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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
IL , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio DE MATTEO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«- in via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante anche l'evidente decorrenza del termine di prescrizione;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1986 di ogni diritto vantato dall Controparte_1
[...]
- nel merito, in accoglimento dell'opposizione, per i motivi sopra esposti, dichiarare nulla, illegittima e comunque annullare, privare di effetti l'ordinanza impugnata e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione di ogni diritto ed azione dell' in ordine alla contestazione alla base del provvedimento impugnato;
Controparte_1
- in via subordinata si chiede che in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima
(art. 11 L. 689/81)
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.». TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 23 ottobre 2025
GIUDICE
LI LL
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa LI BERTILLO all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma, c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 92 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
IL , rappresentato e difeso dall'avv. Fabio DE MATTEO Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2024, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di:
«- in via preliminare, sospendere l'esecuzione dell'ordinanza ingiunzione impugnata stante anche l'evidente decorrenza del termine di prescrizione;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art. 28 della L. n. 689/1986 di ogni diritto vantato dall Controparte_1
[...]
- nel merito, in accoglimento dell'opposizione, per i motivi sopra esposti, dichiarare nulla, illegittima e comunque annullare, privare di effetti l'ordinanza impugnata e dichiarare la decadenza e/o la prescrizione di ogni diritto ed azione dell' in ordine alla contestazione alla base del provvedimento impugnato;
Controparte_1
- in via subordinata si chiede che in caso di rigetto del ricorso venga applicata la sanzione nella misura minima
(art. 11 L. 689/81)
Con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.». TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
All'udienza odierna, fissata per la discussione, nessuno è comparso, né risulta, in atti, che il ricorso sia stato notificato alla parte convenuta.
Occorre, allora, considerare che nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il Giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte. Sul punto
Cass. civ., sez. lav., 5 marzo 2003, n. 3251 ha, invero, precisato che «la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte».
Pertanto, l'omissione della notifica del ricorso e la mancata comparizione in udienza del ricorrente appare qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio.
Ne consegue che, stante il disinteresse dimostrato dalla parte ricorrente, non può che procedersi alla declaratoria di improcedibilità del giudizio (sulla natura di sentenza e non di ordinanza della relativa pronuncia v. Cass., sez. lav., 8 luglio 2004, n. 12636).
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, difettando l'instaurazione del contraddittorio.
P.Q.M.
1. - dichiara improcedibile il ricorso;
2. - nulla per le spese di lite.
Civitavecchia, 23 ottobre 2025
GIUDICE
LI LL
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