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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.179/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.Franco Marruso e dall'avv.Emma Tortora ed elettivamente domiciliata presso la U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' sita in alla via Nizza CP_1 Pt_1
146- appellante
E in Controparte_2 persona del lr pt rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ferraro, dall'avv. Vincenzo Mirra e dall'avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n.21 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Salerno emessa il 10/2/2022 e non notificata.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, in via pregiudiziale, che fosse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguente statuizione di legge e, nel merito, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza di ogni avversa pretesa, a qualsivoglia titolo avanzata, ovvero la sua estinzione per decorrenza dei termini prescrizionali e, comunque, che null'altro fosse dovuto a titolo di differenze sul corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate,
in regime di accreditamento con il SSN, negli anni 2011, 2012 e 2013
e, in via gradata, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere in tutto o in parte fondate le avverse pretese, che fossero riconosciuti i relativi accessori di legge, in favore dell'appellata, solo a decorrere dalla costituzione in mora del 3/7/2021, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze con attribuzione ai procuratori costituiti.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 6 febbraio 2025 e con ordinanza del 13 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cp, il
[...]
adiva il Tribunale di Salerno Controparte_2
esponendo che: era convenzionata con il SSN e di operare in regime di accreditamento definitivo per l'erogazione di prestazioni di laboratorio di analisi chimico- cliniche ed istologiche e cardiologia ex d. lvo
502/1992 e successive modifiche e l. n. 724/1994, regolarmente contrattualizzate per il periodo dall'1/4/2011 al 28/2/2013; che l'
[...]
, in relazione alle prestazioni eseguite nei predetti periodi, Parte_2
procedeva all'applicazione del c.d. sconto tariffario ex art. 1 lett. O)
comma 796 della L. 296/06, prendendo in considerazione l'ultrattività
successiva al triennio 2007/2009 della richiamata normativa.
La ricorrente deduceva che fosse illegittima l'applicazione dello sconto in quanto la normativa che l'aveva introdotto era relativa al
3 triennio 2007 – 2009 con conseguente inapplicabilità a periodi successivi come confermato anche dalla Corte Costituzionale che aveva ritenuto la legittimità costituzionale della norma per la sua limitata portata temporale.
Il Centro in questione concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera
O) L. 296/06 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate dal ricorrente in favore dell' per il periodo dall'1/4/2011 al CP_1
28/2/2013 perché inapplicabile ad un periodo successivo al triennio
2007 - 2009; conseguentemente chiedeva che fosse accertato e dichiarato che avesse diritto al pagamento della somma di € 32.172,19
per le prestazioni rese nel periodo dall'1/4/2011 al 28/2/2013
indebitamente detratte con la condanna della resistente al pagamento della predetta somma oltre interessi come per legge ex d.lvo 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni.
L' si costituiva, eccependo, in via preliminare, il Parte_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n.
4 relativamente alle fatture emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno
2011, dato che il primo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto solo il 3/7/21.
Nel merito rilevava che fosse legittimo applicare lo sconto tariffario per gli anni 2010-2012 poiché avvenuto in ottemperanza ai decreti del Commissario regionale “ad acta” n. 35 del 12/6/10 per il
2010, n. 24 del 5/4/11 e n. 63 del 26/9/11 per il 2011 e n. 67 del
22/6/12 per il 2012, non solo non impugnati ma anche recepiti nei contratti ex art. 8 quinquies d. lvo n. 502/92 intercorsi tra le parti, che l'estensione dello sconto agli anni successivi al 2009 era giustificata dall'applicazione diretta di una normativa nazionale ancora vigente in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, che era intervenuta, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, solo nel
2013 con decreto n. 32 del 27/3/13, che, in ogni caso, le somme pretese non erano dovute anche in ragione del superamento del tetto di spesa fissato dall' per gli anni in questione, tanto che parte attrice era stata remunerata con applicazione della regressione tariffaria e che la pretesa degli interessi moratori ex d. lvo n. 231/02 era infondata,
non configurandosi nel caso di specie una transazione commerciale.
5 La resistente concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 18/1/22 la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la
[...]
al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € CP_1
26.552,61, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02
e successive modifiche e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo che le pretese della parte attrice rientrassero nell'alveo dei diritti soggettivi;
in relazione alla prescrizione riteneva che la prescrizione non fosse quinquennale perché l'obbligazione in questione non era periodica o di durata in quanto la periodicità conseguiva solo ad esigenze di rendiconto, ma decennale;
rilevava che vi fosse un atto interruttivo costituito dalla messa in mora del 3/7/21 e che, quindi, al prescrizione fosse maturata per le differenze di corrispettivo richieste
6 per le fatture dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2011, per un totale di € 4.440,96;
l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 espressamente disciplinava la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 e pertanto, non essendo stata prorogata dal d.l. n.
248/07, conv. nella l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il predetto arco temporale;
sulla base degli accordi intervenuti tra le parti non poteva dirsi tale sconto fosse stato contrattualizzato;
l'art. 4 Ic del contratto in cui era espressamente richiamato lo sconto ex l. n. 296/2006, era destinato a disciplinare il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni e stabiliva che il limite di spesa invalicabile per gli anni 2010,
2011,2012 e 2013 era determinato al netto di detto sconto e, quindi, il richiamo rilevava sotto il diverso profilo della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca;
l'altro richiamo allo sconto di cui all'art.5 del contratto serviva solo a stabilire tra le parti l'applicazione di uno sconto solo se previsto dalla legge;
7 l'eccezione dell' secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potevano essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa andava rigettata in primis per mancanza di una prova adeguata;
in ogni caso tale superamento dei tetti di spesa non avrebbe pregiudicato il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, rientrando queste tra le prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali viziate nella parte in cui avevano richiamato uno sconto non più applicabile per legge;
in sostanza la resistente non poteva beneficiare mediante il richiamo al tetto di spesa annuale, di un'erronea interpretazione della legge al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso dalla struttura privata, essendo il limite di budget un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta tenuta dalla stessa sulla quale soltanto, quindi, gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea, quindi, della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto;
8 l'applicabilità degli interessi moratori ex d. lvo n. 231/02
conseguiva ad un favorevole consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
L ha presentato appello avverso al predetta Parte_2
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sul difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
gli argomenti posti alla base del rigetto erano generici in quanto non si era tenuta in considerazione la peculiarità del caso specifico;
il preteso inadempimento contrattuale era solo l'effetto dell'applicazione dell'art.
1. comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006, la cui legittimità
era stata, in realtà, posta in discussione;
l'applicazione della suddetta fonte normativa, anche per gli anni presi in esame, era giustificata da quanto espressamente previsto dai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario e, nello specifico, il decreto n. 35 del 12/6/2010 per il 2010, il decreto n. 24 del
5/4/2011 per il 2011 e il decreto n. 63 del 26/9/2011 per il 2012, in ottemperanza del decreto n. 67 del 22/6/2012, costituendo presupposto imprescindibile degli accordi negoziali intercorsi tra le parti,
soprattutto in relazione alla determinazione del corrispettivo delle
9 prestazioni acquistate;
rilevava, quindi, l'accertamento sulla legittimità
dell'esercizio del proprio potere autoritativo da parte del Commissario
ad acta e, quindi, l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 33
del d.lvo 31/3/1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della Legge
21/7/2000 e come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 204/2004 con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2)sull'eccezione di prescrizione del credito;
la questione era stata risolta sulla base di principi che valevano per le farmacie convenzionate e non per le strutture sanitarie accreditate;
non andava applicato il DPR n.371/1998 che valeva per le farmacie convenzionate ma l'art.8 quinquies del d. lvo n. 502/1992 secondo il quale il numero delle prestazioni acquistate nel corso dell'esercizio era predeterminato nel suo ammontare, oltre che nel corrispettivo dovuto, fatta salva una verifica a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività
effettivamente svolte, in rapporto ai limiti di spesa complessivi previsti per la branca specialistica di appartenenza;
ne conseguiva che la struttura sanitaria accreditata erogava le prestazioni pattuite
10 suddividendole su dodici mensilità, con emissione per ognuna di specifica fattura e non di un unico documento contabile annuo e ciò
valeva anche nel caso in esame come desumibile anche dall'art. 7 dei contratti stipulati tra le parti;
le obbligazioni erano, quindi, periodiche e, quindi, per la tardività della messa in mora la prescrizione era ampiamente decorsa;
3)sulla legittimità dell'applicazione del c.d. sconto e sull'applicabilità del c.d. sconto su base negoziale;
l'appellante chiariva che la Corte Costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità rispetto al profilo secondo il quale le tariffe erano riferite ai dati pregressi e risalenti nel tempo, e comunque inadeguati a garantire un margine di utile ai soggetti erogatori, in quanto, in relazione a detti profili assumeva rilievo la particolarità del
SSN e ribadiva la legittima applicazione del c.d. sconto anche al triennio 2010 – 2012 in ottemperanza ai Decreti del Commissario ad
Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario in attuazione decreto n. 67 del 22/06/2012, tutti aventi forza e valore di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 83, Legge n. 191/2009, nonché in applicazione dell'unica normativa in realtà vigente, in attesa della
11 ridefinizione del tariffario regionale poi intervenuta dal febbraio 2013
con l'emanazione del decreto n. 32 del 27/03/2013; inoltre la suddetta norma posta alla base dello sconto applicato non era riferita in modo esplicito al triennio 2007 – 2009; gli articoli 4 e 5 dell'accordo facevano ritenere che comunque lo sconto fosse stato contrattualizzato quale espressione dell'autonomia negoziale;
era , invece, illogico ritenere che lo sconto rilevasse solo sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca;
invero le modalità di remunerazione delle prestazioni e di determinazione dei limiti di spesa fissati per ciascuna branca erano fattispecie intrinsecamente collegate, come poteva evincersi dalla disciplina legale e contrattuale in materia di fissazione dei limiti di spesa di branca, ovvero la regressione tariffaria unica (R.T.U.), la cui funzione era quella di consentire il rientro totale dallo sforamento,
garantendo però allo stesso tempo il volume delle prestazioni rese poiché quando dal consuntivo annuale risultava che erano state erogate dai centri privati più prestazioni di quelle programmate si riduceva in proporzione il prezzo unitario originariamente fissato per ciascuna prestazione dal predeterminato tariffario;
pertanto l'art. 5 del contratto
12 era una clausola di salvaguardia da non riferire ai soli tetti di spesa di branca, ma anche finalizzata a mantenere immutati i costi del contratto, anche nell'ipotesi di un mutamento delle tariffe;
4)sul superamento del limite di spesa;
non era irrilevante la questione del superamento dei limiti di spesa in quanto sulla base dell'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria unica il valore delle singole prestazioni rese poteva essere rideterminato e con esso il valore complessivo del contratto, con richiesta di emissione di una nota di credito da parte della struttura corrispondente all'incidenza percentuale del suo volume di prestazioni sull'extra budget complessivo;
nel concreto , negli anni di riferimento, nella branca di appartenenza dell'appellata ( Controparte_3
, vi era stato uno sforamento a seguito
[...]
dell'applicazione della regressione che aveva comportato per la stessa l'emissione di note di credito a favore dell' ; ne CP_1
conseguiva che l'aumento del valore delle prestazioni erogate, in ragione dell'adeguamento dovuto all'abrogazione dello sconto, non avrebbe potuto comportare altro che l'applicazione di una maggiore regressione per rientrare da un maggiore sforamento del budget di
13 branca;
pertanto, una volta preso atto del superamento dei limiti di spesa e del ridimensionamento del valore delle prestazioni a causa del meccanismo della regressione non potevano essere dovute le ulteriori somme richieste, poiché non avrebbero fatto altro che aggravare lo sforamento;
5)sul riconoscimento degli interessi moratori ex d.lvo n.
231/2002; fermo restando il carattere assorbente dei precedenti motivi,
l'appellante contestava il riconoscimento, quali accessori della sorta capitale riconosciuta, degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 dlvo n.
231/2002 in quanto nel regime delle convenzioni con il SSN i rapporti fra le strutture private e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria vi era un rapporto di natura meramente negoziale, ma concessioni ex lege di attività di servizio pubblico;
le norme in questione potevano,
invece, essere applicate solo ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale;
la censura si estendeva alla decorrenza di tali interessi in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale , in tema di contabilità delle e di affidamento del proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 r.d.l. n. 375 del 1936 e succ. mod., il pagamento
14 dei relativi debiti doveva essere effettuato tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura quarable delle relative obbligazioni e necessità di costituzione in mora per la maturazione degli interessi moratori;
ne conseguiva che gli accessori non potevano essere concessi dalla scadenza delle fatture, tra l'altro nemmeno emesse, ma al massimo dalla costituzione in mora del 3/7/2021, quale primo atto con cui ne era stata chiesta la corresponsione.
Il Controparte_2
si costituiva ed eccepiva in primis l'inammissibilità dell'appello ex
[...]
art.342 cpc ed ex art.348 bic cpc.
Nel merito contro deduceva affermando che:
non vi era difetto di giurisdizione come affermato anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione;
nel caso di specie, la controversia aveva ad oggetto esclusivamente il diritto soggettivo dell'opposta a vedersi riconosciuti una serie di importi a titolo di mancata parziale remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate negli anni in questione e non corrisposti dall' Parte_1
sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dello sconto tariffario ex lege n. 296/2006 oltre l'esclusivo triennio 2007-2009; la domanda
15 azionata non aveva mai inteso contestare la determinazione dei tetti di spesa, ma la sola ultrattività della previsione normativa sullo sconto tariffario, in realtà abrogata;
i principi di diritto applicati dal Tribunale, sulla scorta di precedenti decisioni della Suprema Corte, in tema di prescrizione erano corretti;
invero il pagamento delle prestazioni sanitarie era , in ogni caso, subordinato alle operazioni di verifica da parte dell'
come accadeva per le farmacie;
la portata temporale dello sconto tariffario in questione era stata affermata in sede di legittimità e recepita da tutti i Tribunali campani;
gli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti per gli anni in questione erano stati correttamente interpretati dal Tribunale anche perché per gli successivi al triennio 2007-2009 non operava più l''art. 1, comma 796,
lett. o) della l. n.296/2006; inoltre la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3175/2022 aveva chiarito come il legislatore, attraverso interventi normativi successivi alla Legge n.296/2006, non solo non aveva confermato lo sconto tariffario, ma aveva addirittura ritenuto tale strumento di scontistica forfettaria non conforme al perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed appropriatezza del sistema
16 sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe e confermando, dunque, il chiaro intendimento di superare definitivamente la disciplina della tariffazione forfettaria, considerata meramente transitoria ed inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione della spesa sanitaria;
qualora l' avesse voluto recepire il meccanismo dello sconto tariffario sulla remunerazione delle prestazioni all'interno del contratto, nonostante l'inefficacia della norma, avrebbe dovuto esprimerla in contratto, attraverso appropriate locuzioni tese a chiarire l'accordo delle parti sull'applicabilità dello sconto nonostante l'intervenuta inefficacia della norma di riferimento, in quanto temporalmente limitata al triennio 2007-2009;
in tema di superamento dei tetti di spesa andava precisato che lo sconto tariffario aveva rappresentato, nel solo triennio 2007/2009, uno strumento che imponeva un taglio istantaneo e lineare del 20%
sull'originaria tariffa prevista per la remunerazione delle prestazioni,
mentre il tetto di spesa costituiva il risultato della programmazione della spesa sanitaria e si applicava attraverso un procedimento, cui partecipavano le parti contraenti, fondato su quantità e prezzi delle
17 prestazioni già predeterminati sulla base del vigente tariffario;
da tale ragionamento conseguiva che la regressione tariffaria unica, quale meccanismo di riduzione del fatturato dei centri della stessa branca,
rappresentava solo l'esito eventuale dell'attuazione del monitoraggio,
controllo e consuntivo dei tetti di spesa;
in sostanza lo sconto tariffario era un istituto generalizzato, costante ed istantaneo, mentre la regressione tariffaria era un istituto meramente eventuale, a formazione progressiva, definibile a consuntivo, e ripartito fra tutte le strutture sanitarie della branca;
in ogni caso l'appellante non aveva provato tale superamento dei tetti di spesa non avendo allegato le risultanze dei Tavoli tecnici, prescritti in contratto per la corretta definizione dei protocolli previsti, le delibere del Direttore Generale di approvazione dei consuntivi per gli anni in questioni, unici documenti in grado di attestare in via definitiva l'operato dell' e l'eventuale sforamento del budget di branca, nel caso di specie Patologia clinica e
Cardiologia e l'attività di monitoraggio, anche in merito all'indicazione della data presuntiva e della data certa di esaurimento del budget, determinanti al fine di consentire la verifica della congruità
dell'operato dell' attraverso il loro confronto;
per di più l' [...]
[...]
[...] avrebbe dovuto rielaborare ex novo, sulla base di tutta la Pt_3
necessaria procedura per accertare il superamento dei tetti di spesa alla luce della remunerazione delle prestazioni a tariffa piena, anziché
scontata, non potendo un ipotetico superamento del tetto di spesa legittimamente assumersi su dati pregressi, poiché inficiati e resi inutilizzabili da un nuovo elemento, ossia l'invalida applicazione dello sconto tariffario e la dovuta remunerazione a tariffa piena e non scontata;
la disciplina sugli interessi moratori, ai sensi del d. lvo n.231/2002, così come modificato dal l. lvo. n.192/2012, era pienamente applicabile secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l' Parte_1
e la struttura accreditata, in quanto rientranti nel novero delle transazioni commerciali.
Occorre verificare in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342 cpc ed ex art.348 bis cpc.
In relazione all'art.342 cpc l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
19 alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass. n.
13535/2018).
Quanto all'altra questione va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350 cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è precluso alla Corte esaminare tale eccezione(cfr. Cass.
sent.n.14696/2016).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Sulla base del criterio del petitum sostanziale, l'oggetto della tutela si sostanzia non nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento,
attività devoluta al giudice ordinario.
In altri termini la domanda, così come proposta, non mira contestare la fonte dei compensi, bensì la sua corretta applicazione determinando la configurabilità di un diritto soggettivo di pagamento che, quali che ne siano le voci costitutive, può essere direttamente accertato e sindacato dal giudice ordinario. 20 Lo stesso discorso vale per la pretesa afferente la "scontistica",
non essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione ed essendo, di conseguenza, la posizione giuridica soggettiva azionata astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria
(cfr. sent. Cass. n. sez. un. n.22646/2016; sent. Cass. sez. un. n.
28053/2018; sent. Cass. sez. un. n.1602/2002; ord. Cass. n.25/2024)
L'eccezione di prescrizione quinquennale va rigettata.
Invero la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cc n. 4
per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel 21 tempo e autonome le une dalle altre, ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi , nè con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più
versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cc (cfr.sent. Cass.n.9295/1993;
sent. Cass. n.26161/2006; sent. Cass.n.30546/2017).
Nel caso di specie vi è un'obbligazione unitaria ad esecuzione ripartita proprio perché la periodicità è connessa alla presentazione di rendiconti.
La contestata scontistica non poteva essere applicata oltre il triennio 2007-2009.
Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della l.n.296/2006 art.1 comma 796 lett.o) è limitato al solo triennio 2007-2009.
22 Invero il successivo d.l.n. 248/2007 convertito nella l.n.31/2008
avente ad oggetto “la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” non prorogava la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006 e l'art.79 d.l. n.112/2008 convertito nella l.n.133/2008, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni", confermando la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.
Tale ragionamento era confermato dalla Corte Costituzionale
nella sent. n.94/2009 nella quale dichiarava infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina in questione di cui alla legge finanziaria del
23 2006 (cfr. sent. Cass. n.10582/2018; sent. Cass. n.18790/2021; sent.
Cass. n.3175/2022).
Neanche può dirsi che lo sconto fosse stato contrattualizzato perché proprio sulla base della normativa successiva che aveva interpretato in senso restrittivo la legge finanziaria del 2006 sarebbe stato necessario a livello contrattuale precisare in modo inequivoco la persistenza di tale scontistica;
in questo senso il mero riferimento al netto di tale sconto in tema di superamento dei limiti di spesa non era sufficiente al fine di ritenere che le parti avessero voluto contrattualizzare lo sconto oltre il triennio 2007-2009.
La questione del superamento del tetto di spesa così come eccepita in primo grado dall'appellante non è stata affatto dimostrata per mancato assolvimento dell'onere della prova ricadente sull'
In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura
24 sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cc, a carico della parte debitrice (cfr. sent. Pt_2
Cass.n.17437/2016; sent. Cass.n.3403/2018).
Invero quest'ultima non ha esibito alcunché a livello documentale al fine di dimostrare che era stato riscontrato un superamento del tetto di spesa sulla base dell'articolata procedura prevista dalla legge.
Sulla base di tale mancato assolvimento dell'onere probatorio non è dimostrato che il superamento del tetto di spesa possa aver inciso sul pagamento delle prestazioni oggetto della domanda della parte attrice.
Non è accoglibile neanche l'ultimo motivo in ordine all'applicabilità in tema di interessi moratori del d.lvo 231/2002.
Anche le prestazioni in favore di un ente pubblico, comprese quelle in campo sanitario, costituiscono transazioni commerciali ai sensi del predetto decreto;
non è ostacolo a tale interpretazione il fatto che tali accordi vengano stipulati, secondo l'iter delineato dal dlvo
25 n.502/92 o di una sequenza operativa nella cui fase iniziale vengono emessi atti, quali autorizzazione e accreditamento manifestazione di una evidente potestà di attribuita alla P.A. Per_1
A seguito dell' accreditamento che, quale concessione, abilita la struttura, previamente autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria, ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico e che è espressione della supremazia dell'ente pubblico e della spendita di poteri pubblicistici intesi a determinare i livelli prestazionali imposti all'accreditato,
attraverso una sequenza gestionale lo ius imperii passa a un accessorio esercizio dello ius privatorum e, quindi, alla stipulazione di un contratto a mezzo del quale su un piano tendenzialmente paritario si procede alla gestione della concessione stessa con la determinazione degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti e del conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli (cfr.sent.Cass.n.17341/2017).
Sulla base di tale ragionamento alle somme riconosciute a favore della parte appellata poteva applicarsi il dlvo 231/2002.
26 La questione relativa alla decorrenza degli interessi moratori non
è stata proposta in primo grado e, quindi, è inammissibile in appello per violazione dell'art.345 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 26.001,00 E-
52.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
27 4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
28 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
4 cc o , eventualmente, decennale per la differenza richiesta
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
dr. Vito Colucci Presidente d.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere d.ssa Marcella Pizzillo Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n.179/2022 RGN
TRA
in persona del lr pt rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv.Franco Marruso e dall'avv.Emma Tortora ed elettivamente domiciliata presso la U.O.C. Gestione degli Affari Legali e del Contenzioso dell' sita in alla via Nizza CP_1 Pt_1
146- appellante
E in Controparte_2 persona del lr pt rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Ferraro, dall'avv. Vincenzo Mirra e dall'avv. Paolo Galluccio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti avvocati sito in Santa Maria Capua Vetere alla via Melorio n.21 – appellato
AVENTE AD OGGETTO: appello avverso l'ordinanza ex art.702
bis cpc del Tribunale di Salerno emessa il 10/2/2022 e non notificata.
1 SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI
Per l'appellante: chiedeva l'accoglimento dell'appello e conseguentemente, in via pregiudiziale, che fosse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, in favore del Giudice amministrativo, con ogni conseguente statuizione di legge e, nel merito, in via principale, che fosse accertata e dichiarata l'inammissibilità e/o l'infondatezza di ogni avversa pretesa, a qualsivoglia titolo avanzata, ovvero la sua estinzione per decorrenza dei termini prescrizionali e, comunque, che null'altro fosse dovuto a titolo di differenze sul corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate,
in regime di accreditamento con il SSN, negli anni 2011, 2012 e 2013
e, in via gradata, nella denegata ipotesi in cui si dovessero ritenere in tutto o in parte fondate le avverse pretese, che fossero riconosciuti i relativi accessori di legge, in favore dell'appellata, solo a decorrere dalla costituzione in mora del 3/7/2021, il tutto con la vittoria delle spese e delle competenze per il doppio grado di giudizio;
per l'appellato: chiedeva il rigetto dell'appello con la vittoria delle spese e delle competenze con attribuzione ai procuratori costituiti.
2 La causa passava in decisione mediante il deposito di note di trattazione scritta, pervenute prima del 6 febbraio 2025 e con ordinanza del 13 febbraio 2025 venivano concessi i termini di cui all'art.190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis cp, il
[...]
adiva il Tribunale di Salerno Controparte_2
esponendo che: era convenzionata con il SSN e di operare in regime di accreditamento definitivo per l'erogazione di prestazioni di laboratorio di analisi chimico- cliniche ed istologiche e cardiologia ex d. lvo
502/1992 e successive modifiche e l. n. 724/1994, regolarmente contrattualizzate per il periodo dall'1/4/2011 al 28/2/2013; che l'
[...]
, in relazione alle prestazioni eseguite nei predetti periodi, Parte_2
procedeva all'applicazione del c.d. sconto tariffario ex art. 1 lett. O)
comma 796 della L. 296/06, prendendo in considerazione l'ultrattività
successiva al triennio 2007/2009 della richiamata normativa.
La ricorrente deduceva che fosse illegittima l'applicazione dello sconto in quanto la normativa che l'aveva introdotto era relativa al
3 triennio 2007 – 2009 con conseguente inapplicabilità a periodi successivi come confermato anche dalla Corte Costituzionale che aveva ritenuto la legittimità costituzionale della norma per la sua limitata portata temporale.
Il Centro in questione concludeva chiedendo che fosse accertato e dichiarato che lo sconto tariffario di cui all'art. 1 comma 796 lettera
O) L. 296/06 non poteva essere applicato alle prestazioni erogate dal ricorrente in favore dell' per il periodo dall'1/4/2011 al CP_1
28/2/2013 perché inapplicabile ad un periodo successivo al triennio
2007 - 2009; conseguentemente chiedeva che fosse accertato e dichiarato che avesse diritto al pagamento della somma di € 32.172,19
per le prestazioni rese nel periodo dall'1/4/2011 al 28/2/2013
indebitamente detratte con la condanna della resistente al pagamento della predetta somma oltre interessi come per legge ex d.lvo 231/02 e successive modifiche e/o integrazioni.
L' si costituiva, eccependo, in via preliminare, il Parte_2
difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la prescrizione della pretesa creditoria per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n.
4 relativamente alle fatture emesse nei mesi di aprile, maggio e giugno
2011, dato che il primo atto interruttivo della prescrizione era intervenuto solo il 3/7/21.
Nel merito rilevava che fosse legittimo applicare lo sconto tariffario per gli anni 2010-2012 poiché avvenuto in ottemperanza ai decreti del Commissario regionale “ad acta” n. 35 del 12/6/10 per il
2010, n. 24 del 5/4/11 e n. 63 del 26/9/11 per il 2011 e n. 67 del
22/6/12 per il 2012, non solo non impugnati ma anche recepiti nei contratti ex art. 8 quinquies d. lvo n. 502/92 intercorsi tra le parti, che l'estensione dello sconto agli anni successivi al 2009 era giustificata dall'applicazione diretta di una normativa nazionale ancora vigente in attesa della ridefinizione o revisione del tariffario regionale, che era intervenuta, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, solo nel
2013 con decreto n. 32 del 27/3/13, che, in ogni caso, le somme pretese non erano dovute anche in ragione del superamento del tetto di spesa fissato dall' per gli anni in questione, tanto che parte attrice era stata remunerata con applicazione della regressione tariffaria e che la pretesa degli interessi moratori ex d. lvo n. 231/02 era infondata,
non configurandosi nel caso di specie una transazione commerciale.
5 La resistente concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito e, nel merito, il rigetto delle avverse domande.
All'udienza del 18/1/22 la causa veniva riservata in decisione.
Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava la
[...]
al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di € CP_1
26.552,61, oltre interessi moratori di cui agli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 231/02
e successive modifiche e applicava in tema di spese il principio della soccombenza.
Il Giudice di primo grado perveniva a tale decisione sulla base delle seguenti argomentazioni:
rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione ritenendo che le pretese della parte attrice rientrassero nell'alveo dei diritti soggettivi;
in relazione alla prescrizione riteneva che la prescrizione non fosse quinquennale perché l'obbligazione in questione non era periodica o di durata in quanto la periodicità conseguiva solo ad esigenze di rendiconto, ma decennale;
rilevava che vi fosse un atto interruttivo costituito dalla messa in mora del 3/7/21 e che, quindi, al prescrizione fosse maturata per le differenze di corrispettivo richieste
6 per le fatture dei mesi di aprile, maggio e giugno del 2011, per un totale di € 4.440,96;
l'art. 1, co. 796, lett. o), l. n. 296/2006 espressamente disciplinava la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009 e pertanto, non essendo stata prorogata dal d.l. n.
248/07, conv. nella l. n. 31/08, non poteva trovare applicazione oltre il predetto arco temporale;
sulla base degli accordi intervenuti tra le parti non poteva dirsi tale sconto fosse stato contrattualizzato;
l'art. 4 Ic del contratto in cui era espressamente richiamato lo sconto ex l. n. 296/2006, era destinato a disciplinare il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni e stabiliva che il limite di spesa invalicabile per gli anni 2010,
2011,2012 e 2013 era determinato al netto di detto sconto e, quindi, il richiamo rilevava sotto il diverso profilo della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca;
l'altro richiamo allo sconto di cui all'art.5 del contratto serviva solo a stabilire tra le parti l'applicazione di uno sconto solo se previsto dalla legge;
7 l'eccezione dell' secondo cui le somme decurtate a titolo di sconto non potevano essere riconosciute per l'esistenza del limite finanziario costituito dal tetto di spesa andava rigettata in primis per mancanza di una prova adeguata;
in ogni caso tale superamento dei tetti di spesa non avrebbe pregiudicato il diritto dell'attrice ad ottenere il pagamento delle somme indebitamente decurtate a titolo di sconto tariffario, rientrando queste tra le prestazioni legittimamente eseguite dalla struttura accreditata sulla base delle previsioni contrattuali viziate nella parte in cui avevano richiamato uno sconto non più applicabile per legge;
in sostanza la resistente non poteva beneficiare mediante il richiamo al tetto di spesa annuale, di un'erronea interpretazione della legge al fine di sottrarsi al pagamento di quanto legittimamente preteso dalla struttura privata, essendo il limite di budget un inconveniente di fatto conseguente ad una non corretta condotta tenuta dalla stessa sulla quale soltanto, quindi, gravava l'onere di rielaborare tutta la programmazione finanziaria della macroarea, quindi, della branca, nel periodo oggetto di causa, applicando a monte, correttamente, le tariffe all'epoca vigenti, senza le decurtazioni a titolo di sconto;
8 l'applicabilità degli interessi moratori ex d. lvo n. 231/02
conseguiva ad un favorevole consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
L ha presentato appello avverso al predetta Parte_2
sentenza deducendo i seguenti motivi:
1)sul difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;
gli argomenti posti alla base del rigetto erano generici in quanto non si era tenuta in considerazione la peculiarità del caso specifico;
il preteso inadempimento contrattuale era solo l'effetto dell'applicazione dell'art.
1. comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006, la cui legittimità
era stata, in realtà, posta in discussione;
l'applicazione della suddetta fonte normativa, anche per gli anni presi in esame, era giustificata da quanto espressamente previsto dai decreti del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario e, nello specifico, il decreto n. 35 del 12/6/2010 per il 2010, il decreto n. 24 del
5/4/2011 per il 2011 e il decreto n. 63 del 26/9/2011 per il 2012, in ottemperanza del decreto n. 67 del 22/6/2012, costituendo presupposto imprescindibile degli accordi negoziali intercorsi tra le parti,
soprattutto in relazione alla determinazione del corrispettivo delle
9 prestazioni acquistate;
rilevava, quindi, l'accertamento sulla legittimità
dell'esercizio del proprio potere autoritativo da parte del Commissario
ad acta e, quindi, l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 33
del d.lvo 31/3/1998 n. 80, nel testo sostituito dall'art. 7 della Legge
21/7/2000 e come risultante a seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte
Costituzionale n. 204/2004 con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
2)sull'eccezione di prescrizione del credito;
la questione era stata risolta sulla base di principi che valevano per le farmacie convenzionate e non per le strutture sanitarie accreditate;
non andava applicato il DPR n.371/1998 che valeva per le farmacie convenzionate ma l'art.8 quinquies del d. lvo n. 502/1992 secondo il quale il numero delle prestazioni acquistate nel corso dell'esercizio era predeterminato nel suo ammontare, oltre che nel corrispettivo dovuto, fatta salva una verifica a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività
effettivamente svolte, in rapporto ai limiti di spesa complessivi previsti per la branca specialistica di appartenenza;
ne conseguiva che la struttura sanitaria accreditata erogava le prestazioni pattuite
10 suddividendole su dodici mensilità, con emissione per ognuna di specifica fattura e non di un unico documento contabile annuo e ciò
valeva anche nel caso in esame come desumibile anche dall'art. 7 dei contratti stipulati tra le parti;
le obbligazioni erano, quindi, periodiche e, quindi, per la tardività della messa in mora la prescrizione era ampiamente decorsa;
3)sulla legittimità dell'applicazione del c.d. sconto e sull'applicabilità del c.d. sconto su base negoziale;
l'appellante chiariva che la Corte Costituzionale aveva ritenuto non fondata la questione di legittimità rispetto al profilo secondo il quale le tariffe erano riferite ai dati pregressi e risalenti nel tempo, e comunque inadeguati a garantire un margine di utile ai soggetti erogatori, in quanto, in relazione a detti profili assumeva rilievo la particolarità del
SSN e ribadiva la legittima applicazione del c.d. sconto anche al triennio 2010 – 2012 in ottemperanza ai Decreti del Commissario ad
Acta per l'Attuazione del Piano di Rientro del disavanzo sanitario in attuazione decreto n. 67 del 22/06/2012, tutti aventi forza e valore di legge, ai sensi dell'art. 2, comma 83, Legge n. 191/2009, nonché in applicazione dell'unica normativa in realtà vigente, in attesa della
11 ridefinizione del tariffario regionale poi intervenuta dal febbraio 2013
con l'emanazione del decreto n. 32 del 27/03/2013; inoltre la suddetta norma posta alla base dello sconto applicato non era riferita in modo esplicito al triennio 2007 – 2009; gli articoli 4 e 5 dell'accordo facevano ritenere che comunque lo sconto fosse stato contrattualizzato quale espressione dell'autonomia negoziale;
era , invece, illogico ritenere che lo sconto rilevasse solo sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca;
invero le modalità di remunerazione delle prestazioni e di determinazione dei limiti di spesa fissati per ciascuna branca erano fattispecie intrinsecamente collegate, come poteva evincersi dalla disciplina legale e contrattuale in materia di fissazione dei limiti di spesa di branca, ovvero la regressione tariffaria unica (R.T.U.), la cui funzione era quella di consentire il rientro totale dallo sforamento,
garantendo però allo stesso tempo il volume delle prestazioni rese poiché quando dal consuntivo annuale risultava che erano state erogate dai centri privati più prestazioni di quelle programmate si riduceva in proporzione il prezzo unitario originariamente fissato per ciascuna prestazione dal predeterminato tariffario;
pertanto l'art. 5 del contratto
12 era una clausola di salvaguardia da non riferire ai soli tetti di spesa di branca, ma anche finalizzata a mantenere immutati i costi del contratto, anche nell'ipotesi di un mutamento delle tariffe;
4)sul superamento del limite di spesa;
non era irrilevante la questione del superamento dei limiti di spesa in quanto sulla base dell'applicazione del meccanismo della regressione tariffaria unica il valore delle singole prestazioni rese poteva essere rideterminato e con esso il valore complessivo del contratto, con richiesta di emissione di una nota di credito da parte della struttura corrispondente all'incidenza percentuale del suo volume di prestazioni sull'extra budget complessivo;
nel concreto , negli anni di riferimento, nella branca di appartenenza dell'appellata ( Controparte_3
, vi era stato uno sforamento a seguito
[...]
dell'applicazione della regressione che aveva comportato per la stessa l'emissione di note di credito a favore dell' ; ne CP_1
conseguiva che l'aumento del valore delle prestazioni erogate, in ragione dell'adeguamento dovuto all'abrogazione dello sconto, non avrebbe potuto comportare altro che l'applicazione di una maggiore regressione per rientrare da un maggiore sforamento del budget di
13 branca;
pertanto, una volta preso atto del superamento dei limiti di spesa e del ridimensionamento del valore delle prestazioni a causa del meccanismo della regressione non potevano essere dovute le ulteriori somme richieste, poiché non avrebbero fatto altro che aggravare lo sforamento;
5)sul riconoscimento degli interessi moratori ex d.lvo n.
231/2002; fermo restando il carattere assorbente dei precedenti motivi,
l'appellante contestava il riconoscimento, quali accessori della sorta capitale riconosciuta, degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 dlvo n.
231/2002 in quanto nel regime delle convenzioni con il SSN i rapporti fra le strutture private e gli enti pubblici preposti all'attività sanitaria vi era un rapporto di natura meramente negoziale, ma concessioni ex lege di attività di servizio pubblico;
le norme in questione potevano,
invece, essere applicate solo ai pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale;
la censura si estendeva alla decorrenza di tali interessi in quanto secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale , in tema di contabilità delle e di affidamento del proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'art. 5 r.d.l. n. 375 del 1936 e succ. mod., il pagamento
14 dei relativi debiti doveva essere effettuato tramite mandati tratti sulle tesorerie, con conseguente natura quarable delle relative obbligazioni e necessità di costituzione in mora per la maturazione degli interessi moratori;
ne conseguiva che gli accessori non potevano essere concessi dalla scadenza delle fatture, tra l'altro nemmeno emesse, ma al massimo dalla costituzione in mora del 3/7/2021, quale primo atto con cui ne era stata chiesta la corresponsione.
Il Controparte_2
si costituiva ed eccepiva in primis l'inammissibilità dell'appello ex
[...]
art.342 cpc ed ex art.348 bic cpc.
Nel merito contro deduceva affermando che:
non vi era difetto di giurisdizione come affermato anche dalle sezioni unite della Corte di Cassazione;
nel caso di specie, la controversia aveva ad oggetto esclusivamente il diritto soggettivo dell'opposta a vedersi riconosciuti una serie di importi a titolo di mancata parziale remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate negli anni in questione e non corrisposti dall' Parte_1
sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dello sconto tariffario ex lege n. 296/2006 oltre l'esclusivo triennio 2007-2009; la domanda
15 azionata non aveva mai inteso contestare la determinazione dei tetti di spesa, ma la sola ultrattività della previsione normativa sullo sconto tariffario, in realtà abrogata;
i principi di diritto applicati dal Tribunale, sulla scorta di precedenti decisioni della Suprema Corte, in tema di prescrizione erano corretti;
invero il pagamento delle prestazioni sanitarie era , in ogni caso, subordinato alle operazioni di verifica da parte dell'
come accadeva per le farmacie;
la portata temporale dello sconto tariffario in questione era stata affermata in sede di legittimità e recepita da tutti i Tribunali campani;
gli artt. 4 e 5 dei contratti sottoscritti per gli anni in questione erano stati correttamente interpretati dal Tribunale anche perché per gli successivi al triennio 2007-2009 non operava più l''art. 1, comma 796,
lett. o) della l. n.296/2006; inoltre la Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3175/2022 aveva chiarito come il legislatore, attraverso interventi normativi successivi alla Legge n.296/2006, non solo non aveva confermato lo sconto tariffario, ma aveva addirittura ritenuto tale strumento di scontistica forfettaria non conforme al perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità ed appropriatezza del sistema
16 sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe e confermando, dunque, il chiaro intendimento di superare definitivamente la disciplina della tariffazione forfettaria, considerata meramente transitoria ed inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione della spesa sanitaria;
qualora l' avesse voluto recepire il meccanismo dello sconto tariffario sulla remunerazione delle prestazioni all'interno del contratto, nonostante l'inefficacia della norma, avrebbe dovuto esprimerla in contratto, attraverso appropriate locuzioni tese a chiarire l'accordo delle parti sull'applicabilità dello sconto nonostante l'intervenuta inefficacia della norma di riferimento, in quanto temporalmente limitata al triennio 2007-2009;
in tema di superamento dei tetti di spesa andava precisato che lo sconto tariffario aveva rappresentato, nel solo triennio 2007/2009, uno strumento che imponeva un taglio istantaneo e lineare del 20%
sull'originaria tariffa prevista per la remunerazione delle prestazioni,
mentre il tetto di spesa costituiva il risultato della programmazione della spesa sanitaria e si applicava attraverso un procedimento, cui partecipavano le parti contraenti, fondato su quantità e prezzi delle
17 prestazioni già predeterminati sulla base del vigente tariffario;
da tale ragionamento conseguiva che la regressione tariffaria unica, quale meccanismo di riduzione del fatturato dei centri della stessa branca,
rappresentava solo l'esito eventuale dell'attuazione del monitoraggio,
controllo e consuntivo dei tetti di spesa;
in sostanza lo sconto tariffario era un istituto generalizzato, costante ed istantaneo, mentre la regressione tariffaria era un istituto meramente eventuale, a formazione progressiva, definibile a consuntivo, e ripartito fra tutte le strutture sanitarie della branca;
in ogni caso l'appellante non aveva provato tale superamento dei tetti di spesa non avendo allegato le risultanze dei Tavoli tecnici, prescritti in contratto per la corretta definizione dei protocolli previsti, le delibere del Direttore Generale di approvazione dei consuntivi per gli anni in questioni, unici documenti in grado di attestare in via definitiva l'operato dell' e l'eventuale sforamento del budget di branca, nel caso di specie Patologia clinica e
Cardiologia e l'attività di monitoraggio, anche in merito all'indicazione della data presuntiva e della data certa di esaurimento del budget, determinanti al fine di consentire la verifica della congruità
dell'operato dell' attraverso il loro confronto;
per di più l' [...]
[...]
[...] avrebbe dovuto rielaborare ex novo, sulla base di tutta la Pt_3
necessaria procedura per accertare il superamento dei tetti di spesa alla luce della remunerazione delle prestazioni a tariffa piena, anziché
scontata, non potendo un ipotetico superamento del tetto di spesa legittimamente assumersi su dati pregressi, poiché inficiati e resi inutilizzabili da un nuovo elemento, ossia l'invalida applicazione dello sconto tariffario e la dovuta remunerazione a tariffa piena e non scontata;
la disciplina sugli interessi moratori, ai sensi del d. lvo n.231/2002, così come modificato dal l. lvo. n.192/2012, era pienamente applicabile secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l' Parte_1
e la struttura accreditata, in quanto rientranti nel novero delle transazioni commerciali.
Occorre verificare in primis se l'appello sia inammissibile ex art.342 cpc ed ex art.348 bis cpc.
In relazione all'art.342 cpc l'impugnazione in questione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando
19 alla parte volitiva una parte argomentativa che va a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (cfr. ord.Cass. n.
13535/2018).
Quanto all'altra questione va detto che la facoltà di rendere l'ordinanza di cui all'art.348 bis cpc deve essere esercitata all'udienza di cui all'art.350 cpc prima di procedere alla trattazione per cui in sede di decisione è precluso alla Corte esaminare tale eccezione(cfr. Cass.
sent.n.14696/2016).
Nel merito l'appello è infondato e come tale va rigettato.
Sulla base del criterio del petitum sostanziale, l'oggetto della tutela si sostanzia non nel controllo di legittimità dell'esercizio dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione, bensì nella verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento,
attività devoluta al giudice ordinario.
In altri termini la domanda, così come proposta, non mira contestare la fonte dei compensi, bensì la sua corretta applicazione determinando la configurabilità di un diritto soggettivo di pagamento che, quali che ne siano le voci costitutive, può essere direttamente accertato e sindacato dal giudice ordinario. 20 Lo stesso discorso vale per la pretesa afferente la "scontistica",
non essendo ravvisabili nel procedimento di accertamento del quantum elementi di discrezionalità amministrativa implicanti valutazione comparativa degli interessi pubblici e di quelli privati, ma esclusivamente parametri normativi predeterminati, di cui si contesta la corretta applicazione ed essendo, di conseguenza, la posizione giuridica soggettiva azionata astrattamente qualificabile come diritto soggettivo ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria
(cfr. sent. Cass. n. sez. un. n.22646/2016; sent. Cass. sez. un. n.
28053/2018; sent. Cass. sez. un. n.1602/2002; ord. Cass. n.25/2024)
L'eccezione di prescrizione quinquennale va rigettata.
Invero la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 cc n. 4
per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata,
caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo, con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel 21 tempo e autonome le une dalle altre, ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi , nè con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più
versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 cc (cfr.sent. Cass.n.9295/1993;
sent. Cass. n.26161/2006; sent. Cass.n.30546/2017).
Nel caso di specie vi è un'obbligazione unitaria ad esecuzione ripartita proprio perché la periodicità è connessa alla presentazione di rendiconti.
La contestata scontistica non poteva essere applicata oltre il triennio 2007-2009.
Secondo una consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto da praticare, ai sensi della l.n.296/2006 art.1 comma 796 lett.o) è limitato al solo triennio 2007-2009.
22 Invero il successivo d.l.n. 248/2007 convertito nella l.n.31/2008
avente ad oggetto “la proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria” non prorogava la disposizione sullo sconto forfettario previsto con la legge finanziaria del 2006 e l'art.79 d.l. n.112/2008 convertito nella l.n.133/2008, il legislatore ha voluto garantire l'efficienza, l'economicità e l'appropriatezza del Sistema sanitario nazionale, disponendo l'obbligo di adeguamento delle tariffe "nel rispetto del principio di efficienza ed economicità nell'uso delle risorse, secondo i costi standard delle prestazioni", confermando la volontà di superare definitivamente la disciplina transitoria e sommaria della tariffazione forfetaria, in quanto inadeguata a garantire una efficiente ed imparziale allocazione delle risorse ai sensi dell'art. 97 Cost., a tutela del diritto alla salute sancito dall'art. 32 Cost.
Tale ragionamento era confermato dalla Corte Costituzionale
nella sent. n.94/2009 nella quale dichiarava infondata la relativa questione di costituzionalità, a proposito del carattere temporalmente limitato della disciplina in questione di cui alla legge finanziaria del
23 2006 (cfr. sent. Cass. n.10582/2018; sent. Cass. n.18790/2021; sent.
Cass. n.3175/2022).
Neanche può dirsi che lo sconto fosse stato contrattualizzato perché proprio sulla base della normativa successiva che aveva interpretato in senso restrittivo la legge finanziaria del 2006 sarebbe stato necessario a livello contrattuale precisare in modo inequivoco la persistenza di tale scontistica;
in questo senso il mero riferimento al netto di tale sconto in tema di superamento dei limiti di spesa non era sufficiente al fine di ritenere che le parti avessero voluto contrattualizzare lo sconto oltre il triennio 2007-2009.
La questione del superamento del tetto di spesa così come eccepita in primo grado dall'appellante non è stata affatto dimostrata per mancato assolvimento dell'onere della prova ricadente sull'
In tema di pretesa creditoria della struttura sanitaria accreditata per le prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale,
il mancato superamento del tetto di spesa, fissato secondo le norme di legge e nei modi da esse previsti, non integra un fatto costitutivo la cui prova deve essere posta a carico della parte creditrice (struttura
24 sanitaria accreditata), mentre rileva come fatto impeditivo, il suo avvenuto superamento, con conseguente onere della prova, ex art. 2697 cc, a carico della parte debitrice (cfr. sent. Pt_2
Cass.n.17437/2016; sent. Cass.n.3403/2018).
Invero quest'ultima non ha esibito alcunché a livello documentale al fine di dimostrare che era stato riscontrato un superamento del tetto di spesa sulla base dell'articolata procedura prevista dalla legge.
Sulla base di tale mancato assolvimento dell'onere probatorio non è dimostrato che il superamento del tetto di spesa possa aver inciso sul pagamento delle prestazioni oggetto della domanda della parte attrice.
Non è accoglibile neanche l'ultimo motivo in ordine all'applicabilità in tema di interessi moratori del d.lvo 231/2002.
Anche le prestazioni in favore di un ente pubblico, comprese quelle in campo sanitario, costituiscono transazioni commerciali ai sensi del predetto decreto;
non è ostacolo a tale interpretazione il fatto che tali accordi vengano stipulati, secondo l'iter delineato dal dlvo
25 n.502/92 o di una sequenza operativa nella cui fase iniziale vengono emessi atti, quali autorizzazione e accreditamento manifestazione di una evidente potestà di attribuita alla P.A. Per_1
A seguito dell' accreditamento che, quale concessione, abilita la struttura, previamente autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria, ad inserirsi nel servizio sanitario pubblico e che è espressione della supremazia dell'ente pubblico e della spendita di poteri pubblicistici intesi a determinare i livelli prestazionali imposti all'accreditato,
attraverso una sequenza gestionale lo ius imperii passa a un accessorio esercizio dello ius privatorum e, quindi, alla stipulazione di un contratto a mezzo del quale su un piano tendenzialmente paritario si procede alla gestione della concessione stessa con la determinazione degli obblighi che l'accreditato assume a favore degli utenti e del conseguente corrispettivo che l'ente pubblico a sua volta si obbliga a pagargli (cfr.sent.Cass.n.17341/2017).
Sulla base di tale ragionamento alle somme riconosciute a favore della parte appellata poteva applicarsi il dlvo 231/2002.
26 La questione relativa alla decorrenza degli interessi moratori non
è stata proposta in primo grado e, quindi, è inammissibile in appello per violazione dell'art.345 cpc.
Le spese seguono la soccombenza ( scaglione: 26.001,00 E-
52.000,00 E- valori minimi- vanno riconosciute la fase dello studio, la fase introduttiva e quella decisionale;
per la fase della trattazione va riconosciuto il 50% per la sua scarsa significatività)
La Corte dà atto che vi sono i presupposti per l'appellante per l'applicazione dell'art.13 c.1 quater DPR 115/2002
PQM
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l' appellante a pagare le spese del giudizio a favore dell'appellato , spese che liquida in E 4234,5 oltre IVA e CPA se dovute come per legge e il 15% per spese generali con attribuzione a favore dei difensori dichiaratosi antistatari;
27 4) dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1
quater DPR 115/2002
Salerno, 18 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
d.ssa Marcella Pizzillo dr. Vito Colucci
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4 cc o , eventualmente, decennale per la differenza richiesta