Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 09/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1342/2024 R.G. VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Cantore Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Emanuela Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di separazione consensuale iscritto al n. 1342/2024 VG del Registro Generale volontaria giurisdizione, promosso con ricorso congiunto depositato in data 8.7.2024, da:
rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ferri e Vincenzo Guglielmi, giusta Parte_1 mandato in atti ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Ferri e Vincenzo Guglielmi, giusta ha Controparte_1
mandato in atti ricorrente
E
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani intervenuta
FATTO
I coniugi e , con ricorso congiunto per separazione, ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c., ritualmente sottoscritto e con autentica dei difensori, hanno chiesto pronunziarsi la separazione alle condizioni meglio indicate nel detto ricorso, contenente le condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri posti a carico delle parti, nonché la documentazione di cui all'art. 473 bis 51 III c.p.c.
Con note scritte ex art 127 ter c.p.c., disposte in sostituzione dell'udienza, le parti hanno rinunciato espressamente a comparire ribadendo la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
E' pervenuto parere favorevole all'accoglimento del ricorso da parte del P.M.
DIRITTO
La domanda avanzata dagli odierni ricorrenti è fondata, per cui merita accoglimento, avendo gli stessi dichiarato che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, co.
1, c.c.
28.10.1996), già maggiorenne ed economicamente indipendente, e che è stato previsto a carico del
[...]
l'obbligo al mantenimento in favore della moglie di € 200,00 mensili, a decorrere dal mese di CP_1 dicembre 2028, quale mese successivo alla scadenza dell'ultima rata del finanziamento in atto, che sarà pagato dal prendendosi atto degli ulteriori accordi patrimoniali ed economici raggiunti dalle parti CP_1 anche con riferimento alla casa coniugale assegnata alla moglie che vi abiterà con il figlio.
Nulla per le spese stante il ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cui innanzi:
1)dichiara la separazione personale dei coniugi, e (Comune di Trani, Parte_1 Controparte_1
atto n. 95, parte II, serie A, anno 1995);
2) dichiara efficaci le condizioni di separazione come specificate nel ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
3) nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria perchè trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Trani, nella Camera di consiglio del 4.02.2025
Il Presidente est.
Dott. . Laura Cantore