Ordinanza cautelare 9 ottobre 2025
Decreto cautelare 5 novembre 2025
Decreto cautelare 14 novembre 2025
Ordinanza cautelare 27 novembre 2025
Sentenza 21 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 21/02/2026, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00370/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02330/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2330 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Pro.Med. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Carrozza, Massimo Occhiena e Fabrizio Fracchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Bruno Sarzotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IR NR & C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Balzarini, Andrea Mascetti e Matteo Parini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fermed S.r.l., Endotecnica S.r.l., Me.Sys S.r.l., Dueffe 2000 S.r.l., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale del 26.08.2025, n. 1504, comunicata a mezzo PEC in data 28.08.2025, con cui l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo ha annullato d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L 241/1990 e s.m.i., tutti gli atti con cui è stata indetta la procedura negoziata RDO 5110758 (prot. n. 6545/2025 - CIG BAC20FB268) e, conseguentemente, tutti quelli successivi con la quale la relativa fornitura del lotto unico di strumentario chirurgico pluriuso generico è stata aggiudicata in capo alla ricorrente;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e conseguenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, della valutazione espressa dalla Commissione Giudicatrice in data 20.08.2025 e raccolta nel verbale redatto in pari data;
nonché per la condanna dell’Azienda resistente, ex art. 30 c.p.a., al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla ricorrente derivanti dagli atti e dal comportamento tenuti dall’Azienda medesima, con espressa riserva di quantificazione in corso di causa;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 04.11.2025:
- della determinazione dirigenziale del 29.10.2025, n. 1888, comunicata a mezzo e-mail in data 30.10.2025 e a mezzo PEC in data 03.11.2025;
- della comunicazione del 30.10.2025, inviata a mezzo e-mail del 30.10.2025 ed a mezzo PEC del 03.11.2025;
nonché per l’attuazione delle opportune misure attuative (previa – ove occorrer possa – dichiarazione di inefficacia parziale dei provvedimenti di cui in epigrafe nella parte in cui si riferiscono alla verifica della congruità dell’offerta) volte a dare corretta esecuzione all’ordinanza TAR Piemonte, Sez. II, 09.10.2025 n. 472;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 13.11.2025:
- della comunicazione del 07.11.2025, ricevuta in pari data;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato e conseguenziale e, in particolare, per quanto occorrer possa, della valutazione espressa;
nonché per la condanna dell’Azienda resistente, ex art. 30 c.p.a.,, al risarcimento dei danni ingiusti subiti e subendi dalla ricorrente derivanti dall’atto e dal comportamento tenuto dall’Azienda medesima, con espressa riserva di quantificazione in corso di causa;
nonché per l’attuazione delle opportune misure attuative – previa, ove occorrer possa, dichiarazione di inefficacia del provvedimento di cui in epigrafe – volte a dare corretta esecuzione all’ordinanza TAR Piemonte, Sez. II, 09.10.2025, n. 472 e al decreto cautelare presidenziale 05.11.2025, n. 520.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IR NR & C. S.r.l. e dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 c.p.a.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. DR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 22.09.2025, Pro.Med. S.r.l. (di seguito, breviter , anche solo “Pro.Med”) ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 1504 del 26.08.2025 con cui l’Azienda Ospedaliera S. Croce e Caorle di Cuneo (di seguito, breviter , anche solo “Azienda”) ha annullato in autotutela tutti gli atti della gara indetta con determina a contrarre n. 304 del 14.02.2025 e conclusasi con l’aggiudicazione in suo favore, disposta con determinazione dirigenziale n. 1225 del 02.07.2025.
2. Si tratta, in sintesi, di una procedura negoziata a lotto unico avente ad oggetto la fornitura di strumentario chirurgico pluriuso generico occorrente alle varie strutture sanitarie, per una durata di 24 mesi ed un importo complessivo presunto di € 211.500, IVA esclusa, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con previsione di un massimo di 30 punti attribuibili al “ Prezzo ” e di 70 punti attribuibili alle “ Caratteristiche tecnico-qualitative ” dell’offerta. A quest’ultimo proposito, la richiesta di offerta (art. 11) ha previsto cinque criteri valutativi: “ Finitura dei Morsi e/o delle Punte ” (max 20 punti); “ Precisione nella presa e/o nel taglio ” (max 20 punti); “ Maneggevolezza/Leggerezza ” (max 10 punti); “ Ergonomia/Adattabilità ” (max 10 punti); “ Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d’uso con particolare riguardo alla praticità e sicurezza ” (max 10 punti). All’esito delle operazioni di gara, è risultata prima classificata ed aggiudicataria Pro.Med, con un punteggio totale di 93,01, di cui 66 punti attribuiti all’offerta tecnica e 27,01 all’offerta economica, mentre la seconda classificata IR NR & C. S.r.l. (di seguito, breviter , anche solo “IR”) ha conseguito un punteggio totale di 87,98, di cui 66 punti attribuiti all’offerta tecnica e 21,98 all’offerta economica.
IN ha, quindi, impugnato l’aggiudicazione con ricorso iscritto con R.G. 1932/2025. Rigettata la richiesta di misura cautelare monocratica con decreto presidenziale n. 356 del 04.08.2025, prima della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare collegiale, la stazione appaltante ha deciso di annullare in autotutela tutti gli atti di gara con determinazione dirigenziale n. 1504 del 26.08.2025. A fronte di ciò, con sentenza n. 1305 dell’11.09.2025, questo Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso di IR per sopravvenuta carenza di interesse.
Il provvedimento di autotutela adottato dalla stazione appaltante richiama, in particolare, il parere pro veritate del 20.08.2025 reso dal legale dell’Azienda nonché le considerazioni espresse dalla Commissione Giudicatrice nel verbale della riunione “postuma” tenutasi sempre in data 20.08.2025, con cui quest’ultima ha proceduto ad un riesame degli atti della procedura evidenziando, in particolare, “ che nessuna ditta offerente nell’offerta tecnica ha allegato alcuna motivazione espressa o tecnica documentale a supporto dell’eventuale principio di equivalenza dei prodotti offerti rispetto a quanto richiesto, laddove difformi in relazione a quanto indicato nell’Allegato A della RDO…; che le informazioni indicate nel modello offerta economica allegato A risultano estremamente specifiche e che la Commissione stessa ha ritenuto caratterizzanti solo alcune di queste ai fini della valutazione, come da verbale custodito agli atti, mentre l’applicazione puntuale delle previsioni contenute nel suddetto Allegato A, a ben vedere, avrebbe comportato l’esclusione di tutte le offerte in gara; che la genericità di quanto richiesto nei criteri di valutazione qualitativa, uniformati rispetto alla eterogeneità dei dispositivi in argomento, ha pregiudicato la possibilità di rendere una valutazione esaustiva delle offerte ”. Ad avviso della stazione appaltante, quindi, “ le ragioni di illegittimità emerse nel corso dell’istruttoria (in sintesi, la legge di gara: - ha ristretto eccessivamente la concorrenza, fornendo un dettaglio dei prodotti oggetto di offerta che comporta l’esclusione di tutti i concorrenti, compresi i due operatori economici che hanno avuto il punteggio qualitativo più elevato da parte della Commissione Giudicatrice; - ha stabilito criteri di valutazione qualitativa non abbastanza specifici ed articolati, in grado di permettere ai concorrenti di comprendere esattamente le esigenze dell’Azienda Ospedaliera e permettere alla Commissione Giudicatrice di attribuire nel migliore dei modi i punteggi), impongono di dar corso ad un’attività vincolata all’assolvimento dello specifico pubblico interesse (ovvero, svolgimento di una procedura di selezione del contraente in linea con i principi sanciti agli artt. 1, 2 e 3 del vigente Codice dei contratti pubblici) e, pertanto, di annullare tutti gli atti assunti fino ad oggi ed avviare una nuova procedura negoziata rispettosa dei principi anzidetti ”. Difatti, a suo parere, “ le ragioni di interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa sono da ritenersi prevalenti rispetto all’interesse della ditta PRO.MED. s.r.l., tenendo conto del fatto che nel periodo tra la determina di aggiudicazione della procedura di gara e l’annullamento della stessa, non è stato stipulato il contratto ”.
3. Avverso tale provvedimento di autotutela, l’aggiudicataria Pro.Med ha formulato cinque motivi di ricorso (oltre ad un sesto contenente domanda risarcitoria), così rubricati e sintetizzabili:
“ 1. Violazione dell’art. 21-nonies e dell’art. 3, L 241/1990. Eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà perplessità, travisamento dei fatti e insussistenza dei presupposti; carenza di motivazione e di istruttoria ”: gli atti della gara annullata non sarebbero afflitti dalle illegittimità evidenziate nel provvedimento di autotutela. In particolare: a) quanto al profilo dell’eccessiva restrizione della concorrenza derivante dall’aver richiesto dettagliate caratteristiche obbligatorie dei prodotti di cui nessun concorrente avrebbe dimostrato né avrebbe potuto dimostrare l’equivalenza, evidenzia che nessuna equivalenza era richiesta per chi, come l’esponente, avesse offerto prodotti di uno dei tre marchi espressamente indicati dalla lex specialis (ES, IN e EV) e che, comunque, anche per gli altri marchi ben sarebbe stato possibile dimostrare l’equivalenza (peraltro, ricavabile anche implicitamente dalla documentazione tecnica dei prodotti offerti); b) quanto al profilo della pretesa genericità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica, la stessa sarebbe insussistente, in quanto, in realtà, i criteri indicati sarebbero sufficientemente specifici e permetterebbero ad una commissione esperta e competente di apprezzare la qualità dei prodotti offerti;
“ 2. Violazione dell’art. 21-nonies e dell’art. 3, L 241/1990.- Violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97, Cost.- Violazione dell’art. 1, DLGS 36/2023.- Eccesso di potere per carenza di motivazione e di istruttoria ”: non sarebbero presenti e comunque non sarebbero state indicate le ragioni di interesse pubblico sottese all’annullamento della gara, non essendo all’uopo sufficiente il mero richiamo al ripristino della legalità violata né l’asserita esigenza di svolgere una nuova gara in linea con i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023 (solo genericamente richiamati), dovendo piuttosto considerarsi il pregiudizio derivante dal ritardo nella fornitura a fronte della possibilità di acquisire prodotti affidabili e pienamente rispondenti a quelli richiesti ad un prezzo vantaggioso; inoltre, non sarebbe stata adeguatamente considerata la consistenza dell’interesse dell’aggiudicataria all’esecuzione della fornitura;
“ 3. Violazione dei principi in tema di Commissione giudicatrice.- Violazione dell’art. 3, L 241/1990.- Incompetenza.- Violazione dei principi in materia di istruttoria.- Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà ”: l’annullamento in autotutela si sarebbe basato sulla valutazione “postuma” effettuata dalla commissione giudicatrice in data 20.08.2025, vale a dire successivamente all’aggiudicazione, quando tale organo straordinario aveva già esaurito la propria funzione e non aveva più nessuna competenza a pronunciarsi sull’eventuale annullato della gara espletata, di esclusiva competenza dirigenziale;
“ 4. Violazione delle garanzie procedimentali di cui agli artt. 7 e ss., L 241/1990 ”: il provvedimento di autotutela avrebbe comunque dovuto essere anticipato da una comunicazione di avvio del procedimento all’aggiudicataria, stante la sua posizione qualificata, la quale avrebbe potuto addurre in sede procedimentale le contestazioni che si è trovata costretta a svolgere direttamente in sede processuale;
“ 5. Eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà.- Violazione degli artt. 3 e 14, DLGS 36/2023.- Violazione dell’art. 3, L 241/1990.- Eccesso di potere per carenza di motivazione ”: il gravato provvedimento sarebbe illegittimo anche laddove prefigura l’indizione di una nuova gara suddivisa in più lotti di prodotti omogenei, perché, anziché garantire (come dichiarato) una maggiore apertura concorrenziale finirebbe per restringerla, portando al frazionamento in più lotti sotto soglia comunitaria.
4. In vista della camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, si sono costituite in giudizio sia la stazione appaltante che la controinteressata IN, le quali hanno rilevato l’infondatezza delle singole censure avversarie, concludendo per il rigetto del ricorso e della relativa istanza cautelare.
5. Con ordinanza n. 472 del 09.10.2025 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare così motivando: “ Ritenuto, a un sommario esame, che la mancata comunicazione di avvio del procedimento costituisca motivo di illegittimità del gravato provvedimento; Considerato, a un primo sommario esame, che la prova dell’equivalenza non era esigibile nei confronti degli offerenti uno strumentario connotato da uno dei marchi indicati nella lex specialis di gara; Atteso che, nel caso dell’offerta della ricorrente, non sembra occorresse la prova dell’equivalenza ”.
6. Con determinazione dirigenziale n. 1888 del 29.10.2025, l’Azienda, preso atto della predetta ordinanza, ha deciso di ristabilire l’aggiudicazione disposta a favore della ricorrente e di stipulare il contratto con quest’ultima, sino all’esito del giudizio e in modo condizionato ai relativi esiti. Con successiva comunicazione del 30.10.2025 ha, tuttavia, chiesto a Pro.Med di presentare idonee giustificazioni sulla congruità della propria offerta, risultando la stessa anormalmente bassa ai sensi dell’art. 110 del D. Lgs. 36/2023.
7. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 04.11.2025, l’esponente è insorta anche avverso tali provvedimenti, formulando due censure così rubricate e sintetizzabili:
“ 7. Nullità ex art. 21-septies, L 241/1990.- Violazione dell’art. 97, Cost.; del combinato disposto degli artt. 17 e 110, dell’art. 18, DLGS 36/2023; degli artt. 1, 35 e 108, DLGS 36/2023; dell’art. 3, L 241/1990. Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria; difetto di motivazione; travisamento dei fatti; ingiustizia manifesta ”: sarebbe illegittimo pretendere di effettuare la verifica della congruità dell’offerta in modo postumo rispetto ad un’aggiudicazione definitiva già disposta, dovendo tale eventuale verifica precedere e non seguire l’aggiudicazione;
“ 8. Violazione - 2. Violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1, 3, 7 e ss., 10-bis, 21-nonies, L 241/1990; degli artt. 1, 5 e 18, DLGS 36/2023; dei principi di buon andamento e di imparzialità; dei principi in materia di autotutela; dei principio della partecipazione, del giusto procedimento, del legittimo affidamento, della buona fede e della collaborazione tra amministrazione e cittadino.- Eccesso di potere per carenza e difetto dell’istruttoria; per carenza, difetto e perplessità della motivazione; per ingiustizia, irrazionalità e illogicità dell’azione amministrativa ”: con il provvedimento di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione la stazione appaltante non ha rilevato la mancata effettuazione della verifica dell’anomalia (pur trattandosi di profilo sollevato nel precedente ricorso dell’odierna controinteressata che aveva portato all’annullamento in autotutela), quindi avrebbe consumato il suo potere di intervento in autotutela; peraltro, anche volendo ritenere che la richiesta postuma di verifica della congruità dell’offerta costituisca un atto implicito di (ulteriore) autotutela rispetto all’originaria aggiudicazione, anch’essa sarebbe illegittima perché non sarebbe stata preceduta da una comunicazione di avvio del procedimento e non avrebbe esternato le ragioni di interesse pubblico a procedere in tal senso.
8. Con decreto monocratico n. 520 dell’05.11.2025 è stata provvisoriamente accolta la richiesta di sospensiva urgente di tali nuovi atti con la seguente motivazione: “ Vista la determina di aggiudicazione (documento n. 6 depositato in giudizio dalla deducente); Atteso ad un sommario esame che, per effetto della pronuncia cautelare collegiale di questo TAR n. 472 del 9.10.2025, la ricorrente è attualmente aggiudicataria dell’appalto in questione, talché sembra irrituale la contestata richiesta di giustificazioni delle voci di prezzo che compongono l’offerta; Ritenuto sussistente il presupposto dell’estrema gravità e urgenza”.
9. A fronte di ciò, con nota del 07.11.2025, la stazione appaltante ha comunicato a Pro.Med di voler dare attuazione a quanto disposto in via cautelare da questo Tribunale e di affidarle pertanto, in via provvisoria, il contratto per un importo di € 30.000,00 oltre IVA, stimato sufficiente sino alla pubblicazione della sentenza a definizione del presente giudizio di primo grado.
10. Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti notificato in data 13.11.2025, Pro.Med ha tuttavia impugnato anche tale atto, deducendo:
“ 10. Nullità ex art. 21-septies, L 241/1990.- Violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1, 5, 18 e 55, DLGS 36/2023; dell’art. 3, L 241/1990; della lex specialis; dei principi del buon andamento, di risultato, di buona fede e di tutela dell'affidamento.- Eccesso di potere per carenza e difetto di istruttoria; difetto di motivazione; ingiustizia manifesta ”: l’impugnata nota sarebbe elusiva della statuizione cautelare di questo TAR, prevedendo un affidamento provvisorio, parziale e modificativo rispetto a quello oggetto dell’aggiudicazione;
“ 11. Violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1, 3, 7 e ss., 10-bis, 21-nonies, L 241/1990; dei principi di buon andamento e di imparzialità; dei principi in materia di autotutela; del principio della partecipazione, del giusto procedimento, del legittimo affidamento, della buona fede e della collaborazione tra amministrazione e cittadino.- Eccesso di potere per carenza e difetto dell’istruttoria; per carenza della motivazione; per ingiustizia, irrazionalità e illogicità dell’azione amministrativa ”: attraverso tale nota la stazione appaltante opererebbe nuovamente un sostanziale intervento di autotutela implicita sulla precedente aggiudicazione, modificandone gli effetti e la portata, senza alcuna comunicazione di avvio del relativo procedimento all’aggiudicatario e senza chiarire le ragioni di interesse pubblico di una tale scelta.
11. Con ordinanza n. 577 del 27.11.2025, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata con il primo ricorso per motivi aggiunti e respinto, invece, quella proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti, il tutto sulla base delle seguenti motivazioni “ Ritenuto, ad un sommario esame, che il primo ricorso per motivi aggiunti presenti profili di ragionevole fondatezza, non apparendo legittima la richiesta rivolta dalla stazione appaltante all’odierna ricorrente di presentare giustificazioni sulla congruità dell’offerta in via postuma rispetto all’originaria aggiudicazione disposta in suo favore, la quale, per effetto dell’ordinanza di questo TAR n. 472 del 09.10.2025 (resa sull’istanza cautelare proposta col ricorso introduttivo del presente giudizio), risulta allo stato interinalmente efficace, con conseguente gravità del pregiudizio che deriverebbe all’esponente dall’ulteriore ritardo nell’avvio del rapporto contrattuale; Ritenuto che la stipula in via provvisoria di un contratto limitato ad una quota delle forniture ritenute necessarie sino alla definizione nel merito del presente giudizio (stimate di valore pari ad € 30.000,00), oggetto di contestazione con il secondo ricorso per motivi aggiunti, non appare irragionevole nell’ottica di dare esecuzione alla sopra richiamata pronuncia cautelare collegiale, consentendo l’avvio delle forniture da parte della ricorrente per un importo che appare congruo rispetto alla ravvicinata celebrazione dell’udienza di merito (12.02.2026) e rimettendo all’esito del presente giudizio l’eventuale stabilizzazione con la stessa del relativo rapporto contrattuale nelle forme e per gli importi oggetto dell’originaria aggiudicazione, il che porta ad escludere la sussistenza del grave ed irreparabile pregiudizio lamentato a tale riguardo dall’istante ”.
12. In ottemperanza alla predetta ordinanza, l’Azienda ha dunque stipulato in data 07.11.2025 il contratto con Pro.Med, avviando i relativi ordinativi di fornitura.
13. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriori memorie con cui hanno insistito sulle rispettive posizioni, replicando alle deduzioni avversarie.
14. All’udienza pubblica del 12.02.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
15. La presente controversia ha ad oggetto l’annullamento in autotutela di tutti gli atti di una procedura di gara conclusasi con l’aggiudicazione in favore dell’odierna ricorrente, disposta dalla stazione appaltante prima della stipula del relativo contratto, a fronte del ricorso giurisdizionale proposto dalla seconda classificata ed odierna controinteressata. Si discute, quindi, del provvedimento di ritiro di un’intera gara, in quanto la sua lex specialis sarebbe stata ritenuta illegittima dalla stazione appaltante, con effetti travolgenti rispetto ai successivi atti della procedura.
Deve premettersi che, in linea generale, è senz’altro consentito alla stazione appaltante di adottare atti di autotutela rispetto ad una gara pubblica, quand’anche la stessa sia già conclusa con l’aggiudicazione e financo laddove sia già stato stipulato il contratto con l’aggiudicatario (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 31.01.2023, n. 1074; T.A.R. Abruzzo Pescara, Sez. I, 02.12.2024, n. 358; T.A.R. Molise, Sez. I, 25.07.2024, n. 246). Tuttavia, occorre che vengano comunque rispettati i presupposti procedurali e sostanziali di un tale procedimento di secondo grado. Quindi, sotto il profilo procedurale, deve essere inviata la comunicazione di avvio del procedimento a coloro che hanno partecipato alla gara e, in particolare, all’aggiudicatario, in modo tale da consentir loro di esercitare le proprie facoltà partecipative e di interlocuzione con la stazione appaltante in ordine al prospettato intervento di autotutela (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 12.09.2023, n. 8273; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I bis , 11.09.2023, n. 13711). Sotto il profilo sostanziale, è invece necessario che ricorrano (e siano esternati in motivazione) i presupposti di cui all’art. 21 nonies della L. 241/1990, vale a dire l’illegittimità del provvedimento, le ragioni di interesse pubblico al suo annullamento, la valutazione dell’affidamento del destinatario e più in generale degli interessi privati contrapposti, nonché la tempestività dell’intervento in autotutela da esercitarsi entro un termine ragionevole (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 07.11.2025, n. 8679). Il provvedimento di annullamento in autotutela degli atti di una procedura di gara ha infatti natura essenzialmente discrezionale (cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. II ter , 28.06.2024, n. 13087), non essendo sufficiente la mera sussistenza di un vizio di legittimità della procedura di gara, che di per sé non impone né giustifica un suo annullamento in autotutela. Trattasi, peraltro, di una discrezionalità che può avere un’ampiezza diversa a seconda della gravità del vizio di legittimità riscontrato e del differente stadio di sviluppo della procedura di gara. È evidente, infatti, che nel caso di una procedura che, come quella qui in esame, sia già conclusa ed abbia già individuato un aggiudicatario, l’annullamento in autotutela dell’intera gara richiede una più stringente ed attenta valutazione dell’incidenza della riscontrata illegittimità sull’interesse pubblico e sugli interessi privati coinvolti, da effettuarsi sulla base dei principi guida di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023.
È, pertanto, alla luce di tali indicazioni ermeneutiche che debbono essere valutate le censure che la ricorrente rivolge al gravato provvedimento di annullamento della gara che l’ha vista aggiudicataria.
16. Per ragioni di ordine logico ed espositivo, deve previamente trattarsi il quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale l’esponente lamenta, appunto, di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela.
La doglianza è fondata, perché, come già anticipato, sul piano procedurale l’annullamento in autotutela degli atti di gara richiede che una tale comunicazione sia previamente inviata all’aggiudicatario.
Non può condividersi, infatti, l’assunto difensivo della stazione appaltante secondo cui l’omissione di tale passaggio procedurale sarebbe stato giustificato, nel caso di specie, dall’asserita urgenza di dover adottare il provvedimento di autotutela, stante la pendenza del ricorso giurisdizionale sugli atti di gara proposto dall’odierna controinteressata e l’imminenza della trattazione dell’istanza cautelare. La volontà di “anticipare” la decisione cautelare di questo Tribunale non integra una situazione di urgenza in senso proprio, la quale dovrebbe piuttosto essere verificata guardando agli effetti riconducibili al provvedimento di aggiudicazione di cui l’amministrazione intende disporre l’annullamento d’ufficio. Peraltro, il provvedimento di secondo grado dovrebbe esplicitare le ragioni di urgenza che consentono di omettere l’invio della comunicazione di avvio del procedimento (cfr. C.G.A.R.S., 30.07.2025, n. 616), mentre, nel caso di specie, l’impugnato atto di autotutela non vi fa alcun riferimento.
Per quanto riguarda, invece, l’invocata applicabilità al caso in esame dell’art. 21 octies , comma 2, della L. 241/1990, se è vero che la giurisprudenza ritiene che tale norma sia applicabile anche rispetto ai provvedimenti di autotutela sugli atti di una gara pubblica (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12.03.2015, n. 1279; T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 07.03.2023, n. 340), nondimeno, trattandosi dell’esercizio di un potere discrezionale, occorre che l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento, quand'anche la partecipazione vi fosse stata, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Ad avviso del Collegio, una tale dimostrazione non è stata offerta dalla stazione appaltante, perché, al contrario, meritano condivisione alcune doglianze di carattere “sostanziale” proposte dall’aggiudicataria nel presente giudizio, le quali avrebbero potuto essere anticipate in sede procedimentale (il che esclude, peraltro, che la censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento abbia, nel caso di specie, carattere meramente formale).
17. A tale riguardo, occorre innanzitutto soffermarsi sul primo motivo del ricorso principale, con cui l’aggiudicataria contesta la sussistenza dei vizi di legittimità della lex specialis di gara individuati dal gravato provvedimento di annullamento in autotutela.
Secondo la stazione appaltante, infatti, la lex specialis sarebbe viziata in quanto: a) avrebbe stabilito requisiti tecnici degli strumenti chirurgici eccessivamente stringenti, rendendo impossibile per i concorrenti offrire prodotti equivalenti (tant’è vero che nemmeno quelli proposti dai primi due classificati, vale a dire la ricorrente e la controinteressata, potrebbero considerarsi effettivamente equivalenti), così restringendo oltremodo la concorrenza; b) avrebbe individuato dei criteri di valutazione della qualità dei prodotti offerti non abbastanza specifici ed articolati, non permettendo ai concorrenti di comprendere le reali esigenze dell’amministrazione ed alla commissione giudicatrice di attribuire i punteggi nel migliore dei modi.
Ad avviso del Collegio, entrambi i predetti profili di asserita illegittimità della lex specialis sono insussistenti, come condivisibilmente dedotto dall’aggiudicataria ricorrente.
17.1. In proposito, deve premettersi che la configurazione di una procedura di gara pubblica (anche in relazione alle caratteristiche dei prodotti richiesti ed ai criteri di valutazione qualitativa degli stessi) rientra senz’altro nell’ampia discrezionalità della stazione appaltante, essendo finalizzata al soddisfacimento delle specifiche esigenze di quest’ultima nell’approvvigionamento di opere, beni o servizi di interesse pubblico. Tuttavia, laddove la stazione appaltante decida di annullare in autotutela una procedura di gara già avviata (o addirittura, come nel caso in esame, conclusa) tale discrezionalità ha una minore ampiezza, perché presuppone anche l’accertamento di un vizio di legittimità dell’originaria gara, che non potrà che essere riscontrato facendo riferimento ai consueti canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla sindacabilità delle scelte discrezionali compiute dall’amministrazione nella configurazione della legge di gara che si assume essere illegittima. Non può, pertanto, condividersi l’assunto difensivo della stazione appaltante secondo cui rientrerebbe sostanzialmente nella sua insindacabile discrezionalità rivalutare, in sede di autotutela, se le caratteristiche dei prodotti richiesti ed i loro criteri di valutazione qualitativa siano stati correttamente ed adeguatamente stabiliti dalla lex specialis . Una tale rivalutazione, se sganciata dalla sussistenza di un vizio di legittimità della procedura di gara, potrebbe semmai giustificare (qualora ne ricorrano i presupposti) un provvedimento di revoca ex art. 21 quinquies della L. 241/1990, ma non anche legittimare un provvedimento di annullamento ex art. 21 nonies della medesima Legge, quale quello concretamente adottato dalla stazione appaltante nel caso di specie.
17.2. Ciò posto, muovendo dal primo profilo di asserita illegittimità della legge di gara (vale a dire quello che attiene ai requisiti tecnici dei prodotti), deve osservarsi che la procedura negoziata in esame trova la propria disciplina nella “ richiesta di offerta ” inviata agli operatori dalla stazione appaltante, il cui allegato A (“ modello di offerta economica ”) contiene l’elenco dei 149 strumenti chirurgici richiesti (in realtà, i numeri vanno da 1 a 150, ma il prodotto 146 è stato stralciato). Ciascun prodotto è individuato con una descrizione estremamente stringata ed accompagnato da un “ codice indicativo ”, che corrisponde a quello utilizzato dal marchio ES o (per i prodotti 136 e 137) dal marchio RT. L’art. 1 della richiesta di offerta (“ Oggetto della fornitura ”), nel richiamare il predetto allegato A rispetto all’individuazione dei prodotti con i relativi quantitativi, precisa poi, per quanto qui di interesse, che “ le Ditte potranno offrire strumentario con caratteristiche ritenute equivalenti rispetto ai marchi sotto elencati: AESCULAP; DELACROIX-CHEVALIER; MARTIN ”.
Dalle predette disposizioni si evince quindi che la stazione appaltante, con scelta ampiamente discrezionale ed immune da manifesti vizi logici, ha essenzialmente individuato i prodotti inclusi nello “ strumentario chirurgico pluriuso generico ” necessario alle proprie strutture sanitarie facendo riferimento agli strumenti a marchio ES o (in due casi) RT, dai quali ha mutuato la sintetica descrizione generale, rinviando poi al “ codice indicativo ” di tali case di produzione per un maggior dettaglio delle caratteristiche dei prodotti e delle relative funzionalità chirurgiche. Tuttavia, proprio perché trattasi di comuni strumenti chirurgici, ha ammesso l’offerta di prodotti equivalenti aventi un marchio diverso non solo rispetto a ES e RT, ma anche rispetto a EV. Ciò non può che significare che la stazione appaltante ha ritenuto che i corrispondenti prodotti di uno di questi tre marchi siano tutti idonei a soddisfare le esigenze delle proprie strutture sanitarie, esprimendo quindi, a monte, un giudizio di equivalenza tra tali prodotti ed ammettendo, comunque, anche l’offerta di prodotti di altri marchi, ma previa dimostrazione, in tal caso, della loro equivalenza rispetto ai prodotti “tipo” aventi uno dei tre marchi espressamente ammessi.
Non depone in senso contrario nemmeno il fatto che alcuni dei prodotti offerti dall’odierna ricorrente, pur essendo tutti a marchio LA (che ha acquisito ed incorporato EV), presenterebbero alcune diversità rispetto ai corrispondenti prodotti a marchio ES o RT (doc. 19 ricorrente). Ciò conferma piuttosto che i requisiti e le specifiche tecniche dei vari strumenti chirurgici posti a base di gara sono state intese dalla lex specialis in senso funzionale, ammettendo un’ampia applicazione del principio di equivalenza anche in caso di lievi difformità strutturali che non trasformino il prodotto offerto in un aliud pro alio e che ne garantiscano comunque la stessa funzionalità rispetto al prodotto “tipo” indicato dalla stazione appaltante.
Non può condividersi, pertanto, l’interpretazione “postuma” della lex specialis operata dalla stazione appaltante e posta a base del provvedimento di autotutela secondo cui la disciplina di gara avrebbe imposto ai concorrenti di offrire prodotti sostanzialmente identici a quelli dei prodotti “tipo” di uno dei tre marchi espressamente indicati, rendendo di fatto impossibile presentare prodotti equivalenti e così pregiudicando la concorrenza.
Peraltro, merita anche evidenziare che il gravato provvedimento di autotutela, pur ritenendo di dover rinnovare la gara distinguendo meglio le caratteristiche minime obbligatorie dei prodotti richiesti rispetto alle specifiche tecniche a contenuto meramente descrittivo e non vincolante, non ha invece ritenuto illegittimo il riferimento contenuto nella lex specialis alla sostanziale equivalenza dei prodotti di uno dei tre marchi espressamente indicati. Sotto tale profilo, deve allora anche chiarirsi (sebbene ciò non costituisca uno dei motivi indicati nel gravato provvedimento di annullamento d’ufficio della gara) che all’odierna ricorrente non può nemmeno contestarsi di aver offerto prodotti a marchio diverso da quelli espressamente indicati dalle legge di gara (LA), essendo stato dimostrato (cfr. doc. 17 parte ricorrente) che la società EV è stata frattanto acquisita ed incorporata proprio da LA Sas, la quale ha continuato a produrre con il proprio marchio i prodotti della società incorporata (tra cui quelli offerti nella presente gara), mantenendo invece il marchio EV solo per la gamma di prodotti cardiovascolari e toracici (che non costituiscono, invece, oggetto della presente gara).
17.3. Quanto, invece, al secondo profilo di illegittimità della lex specialis individuato dal gravato provvedimento di annullamento in autotutela (vale a dire l’eccessiva genericità dei criteri di valutazione dei prodotti offerti), deve intanto rammentarsi come la concreta definizione di tali criteri di valutazione costituisca espressione di un’ampia discrezionalità della stazione appaltante, che può ritenersi illegittimamente esercitata solo in ipotesi di macroscopica illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e/o inintelligibilità dei criteri stabiliti (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 18.06.2024, n. 5455).
Ebbene, nel caso di specie, la legge di gara prevedeva i seguenti cinque criteri valutativi: “ Finitura dei Morsi e/o delle Punte ” (max 20 punti); “ Precisione nella presa e/o nel taglio ” (max 20 punti); “ Maneggevolezza/Leggerezza ” (max 10 punti); “ Ergonomia/Adattabilità ” (max 10 punti); “ Caratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d’uso con particolare riguardo alla praticità e sicurezza ” (max 10 punti).
Ad avviso del Collegio, tali criteri non risultano affetti da manifesta genericità ed indeterminatezza né presentano evidenti profili di irragionevolezza e contraddittorietà rispetto alla tipologia dei prodotti oggetto della fornitura, che si ricorda essere strumenti chirurgici di comune utilizzo in ambito ospedaliero (pinze, forbici, porta-aghi, divaricatori, bisturi, ecc.) che la stazione appaltante ha raggruppato in un unico lotto ed assoggettato ad offerte cumulative da parte dei concorrenti.
Ciascuno dei criteri indicati rinvia, infatti, a caratteristiche strutturali e funzionali degli strumenti chirurgici che appaiono sufficientemente specifiche e comprensibili sia per i concorrenti (operatori specializzati del mercato di riferimento) sia per la commissione di gara (composta da medici-chirurghi altamente qualificati). La “ finitura dei morsi e/o delle punte ” fa riferimento al livello di qualità costruttiva di tali elementi e, in particolare, al fatto che, a strumento chiuso, gli stessi risultino ben allineati. La “ precisione nella presa e/o nel taglio ” rinvia al livello di accuratezza prestazionale garantito dagli strumenti offerti. La “ maneggevolezza/leggerezza ” riguarda la facilità di utilizzo per l’operatore, in considerazione anche del peso dello strumento. La “ ergonomia/adattabilità ” si riferisce, invece, al comfort di utilizzo per i diversi operatori chiamati ad intervenire e alla versatilità d’uso rispetto a situazioni e pazienti differenti. Infine, la valorizzazione delle “c aratteristiche funzionali del prodotto in rapporto alla destinazione d’uso con particolare riguardo alla praticità e sicurezza” richiede una valutazione congiunta della facilità di utilizzo e del livello di sicurezza assicurata dai prodotti rispetto alla loro specifica destinazione d’uso.
Peraltro, merita sottolineare che la genericità e/o indeterminatezza dei criteri di valutazione non può nemmeno trarsi dalla mancata previsione di sub-criteri e sub-punteggi, che costituisce, come noto, una mera eventualità e non un obbligo per la stazione appaltante in sede di definizione della lex specialis di gara (cfr., ex pluris , Cons. Stato, Sez. III, 11.03.2019, n. 1637; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 22.02.2024, n. 188; T.A.R. Molise, Sez. I, 30.09.2024, n. 310).
Né può condividersi l’assunto della controinteressata (peraltro, non rispondente ad un motivo di illegittimità esplicitato nel gravato provvedimento di autotutela) secondo cui alcuni criteri di valutazione sarebbero inapplicabili rispetto ad alcuni prodotti oggetto dell’appalto (in particolare, RI segnala il criterio delle “ finitura dei morsi e/o delle punte ”, che non potrebbe applicarsi ai prodotti privi di morsi e punte). La scelta, di per sé legittima, di prevedere un lotto unico che raggruppa diversi strumenti chirurgici di corrente utilizzo in ambito ospedaliero giustifica anche la previsione di alcuni criteri di valutazione che siano calibrati su caratteristiche specifiche e ritenute particolarmente rilevanti di alcuni di essi (che, peraltro, nel caso in esame, rappresentano la maggioranza), le quali chiaramente debbono essere valutate solo rispetto a questi ultimi, concorrendo alla valutazione della qualità della complessiva offerta tecnica presentata da ciascun concorrente. In tal senso depone peraltro l’art. 11 della richiesta di offerta nello stabilire che la commissione giudicatrice debba attribuire i punteggi, per ciascun criterio di valutazione, alla “ offerta ”, dunque non anche ai singoli prodotti che la compongono (come, d’altra parte, è stato poi concretamente fatto in corso di gara dalla commissione: cfr. verbale del 17.06.2025: doc. 5 ricorrente).
17.4. Pertanto, non sussistendo i vizi di illegittimità della procedura di gara indicati dall’impugnato provvedimento di annullamento in autotutela, quest’ultimo deve ritenersi illegittimamente adottato dalla stazione appaltante.
18. Peraltro, a prescindere dalla questione della legittimità o meno della procedura di gara annullata, merita condivisione anche il secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui l’aggiudicataria lamenta che il gravato provvedimento di autotutela non avrebbe comunque motivato adeguatamente in ordine all’interesse pubblico perseguito ed alla sua prevalenza rispetto al proprio interesse privato alla conservazione dell’aggiudicazione.
A tale proposito, il provvedimento impugnato si limita, infatti, ad evidenziare che “ le ragioni di interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa sono da ritenersi prevalenti rispetto all’interesse della ditta PRO.MED. s.r.l., tenendo conto del fatto che nel periodo tra la determina di aggiudicazione della procedura di gara e l’annullamento della stessa, non è stato stipulato il contratto ”.
Tuttavia, l’art. 21 nonies della L. 241/1990 richiede, anche nell’ipotesi di annullamento in autotutela degli atti di una procedura ad evidenza pubblica, che l’amministrazione motivi in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità violata (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 22.07.2025, n. 6495; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. V, 29.09.2025, n. 2115). Occorre, in altre parole, che la stazione appaltante verifichi e chiarisca per quali ragioni le illegittimità riscontrate nella procedura di gara abbiano un impatto significativo sull’interesse pubblico perseguito, evitando, così, che l’annullamento sia teso solo all’eliminazione di un vizio della procedura, il cui regolare svolgimento non è un valore in sé, ma è uno strumento per il soddisfacimento delle concrete esigenze dell’amministrazione all’esito di un confronto concorrenziale tra operatori di mercato qualificati ed interessati alla commessa pubblica.
Tale prospettiva non esclusivamente “rimediale” dell’annullamento in autotutela risulta avvalorata, nell’ambito dei contratti pubblici, dal principio del risultato oggi codificato dall’art. 1 del D. Lgs. 36/2023. Tale principio impone, infatti, che anche il potere di autotutela sia orientato in senso teleologico e non solo procedurale, tenendo conto della funzione concretamente svolta dal contratto di appalto nella specifica fattispecie e privilegiando decisioni pragmatiche e non meramente formalistiche, coerenti con l'interesse pubblico concreto (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 17.06.2025, n. 4556). L’obiettivo finale cui dovrebbe tendere l’azione amministrativa è infatti: a) nella fase di affidamento, giungere nel modo più rapido e corretto alla stipulazione del contratto; b) nella fase di esecuzione (quella del rapporto), il risultato economico di realizzare l'intervento pubblico nei tempi programmati e in modo tecnicamente perfetto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 13.09.2024, n. 7273).
È evidente allora come sia insoddisfacente, nel caso in esame, il mero riferimento all’esigenza di ripristino della legalità violata, perché la gara annullata risultava già aggiudicata e pronta per la stipula del contratto, cosicché il travolgimento di tutti gli atti della procedura e la riedizione di una nuova gara diversamente strutturata, con l’allungamento dei tempi che ne conseguono, avrebbe richiesto un approfondimento istruttorio e motivazionale sulla gravità delle violazioni riscontrate e sulla loro idoneità ad incidere sull’interesse pubblico alla rapida e soddisfacente acquisizione dello strumentario chirurgico oggetto dell’appalto.
Al contempo, nemmeno può ritenersi adeguatamente valutata la posizione dell’aggiudicataria, considerata anche la riconducibilità dei suoi prodotti ad uno dei tre marchi ritenuti di per sé idonei dalla lex specialis annullata, con disposizione non censurata in parte qua dal provvedimento di autotutela. Il mero riferimento al fatto che, al momento dell’adozione del predetto provvedimento di annullamento d’ufficio, non fosse stato ancora stipulato il contratto non può infatti ritenersi di per sé sufficiente a giustificare l’esercizio del potere di autotutela, in quanto l’aggiudicatario ha comunque un’aspettativa qualificata al mantenimento dell’aggiudicazione ed alla conseguente stipula del contratto.
19. Ne discende, quindi, la fondatezza dei motivi primo, secondo e quarto del ricorso introduttivo, mentre le altre censure possono essere assorbite in applicazione del principio processuale della ragione più liquida (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 23.02.2023, n. 1898; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 20.02.2025, n. 418).
20. Per quanto riguarda i successivi ricorsi per motivi aggiunti, gli stessi hanno ad oggetto atti adottati dalla stazione appaltante in ottemperanza all’ordinanza cautelare n. 472 del 09.10.2025, dei quali la ricorrente ha dedotto il carattere sostanzialmente elusivo del decisum interinale nella misura in cui hanno previsto la stipula in via provvisoria del contratto sino all’esito del giudizio, ma per un importo ridotto rispetto a quello oggetto di gara (secondo ricorso per motivi aggiunti) e previo esperimento di una verifica “postuma” della congruità della sua offerta (primo ricorso per motivi aggiunti).
Si tratta, quindi, di atti ad efficacia dichiaratamente transitoria, sino alla pubblicazione della presente decisione e destinati ad esaurire i propri effetti con la stessa, a fronte della quale la stazione appaltante è tenuta ad adottare i necessari atti conformativi, stipulando (o, comunque, stabilizzando in via definitiva) il contratto con l’aggiudicataria per l’intero importo originariamente previsto. Ciò fa venire meno l’interesse della ricorrente ad ottenerne l’annullamento, con la sola eccezione della comunicazione del 30.10.2025 (compresa tra gli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti) nella parte in cui la stessa richiede espressamente anche chiarimenti all’aggiudicataria ai fini della valutazione della congruità della sua offerta prima di procedere alla stipula del contratto. Si tratta, infatti, di una richiesta che non pare inequivocabilmente circoscritta all’esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi da questo Tribunale, cosicché permane un interesse della ricorrente ad ottenerne l’annullamento ai fini della stabilizzazione degli effetti del contratto frattanto stipulato.
A tale riguardo, deve dunque confermarsi quanto già espresso nella seconda ordinanza cautelare n. 577 del 27.11.2025 laddove, in accoglimento delle censure formulate con il primo ricorso per motivi aggiunti, si è evidenziato che la stazione appaltante non avrebbe comunque potuto subordinare la stipula del contratto con l’aggiudicataria all’esperimento della valutazione di congruità della sua offerta.
Difatti, tale valutazione avrebbe semmai dovuto essere svolta prima dell’aggiudicazione, trattandosi di un sub-procedimento che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 17 e 110 del D. Lgs. 36/2023, precede e non segue il provvedimento di aggiudicazione. Né, d’altra parte, il gravato provvedimento di annullamento in autotutela ha evidenziato anche tale profilo di illegittimità della procedura di gara, pur trattandosi di questione che era stata espressamente sollevata dalla seconda classificata nel precedente ricorso avverso l’originaria aggiudicazione.
Ne discende che la stipula del contratto definitivo con l’aggiudicataria, quale effetto conseguente all’annullamento del provvedimento di autotutela ed alla riespansione dell’originaria aggiudicazione, non può essere subordinata alla richiesta di una verifica postuma della congruità dell’offerta.
21. In conclusione, il ricorso introduttivo va accolto con riferimento alla domanda di annullamento dell’impugnato provvedimento di autotutela, mentre la domanda di risarcimento del danno (formalmente insistita con ultima memoria di replica depositata in data 30.01.2026) deve essere respinta, in quanto l’annullamento del predetto provvedimento è integralmente satisfattivo dell’interesse della ricorrente, implicando la riespansione degli effetti dell’originaria aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto di appalto, peraltro anticipata in corso di causa in esecuzione dei provvedimenti cautelari emessi da questo Tribunale. Anche il primo ricorso per motivi aggiunti è fondato in relazione alla comunicazione del 30.10.2025 (di cui va pertanto disposto l’annullamento in parte qua ), mentre, per il resto, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il secondo ricorso per motivi aggiunti è, invece, integralmente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per le ragioni sopra indicate.
22. Le spese di lite seguono la soccombenza sostanziale e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto ed integrato da motivi aggiunti, così dispone:
- in parziale accoglimento del ricorso introduttivo, annulla l’impugnata determinazione dirigenziale n. 1504 del 26.08.2025, mentre respinge la domanda di risarcimento del danno;
- in parziale accoglimento del primo ricorso per motivi aggiunti, annulla la gravata comunicazione del 30.10.2025 nei sensi di cui in motivazione, mentre, per il resto, dichiara il predetto ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il secondo ricorso per motivi aggiunti.
Condanna la stazione appaltante e la controinteressata IR NR & C. S.r.l., ciascuna per la metà, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge ed oltre al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BE, Presidente
Marco Costa, Referendario
DR AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR AR | IA BE |
IL SEGRETARIO