'identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (Cass. Civ., Sez. I, 19.9.2013 n. 21477; Cass. Civ., 24.1.2007 n. 1606; Cass. Civ., 26.10.2007 n. 22537). Ciò comporta, non solo l'esclusione della possibilità di desumere l'intervenuta stipulazione del contratto da una manifestazione di volontà implicita o da comportamenti meramente attuativi, ma anche la necessità che, salvo diversa previsione di legge, l'intera vicenda negoziale sia consacrata in un unico documento, contenente tutte le clausole destinate a disciplinare il rapporto (Cass. Civ., Sez. Un., 22.3.2010 n. 6827; Cass. Civ., Sez. I, 20.03.2014 n. 6555). Occorre, peraltro, che il perfezionamento del contratto risulti dallo scambio di proposta e accettazione, non potendo ritenersi sufficiente che la forma scritta investa la sola dichiarazione negoziale della amministrazione né che la conclusione del contratto avvenga per facta concludentia (cfr., Cass. Civ., sez. I, 18.1.2019 n. 1452: “la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto costituito con l'atto non esibito”). Ai fini della validità del conferimento di incarico professionale mediante delibera dell'organo rappresentativo dell'Ente è, quindi, necessaria la prova della sua esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto nonché un impegno contabile di spesa (Tribunale Siracusa sez. II, 04.05.2020, n. 495), prova che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti che abbiano esplicitamente o implicitamente ammesso l'esistenza del diritto, oppure da reiterati atti di ricognizione di debito e promesse di pagamento ad opera dell'ente (Tribunale Cosenza sez. I, 26.11.2020, n. 2103), restando altresì irrilevante, ai fini della conclusione del contratto, l'esistenza di una attestazione da parte del responsabile di un ufficio, ove la stessa non risulti essersi tradotta in un atto, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista (Cass. Civ. n. 2619/00; Cass. Civ. n. 1117/97; Cass. Civ. n. 6182/94; Cass. Civ. n. 4742/87). Nella specie, deve ritenersi sufficiente a fondare la sussistenza un valido rapporto contrattuale la delibera della giunta comunale n. 431 del 04.07.1991 (all. 1 al fascicolo di parte attrice) di conferimento dell'incarico, poiché questa, sottoscritta
– e, in questo caso, non disconosciuta – dall'organo rappresentativo, contiene l'affidamento dell'incarico al professionista e ne individua le modalità di esperimento dello stesso, nonché la previsione dell'ammontare del compenso dovuto al professionista e dei mezzi per farvi fronte: in particolare, il
5 finanziamento da parte dell' per un Parte_2 importo di £. 4.500.000.000, ottenuto con decreto n. 2140 del 05.07.1999. Poiché è sufficiente, in attuazione della regola dettata dall'art. 2042 c.c., ai fini dell'esclusione della proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento, la possibilità astratta per il danneggiato di esperire un'altra azione anche nei confronti dell'arricchito (Ente locale) o di soggetti diversi (funzionari o amministratori) che siano obbligati per legge o per contratto (ex multis, cfr. Cass. civ. sent. n. 11067/2003, Cass. civ. sent. n. n. 11854/2007, Cass. civ. sent. n. 12880/2010, Cass. civ. sent. n. 26911/2014), nel caso di specie, il riconoscimento della possibilità di agire, in virtù di un'obbligazione contrattuale – o, ancora, ex lege nei confronti dei funzionari o degli amministratori che hanno conferito all'attore l'incarico di eseguire le prestazioni oggetto della pretesa azionata – esclude la proponibilità dell'azione di ingiustificato arricchimento esercitata. A ciò si aggiunga che anche ove non si considerasse perfezionato il rapporto contrattuale l'azione sarebbe comunque infondata. È principio ormai consolidato in giurisprudenza quello per il quale “il riconoscimento della utilità non costituisce requisito della azione di indebito arricchimento, anche quando la stessa viene esperita nei confronti della pubblica amministrazione, che – ove il suo oggettivo arricchimento sia provato dal depauperato – sfugge alla condanna soltanto se dimostra di non averlo voluto o di non esserne stata consapevole” (Cass. Civ., sez. I, 12/06/2018, n. 15243). Quanto alle modalità di liquidazione, poi, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come, in difetto di un contratto scritto, il compenso non può essere determinato in base alla tariffa professionale, neppure indirettamente quale parametro del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato, né in base all'onorario che la P.A. avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido. In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha, invero, precisato che la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della pubblica amministrazione “oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'articolo 1226 del c.c., anche officiosa” (Cass. Civ., sez. I, 03/11/2020 n. 24319; Cass. Civ. sez. I, 29/05/2019 n. 14670; Cass. Civ. sez. III, 04.04.2019 n. 9317). Va rilevato altresì che, poiché l'individuazione del vantaggio patrimoniale dell'ente, corrispondente al danno subito dal professionista, richiede la prova del valore economico dell'opera prestata e del depauperamento, anche nell'ipotesi di liquidazione equitativa, non può prescindersi dall'acquisizione di dati di
6 valutazione che la parte che vi ha interesse ha l'onere di provare (Tribunale Firenze, 20 luglio 2015). Nel caso di specie parte attrice non ha allegato la diminuzione patrimoniale subita ovvero gli esborsi sopportati e le energie impiegate, non avendo adeguatamente dedotto al riguardo. In conclusione, l'azione esperita dal professionista nei confronti del
[...]
va dichiarata inammissibile per difetto del presupposto della Controparte_1 sussidiarietà. Ogni altra questione ed eccezione è da ritenersi assorbita. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice e liquidate, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità dell'attività difensiva spiegata, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00 (fase studio, istruttoria/trattazione, introduttiva e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello n. 402/2020 R.G., così dispone:
1. Dichiara l'inammissibilità dell'azione di adempimento contrattuale azionata da parte attrice;
2. rigetta le altre domande proposte da , in qualità di Parte_1 erede di , nei confronti del Comune di Persona_1 Controparte_1
;
[...]
3. condanna al pagamento al pagamento delle spese di Parte_1 lite in favore del , che liquida in € Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Così deciso in Messina il 17 ottobre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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