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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 02/12/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 528/ 2025
TRA
nata il [...] a [...], Parte_1
nato il [...] a [...], Parte_2 Parte_3
nata il [...] a [...], nella qualità di eredi di
nata il [...] a [...] e deceduta il Persona_1
08.02.2019 rappresentati e difesi dall'avv. ARTICO GIUSEPPE IVAN presso il cui studio elettivamente domicilia in Via Amati 20 80040 Terzigno ITALIA
Ricorrente
E
1 , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dal funz. CP_1
Del. con il quale elettivamente domicilia in VIA Controparte_2
SAVORITO 1/8 CASTELLAMMARE DI STABIA
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto della presente controversia è il pagamento della indennità di accompagnamento dovuta al de cuius, essendo stato pacificamente riconosciuto il requisito sanitario dall' . CP_1
In via pregiudiziale va dichiarata la legittimazione passiva dell' ritualmente Controparte_3 convenuto e parte del presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' della funzione di erogazione di pensioni - CP_1 assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta instaurato dal CP_1
3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero dell'Interno in tutti i giudizi instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998 (in merito vedi anche circolari CP_3
23/10/98 12/11/98). Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre CP_1 inoltre rilevare che il Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di invalidità civile anche CP_1 con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice (che in passato aveva aderito ad altro orientamento) ritiene (in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può CP_1 essere considerato legittimato passivo anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di
2 merito). Conseguentemente deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Campania. In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle CP_1 prestazioni, anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto: “ L' subentra al Ministero dell'economia e delle CP_1 finanze nelle controversie instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, conv. in legge 248/05 - trasferisce all' le CP_1 funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1 aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità dell'atto introduttivo (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02). Passando all'esame del merito la sussistenza del requisito sanitario è sostanzialmente pacifica. Inoltre l' non ha nemmeno allegato CP_1 in modo idoneo e specifico, a prescindere da formule di stile, che esistano elementi impeditivi al pagamento, quali ad esempio il passato ricovero in Istituti. Inoltre, nel presente giudizio, non ha nemmeno contestato specificamente la qualità di eredi degli odierni ricorrenti. L' si limita ad eccepire una irregolarità della domanda CP_1 amministrativa che, tuttavia, non prova nemmeno in modo idoneo. Né tanto meno viene provata la rituale comunicazione e ricezione della richiesta di regolarizzazione della domanda (a prescindere da ogni considerazione sulla tempestività del deposito della relativa documentazione). Infine, nemmeno nel presente giudizio, l , CP_1 essendo sostanzialmente sussistenti i requisiti previsti per la
3 prestazione ha provveduto ad erogarla in sede di autotutela. In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva. Tanto premesso, non può che conseguirne la condanna al pagamento della prestazione in parola. Le spese del giudizio debbono seguire la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , così provvede : CP_1
a) condanna l' al pagamento della indennità di accompagnamento CP_1 nel periodo intercorrente dal 07.09.2018 allo 08.02.2019, oltre accessori ai sensi di quanto disposto dall'art. 442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n. 412/91; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1 complessivi € 1150,00, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge, con attribuzione per distrazione;
c) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c...
Torre Annunziata 27/11/2025 IL GIUDICE (dott. Giovanni Favi)
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