Art. 2.
E' consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre localita' della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilita' tecnica di ricostruzione nella localita' danneggiata
Le ditte che hanno presentato la domanda per la concessione del sussidio a norma dell' art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44 , per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.
E' consentito ai proprietari, danneggiati dall'eruzione, di ricostruire i loro immobili, con i benefici della presente legge, anche in altre localita' della Provincia, quando sia preventivamente accertata l'impossibilita' tecnica di ricostruzione nella localita' danneggiata
Le ditte che hanno presentato la domanda per la concessione del sussidio a norma dell' art. 1 del decreto legislativo 14 gennaio 1947, n. 44 , per la riparazione e la ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dall'eruzione del Vesuvio del marzo 1944, possono presentare o integrare la documentazione a corredo della domanda stessa entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.