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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/12/2024, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 05.12.2024 pronuncia la presente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.7732/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Soggia come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Eugenia Controparte_1
Novembre come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: indennità personale turnista
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze del sin dal 01.07.2001 con qualifica di Istruttore di Vigilanza del Corpo di Controparte_1
Polizia Municipale, Cat. C, Posizione 5, lamentava erroneità nella applicazione delle aliquote di maggiorazione della sua retribuzione quale turnista, a motivo del mancato allineamento della percentuale prevista per il turno effettivamente prestato ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CNNL
Funzioni Locali.
Tanto esposto, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di € 829,69 a titolo di indennità prevista per il personale turnista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, il chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, Controparte_1 con compensazione delle spese processuali, rappresentando di aver provveduto a liquidare l'emolumento richiesto nella retribuzione dei mesi di Marzo ed Agosto 2023, per complessivi € 666,72
(cfr. nota del 04.09.2023 allegata alla memoria difensiva) e spiegando che il maggiore importo richiesto dal ricorrente era stato erroneamente calcolato.
All'udienza del 28.09.2023, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Pacifico l'avvenuto pagamento, va preso atto del venir meno del conflitto sostanziale che ha dato origine alla presente controversia e dichiarata la di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione della condotta dell'ente convenuto e della parziale riduzione dell'importo dovuto rispetto a quello originariamente richiesto.
La metà residua, liquidata in € 250,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico del che ha adempiuto solo in corso di giudizio, secondo la regola della Controparte_1 soccombenza virtuale, con distrazione in favore dell'Avv. Soggia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna il in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua, liquidata in € 250,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Soggia.
Lecce, 05.12.2024
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 05.12.2024 pronuncia la presente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.7732/2022 R.G.
tra rapp.to e difeso dall'Avv. Mario Soggia come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Eugenia Controparte_1
Novembre come da procura speciale in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
Oggetto: indennità personale turnista
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze del sin dal 01.07.2001 con qualifica di Istruttore di Vigilanza del Corpo di Controparte_1
Polizia Municipale, Cat. C, Posizione 5, lamentava erroneità nella applicazione delle aliquote di maggiorazione della sua retribuzione quale turnista, a motivo del mancato allineamento della percentuale prevista per il turno effettivamente prestato ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CNNL
Funzioni Locali.
Tanto esposto, chiedeva la condanna dell'ente convenuto al pagamento della somma di € 829,69 a titolo di indennità prevista per il personale turnista, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese processuali.
Instaurato il contradditorio, il chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, Controparte_1 con compensazione delle spese processuali, rappresentando di aver provveduto a liquidare l'emolumento richiesto nella retribuzione dei mesi di Marzo ed Agosto 2023, per complessivi € 666,72
(cfr. nota del 04.09.2023 allegata alla memoria difensiva) e spiegando che il maggiore importo richiesto dal ricorrente era stato erroneamente calcolato.
All'udienza del 28.09.2023, parte ricorrente ha aderito alla richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
Esaurita la trattazione, all'esito dell'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
* * *
Pacifico l'avvenuto pagamento, va preso atto del venir meno del conflitto sostanziale che ha dato origine alla presente controversia e dichiarata la di cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti nella misura di un mezzo in considerazione della condotta dell'ente convenuto e della parziale riduzione dell'importo dovuto rispetto a quello originariamente richiesto.
La metà residua, liquidata in € 250,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, viene posta a carico del che ha adempiuto solo in corso di giudizio, secondo la regola della Controparte_1 soccombenza virtuale, con distrazione in favore dell'Avv. Soggia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- compensa per un mezzo le spese processuali tra le parti e condanna il in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento della metà residua, liquidata in € 250,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dell'Avv. Soggia.
Lecce, 05.12.2024
Il Giudice del Lavoro
(F. to Andrea Basta)