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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 22/07/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1712/2022, promossa da c.f. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rimini, Corso d'Augusto n. 97C, presso lo studio dell'avv. Stefania Urbinati che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Piazza dei Mariti della Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv.
Barbara Amaranto che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e anno contratto matrimonio civile a Rimini (RN), in Parte_1 Controparte_1 data 11/06/2016 ed hanno avuto un figlio, (nato il [...]). R_
I coniugi si sono consensualmente separati in forza di verbale del 12/07/2018, successivamente omologato dal
Tribunale di Rimini con provvedimento camerale del 19/07/2018.
Con ricorso depositato in data 03/06/2022, a promosso il presente giudizio chiedendo che Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
i è costituita in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 27/09/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione, con la sola modificazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, secondo l'accordo manifestato all'udienza medesima dalle parti e cioè a weekend alternati da venerdì pomeriggio a domenica sera dopo cena;
festività natalizie pasquali ed annuali secondo quanto indicato nelle conclusioni del ricorrente al punto 6 dalla 7° alla
12° riga;
fermo quanto previsto in separazione per i pomeriggi infrasettimanali (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 23/11/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e richiesta di successiva concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; il difensore di parte resistente si è rimesso a giustizia sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sulla status, associandosi alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 4093/1982).
Con sentenza non definitiva n. 1219/2022, pubblicata il 12/12/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Rimini in data 11/06/2016 da e Parte_1 [...]
- matrimonio trascritto al n. 91, parte I, dell'anno 2016 del Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Rimini - disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disposta la sostituzione dell'udienza del
15.11.2023 con deposito di note scritte, il Giudice si è riservato.
Rigettate le richieste di istanze istruttorie, alla successiva udienza del 18.04.2024 si è proceduto all'ascolto del figlio minore della coppia . R_
Alla successiva udienza del 23.10.2024 le parti hanno precisato con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni concernenti la prole e alle ulteriori questioni economiche oggetto delle domande delle parti.
Quanto all'affidamento e al collocamento del figlio minore , nonché alle statuizioni relative al R_ contributo per il suo mantenimento, le parti hanno prestato consenso a mantenere invariate le condizioni già omologate in sede di separazione e dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi idonei a giustificare una loro variazione.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con R_ collocamento prevalente presso la madre alla quale rimane assegnata la casa coniugale.
Parimenti va confermato l'obbligo del di provvedere a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese la Pt_1 somma di euro 300,00 alla a titolo di mantenimento del figlio, con spese straordinarie poste a suo CP_1 carico nella misura del 50%.
Parte ricorrente ha domandato una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita, chiedendo che lo stesso possa esercitarsi liberamente in modo compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
A sostegno della propria richiesta, ha addotto che ha manifestato più volte l'interesse e la volontà di R_ trascorrere più tempo col padre, esigenza che, secondo l'attore, sarebbe ostacolata dall'atteggiamento conflittuale manifestato dalla resistente nei propri confronti.
La si è opposta a tale soluzione e, dopo aver chiesto, in una prima fase, il mantenimento delle CP_1 condizioni di visita stabilite nell'accordo di separazione, da ultimo ha domandato che vengano confermate le forme di visita disposte in sede di udienza presidenziale.
A fondamento della propria domanda, la resistente ha affermato, tra l'altro, che il per diversi anni e per Pt_1 tutta la durata del giudizio di separazione, non ha mai chiesto di trascorrere più tempo col figlio, né si sarebbe mai interessato del suo andamento scolastico.
Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell'art. 337-ter il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nello stabilire l'estensione del diritto di visita, il giudice deve tener conto, in primo luogo, delle esigenze dello stesso minore, evitando che l'interesse di quest'ultimo a coltivare i rapporti con entrambi i genitori risulti pregiudicato dalla conflittualità esistente tra questi. Ove possibile, l'esercizio del diritto di visita deve essere favorito sulla base di accordi volontari conclusi tra i genitori, sempre che non contrastino con l'interesse del minore, laddove invece l'intervento del giudice rappresenta una extrema ratio ove non sia possibile addivenire a una soluzione concordata.
In sede di ascolto, ha dichiarato di avere un bel rapporto con entrambi i genitori, di trascorrere più R_ tempo con la madre, di passare del tempo col padre nel weekend dal venerdì verso le 17:00 alla domenica prima di cena o talvolta durante la settimana.
Il figlio ha da ultimo dichiarato di essere favorevole a mantenere l'attuale regime di visite in quanto ha riferito che quando egli intende pernottare dal padre, la madre non presta obiezioni.
Tale ultimo dato dimostra che, a dispetto del tenore degli atti delle parti, queste ultime sono in grado di accordarsi in ordine alle esigenze che possono sorgere di volta in volta al fine di garantire l'esercizio del diritto di visita al Pt_1
Non si può, inoltre, non considerare che, nelle more del giudizio di merito, è diventato quasi R_ diciassettenne, età alla quale necessita di acquisire una maggiore autonomia che male si presta a vincoli di sorta, specialmente se si considera che, col raggiungimento della maggiore età, sono destinati a venir meno i vincoli imposti nell'ultimo anno precedente la maturità.
Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio R_ liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici/extrascolastici di quest'ultimo e con la volontà dello stesso.
Dovrà inoltre essere applicato il criterio dell'alternanza di visita: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera quando il padre dopo cena lo riaccompagnerà dalla madre;
con diritto di visita libero.
Il ricorrente ha chiesto infine che si dichiari i coniugi tenuti al rilascio dei rispettivi passaporti.
In merito a tale richiesta va disposto il non luogo a provvedere atteso che, a seguito di modifica della legge n.
1185/1967 che disciplina il rilascio dei passaporti, non è più necessario allegare il consenso dell'altro.
Parte resistente ha formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di a Parte_1 corrispondere la somma di euro 300,00 mensili nei propri confronti a titolo di assegno divorzile e ha giustificato tale richiesta sul presupposto che le proprie condizioni economiche sono notevolmente peggiorate.
La ha riferito, infatti, di essere impiegata con un contratto di somministrazione di lavoro a tempo CP_1 determinato da cui ricaverebbe redditi insufficienti a far fronte alle esigenze proprie e del figlio e che R_ riesce a far “quadrare i conti” solo grazie a ulteriori redditi derivanti dalla locazione dell'unico immobile in sua proprietà.
Il si è opposto a tale richiesta, sostenendo di essere già gravato dalle rate di due prestiti rispettivamente Pt_1 di circa 180,00 euro al mese e 190,00 euro al mese, nonché delle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, per l'importo di euro 463,10 mensili.
La resistente ha contestato tale ricostruzione, asserendo che almeno uno dei prestiti indicati sarebbe stato contratto dal marito per l'acquisto di una costosa motocicletta, nonché del fatto che essa stessa avrebbe contribuito, per la durata della convivenza anteriore al matrimonio, al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, che però è stata intestata esclusivamente a favore del marito.
Il ricorrente a sua volta ha contro dedotto che, in sede di separazione, la non ha mai preteso alcunché CP_1
a titolo di contributo personale e che, pertanto, la richiesta dalla stessa formulata avrebbe valenza ritorsiva.
In tema di assegno divorzile, l'art. 5 della l. 898/1970 stabilisce che esso debba essere proporzionato alle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, nonché alle loro esigenze e capacità lavorative.
Questo significa che l'assegno divorzile deve essere stabilito in modo equo e adeguato alle circostanze specifiche di ciascun caso.
È importante sottolineare che l'assegno divorzile può essere modificato o revocato in seguito a un cambiamento delle circostanze economiche o personali dei coniugi.
Ad esempio, se il coniuge beneficiario trova un lavoro o aumenta le proprie entrate, potrebbe essere necessario ridurre o revocare l'assegno divorzile.
Allo stesso modo, se il coniuge obbligato subisce una diminuzione delle proprie capacità economiche, potrebbe essere necessario aumentare l'assegno divorzile.
In proposito, una recentissima ordinanza della Cass. n. 9915/2025 ha affermato che “L'assegno divorzile, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il richiedente non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”
In particolare, la resistente ha lamentato una disparità di reddito rispetto al ricorrente, senza però fornire la prova del nesso di derivazione causale tra tale disparità e i compiti di assistenza familiare ai quali si è prestata.
Dalla ricostruzione fornita, infatti, la non lamenta di aver rinunciato a migliori o diverse opportunità CP_1 lavorative, tanto che nello stesso decreto di omologa della separazione intervenuto nel 2018 le parti hanno dichiarato all'epoca di essere economicamente autosufficienti, né sono state pattuite compensazioni tra le medesime per ripagare il contributo fornito dalla al ménage familiare. CP_1
Se la retribuzione della resistente fosse stata già particolarmente bassa all'epoca della separazione, ciò avrebbe dovuto indurre a richiedere una diversa configurazione dei rapporti economici tra le parti sin da allora.
Se, invece, vi è stato un peggioramento delle condizioni, questo non risulta dagli atti di causa in quanto dalle memorie di parte risulta che la abbia sempre lavorato mediante contratti di lavoro a tempo determinato CP_1
o part-time.
Deve, quindi, escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile fondato su ragioni perequativo-compensative; parimenti, va esclusa la finalità assistenziale che presuppone un bisogno attuale e non potenziale del richiedente, mentre è la stessa ad affermare che, grazie al reddito da CP_1 locazione, riesce a integrare le proprie entrate in maniera sufficiente a fare fronte alle proprie esigenze di vita. Quanto alle spese del presente procedimento, l'esito complessivo del giudizio ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
R_
2. Dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Parte_1 R_ compatibilmente con gli impegni scolastici/extrascolastici di quest'ultimo e con la volontà dello stesso;
va applicato il criterio dell'alternanza di visita: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera quando il padre dopo cena lo riaccompagnerà dalla madre;
con diritto di visita libero.
3. Dispone che sia tenuto a corrispondere a a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore , la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00), R_ da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo di Bologna, che integralmente si richiama.
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile in favore di . Controparte_1
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
6. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1712/2022, promossa da c.f. nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Rimini, Corso d'Augusto n. 97C, presso lo studio dell'avv. Stefania Urbinati che lo rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
contro c.f. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Faenza (RA), Piazza dei Mariti della Libertà n. 51, presso lo studio dell'avv.
Barbara Amaranto che la rappresenta e difende nel presente giudizio come da procura in atti;
- ricorrente -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
- intervenuto per legge - CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Dagli atti e dai documenti di causa risulta quanto segue.
e anno contratto matrimonio civile a Rimini (RN), in Parte_1 Controparte_1 data 11/06/2016 ed hanno avuto un figlio, (nato il [...]). R_
I coniugi si sono consensualmente separati in forza di verbale del 12/07/2018, successivamente omologato dal
Tribunale di Rimini con provvedimento camerale del 19/07/2018.
Con ricorso depositato in data 03/06/2022, a promosso il presente giudizio chiedendo che Parte_1 sia dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni ivi formulate.
i è costituita in giudizio, non opponendosi alla pronuncia di scioglimento Controparte_1 del matrimonio, ma formulando condizioni difformi da quelle della controparte (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 27/09/2022, le parti sono comparse dinnanzi al Presidente del Tribunale il quale, esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo, non ha adottato provvedimenti provvisori ed urgenti, non ravvisandone i presupposti e ferma restando l'efficacia delle vigenti condizioni di separazione, con la sola modificazione dei tempi di permanenza del minore con il padre, secondo l'accordo manifestato all'udienza medesima dalle parti e cioè a weekend alternati da venerdì pomeriggio a domenica sera dopo cena;
festività natalizie pasquali ed annuali secondo quanto indicato nelle conclusioni del ricorrente al punto 6 dalla 7° alla
12° riga;
fermo quanto previsto in separazione per i pomeriggi infrasettimanali (cfr. gli atti di causa).
All'udienza del 23/11/2022, dinanzi al Giudice Istruttore nominato dal Presidente del Tribunale per la trattazione della causa, il procuratore di parte ricorrente ha chiesto la rimessione della causa al Collegio per la pronuncia di sentenza parziale sullo status, con rinuncia alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e richiesta di successiva concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; il difensore di parte resistente si è rimesso a giustizia sulla richiesta di pronuncia di sentenza parziale sulla status, associandosi alla richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; all'esito, il Giudice Istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel procedimento riservandosi di concludere, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 4093/1982).
Con sentenza non definitiva n. 1219/2022, pubblicata il 12/12/2022, il Tribunale di Rimini ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Rimini in data 11/06/2016 da e Parte_1 [...]
- matrimonio trascritto al n. 91, parte I, dell'anno 2016 del Registro degli atti di CP_1 matrimonio del Comune di Rimini - disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del procedimento. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e disposta la sostituzione dell'udienza del
15.11.2023 con deposito di note scritte, il Giudice si è riservato.
Rigettate le richieste di istanze istruttorie, alla successiva udienza del 18.04.2024 si è proceduto all'ascolto del figlio minore della coppia . R_
Alla successiva udienza del 23.10.2024 le parti hanno precisato con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. le proprie conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, va precisato che, essendo già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il thema decidendum resta circoscritto alle statuizioni concernenti la prole e alle ulteriori questioni economiche oggetto delle domande delle parti.
Quanto all'affidamento e al collocamento del figlio minore , nonché alle statuizioni relative al R_ contributo per il suo mantenimento, le parti hanno prestato consenso a mantenere invariate le condizioni già omologate in sede di separazione e dall'istruttoria processuale non sono emersi elementi idonei a giustificare una loro variazione.
Va, pertanto, disposto l'affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori, con R_ collocamento prevalente presso la madre alla quale rimane assegnata la casa coniugale.
Parimenti va confermato l'obbligo del di provvedere a corrispondere entro il giorno 20 di ogni mese la Pt_1 somma di euro 300,00 alla a titolo di mantenimento del figlio, con spese straordinarie poste a suo CP_1 carico nella misura del 50%.
Parte ricorrente ha domandato una diversa regolamentazione del proprio diritto di visita, chiedendo che lo stesso possa esercitarsi liberamente in modo compatibile con gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio.
A sostegno della propria richiesta, ha addotto che ha manifestato più volte l'interesse e la volontà di R_ trascorrere più tempo col padre, esigenza che, secondo l'attore, sarebbe ostacolata dall'atteggiamento conflittuale manifestato dalla resistente nei propri confronti.
La si è opposta a tale soluzione e, dopo aver chiesto, in una prima fase, il mantenimento delle CP_1 condizioni di visita stabilite nell'accordo di separazione, da ultimo ha domandato che vengano confermate le forme di visita disposte in sede di udienza presidenziale.
A fondamento della propria domanda, la resistente ha affermato, tra l'altro, che il per diversi anni e per Pt_1 tutta la durata del giudizio di separazione, non ha mai chiesto di trascorrere più tempo col figlio, né si sarebbe mai interessato del suo andamento scolastico.
Tanto premesso, va ricordato che ai sensi dell'art. 337-ter il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Nello stabilire l'estensione del diritto di visita, il giudice deve tener conto, in primo luogo, delle esigenze dello stesso minore, evitando che l'interesse di quest'ultimo a coltivare i rapporti con entrambi i genitori risulti pregiudicato dalla conflittualità esistente tra questi. Ove possibile, l'esercizio del diritto di visita deve essere favorito sulla base di accordi volontari conclusi tra i genitori, sempre che non contrastino con l'interesse del minore, laddove invece l'intervento del giudice rappresenta una extrema ratio ove non sia possibile addivenire a una soluzione concordata.
In sede di ascolto, ha dichiarato di avere un bel rapporto con entrambi i genitori, di trascorrere più R_ tempo con la madre, di passare del tempo col padre nel weekend dal venerdì verso le 17:00 alla domenica prima di cena o talvolta durante la settimana.
Il figlio ha da ultimo dichiarato di essere favorevole a mantenere l'attuale regime di visite in quanto ha riferito che quando egli intende pernottare dal padre, la madre non presta obiezioni.
Tale ultimo dato dimostra che, a dispetto del tenore degli atti delle parti, queste ultime sono in grado di accordarsi in ordine alle esigenze che possono sorgere di volta in volta al fine di garantire l'esercizio del diritto di visita al Pt_1
Non si può, inoltre, non considerare che, nelle more del giudizio di merito, è diventato quasi R_ diciassettenne, età alla quale necessita di acquisire una maggiore autonomia che male si presta a vincoli di sorta, specialmente se si considera che, col raggiungimento della maggiore età, sono destinati a venir meno i vincoli imposti nell'ultimo anno precedente la maturità.
Il Collegio ritiene, pertanto, opportuno disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio R_ liberamente, compatibilmente con gli impegni scolastici/extrascolastici di quest'ultimo e con la volontà dello stesso.
Dovrà inoltre essere applicato il criterio dell'alternanza di visita: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera quando il padre dopo cena lo riaccompagnerà dalla madre;
con diritto di visita libero.
Il ricorrente ha chiesto infine che si dichiari i coniugi tenuti al rilascio dei rispettivi passaporti.
In merito a tale richiesta va disposto il non luogo a provvedere atteso che, a seguito di modifica della legge n.
1185/1967 che disciplina il rilascio dei passaporti, non è più necessario allegare il consenso dell'altro.
Parte resistente ha formulato una domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna di a Parte_1 corrispondere la somma di euro 300,00 mensili nei propri confronti a titolo di assegno divorzile e ha giustificato tale richiesta sul presupposto che le proprie condizioni economiche sono notevolmente peggiorate.
La ha riferito, infatti, di essere impiegata con un contratto di somministrazione di lavoro a tempo CP_1 determinato da cui ricaverebbe redditi insufficienti a far fronte alle esigenze proprie e del figlio e che R_ riesce a far “quadrare i conti” solo grazie a ulteriori redditi derivanti dalla locazione dell'unico immobile in sua proprietà.
Il si è opposto a tale richiesta, sostenendo di essere già gravato dalle rate di due prestiti rispettivamente Pt_1 di circa 180,00 euro al mese e 190,00 euro al mese, nonché delle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, per l'importo di euro 463,10 mensili.
La resistente ha contestato tale ricostruzione, asserendo che almeno uno dei prestiti indicati sarebbe stato contratto dal marito per l'acquisto di una costosa motocicletta, nonché del fatto che essa stessa avrebbe contribuito, per la durata della convivenza anteriore al matrimonio, al pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa familiare, che però è stata intestata esclusivamente a favore del marito.
Il ricorrente a sua volta ha contro dedotto che, in sede di separazione, la non ha mai preteso alcunché CP_1
a titolo di contributo personale e che, pertanto, la richiesta dalla stessa formulata avrebbe valenza ritorsiva.
In tema di assegno divorzile, l'art. 5 della l. 898/1970 stabilisce che esso debba essere proporzionato alle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, nonché alle loro esigenze e capacità lavorative.
Questo significa che l'assegno divorzile deve essere stabilito in modo equo e adeguato alle circostanze specifiche di ciascun caso.
È importante sottolineare che l'assegno divorzile può essere modificato o revocato in seguito a un cambiamento delle circostanze economiche o personali dei coniugi.
Ad esempio, se il coniuge beneficiario trova un lavoro o aumenta le proprie entrate, potrebbe essere necessario ridurre o revocare l'assegno divorzile.
Allo stesso modo, se il coniuge obbligato subisce una diminuzione delle proprie capacità economiche, potrebbe essere necessario aumentare l'assegno divorzile.
In proposito, una recentissima ordinanza della Cass. n. 9915/2025 ha affermato che “L'assegno divorzile, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il richiedente non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive”
In particolare, la resistente ha lamentato una disparità di reddito rispetto al ricorrente, senza però fornire la prova del nesso di derivazione causale tra tale disparità e i compiti di assistenza familiare ai quali si è prestata.
Dalla ricostruzione fornita, infatti, la non lamenta di aver rinunciato a migliori o diverse opportunità CP_1 lavorative, tanto che nello stesso decreto di omologa della separazione intervenuto nel 2018 le parti hanno dichiarato all'epoca di essere economicamente autosufficienti, né sono state pattuite compensazioni tra le medesime per ripagare il contributo fornito dalla al ménage familiare. CP_1
Se la retribuzione della resistente fosse stata già particolarmente bassa all'epoca della separazione, ciò avrebbe dovuto indurre a richiedere una diversa configurazione dei rapporti economici tra le parti sin da allora.
Se, invece, vi è stato un peggioramento delle condizioni, questo non risulta dagli atti di causa in quanto dalle memorie di parte risulta che la abbia sempre lavorato mediante contratti di lavoro a tempo determinato CP_1
o part-time.
Deve, quindi, escludersi che ricorrano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile fondato su ragioni perequativo-compensative; parimenti, va esclusa la finalità assistenziale che presuppone un bisogno attuale e non potenziale del richiedente, mentre è la stessa ad affermare che, grazie al reddito da CP_1 locazione, riesce a integrare le proprie entrate in maniera sufficiente a fare fronte alle proprie esigenze di vita. Quanto alle spese del presente procedimento, l'esito complessivo del giudizio ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di , ogni altra eccezione, domanda ed istanza disattesa: Controparte_1
1. Dispone l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
R_
2. Dispone che potrà vedere e tenere con sé il figlio liberamente, Parte_1 R_ compatibilmente con gli impegni scolastici/extrascolastici di quest'ultimo e con la volontà dello stesso;
va applicato il criterio dell'alternanza di visita: nei week-end a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino alla domenica sera quando il padre dopo cena lo riaccompagnerà dalla madre;
con diritto di visita libero.
3. Dispone che sia tenuto a corrispondere a a titolo di Parte_1 Parte_2 mantenimento del figlio minore , la somma mensile complessiva di € 300,00 (trecento/00), R_ da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto dal Protocollo di Bologna, che integralmente si richiama.
4. Rigetta la domanda di assegno divorzile in favore di . Controparte_1
5. Rigetta ogni altra domanda anche istruttoria delle parti.
6. Compensa interamente fra le parti le spese del presente procedimento.
Si comunichi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 10/07/2025.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi