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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9543 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5266/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LO NI Presidente dott. RI NI CI Giudice relatore dott. Silvia Vaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5266/2021 R.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
CAMILLETTI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. A. M. C.F._1
ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMILLETTI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. ALBERTO CORTI (C.F. ), C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 24 22100 COMO presso il difensore avv. CORTI ALBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata d'Impresa, così giudicare:
pagina 1 di 15 Nel merito, in via principale: Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli opponenti a pagare all'opposta la somma di € 100.000,00, ovvero quella diversa maggioro o minore che risulterà in corsa di causa, oltre interessi di legge dal 20/05/2019 al saldo.
In tutti i casi, spese rifuse.
In via istruttoria: Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi ed interpello dei convenuti: 1) Vero che nel marzo 2018 , ex compagno di e fornitore di Parte_2 Controparte_1
, contattò amministratore unico di , e Parte_1 Persona_1 Parte_1 gli comunicò che i tre fratelli avevano deciso di mettere in vendita le quote della CP_1 società Elettroimpianti SRL;
2) Vero che in occasione della stipula del contratto preliminare di cessione delle quote della Elettroimpianti SRL fu fornita la situazione contabile al 31/07/2018, datata 14/09/2018, (doc.
2 che si mostra al teste), la quale riferiva una riserva statutaria di € 48.069;
3) Vero che dalla documentazione contabile e bancaria della Elettroimpianti successivamente trasmessa da emersero delle anomalie che giustificavano la richiesta di Controparte_1 chiarimenti e documenti in quanto l'esame dell'estratto conto di Elettroimpianti su CP_4
(doc. 9 che si mostra al teste) evidenziò una serie di addebiti sul conto che non hanno
[...] alcuna attinenza con la gestione della società quali addebiti per “disposizione ripetitiva
, ovvero rimborsi note spese a pagamenti a tale CP_1 Controparte_1 Persona_2
(dipendente), emissione di assegni bancari, pagamento dell'avvocato Zonca per il divorzio pagamento di F24 personali e una serie di prelievi di contante nonché spese Persona_3 personali, ( una serie di multe prese a Pontremoli, come tutto riassunto nel CP_5 CP_6 prospetto excel (doc. 10 che si mostra al teste);
4) Vero che chiese spiegazioni su queste movimentazioni sia alla dipendente Persona_1 della società Elettroimpianti RI IA OR sia ad (docc. 11-12 che si Controparte_1 mostrano al teste) con due mail in data 07/01/2019;
5) Vero che rispose con mail 11/01/2019, che si limitò a precisare che la Controparte_1
OR stava compiendo i controlli, ma senza precisare altro (doc. 13 che si mostra al teste); 6) Vero che in previsione dell'incontro tenutosi a Turate in data 25/01/2019 in Parte_1 persona di chiese e ricevette in data 24/01/2019 una situazione contabile al Persona_1
31/12/2018 e datata 23/01/2019 (doc. 3 che si mostra al teste);
7) Vero che in questa situazione contabile (doc. 3 che si mostra la teste) i ricavi ammontano a circa 663 mila euro, il risultato ante imposte - utile - ammonta a circa euro 177.123,10 e la riserva statutaria, indicata in € 48.069 nella situazione patrimoniale prodotta sub 2 che si mostra al teste, si riduce alla minor somma di € 18.069 con un decremento di € 30.000,00;
8) Vero che nel bilancio in forma abbreviata al 31/12/2018 (docc. 25 e 29 che si mostrano al teste) la riserva statutaria diminuì ulteriormente alla minor somma di € 5.001;
9) Vero che nella situazione contabile datata 23/01/2019 (doc. 3 e che si mostra al teste) il totale delle immobilizzazioni materiali si decrementa dalla somma di euro 342.733,58 indicata nella situazione patrimoniale datata 14/09/2018 (doc. 2 e che si mostra al teste) alla pagina 2 di 15 minor somma di euro 315.397,08 con una variazione negativa di -€ 27.336,50 per vendita di autovetture;
10) Vero che nel bilancio abbreviato al 31/12/2018 (docc. 25 e 29 che si mostrano al teste) il totale delle immobilizzazioni materiali viene riportato nell'importo di euro 261.585 con una variazione in diminuzione di ulteriori 53.812,08, oltre ai 27.336,50 indicati;
11) Vero che aveva manifestato comunque la volontà di proseguire alla stipula Persona_1 del definitivo subordinatamente alla trasmissione di una situazione patrimoniale aggiornata ed alla ulteriore documentazione tanto che con mail del 30/01/2019 (doc. 14 che si mostra al teste) chiese la trasmissione di tutti i documenti al suo commercialista Dott.
[...]
Persona_4
12) Vero che con mail del 30/01/2019 (doc. 15 che si mostra al teste) replicò Controparte_1 assumendo la falsità di quanto dichiarato da ma senza produrre nemmeno un Parte_1 documento che potesse chiarire la situazione e che i soci facevano affidamento sui termini contenuti nel preliminare per la stipula del definitivo;
13) Vero che con mail 31/01/2019 (doc. 16 che si mostra al teste) il Dott. Persona_4 sollecitò nuovamente la trasmissione dei documenti;
14) Vero che a tale richiesta seguì la risposta di che con mail 31/01/2019 Controparte_1 affermò che “i soci fanno affidamento sul contenuto del preliminare”, ma senza consegnare alcun documento (doc. 17 che si mostra al teste);
15) Vero che anche la mail di del 31/01/2019 (doc. 18 che si mostra al teste) Parte_1
l'amministratore della promissaria acquirente dichiarò confermò comunque la Persona_1 volontà di proseguire alla stipula del definitivo subordinatamente alla trasmissione di una situazione patrimoniale aggiornata ed alla ulteriore documentazione di cui potesse abbisognare il commercialista Dott. Persona_4
16) Vero che con risposta a mezzo mail 01/02/2019 (doc. 18 che si mostra al teste) CP_1 negava l'esecuzione di qualsiasi operazione che avesse diminuito la capacità
[...] patrimoniale della società, ma sempre senza produrre un benchè minimo documento o almeno manifestare un'apertura in questo senso;
17) Vero che chiese ancora i documenti ad 04/02/2019 ed il Persona_1 Controparte_1
09/02/2019 ma questi continuò a negarli, come risulta dalla risposta della CP_1 dell'08/02/2019 (docc 19, 20 e 21 che si mostrano al teste); 18) Vero che in persona di chiese tramite il suo allora difensore Parte_1 Persona_1
Avv. AL OS la documentazione e le informazioni già più volte richiesta e altrettante negata (cfr. lettera Avv. OS 17/02/2019, doc. 22 che si mostra al teste); 19) Vero che a tale richiesta seguì la risposta a mezzo PEC dell'Avv. Corti 18/03/2019 (doc. 23 che si mostra al teste) con cui veniva intimata la stipula del contratto entro il 04/04/2019; 20) Vero che a tale intimazione replicò con lettera a mezzo PEC in data Parte_1
21/03/2019 chiedendo una serie di documenti, fra cui la situazione contabile aggiornata al 31/03/2019 con dettaglio clienti e fornitori, gli estratti conto bancari riconciliati, copie degli estratti conto, contratti attivi e passivi e libri sociali (doc. 24);
pagina 3 di 15 21) Vero che i trasmisero solo il bilancio abbreviato CEE al 31/12/2018 senza CP_1 dettaglio (consegnato solo il giorno prima dell'incontro dal notaio) dal quale risultò che le riserve statutarie erano ulteriormente diminuite sino alla ancora minor somma di € 5.001(doc. 25); 22) Vero che in data 01/04/2019 le parti addivennero avanti il notaio di Morbegno e Per_5 sottoscrissero il verbale con cui entrambe manifestavano l'intenzione di proseguire dando entrambe atto della disponibilità a stipulare il contratto definitivo purchè, come precisò Per_1
fosse messo in condizione di verificare le variazioni della situazione patrimoniale fra
[...] la stipula del preliminare e quella del definitivo;
2) Istanze istruttorie sulla pretesa acquisizione del know how. Il secondo profilo istruttorio concerne le eccezioni proposte a confutazione dell'assunto dei convenuti di cui alla comparsa di risposta sul preteso intento di acquisizione del know how di Elettroimpianti. Ferma restando l'irrilevanza di queste deduzioni già eccepita nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., e fermo restando che la prova di questo “intento”, ove rilevante, incombe sui convenuti, l'attrice deduce, senza inversione dell'onere della prova, i seguenti capitoli di prova per interpello dei convenuti e per testi: 23) Vero che l'accesso alla documentazione di Elettroimpianti fu concordato da
[...]
in persona di con e in sede di Parte_1 Persona_1 CP_1 CP_3 Controparte_2 stipula del contratto preliminare di cessione delle quote;
24) Vero che infatti in data 18/12/2018 lo Studio Professionisti Associati, consulente di
[...]
trasmise ad Elettroimpianti SRL il preventivo di consulenza annuale (che si produce Pt_1 quale doc. 30), che fu accettato da Elettroimpianti come da firma di e come Controparte_1 da mail di mail di RI IA OR di Elettroimpianti SRL al predetto studio del 20/12/2018 (che si produce quale doc. 31); 25) Vero che dispose l'accesso al “cassetto fiscale” della società Controparte_1
Elettroimpianti presso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate affinchè potessero arrivare ai commercialisti di la documentazione per la gestione contabile Per_1 Parte_1 della società;
26) Vero che in data 20/12/2018 dello Studio Professionisti Associati, Testimone_1 consulente di attivò la delega per la consultazione ed acquisizione della Parte_1 documentazione contabile e fiscale della Elettroimpianti, come da comunicazione dell'Agenza delle entrate (che si produce quale doc. 32);
27) Vero che il 28/12/2018 dello Studio Professionisti Associati, consulente Testimone_2 di trasmise ad una mail (che si Parte_1 Controparte_7 produce quale doc. 33) con allegata la modulistica per l'accesso all'applicativo TIC relativa ad Elettroimpianti;
28) Vero che con mail 08/01/2019 (che si produce quale doc. 34) Controparte_8
Elettroimpianti comunicò a l'attivazione disposta dall'Agenzia delle entrate;
Persona_1
pagina 4 di 15 29) Vero che la cartella condivisa, che ad oggi i non hanno ancora provveduto a CP_1 chiudere, fu creata concordemente e che in essa vennero inseriti di volta in volta i file relativi all'attività di Elettroimpianti in modo da condividerne l'operato;
30) Vero che emersero subito delle incongruenze contabili e delle cartelle esattoriali mai indicate in precedenza quali la vendita di due mezzi aziendali a costo zero, dove era stato perfino fatto pagare il trapasso a Elettroimpianti, oltre a una serie di movimenti bancari ingiustificati;
31) Vero che in persona di segnalò tutti questi fatti Parte_1 Persona_1 all'amministratrice precisando questi elementi della gestione finanziaria Controparte_1 pregiudizievole nei confronti sia della Elettroimpianti sia dell'erario, al quale avrebbe dovuto rispondere qualora si fosse finalizzata la compravendita;
32) Vero che la società opera in ambito privato e Elettroimpianti opera Parte_1 prevalentemente con clienti pubblici e che i clienti di sono situati in Milano e Parte_1 nel suo hinterland e sono clienti storici che nulla hanno a che fare con Elettroimpianti, quali Lago Spa, come da dichiarazione (che si produce, doc. 35), ER Eventi Srl, come da dichiarazione (che si produce, doc. 36) Cos.Mec Srl, CBRE GWS Tecnical Division, Condominio Residenza Cerchi, CE.TI. Srl;
33) Vero che fu Elettroimpianti SRL che acquisì contatti con fornitori di Parte_1 come ad esempio la società Idrosanitaria SpA di Cermenate o lo Studio di progettazione CA Besio e Broker assicurativo Janua Broker;
34) Vero che ha sempre mantenuto esclusivamente i suoi abituali clienti e Parte_1 fornitori e non ebbe mai contatti con clienti e fornitori provenienti da Elettroimpianti, dei quali, peraltro, non ebbe mai l'elenco;
35) Vero che si era interessata alla Elettroimpianti perché aveva la necessità Parte_1 di ampliare la sua struttura amministrativa e logistica e per questo era interessata al capannone, con l'intento finale di accorpare le due aziende;
3) Istanze istruttorie sui pretesi rapporti con i dipendenti di elettroimpianti srl. Infine, a sostegno delle eccezioni d'infondatezza delle difese avversarie sui contatti con i dipendenti di Elettroimpianti, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello dei convenuti e testi: 36) Vero che , ex dipendente della Elettroimpianti, ha lavorato presso Testimone_3 [...] soltanto per un mese;
Pt_1
37) Vero che conosceva già da più di un anno perché era stato Persona_1 Tes_3 selezionato da prima ancora di essere assunto da Elettroimpianti;
che si Parte_1 muoveva con un mezzo messo a disposizione da per muoversi in ambito Parte_1 lavorativo e per spostarsi da casa al lavoro perché la Elettroimpianti non aveva un mezzo e lui ne era sprovvisto;
che, terminata la trattativa, non gli diede più disponibilità Parte_1 del mezzo;
38) Vero che la Elettroimpianti non voleva dare ad la disponibilità di un mezzo, e Tes_3 che il contratto scadeva il 30 aprile dello stesso anno, questi si sentì obbligato a dimettersi e fu pagina 5 di 15 successivamente assunto da perché lui stesso non si trovava in quel contesto Parte_1 lavorativo;
39) Vero che non ebbe mai alcun rapporto o contatto con gli altri dipendenti Parte_1
e , il quale ultimo contattò una sola volta, e Parte_3 Parte_4 Parte_1 non vennero mai assunti. S'indicano a testi:
su tutti i capitoli: Dott. , ed Avv. Persona_4 Tes_4 Testimone_5
AL OS;
sul capitolo 1: ; Parte_2
sui capitoli da 2 a 6 e da 24 a 29: RI IA OR;
sui capitoli da 24 a 29: e Testimone_1 Testimone_2
sui capitoli da 18 a 22, 30, 31 e 35: Notaio Dott. Testimone_6
sul capitolo 32: presso Lago Spa, presso ER Testimone_7 Persona_6
Eventi SRL, presso Cos.Mec SRL, presso CBRE GWS, Controparte_9 Testimone_8
Geom. presso Condominio Residenza Cerchi, presso CE.TI. Testimone_9 Controparte_10
SRL;
sul capitolo 33: Besio CA, e;
Testimone_10 Testimone_11
sui capitoli da 36 a 38: ; Testimone_3
sul capitolo 39: e . Parte_4 Parte_3
Con riserva di altri indicarne all'esito delle istanze istruttorie avversarie.
Per i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito (e per quanto occorre anche eventualmente in via riconvenzionale): rigettare integralmente tutte le domande ed istanze ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa, dichiarare l'intervenuto recesso da parte dei convenuti dal contratto preliminare di cessione delle quote sociali ex art. 1385, comma 2, c.c. e, per l'effetto, dichiarare il diritto dei convenuti a ritenere definitivamente la caparra di euro 50.000,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è la richiesta di restituzione del doppio della caparra versata da al momento della sottoscrizione di un contratto preliminare, avente Parte_1 ad oggetto il 100% delle quote di Elettroimpianti s.r.l. (target), società operativa nel settore della costruzione e manutenzione di impianti elettrici.
Va premesso che aveva azionato la medesima pretesa avanti al Parte_1
Tribunale di Monza chiedendo e ottenendo un decreto ingiuntivo successivamente revocato a pagina 6 di 15 seguito di opposizione e di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza con sentenza n. 10/2021 del 14 dicembre 2020, pubblicata in data 4 gennaio 2021.
La causa è stata riassunta da avanti all'intestato Tribunale mediante Parte_1 notifica di comparsa di riassunzione, ove l'attrice deduce:
- di aver sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, in data 5 novembre 2018, un contratto preliminare con cui si era impegnata ad acquistare dai fratelli CP_1
e il 100% delle partecipazioni al capitale sociale di CP_2 CP_3
Elettroimpianti s.r.l., entro il 31 gennaio 2019;
- che il prezzo complessivo della cessione era stato pattuito in complessivi euro 275.000,00 di cui:
o 50.000,00 corrisposti alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatori o la restante parte da versare alla firma del definitivo;
- che le parti promittenti venditrici avevano garantito che “nel periodo che intercorrerà tra la firma del preliminare e del contratto definitivo, la situazione patrimoniale subirà variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata”, la quale non sarebbe stata medio tempore interrotta;
- che, rispetto alla situazione contabile al 31 luglio 2018, alla data del 31 dicembre 2018 era emersa una significativa diminuzione del patrimonio netto: da euro 48.069 a euro 18.069;
- che secondo l'attrice tale diminuzione era conseguente ad una attribuzione a favore dei soci di 30.000 euro;
- di aver rilevato inoltre altre operazioni anomale sostanzialmente distrattive che avevano determinato un'ulteriore riduzione della liquidità presente sul conto corrente della società;
- di aver comunicato in data 20 maggio 2019 ai convenuti il recesso dal contratto preliminare con richiesta di pagamento del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c., pari a complessivi euro 100.000. ha, dunque, chiesto la condanna dei convenuti a pagare la somma di Parte_1 euro 100.000, oltre interessi previsti per le transazioni commerciali dal recesso al saldo.
I convenuti , e si sono costituitisi con unico atto, CP_1 CP_2 CP_3 contrastando l'avversa pretesa sulla base dei seguenti argomenti:
- e Elettroimpianti s.r.l. svolgono attività nel medesimo settore Parte_1
(installazione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici) e dunque operano in concorrenza;
pagina 7 di 15 - il valore di Elettroimpinati è individuabile essenzialmente nella clientela, nelle condizioni di acquisto ottenute dai fornitori, nonché nella esperienza e qualità dei collaboratori;
- essi avevano consentito a di accedere a tutta la documentazione Parte_1 amministrativa, bancaria, commerciale e fiscale della target, di incontrare i collaboratori della società e di accedere ai cantieri;
- il legale rappresentate di ) aveva inviato il giorno Parte_1 Persona_1 prima del termine previsto per il definitivo, una comunicazione dell'indisponibilità della promissaria acquirente a sottoscrivere il contratto definitivo nei termini concordati in ragione del fatto che i promittenti venditori non avevano consegnato
“documenti contabili aggiornati”, come richiesto;
- la società attrice eccepiva l'intervenuta variazione della situazione patrimoniale della target - conseguente all'intervenuta auto-attribuzione da parte dei soci della somma di euro 30.000 e alla conseguente diminuzione del patrimonio netto della società - e il connesso inadempimento contrattuale dei promissari venditori;
- medio tempore, aveva “sottratto” dipendenti a Parte_1
ELETTROIMPIANTI;
- in data 18 marzo 2019 avevano notificata a una diffida ad Parte_1 adempiere ex art. 1454 c.c. invitando la stessa a procedere con la sottoscrizione del contratto definitivo entro e non oltre la data del 4 aprile 2019, preavvertendola che, in mancanza, il contratto preliminare di compravendita si sarebbe inteso per risolto;
- ha riscontrato tale comunicazione invitando i promittenti Parte_1 venditori a presentarsi per la sottoscrizione del contratto definitivo in data 1° aprile 2019 presso il Notaio di Morbegno, subordinando la stipula a una serie di Per_5 condizioni, tra cui la produzione di una “situazione contabile aggiornata al 31 marzo 2019 con dettaglio clienti e dettaglio fornitori” (cfr. doc. 11);
- il 1° aprile 2019, innanzi al notaio le parti non sottoscrivevano il contratto Per_5 definitivo, ma un verbale in cui:
o i promittenti venditori si dichiaravano disponibili a procedere con il definitivo, precisando di aver adempiuto ai loro obblighi informativi avendo inviato a il bilancio al 31 dicembre 2018, corredato della nota Parte_1 integrativa e della delibera di approvazione;
o la promissaria acquirente subordinava la sottoscrizione del definitivo alla produzione di una “situazione patrimoniale aggiornata con evidenza delle variazioni intercorse nel periodo tra la firma del preliminare e la data odierna, come previsto dal punto 4 ultimo periodo del contratto preliminare,
pagina 8 di 15 documento necessario per verificare la corretta gestione della società nel periodo medesimo ed il mantenimento del suo valore” (cfr. doc. 12 attrice);
- il bilancio di ELETTROIMPIANTI per l'esercizio 2018 aveva registrato un utile netto di euro 130.062 e un patrimonio netto contabile di euro 159.064, valore più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente (euro 72.168 al 31 dicembre 2017).
Assumevano dunque i convenuti
- che aveva sottratto, nel periodo successivo alla conclusione del Parte_1 contratto preliminare, il know how di Elettroimpianti, non avendo successivamente più alcun interesse a portare a termine l'acquisto delle quote della società target;
- che la promissaria acquirente non aveva adempiuto al proprio obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo nemmeno entro il termine concesso nella diffida ex art. 1454 c.c. (4 aprile 2019), è diritto dei promittenti venditori di ritenere la caparra confirmatoria versata da er euro 50.000. Parte_1 concludevano chiedendo
- il rigetto delle domande di Parte_1
e in via riconvenzionale:
- la declaratoria dell'intervenuto recesso da parte dei convenuti dal contratto preliminare di cessione delle quote sociali ex art. 1385, comma 2, c.c. e
- l'accertamento del conseguente diritto dei a ritenere definitivamente CP_1 la caparra di euro 50.000,00.
Nel corso della prima udienza di comparizione, le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa sottoposta dal Giudice istruttore, e chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.. Nelle memorie istruttorie: parte attrice ha:
o contestato la circostanza per la quale avrebbe stipulato il contratto preliminare con il solo intento di sottrarre il know how di Elettroimpianti, sottolineando il fatto che il reperimento di informazioni anche contabili rientra nella normale attività di due diligence,
o negato che fosse stata creata una data room ove poter reperire tutta la documentazione di Elettroimpianti;
o precisato che dall'accesso al cassetto fiscale della target erano emerse cartelle esattoriali non indicate in precedenza e nemmeno inserite in bilancio, e che era emersa la vendita di due mezzi aziendali a costo zero;
pagina 9 di 15 o affermato che la situazione patrimoniale indicato in fase di stipula del contratto preliminare era falsata e, pertanto, all'atto del compromesso i documenti contabili non corrispondevano alla reale attività;
o chiesto in via istruttoria l'ammissione di prova per testi parte convenuta ha:
o precisato che le contestazioni di controparte in ordine ad una asserita riduzione della consistenza patrimoniale della target per euro 30.000 erano confutate dalle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 depositato presso il registro delle imprese, ove alla voce “patrimonio netto” è risultato un incremento da euro 72.168 a euro 159.064;
o ribadito di non aver nascosto nulla all'attrice, avendole offerto ampia informazione e facoltà di accesso a tutta la contabilità aziendale;
o osservato che le contestazioni inerenti debiti tributari e le spese ingiustificate effettuate dall'amministratore erano state sollevate tardivamente dall'attrice nella prima memoria istruttoria e pertanto erano inammissibili;
o precisato di non aver mai revocato la diffida ad adempiere né dichiarato di rinunciarvi;
o chiesto il rigetto delle istanze istruttorie orali di controparte.
Rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che la domanda svolta dalla società
[...] debba trovare accoglimento per i motivi di cui infra. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio è stato riassunto il processo inizialmente iscritto a ruolo come opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Monza, che ha dichiarato con sentenza del 4 gennaio 2021 la propria incompetenza, vertendo la causa in materia di
“cessione di partecipazioni sociali” e dunque rientrando nella competenza della Sezione specializzata in materia d'imprese.
Con comparsa ex art. 50 c.p.c. la causa è stata “riassunta” avanti al Tribunale di Milano e dunque si è verificata la “prosecuzione” della medesima controversia (originariamente instaurata mediante procedimento monitorio) avanti al Tribunale competente, sicché non sussiste alcun impedimento di natura processuale a che vengano utilizzati nella presente
“fase” tutti gli atti e tutte le difese svolte dalle medesime parti avanti al Tribunale di Monza, in quanto difese svolte in atti introduttivi già sottoposte al contraddittorio delle medesime parti. pagina 10 di 15 Questa conclusione è del tutto conforme ai principi che regolano il nostro sistema processuale, come ha avuto modo di precisare anche la giurisprudenza di legittimità, allorquando ha affermato che:
- “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente)” così Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019.
Tutte le eccezioni svolte sul punto dai convenuti e tutti gli argomenti spesi per porre preclusioni alle allegazioni di parte attrice vanno dunque disattese in quanto infondate, dovendosi ritenere pienamente utilizzabili in questa fase processuale tutte le contestazioni originariamente mosse dall'odierna attrice (convenuta opposta nella prima fase) in comparsa di costituzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e ciò vale per la riduzione di riserve, per gli anomali prelevamenti e per l'incremento dell'indebitamento fiscale.
Venendo ora al merito della decisione, va precisato che con la sottoscrizione del preliminare del 5 novembre 2018 la parte promittente venditrice (attuali convenuti) hanno garantito (clausola n.4)
- che la situazione patrimoniale della società ceduta é corrispondente a quella che risultava dalla produzione documentale fornita prima della firma del preliminare (situazione patrimoniale al 31 luglio 2018 – doc. 2);
- che “nel periodo che intercorrerà tra la firma del preliminare e del contratto definitivo, le attività aziendali non verranno interrotte e la situazione patrimoniale subirà variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata”.
Inoltre, la parte venditrice si è impegnata “a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (31 gennaio 2019) una situazione patrimoniale aggiornata con evidenza delle variazioni intercorse nel periodo” (così ultimo punto clausola 4).
Con la firma del contratto preliminare la parte promittente venditrice ha dunque assunto precisi obblighi di trasparenza e di informazione a favore della controparte, fra i quali pagina 11 di 15 l'obbligo di redigere anche un aggiornamento della situazione patrimoniale della società, successiva alla chiusura del bilancio 2018 fono al momento della sottoscrizione del definitivo.
E' pacifico in causa che i promittenti venditori abbiano fatto avere alla controparte solo due situazioni patrimoniali: quella al 31 luglio 2018 e il bilancio d'esercizio chiuso al 31 luglio 2018. Nessun altro aggiornamento successivo, né al 31 gennaio 2019 e tanto meno al 31 marzo 2019.
Le parti hanno inoltre previsto che, a seguito della sottoscrizione del preliminare, il signor (legale rappresentante di venisse “delegato” Persona_1 Parte_1 dall'amministratore unico della target a gestire le attività ordinarie della società senza poteri né di rappresentanza né di firma, giungendo addirittura a prevedere che “ potrà Persona_1 gestire i contratti in essere e le attività di coordinamento dei singoli cantieri secondo le indicazioni fornite dall'amministratore unico ( )”. Controparte_1
Dunque, con la sottoscrizione del preliminare i promissari acquirenti hanno acconsentito ad una disclosure molto più ampia rispetto a quanto avviene nella prassi commerciale, attesa la concessione di un vero e proprio affiancamento del legale rappresentante dell'acquirente all'attività “ordinaria” dell'amministratore delegato della target. Facoltà esercitata da Per_1
senza alcun rilievo e che solo in corso di causa ha dato luogo a doglianze in ordine
[...]
“ai relati intenti della società asseritamente concorrete”.
Con riferimento al prezzo, è stato fissato concordemente un criterio di tolleranza entro il limite di “variazioni fisiologiche” quanto alle modifiche sopravvenute con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione del definitivo, in considerazione del protrarsi dell'ordinaria attività aziendale.
Orbene, da tali evidenze si evince con chiarezza che i convenuti, promissari venditori, non hanno tenuto fede ai precisi impegni negoziali assunti, mentre la società promissaria acquirente si è attenuta a quanto previsto nel preliminare e si è limitata a richiedere l'esatto adempimento delle pattuizioni ivi contenute.
In particolare, risulta dalle comunicazioni intercorse fra le parti che, nel nell'imminenza della scadenza del primo termine (nel corso del mese di gennaio), abbia richiesto più Persona_1 volte chiarimenti in ordine a talune operazioni idonee ad incidere in modo significativo sulla consistenza patrimoniale della società e che non potevano essere fatte rientrare nel concetto di
“variazione fisiologica” richiamato in contratto, quali ad esempio prelievi ingiustificati e pagamenti per causali non inerenti all'attività sociale, incidenti sul conto corrente Banca di Desio ovvero (cfr. comunicazioni in data 7, 11 e 30 gennaio - doc. 11 – 15 di parte attrice).
Si tratta evidentemente di legittime richieste da parte della società promissaria acquirente, a fronte dell'emergere di operazioni idonee a diminuire in modo significativo la consistenza patrimoniale della società e che hanno trovato riscontro effettivo nella documentazione bancaria (cfr. doc. 9 e 10 di parte attrice, da cui si evince che il denaro della società è stato utilizzato per rimborsi di spese dell'amministratrice delegata non documentati, pagamento di pagina 12 di 15 un avvocato per il divorzio di una delle socie, pagamenti di F24 personali e altre spese personali).
La diffida ad adempiere inviata dai promissari venditori il 18 marzo 2019 (doc. 10 convenuti) deve ritenersi superata dalle dichiarazioni rese in occasione della firma del “verbale d'incontro” del 1° aprile 2019 presso lo studio del Notaio dal momento che Testimone_6 con quell'atto entrambe le parti hanno rinnovato la disponibilità ad adempiere al contratto preliminare, a fronte dell'impegno della parte venditrice di presentare una “situazione patrimoniale aggiornata con evidenza delle variazioni intercorse nel periodo fra la firma del preliminare e il 1° aprile 2019, come previsto dal punto 4 ultimo periodo del contratto preliminare”, quale documento necessario per verificare la corretta gestione della società in detto periodo e il mantenimento del suo valore.
Questo documento (verbale d'incontro del 1° aprile 2019) assume valenza dirimente ai fini della decisione, in quanto:
- da un lato, quanto ivi previsto è rimasto inadempiuto da parte dei promissari venditori, che, come detto, non hanno mai consegnato la situazione patrimoniale di periodo aggiornata;
- dall'altro, il rinnovato intento di concludere il preliminare supera e quindi priva di rilievo giuridico la diffida ad adempiere inviata in precedenza dai LAUTORA, i quali
– ai fini che qui rilevano – non possono più avvalersene neppure ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, c.c. in difetto dei presupposti.
La dichiarazione resa “a verbale” dai fratelli nel senso della rinnovata CP_1 disponibilità a concludere il definitivo di cessione di quote, ha comportato evidentemente una rinuncia implicita all'intenzione di vedere risolto il preliminare.
Né la giustificazione dedotta circa l'impossibilità di poter predisporre in tempi brevi una situazione aggiornata al 1° aprile 2019 appare convincente, dal momento che sono ampiamente documentate le plurime richieste di un aggiornamento della situazione patrimoniale successiva al 31 dicembre 2018 avanzate da nel corso dei primi Persona_1 mesi del 2019 (cfr. doc. 11 – 15).
A riprova, inoltre, della rilevanza e dell'assoluta ragionevolezza della richiesta è sufficiente osservare come molte delle operazioni “anomale” risalgano proprio ai primi mesi del 2019 (pagamenti inerenti ad acquisti o spese personali dei soci, prelievi non giustificati – cfr. doc. 9 e 10 allegati all'atto di citazione e fatti oggetto di tempestiva contestazione da parte della società . Parte_1
Né valgono a incrinare la coerenza e correttezza della posizione tenuta dall'attrice nel corso di tutta la trattativa gli argomenti relativi ai “reali intenti perseguiti” dalla promissaria acquirente, che sarebbe stata mossa unicamente dalla finalità di impossessarsi del portafoglio clienti, delle professionalità dei dipendenti e delle informazioni industriali. Invero, valgono come argomento a riprova della tesi contraria, sia quanto previsto in contratto, ove – come già pagina 13 di 15 visto – era stato concesso al legale rappresentante dell'acquirente addirittura un
“affiancamento” all'a.d. per la gestione ordinaria della società, sia i risultati economici dell'esercizio 2018, che nonostante tale “affiancamento” hanno registrato un consolidamento dei risultati dell'attività caratteristica, circostanza che esclude in radice che dall'affiancamento sia potuto derivare un danno per Elettroimpianti.
La richiesta di una situazione contabile aggiornata dapprima al 31 gennaio e poi al 31 marzo 2019 non possono considerarsi pretese né ingiustificate (tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 4. Del preliminare e nel verbale d'incontro), né inesigibili, in considerazione dei rapporti intercorsi fra le parti.
Né appare convincente – a fronte di tutti i rilievi mossi fin dal gennaio 2019 – che i convenuti si siano limitati a ribadire che “la contabilità parla da sola” (così anche da ultimo nella terza memoria intermedia pag. 2) ovvero che i documenti si limitano a fotografare quanto caricato in contabilità e che il risultato complessivo dell'azienda era comunque positivo, con un utile in crescita e una riduzione dei debiti, dal momento che appare evidente – basandosi anche solo sui dati di bilancio, che se tutti i valori dell'attivo avessero mantenuto il medesimo valore del 2017 l'utile sarebbe aumentato.
La domanda di parte attrice deve dunque trovare pieno accoglimento a fronte del rigetto della domanda di parte convenuta.
, e sono dunque tenuti a pagare Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a favore dell'attrice un importo pari al doppio della caparra ricevuta Parte_1
e dunque vanno condannati a pagare a favore della stessa 100.000,00 euro oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 20 maggio 2019 fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico dei convenuti in solido previa liquidazione come in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori, tenuto conto della media complessità delle questioni trattate, dell'ammontare della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta (quattro fasi – valore medio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5266/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara i convenuti , e tenuti a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pagare a favore dell'attrice un importo pari al doppio della caparra Parte_1 dagli stessi ricevuta in esecuzione del contratto preliminare per cui è causa, e per l'effetto condanna i convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido fra loro, a pagare a favore di euro 100.000,00 oltre agli Parte_1
pagina 14 di 15 interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 20 maggio 2019 fino al saldo effettivo;
condanna i in solido a rifondere a favore di parte attrice le spese legali che si liquidano in euro in euro 1545,00 per esborsi, euro 14.200,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024
L'Estensore
RI NI CI
Il Presidente
LO NI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. LO NI Presidente dott. RI NI CI Giudice relatore dott. Silvia Vaghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5266/2021 R.G. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
CAMILLETTI (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA S. A. M. C.F._1
ZACCARIA, 1 20122 MILANO presso il difensore avv. CAMILLETTI ALESSANDRO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), Controparte_2 C.F._3
(C.F. ) CP_3 C.F._4 tutti con il patrocinio dell'avv. ALBERTO CORTI (C.F. ), C.F._5 elettivamente domiciliato in VIA VOLTA 24 22100 COMO presso il difensore avv. CORTI ALBERTO
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice Parte_1
Voglia il Tribunale di Milano, Sezione specializzata d'Impresa, così giudicare:
pagina 1 di 15 Nel merito, in via principale: Dichiarare tenuti e conseguentemente condannare gli opponenti a pagare all'opposta la somma di € 100.000,00, ovvero quella diversa maggioro o minore che risulterà in corsa di causa, oltre interessi di legge dal 20/05/2019 al saldo.
In tutti i casi, spese rifuse.
In via istruttoria: Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi ed interpello dei convenuti: 1) Vero che nel marzo 2018 , ex compagno di e fornitore di Parte_2 Controparte_1
, contattò amministratore unico di , e Parte_1 Persona_1 Parte_1 gli comunicò che i tre fratelli avevano deciso di mettere in vendita le quote della CP_1 società Elettroimpianti SRL;
2) Vero che in occasione della stipula del contratto preliminare di cessione delle quote della Elettroimpianti SRL fu fornita la situazione contabile al 31/07/2018, datata 14/09/2018, (doc.
2 che si mostra al teste), la quale riferiva una riserva statutaria di € 48.069;
3) Vero che dalla documentazione contabile e bancaria della Elettroimpianti successivamente trasmessa da emersero delle anomalie che giustificavano la richiesta di Controparte_1 chiarimenti e documenti in quanto l'esame dell'estratto conto di Elettroimpianti su CP_4
(doc. 9 che si mostra al teste) evidenziò una serie di addebiti sul conto che non hanno
[...] alcuna attinenza con la gestione della società quali addebiti per “disposizione ripetitiva
, ovvero rimborsi note spese a pagamenti a tale CP_1 Controparte_1 Persona_2
(dipendente), emissione di assegni bancari, pagamento dell'avvocato Zonca per il divorzio pagamento di F24 personali e una serie di prelievi di contante nonché spese Persona_3 personali, ( una serie di multe prese a Pontremoli, come tutto riassunto nel CP_5 CP_6 prospetto excel (doc. 10 che si mostra al teste);
4) Vero che chiese spiegazioni su queste movimentazioni sia alla dipendente Persona_1 della società Elettroimpianti RI IA OR sia ad (docc. 11-12 che si Controparte_1 mostrano al teste) con due mail in data 07/01/2019;
5) Vero che rispose con mail 11/01/2019, che si limitò a precisare che la Controparte_1
OR stava compiendo i controlli, ma senza precisare altro (doc. 13 che si mostra al teste); 6) Vero che in previsione dell'incontro tenutosi a Turate in data 25/01/2019 in Parte_1 persona di chiese e ricevette in data 24/01/2019 una situazione contabile al Persona_1
31/12/2018 e datata 23/01/2019 (doc. 3 che si mostra al teste);
7) Vero che in questa situazione contabile (doc. 3 che si mostra la teste) i ricavi ammontano a circa 663 mila euro, il risultato ante imposte - utile - ammonta a circa euro 177.123,10 e la riserva statutaria, indicata in € 48.069 nella situazione patrimoniale prodotta sub 2 che si mostra al teste, si riduce alla minor somma di € 18.069 con un decremento di € 30.000,00;
8) Vero che nel bilancio in forma abbreviata al 31/12/2018 (docc. 25 e 29 che si mostrano al teste) la riserva statutaria diminuì ulteriormente alla minor somma di € 5.001;
9) Vero che nella situazione contabile datata 23/01/2019 (doc. 3 e che si mostra al teste) il totale delle immobilizzazioni materiali si decrementa dalla somma di euro 342.733,58 indicata nella situazione patrimoniale datata 14/09/2018 (doc. 2 e che si mostra al teste) alla pagina 2 di 15 minor somma di euro 315.397,08 con una variazione negativa di -€ 27.336,50 per vendita di autovetture;
10) Vero che nel bilancio abbreviato al 31/12/2018 (docc. 25 e 29 che si mostrano al teste) il totale delle immobilizzazioni materiali viene riportato nell'importo di euro 261.585 con una variazione in diminuzione di ulteriori 53.812,08, oltre ai 27.336,50 indicati;
11) Vero che aveva manifestato comunque la volontà di proseguire alla stipula Persona_1 del definitivo subordinatamente alla trasmissione di una situazione patrimoniale aggiornata ed alla ulteriore documentazione tanto che con mail del 30/01/2019 (doc. 14 che si mostra al teste) chiese la trasmissione di tutti i documenti al suo commercialista Dott.
[...]
Persona_4
12) Vero che con mail del 30/01/2019 (doc. 15 che si mostra al teste) replicò Controparte_1 assumendo la falsità di quanto dichiarato da ma senza produrre nemmeno un Parte_1 documento che potesse chiarire la situazione e che i soci facevano affidamento sui termini contenuti nel preliminare per la stipula del definitivo;
13) Vero che con mail 31/01/2019 (doc. 16 che si mostra al teste) il Dott. Persona_4 sollecitò nuovamente la trasmissione dei documenti;
14) Vero che a tale richiesta seguì la risposta di che con mail 31/01/2019 Controparte_1 affermò che “i soci fanno affidamento sul contenuto del preliminare”, ma senza consegnare alcun documento (doc. 17 che si mostra al teste);
15) Vero che anche la mail di del 31/01/2019 (doc. 18 che si mostra al teste) Parte_1
l'amministratore della promissaria acquirente dichiarò confermò comunque la Persona_1 volontà di proseguire alla stipula del definitivo subordinatamente alla trasmissione di una situazione patrimoniale aggiornata ed alla ulteriore documentazione di cui potesse abbisognare il commercialista Dott. Persona_4
16) Vero che con risposta a mezzo mail 01/02/2019 (doc. 18 che si mostra al teste) CP_1 negava l'esecuzione di qualsiasi operazione che avesse diminuito la capacità
[...] patrimoniale della società, ma sempre senza produrre un benchè minimo documento o almeno manifestare un'apertura in questo senso;
17) Vero che chiese ancora i documenti ad 04/02/2019 ed il Persona_1 Controparte_1
09/02/2019 ma questi continuò a negarli, come risulta dalla risposta della CP_1 dell'08/02/2019 (docc 19, 20 e 21 che si mostrano al teste); 18) Vero che in persona di chiese tramite il suo allora difensore Parte_1 Persona_1
Avv. AL OS la documentazione e le informazioni già più volte richiesta e altrettante negata (cfr. lettera Avv. OS 17/02/2019, doc. 22 che si mostra al teste); 19) Vero che a tale richiesta seguì la risposta a mezzo PEC dell'Avv. Corti 18/03/2019 (doc. 23 che si mostra al teste) con cui veniva intimata la stipula del contratto entro il 04/04/2019; 20) Vero che a tale intimazione replicò con lettera a mezzo PEC in data Parte_1
21/03/2019 chiedendo una serie di documenti, fra cui la situazione contabile aggiornata al 31/03/2019 con dettaglio clienti e fornitori, gli estratti conto bancari riconciliati, copie degli estratti conto, contratti attivi e passivi e libri sociali (doc. 24);
pagina 3 di 15 21) Vero che i trasmisero solo il bilancio abbreviato CEE al 31/12/2018 senza CP_1 dettaglio (consegnato solo il giorno prima dell'incontro dal notaio) dal quale risultò che le riserve statutarie erano ulteriormente diminuite sino alla ancora minor somma di € 5.001(doc. 25); 22) Vero che in data 01/04/2019 le parti addivennero avanti il notaio di Morbegno e Per_5 sottoscrissero il verbale con cui entrambe manifestavano l'intenzione di proseguire dando entrambe atto della disponibilità a stipulare il contratto definitivo purchè, come precisò Per_1
fosse messo in condizione di verificare le variazioni della situazione patrimoniale fra
[...] la stipula del preliminare e quella del definitivo;
2) Istanze istruttorie sulla pretesa acquisizione del know how. Il secondo profilo istruttorio concerne le eccezioni proposte a confutazione dell'assunto dei convenuti di cui alla comparsa di risposta sul preteso intento di acquisizione del know how di Elettroimpianti. Ferma restando l'irrilevanza di queste deduzioni già eccepita nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., e fermo restando che la prova di questo “intento”, ove rilevante, incombe sui convenuti, l'attrice deduce, senza inversione dell'onere della prova, i seguenti capitoli di prova per interpello dei convenuti e per testi: 23) Vero che l'accesso alla documentazione di Elettroimpianti fu concordato da
[...]
in persona di con e in sede di Parte_1 Persona_1 CP_1 CP_3 Controparte_2 stipula del contratto preliminare di cessione delle quote;
24) Vero che infatti in data 18/12/2018 lo Studio Professionisti Associati, consulente di
[...]
trasmise ad Elettroimpianti SRL il preventivo di consulenza annuale (che si produce Pt_1 quale doc. 30), che fu accettato da Elettroimpianti come da firma di e come Controparte_1 da mail di mail di RI IA OR di Elettroimpianti SRL al predetto studio del 20/12/2018 (che si produce quale doc. 31); 25) Vero che dispose l'accesso al “cassetto fiscale” della società Controparte_1
Elettroimpianti presso il sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate affinchè potessero arrivare ai commercialisti di la documentazione per la gestione contabile Per_1 Parte_1 della società;
26) Vero che in data 20/12/2018 dello Studio Professionisti Associati, Testimone_1 consulente di attivò la delega per la consultazione ed acquisizione della Parte_1 documentazione contabile e fiscale della Elettroimpianti, come da comunicazione dell'Agenza delle entrate (che si produce quale doc. 32);
27) Vero che il 28/12/2018 dello Studio Professionisti Associati, consulente Testimone_2 di trasmise ad una mail (che si Parte_1 Controparte_7 produce quale doc. 33) con allegata la modulistica per l'accesso all'applicativo TIC relativa ad Elettroimpianti;
28) Vero che con mail 08/01/2019 (che si produce quale doc. 34) Controparte_8
Elettroimpianti comunicò a l'attivazione disposta dall'Agenzia delle entrate;
Persona_1
pagina 4 di 15 29) Vero che la cartella condivisa, che ad oggi i non hanno ancora provveduto a CP_1 chiudere, fu creata concordemente e che in essa vennero inseriti di volta in volta i file relativi all'attività di Elettroimpianti in modo da condividerne l'operato;
30) Vero che emersero subito delle incongruenze contabili e delle cartelle esattoriali mai indicate in precedenza quali la vendita di due mezzi aziendali a costo zero, dove era stato perfino fatto pagare il trapasso a Elettroimpianti, oltre a una serie di movimenti bancari ingiustificati;
31) Vero che in persona di segnalò tutti questi fatti Parte_1 Persona_1 all'amministratrice precisando questi elementi della gestione finanziaria Controparte_1 pregiudizievole nei confronti sia della Elettroimpianti sia dell'erario, al quale avrebbe dovuto rispondere qualora si fosse finalizzata la compravendita;
32) Vero che la società opera in ambito privato e Elettroimpianti opera Parte_1 prevalentemente con clienti pubblici e che i clienti di sono situati in Milano e Parte_1 nel suo hinterland e sono clienti storici che nulla hanno a che fare con Elettroimpianti, quali Lago Spa, come da dichiarazione (che si produce, doc. 35), ER Eventi Srl, come da dichiarazione (che si produce, doc. 36) Cos.Mec Srl, CBRE GWS Tecnical Division, Condominio Residenza Cerchi, CE.TI. Srl;
33) Vero che fu Elettroimpianti SRL che acquisì contatti con fornitori di Parte_1 come ad esempio la società Idrosanitaria SpA di Cermenate o lo Studio di progettazione CA Besio e Broker assicurativo Janua Broker;
34) Vero che ha sempre mantenuto esclusivamente i suoi abituali clienti e Parte_1 fornitori e non ebbe mai contatti con clienti e fornitori provenienti da Elettroimpianti, dei quali, peraltro, non ebbe mai l'elenco;
35) Vero che si era interessata alla Elettroimpianti perché aveva la necessità Parte_1 di ampliare la sua struttura amministrativa e logistica e per questo era interessata al capannone, con l'intento finale di accorpare le due aziende;
3) Istanze istruttorie sui pretesi rapporti con i dipendenti di elettroimpianti srl. Infine, a sostegno delle eccezioni d'infondatezza delle difese avversarie sui contatti con i dipendenti di Elettroimpianti, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello dei convenuti e testi: 36) Vero che , ex dipendente della Elettroimpianti, ha lavorato presso Testimone_3 [...] soltanto per un mese;
Pt_1
37) Vero che conosceva già da più di un anno perché era stato Persona_1 Tes_3 selezionato da prima ancora di essere assunto da Elettroimpianti;
che si Parte_1 muoveva con un mezzo messo a disposizione da per muoversi in ambito Parte_1 lavorativo e per spostarsi da casa al lavoro perché la Elettroimpianti non aveva un mezzo e lui ne era sprovvisto;
che, terminata la trattativa, non gli diede più disponibilità Parte_1 del mezzo;
38) Vero che la Elettroimpianti non voleva dare ad la disponibilità di un mezzo, e Tes_3 che il contratto scadeva il 30 aprile dello stesso anno, questi si sentì obbligato a dimettersi e fu pagina 5 di 15 successivamente assunto da perché lui stesso non si trovava in quel contesto Parte_1 lavorativo;
39) Vero che non ebbe mai alcun rapporto o contatto con gli altri dipendenti Parte_1
e , il quale ultimo contattò una sola volta, e Parte_3 Parte_4 Parte_1 non vennero mai assunti. S'indicano a testi:
su tutti i capitoli: Dott. , ed Avv. Persona_4 Tes_4 Testimone_5
AL OS;
sul capitolo 1: ; Parte_2
sui capitoli da 2 a 6 e da 24 a 29: RI IA OR;
sui capitoli da 24 a 29: e Testimone_1 Testimone_2
sui capitoli da 18 a 22, 30, 31 e 35: Notaio Dott. Testimone_6
sul capitolo 32: presso Lago Spa, presso ER Testimone_7 Persona_6
Eventi SRL, presso Cos.Mec SRL, presso CBRE GWS, Controparte_9 Testimone_8
Geom. presso Condominio Residenza Cerchi, presso CE.TI. Testimone_9 Controparte_10
SRL;
sul capitolo 33: Besio CA, e;
Testimone_10 Testimone_11
sui capitoli da 36 a 38: ; Testimone_3
sul capitolo 39: e . Parte_4 Parte_3
Con riserva di altri indicarne all'esito delle istanze istruttorie avversarie.
Per i convenuti , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: Nel merito (e per quanto occorre anche eventualmente in via riconvenzionale): rigettare integralmente tutte le domande ed istanze ex adverso proposte perché infondate in fatto ed in diritto per le causali di cui in premessa, dichiarare l'intervenuto recesso da parte dei convenuti dal contratto preliminare di cessione delle quote sociali ex art. 1385, comma 2, c.c. e, per l'effetto, dichiarare il diritto dei convenuti a ritenere definitivamente la caparra di euro 50.000,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente causa è la richiesta di restituzione del doppio della caparra versata da al momento della sottoscrizione di un contratto preliminare, avente Parte_1 ad oggetto il 100% delle quote di Elettroimpianti s.r.l. (target), società operativa nel settore della costruzione e manutenzione di impianti elettrici.
Va premesso che aveva azionato la medesima pretesa avanti al Parte_1
Tribunale di Monza chiedendo e ottenendo un decreto ingiuntivo successivamente revocato a pagina 6 di 15 seguito di opposizione e di accoglimento dell'eccezione d'incompetenza con sentenza n. 10/2021 del 14 dicembre 2020, pubblicata in data 4 gennaio 2021.
La causa è stata riassunta da avanti all'intestato Tribunale mediante Parte_1 notifica di comparsa di riassunzione, ove l'attrice deduce:
- di aver sottoscritto, in qualità di promissaria acquirente, in data 5 novembre 2018, un contratto preliminare con cui si era impegnata ad acquistare dai fratelli CP_1
e il 100% delle partecipazioni al capitale sociale di CP_2 CP_3
Elettroimpianti s.r.l., entro il 31 gennaio 2019;
- che il prezzo complessivo della cessione era stato pattuito in complessivi euro 275.000,00 di cui:
o 50.000,00 corrisposti alla sottoscrizione del preliminare a titolo di caparra confirmatori o la restante parte da versare alla firma del definitivo;
- che le parti promittenti venditrici avevano garantito che “nel periodo che intercorrerà tra la firma del preliminare e del contratto definitivo, la situazione patrimoniale subirà variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata”, la quale non sarebbe stata medio tempore interrotta;
- che, rispetto alla situazione contabile al 31 luglio 2018, alla data del 31 dicembre 2018 era emersa una significativa diminuzione del patrimonio netto: da euro 48.069 a euro 18.069;
- che secondo l'attrice tale diminuzione era conseguente ad una attribuzione a favore dei soci di 30.000 euro;
- di aver rilevato inoltre altre operazioni anomale sostanzialmente distrattive che avevano determinato un'ulteriore riduzione della liquidità presente sul conto corrente della società;
- di aver comunicato in data 20 maggio 2019 ai convenuti il recesso dal contratto preliminare con richiesta di pagamento del doppio della caparra versata ex art. 1385 c.c., pari a complessivi euro 100.000. ha, dunque, chiesto la condanna dei convenuti a pagare la somma di Parte_1 euro 100.000, oltre interessi previsti per le transazioni commerciali dal recesso al saldo.
I convenuti , e si sono costituitisi con unico atto, CP_1 CP_2 CP_3 contrastando l'avversa pretesa sulla base dei seguenti argomenti:
- e Elettroimpianti s.r.l. svolgono attività nel medesimo settore Parte_1
(installazione e manutenzione di impianti elettrici e idraulici) e dunque operano in concorrenza;
pagina 7 di 15 - il valore di Elettroimpinati è individuabile essenzialmente nella clientela, nelle condizioni di acquisto ottenute dai fornitori, nonché nella esperienza e qualità dei collaboratori;
- essi avevano consentito a di accedere a tutta la documentazione Parte_1 amministrativa, bancaria, commerciale e fiscale della target, di incontrare i collaboratori della società e di accedere ai cantieri;
- il legale rappresentate di ) aveva inviato il giorno Parte_1 Persona_1 prima del termine previsto per il definitivo, una comunicazione dell'indisponibilità della promissaria acquirente a sottoscrivere il contratto definitivo nei termini concordati in ragione del fatto che i promittenti venditori non avevano consegnato
“documenti contabili aggiornati”, come richiesto;
- la società attrice eccepiva l'intervenuta variazione della situazione patrimoniale della target - conseguente all'intervenuta auto-attribuzione da parte dei soci della somma di euro 30.000 e alla conseguente diminuzione del patrimonio netto della società - e il connesso inadempimento contrattuale dei promissari venditori;
- medio tempore, aveva “sottratto” dipendenti a Parte_1
ELETTROIMPIANTI;
- in data 18 marzo 2019 avevano notificata a una diffida ad Parte_1 adempiere ex art. 1454 c.c. invitando la stessa a procedere con la sottoscrizione del contratto definitivo entro e non oltre la data del 4 aprile 2019, preavvertendola che, in mancanza, il contratto preliminare di compravendita si sarebbe inteso per risolto;
- ha riscontrato tale comunicazione invitando i promittenti Parte_1 venditori a presentarsi per la sottoscrizione del contratto definitivo in data 1° aprile 2019 presso il Notaio di Morbegno, subordinando la stipula a una serie di Per_5 condizioni, tra cui la produzione di una “situazione contabile aggiornata al 31 marzo 2019 con dettaglio clienti e dettaglio fornitori” (cfr. doc. 11);
- il 1° aprile 2019, innanzi al notaio le parti non sottoscrivevano il contratto Per_5 definitivo, ma un verbale in cui:
o i promittenti venditori si dichiaravano disponibili a procedere con il definitivo, precisando di aver adempiuto ai loro obblighi informativi avendo inviato a il bilancio al 31 dicembre 2018, corredato della nota Parte_1 integrativa e della delibera di approvazione;
o la promissaria acquirente subordinava la sottoscrizione del definitivo alla produzione di una “situazione patrimoniale aggiornata con evidenza delle variazioni intercorse nel periodo tra la firma del preliminare e la data odierna, come previsto dal punto 4 ultimo periodo del contratto preliminare,
pagina 8 di 15 documento necessario per verificare la corretta gestione della società nel periodo medesimo ed il mantenimento del suo valore” (cfr. doc. 12 attrice);
- il bilancio di ELETTROIMPIANTI per l'esercizio 2018 aveva registrato un utile netto di euro 130.062 e un patrimonio netto contabile di euro 159.064, valore più che raddoppiato rispetto all'esercizio precedente (euro 72.168 al 31 dicembre 2017).
Assumevano dunque i convenuti
- che aveva sottratto, nel periodo successivo alla conclusione del Parte_1 contratto preliminare, il know how di Elettroimpianti, non avendo successivamente più alcun interesse a portare a termine l'acquisto delle quote della società target;
- che la promissaria acquirente non aveva adempiuto al proprio obbligo di sottoscrivere il contratto definitivo nemmeno entro il termine concesso nella diffida ex art. 1454 c.c. (4 aprile 2019), è diritto dei promittenti venditori di ritenere la caparra confirmatoria versata da er euro 50.000. Parte_1 concludevano chiedendo
- il rigetto delle domande di Parte_1
e in via riconvenzionale:
- la declaratoria dell'intervenuto recesso da parte dei convenuti dal contratto preliminare di cessione delle quote sociali ex art. 1385, comma 2, c.c. e
- l'accertamento del conseguente diritto dei a ritenere definitivamente CP_1 la caparra di euro 50.000,00.
Nel corso della prima udienza di comparizione, le parti hanno rifiutato la proposta conciliativa sottoposta dal Giudice istruttore, e chiedevano l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma c.p.c.. Nelle memorie istruttorie: parte attrice ha:
o contestato la circostanza per la quale avrebbe stipulato il contratto preliminare con il solo intento di sottrarre il know how di Elettroimpianti, sottolineando il fatto che il reperimento di informazioni anche contabili rientra nella normale attività di due diligence,
o negato che fosse stata creata una data room ove poter reperire tutta la documentazione di Elettroimpianti;
o precisato che dall'accesso al cassetto fiscale della target erano emerse cartelle esattoriali non indicate in precedenza e nemmeno inserite in bilancio, e che era emersa la vendita di due mezzi aziendali a costo zero;
pagina 9 di 15 o affermato che la situazione patrimoniale indicato in fase di stipula del contratto preliminare era falsata e, pertanto, all'atto del compromesso i documenti contabili non corrispondevano alla reale attività;
o chiesto in via istruttoria l'ammissione di prova per testi parte convenuta ha:
o precisato che le contestazioni di controparte in ordine ad una asserita riduzione della consistenza patrimoniale della target per euro 30.000 erano confutate dalle risultanze del bilancio chiuso al 31 dicembre 2018 depositato presso il registro delle imprese, ove alla voce “patrimonio netto” è risultato un incremento da euro 72.168 a euro 159.064;
o ribadito di non aver nascosto nulla all'attrice, avendole offerto ampia informazione e facoltà di accesso a tutta la contabilità aziendale;
o osservato che le contestazioni inerenti debiti tributari e le spese ingiustificate effettuate dall'amministratore erano state sollevate tardivamente dall'attrice nella prima memoria istruttoria e pertanto erano inammissibili;
o precisato di non aver mai revocato la diffida ad adempiere né dichiarato di rinunciarvi;
o chiesto il rigetto delle istanze istruttorie orali di controparte.
Rigettate tutte le richieste istruttorie avanzate dalle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, quindi, rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e repliche.
***
All'esito del contraddittorio reputa il Tribunale che la domanda svolta dalla società
[...] debba trovare accoglimento per i motivi di cui infra. Parte_1
Con l'atto introduttivo del presente giudizio è stato riassunto il processo inizialmente iscritto a ruolo come opposizione a decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Monza, che ha dichiarato con sentenza del 4 gennaio 2021 la propria incompetenza, vertendo la causa in materia di
“cessione di partecipazioni sociali” e dunque rientrando nella competenza della Sezione specializzata in materia d'imprese.
Con comparsa ex art. 50 c.p.c. la causa è stata “riassunta” avanti al Tribunale di Milano e dunque si è verificata la “prosecuzione” della medesima controversia (originariamente instaurata mediante procedimento monitorio) avanti al Tribunale competente, sicché non sussiste alcun impedimento di natura processuale a che vengano utilizzati nella presente
“fase” tutti gli atti e tutte le difese svolte dalle medesime parti avanti al Tribunale di Monza, in quanto difese svolte in atti introduttivi già sottoposte al contraddittorio delle medesime parti. pagina 10 di 15 Questa conclusione è del tutto conforme ai principi che regolano il nostro sistema processuale, come ha avuto modo di precisare anche la giurisprudenza di legittimità, allorquando ha affermato che:
- “Quando, a norma dell'art. 50 c.p.c., la riassunzione della causa - disposta a seguito di una pronuncia dichiarativa di incompetenza - davanti al giudice dichiarato competente avviene nel termine fissato dal giudice o, in mancanza, dalla legge, il processo continua davanti al nuovo giudice mantenendo una struttura unitaria e, perciò, conservando tutti gli effetti sostanziali e processuali di quello svoltosi davanti al giudice incompetente, poiché la riassunzione non comporta l'instaurazione di un nuovo processo, bensì costituisce la prosecuzione di quello originario.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto improponibile una domanda di equa riparazione per l'ingiustificata durata di un processo amministrativo ritendo erroneamente, ai fini dell'applicabilità dell'art. 54, comma 2 del d.l. n. 112 del 2008, che il procedimento di equa riparazione dovesse intendersi introdotto, piuttosto che alla data di proposizione del ricorso avanti al giudice dichiaratosi incompetente, alla data della riassunzione del processo dinanzi al giudice competente)” così Cass. Sez. 2 , Ordinanza n. 9915 del 09/04/2019.
Tutte le eccezioni svolte sul punto dai convenuti e tutti gli argomenti spesi per porre preclusioni alle allegazioni di parte attrice vanno dunque disattese in quanto infondate, dovendosi ritenere pienamente utilizzabili in questa fase processuale tutte le contestazioni originariamente mosse dall'odierna attrice (convenuta opposta nella prima fase) in comparsa di costituzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo e ciò vale per la riduzione di riserve, per gli anomali prelevamenti e per l'incremento dell'indebitamento fiscale.
Venendo ora al merito della decisione, va precisato che con la sottoscrizione del preliminare del 5 novembre 2018 la parte promittente venditrice (attuali convenuti) hanno garantito (clausola n.4)
- che la situazione patrimoniale della società ceduta é corrispondente a quella che risultava dalla produzione documentale fornita prima della firma del preliminare (situazione patrimoniale al 31 luglio 2018 – doc. 2);
- che “nel periodo che intercorrerà tra la firma del preliminare e del contratto definitivo, le attività aziendali non verranno interrotte e la situazione patrimoniale subirà variazioni fisiologiche derivanti dall'attività esercitata”.
Inoltre, la parte venditrice si è impegnata “a presentare, al momento della sottoscrizione del contratto definitivo (31 gennaio 2019) una situazione patrimoniale aggiornata con evidenza delle variazioni intercorse nel periodo” (così ultimo punto clausola 4).
Con la firma del contratto preliminare la parte promittente venditrice ha dunque assunto precisi obblighi di trasparenza e di informazione a favore della controparte, fra i quali pagina 11 di 15 l'obbligo di redigere anche un aggiornamento della situazione patrimoniale della società, successiva alla chiusura del bilancio 2018 fono al momento della sottoscrizione del definitivo.
E' pacifico in causa che i promittenti venditori abbiano fatto avere alla controparte solo due situazioni patrimoniali: quella al 31 luglio 2018 e il bilancio d'esercizio chiuso al 31 luglio 2018. Nessun altro aggiornamento successivo, né al 31 gennaio 2019 e tanto meno al 31 marzo 2019.
Le parti hanno inoltre previsto che, a seguito della sottoscrizione del preliminare, il signor (legale rappresentante di venisse “delegato” Persona_1 Parte_1 dall'amministratore unico della target a gestire le attività ordinarie della società senza poteri né di rappresentanza né di firma, giungendo addirittura a prevedere che “ potrà Persona_1 gestire i contratti in essere e le attività di coordinamento dei singoli cantieri secondo le indicazioni fornite dall'amministratore unico ( )”. Controparte_1
Dunque, con la sottoscrizione del preliminare i promissari acquirenti hanno acconsentito ad una disclosure molto più ampia rispetto a quanto avviene nella prassi commerciale, attesa la concessione di un vero e proprio affiancamento del legale rappresentante dell'acquirente all'attività “ordinaria” dell'amministratore delegato della target. Facoltà esercitata da Per_1
senza alcun rilievo e che solo in corso di causa ha dato luogo a doglianze in ordine
[...]
“ai relati intenti della società asseritamente concorrete”.
Con riferimento al prezzo, è stato fissato concordemente un criterio di tolleranza entro il limite di “variazioni fisiologiche” quanto alle modifiche sopravvenute con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione del definitivo, in considerazione del protrarsi dell'ordinaria attività aziendale.
Orbene, da tali evidenze si evince con chiarezza che i convenuti, promissari venditori, non hanno tenuto fede ai precisi impegni negoziali assunti, mentre la società promissaria acquirente si è attenuta a quanto previsto nel preliminare e si è limitata a richiedere l'esatto adempimento delle pattuizioni ivi contenute.
In particolare, risulta dalle comunicazioni intercorse fra le parti che, nel nell'imminenza della scadenza del primo termine (nel corso del mese di gennaio), abbia richiesto più Persona_1 volte chiarimenti in ordine a talune operazioni idonee ad incidere in modo significativo sulla consistenza patrimoniale della società e che non potevano essere fatte rientrare nel concetto di
“variazione fisiologica” richiamato in contratto, quali ad esempio prelievi ingiustificati e pagamenti per causali non inerenti all'attività sociale, incidenti sul conto corrente Banca di Desio ovvero (cfr. comunicazioni in data 7, 11 e 30 gennaio - doc. 11 – 15 di parte attrice).
Si tratta evidentemente di legittime richieste da parte della società promissaria acquirente, a fronte dell'emergere di operazioni idonee a diminuire in modo significativo la consistenza patrimoniale della società e che hanno trovato riscontro effettivo nella documentazione bancaria (cfr. doc. 9 e 10 di parte attrice, da cui si evince che il denaro della società è stato utilizzato per rimborsi di spese dell'amministratrice delegata non documentati, pagamento di pagina 12 di 15 un avvocato per il divorzio di una delle socie, pagamenti di F24 personali e altre spese personali).
La diffida ad adempiere inviata dai promissari venditori il 18 marzo 2019 (doc. 10 convenuti) deve ritenersi superata dalle dichiarazioni rese in occasione della firma del “verbale d'incontro” del 1° aprile 2019 presso lo studio del Notaio dal momento che Testimone_6 con quell'atto entrambe le parti hanno rinnovato la disponibilità ad adempiere al contratto preliminare, a fronte dell'impegno della parte venditrice di presentare una “situazione patrimoniale aggiornata con evidenza delle variazioni intercorse nel periodo fra la firma del preliminare e il 1° aprile 2019, come previsto dal punto 4 ultimo periodo del contratto preliminare”, quale documento necessario per verificare la corretta gestione della società in detto periodo e il mantenimento del suo valore.
Questo documento (verbale d'incontro del 1° aprile 2019) assume valenza dirimente ai fini della decisione, in quanto:
- da un lato, quanto ivi previsto è rimasto inadempiuto da parte dei promissari venditori, che, come detto, non hanno mai consegnato la situazione patrimoniale di periodo aggiornata;
- dall'altro, il rinnovato intento di concludere il preliminare supera e quindi priva di rilievo giuridico la diffida ad adempiere inviata in precedenza dai LAUTORA, i quali
– ai fini che qui rilevano – non possono più avvalersene neppure ai sensi dell'art. 1385, secondo comma, c.c. in difetto dei presupposti.
La dichiarazione resa “a verbale” dai fratelli nel senso della rinnovata CP_1 disponibilità a concludere il definitivo di cessione di quote, ha comportato evidentemente una rinuncia implicita all'intenzione di vedere risolto il preliminare.
Né la giustificazione dedotta circa l'impossibilità di poter predisporre in tempi brevi una situazione aggiornata al 1° aprile 2019 appare convincente, dal momento che sono ampiamente documentate le plurime richieste di un aggiornamento della situazione patrimoniale successiva al 31 dicembre 2018 avanzate da nel corso dei primi Persona_1 mesi del 2019 (cfr. doc. 11 – 15).
A riprova, inoltre, della rilevanza e dell'assoluta ragionevolezza della richiesta è sufficiente osservare come molte delle operazioni “anomale” risalgano proprio ai primi mesi del 2019 (pagamenti inerenti ad acquisti o spese personali dei soci, prelievi non giustificati – cfr. doc. 9 e 10 allegati all'atto di citazione e fatti oggetto di tempestiva contestazione da parte della società . Parte_1
Né valgono a incrinare la coerenza e correttezza della posizione tenuta dall'attrice nel corso di tutta la trattativa gli argomenti relativi ai “reali intenti perseguiti” dalla promissaria acquirente, che sarebbe stata mossa unicamente dalla finalità di impossessarsi del portafoglio clienti, delle professionalità dei dipendenti e delle informazioni industriali. Invero, valgono come argomento a riprova della tesi contraria, sia quanto previsto in contratto, ove – come già pagina 13 di 15 visto – era stato concesso al legale rappresentante dell'acquirente addirittura un
“affiancamento” all'a.d. per la gestione ordinaria della società, sia i risultati economici dell'esercizio 2018, che nonostante tale “affiancamento” hanno registrato un consolidamento dei risultati dell'attività caratteristica, circostanza che esclude in radice che dall'affiancamento sia potuto derivare un danno per Elettroimpianti.
La richiesta di una situazione contabile aggiornata dapprima al 31 gennaio e poi al 31 marzo 2019 non possono considerarsi pretese né ingiustificate (tenuto conto di quanto previsto nel paragrafo 4. Del preliminare e nel verbale d'incontro), né inesigibili, in considerazione dei rapporti intercorsi fra le parti.
Né appare convincente – a fronte di tutti i rilievi mossi fin dal gennaio 2019 – che i convenuti si siano limitati a ribadire che “la contabilità parla da sola” (così anche da ultimo nella terza memoria intermedia pag. 2) ovvero che i documenti si limitano a fotografare quanto caricato in contabilità e che il risultato complessivo dell'azienda era comunque positivo, con un utile in crescita e una riduzione dei debiti, dal momento che appare evidente – basandosi anche solo sui dati di bilancio, che se tutti i valori dell'attivo avessero mantenuto il medesimo valore del 2017 l'utile sarebbe aumentato.
La domanda di parte attrice deve dunque trovare pieno accoglimento a fronte del rigetto della domanda di parte convenuta.
, e sono dunque tenuti a pagare Controparte_1 Controparte_2 CP_3
a favore dell'attrice un importo pari al doppio della caparra ricevuta Parte_1
e dunque vanno condannati a pagare a favore della stessa 100.000,00 euro oltre agli interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 20 maggio 2019 fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono poste integralmente a carico dei convenuti in solido previa liquidazione come in dispositivo sulla base delle tabelle di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (così come modificato dai D.M. 37/2018 e 147/2022) per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori, tenuto conto della media complessità delle questioni trattate, dell'ammontare della domanda e dell'attività processuale effettivamente svolta (quattro fasi – valore medio).
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5266/2021 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara i convenuti , e tenuti a Controparte_1 Controparte_2 CP_3 pagare a favore dell'attrice un importo pari al doppio della caparra Parte_1 dagli stessi ricevuta in esecuzione del contratto preliminare per cui è causa, e per l'effetto condanna i convenuti , e , in Controparte_1 Controparte_2 CP_3 solido fra loro, a pagare a favore di euro 100.000,00 oltre agli Parte_1
pagina 14 di 15 interessi ex art. 1284, primo comma, c.c. dal 20 maggio 2019 fino al saldo effettivo;
condanna i in solido a rifondere a favore di parte attrice le spese legali che si liquidano in euro in euro 1545,00 per esborsi, euro 14.200,00 per compensi d'avvocato, oltre spese generali al 15% sul secondo importo, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024
L'Estensore
RI NI CI
Il Presidente
LO NI
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