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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1512/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4543/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170010367463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 482/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente, poichè non esiste ancora un provvedimento di annullamento della cartella, insiste sulla richiesta di accoglimento del ricorso
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 24/05/2024 ed inviato il 27/05/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania avverso la cartella di pagamento n.
29320170010367463000 notificata il 23/04/2024, relativa a tassa automobilistica anno 2012 per l'autoveicolo targato Targa_1, con la quale viene richiesto il pagamento del complessivo importo di € 269,25.
Eccepisce la prescrizione delle somme intimate, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 953/82 convertito nella legge n. 53/1983, in quanto la cartella è stata notificata a distanza di 11 anni dalla data di esazione.
Trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2012, il termine triennale di prescrizione è spirato in data 31.12.2015.
Chiede di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Con condanna di controparte alle spese e compensi del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio con deposito atti in data 23/07/2024 e controdeduce evidenziando che la cartella è stata emessa a seguito del mancato pagamento dell'atto di accertamento n. 12070736 relativo a tassa autovettura 2012 per il veicolo targato Targa_1
L'avviso n. 12070736 è stato correttamente notificato, in data 15/06/2015 con racc. n. 614268951515.
In merito alla presunta prescrizione della cartella esattoriale notificata in data 23/04/2024, l'Ufficio, esaminati gli atti, rileva la presenza di provvedimenti di sospensione AdR definizione agevolata D.L. 193/2016 prot.
20170420PI899780000096879 presentato in data 26/05/2017 e prot. 20170420PI899780001099134 presentato in data 23-05-2018, (che si allegano in copia), che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con deposito atti in data 23/01/2026 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sostiene la valida notifica delle cartelle di pagamento.
In proposito evidenzia che la cartella n. 29320170010367463000 per tasse automobilistiche anno 2012 è stata notificata a mezzo A/R n.210015068817 spedita in data 20/07/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza e rinotificata a mezzo AR 150022684322 spedita in data 10/04/2024 (cfr. allegati).
Evidenzia, altresì, che la cartella è stata oggetto di due istanze di definizione agevolata decadute perché il contribuente non ha pagato le rate previste dal piano di ammortamento.
Tuttavia chiede la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente in data 19/12/2024 ha effettuato il pagamento a saldo sulla cartella impugnata dimostrando l'accettazione del debito (cfr. estratto informatico dal quale si evince il pagamento a saldo sulla cartella). Chiede di dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma 1° del D. Lgs. 546/1992; di dichiarare legittima la procedura di riscossione.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente, poiché non esiste ancora un provvedimento di annullamento della cartella, insiste sulla richiesta di accoglimento del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti.
Nessuno è presente per Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna la indicata cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Successivamente, dalle deduzioni delle parti resistenti è emerso che parte ricorrente ha effettuato il pagamento a saldo di quanto dovuto relativamente alla cartella di pagamento in oggetto, come da documentazione allegata.
Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Questa Corte, nella detta composizione, rileva, dalla documentazione depositata dal ricorrente, che il debito ancora da pagare, relativo alla cartella n. 29320170010367463000, era pari ad € 275,95 (allegato
2 - Estratto lista cartelle – stampa del 24/05/2024).
Dall'esame degli atti depositati dalla resistente, risulta non solo che l'Agente della Riscossione ha dichiarato che il ricorrente ha effettuato il pagamento a saldo sulla cartella in oggetto e perciò ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ma risulta altresì, da estratto informatico prodotto dalla stessa
Riscossione, che in data 19/12/2024 è stato effettuato il pagamento dell'importo di € 280,14.
Appare evidente che l'Agente della Riscossione ha correttamente ed utilmente riconosciuto l'avvenuto pagamento a saldo della cartella, come dichiarato dalla stessa parte resistente.
Per quanto sopra, questo Giudice monocratico ritiene che sussistano sufficienti elementi e ragioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento in questione.
Considerati i motivi della definizione, si ritiene di dover compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento in oggetto, n. 29320170010367463000 per tassa automobilistica anno 2012 relativamente al veicolo targato
Targa_1 Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MATARAZZO NT ANGELO MARI, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4543/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170010367463000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 482/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente, poichè non esiste ancora un provvedimento di annullamento della cartella, insiste sulla richiesta di accoglimento del ricorso
Resistente: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti.
Nessuno è presente per Ag.entrate - Riscossione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato mediante PEC in data 24/05/2024 ed inviato il 27/05/2024 con il servizio telematico
Ricorrente_1 ha proposto ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Catania e dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania avverso la cartella di pagamento n.
29320170010367463000 notificata il 23/04/2024, relativa a tassa automobilistica anno 2012 per l'autoveicolo targato Targa_1, con la quale viene richiesto il pagamento del complessivo importo di € 269,25.
Eccepisce la prescrizione delle somme intimate, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 953/82 convertito nella legge n. 53/1983, in quanto la cartella è stata notificata a distanza di 11 anni dalla data di esazione.
Trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2012, il termine triennale di prescrizione è spirato in data 31.12.2015.
Chiede di dichiarare la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Con condanna di controparte alle spese e compensi del presente giudizio.
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Catania si costituisce in giudizio con deposito atti in data 23/07/2024 e controdeduce evidenziando che la cartella è stata emessa a seguito del mancato pagamento dell'atto di accertamento n. 12070736 relativo a tassa autovettura 2012 per il veicolo targato Targa_1
L'avviso n. 12070736 è stato correttamente notificato, in data 15/06/2015 con racc. n. 614268951515.
In merito alla presunta prescrizione della cartella esattoriale notificata in data 23/04/2024, l'Ufficio, esaminati gli atti, rileva la presenza di provvedimenti di sospensione AdR definizione agevolata D.L. 193/2016 prot.
20170420PI899780000096879 presentato in data 26/05/2017 e prot. 20170420PI899780001099134 presentato in data 23-05-2018, (che si allegano in copia), che hanno interrotto i termini di prescrizione.
Chiede il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Con deposito atti in data 23/01/2026 si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione che sostiene la valida notifica delle cartelle di pagamento.
In proposito evidenzia che la cartella n. 29320170010367463000 per tasse automobilistiche anno 2012 è stata notificata a mezzo A/R n.210015068817 spedita in data 20/07/2017 e restituita al mittente per compiuta giacenza e rinotificata a mezzo AR 150022684322 spedita in data 10/04/2024 (cfr. allegati).
Evidenzia, altresì, che la cartella è stata oggetto di due istanze di definizione agevolata decadute perché il contribuente non ha pagato le rate previste dal piano di ammortamento.
Tuttavia chiede la cessazione della materia del contendere, in quanto la parte ricorrente in data 19/12/2024 ha effettuato il pagamento a saldo sulla cartella impugnata dimostrando l'accettazione del debito (cfr. estratto informatico dal quale si evince il pagamento a saldo sulla cartella). Chiede di dichiarare la cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 comma 1° del D. Lgs. 546/1992; di dichiarare legittima la procedura di riscossione.
All'udienza del giorno 11 febbraio 2026 viene trattata la controversia.
Il Giudice monocratico procede all'esame degli atti del fascicolo.
Il difensore di parte ricorrente, poiché non esiste ancora un provvedimento di annullamento della cartella, insiste sulla richiesta di accoglimento del ricorso.
Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta agli atti.
Nessuno è presente per Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Successivamente il Giudice monocratico dichiara chiusa la discussione e pone la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva questa Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, che l'odierno giudizio è stato originato dal ricorso con cui il contribuente impugna la indicata cartella di pagamento, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione.
Successivamente, dalle deduzioni delle parti resistenti è emerso che parte ricorrente ha effettuato il pagamento a saldo di quanto dovuto relativamente alla cartella di pagamento in oggetto, come da documentazione allegata.
Per tale ragione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Questa Corte, nella detta composizione, rileva, dalla documentazione depositata dal ricorrente, che il debito ancora da pagare, relativo alla cartella n. 29320170010367463000, era pari ad € 275,95 (allegato
2 - Estratto lista cartelle – stampa del 24/05/2024).
Dall'esame degli atti depositati dalla resistente, risulta non solo che l'Agente della Riscossione ha dichiarato che il ricorrente ha effettuato il pagamento a saldo sulla cartella in oggetto e perciò ha chiesto la cessazione della materia del contendere, ma risulta altresì, da estratto informatico prodotto dalla stessa
Riscossione, che in data 19/12/2024 è stato effettuato il pagamento dell'importo di € 280,14.
Appare evidente che l'Agente della Riscossione ha correttamente ed utilmente riconosciuto l'avvenuto pagamento a saldo della cartella, come dichiarato dalla stessa parte resistente.
Per quanto sopra, questo Giudice monocratico ritiene che sussistano sufficienti elementi e ragioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento in questione.
Considerati i motivi della definizione, si ritiene di dover compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Catania – Sez. III -, in composizione monocratica, dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere relativamente alla cartella di pagamento in oggetto, n. 29320170010367463000 per tassa automobilistica anno 2012 relativamente al veicolo targato
Targa_1 Compensa le spese del giudizio. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del giorno 11 febbraio 2026. Il Giudice Monocratico rel./estensore dott. A. Matarazzo