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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/01/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11026/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11026/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMORE Parte_1 C.F._1
CONCETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AMORE
CONCETTA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINIVAGGI CP_1 C.F._2
MARIANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE C/O AVV. TOCCI
ANGELITA 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. NINIVAGGI MARIANTONELLA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo verbalizzato all'udienza del 28.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la modifica delle condizioni di CP_1 divorzio.
Si premette che con sentenza n. 161/2019 (pubblicata il 18.01.2019), il Tribunale di Bologna, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha onerato il sig. di Pt_1 versare alla sig.ra a titolo di mantenimento dei due figli la somma complessiva di 628 euro CP_1 mensili (euro 314,00 per ciascun figlio).
pagina 1 di 2 Con decreto di accoglimento del 21.11.2022, il Tribunale di Bologna procedeva alla modifica della citata sentenza, su accordo delle parti, revocando l'obbligo del sig. di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio (29.07.1997), in ragione dell'intervenuta indipendenza economica Per_1 dello stesso.
Ad oggi, il sig. si rivolge al Tribunale per chiedere il disporsi della cessazione dell'onere di Pt_1 contribuire al mantenimento dell'altro figlio, (15.12.2004), divenuto maggiorenne ed Per_2 economicamente indipendente.
Si rimanda, per le originarie domande delle parti, al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione, in quanto, in sede di prima udienza (28.11.2024), le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, di cui chiedono il recepimento.
Questo l'accordo delle parti (da verbale di udienza del 28.11.2024).
Le parti concordano sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento per con decorrenza dalla Per_2 data odierna e spese compensate.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse del figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
L'indipendenza economica di , infatti, è circostanza pacifica tra le parti, essendo stata affermata Per_2 dal sig. nell'atto introduttivo e poi confermata in sede di udienza dalla sig.ra la quale, Pt_1 CP_1 sentita personalmente in udienza “conferma che è diventato indipendente economicamente”. Per_2
Il sig. , inoltre, ricorrendo, aveva provveduto al deposito del contratto di lavoro relativo al Parte_1 figlio (doc. 2), comprovante le circostanze addotte. Parte_2
La situazione del nucleo familiare, pertanto, è mutata rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei rapporti nell'interesse del figlio
. Per_2
Alla luce dei citati elementi di novità, il Collegio ritiene ragionevole la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, sig. , con decorrenza dal 28.11.2024, essendone venuti Parte_1 meno i presupposti di legge.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 161/2019
(pubblicata il 18.01.2019), così provvede: dà atto e dispone, con decorrenza dal 28.11.2024, la revoca dell'obbligo a carico del sig. Parte_1 di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
CP_1 Parte_2
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori Giudice dott.ssa Carmen Giraldi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11026/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'AMORE Parte_1 C.F._1
CONCETTA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. D'AMORE
CONCETTA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NINIVAGGI CP_1 C.F._2
MARIANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA CASTIGLIONE C/O AVV. TOCCI
ANGELITA 24 40124 BOLOGNA presso il difensore avv. NINIVAGGI MARIANTONELLA
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo verbalizzato all'udienza del 28.11.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.07.2024 (nato a [...], il [...]) ricorreva Parte_1 contro (nata a [...], il [...]) per chiedere la modifica delle condizioni di CP_1 divorzio.
Si premette che con sentenza n. 161/2019 (pubblicata il 18.01.2019), il Tribunale di Bologna, dichiarando la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, ha onerato il sig. di Pt_1 versare alla sig.ra a titolo di mantenimento dei due figli la somma complessiva di 628 euro CP_1 mensili (euro 314,00 per ciascun figlio).
pagina 1 di 2 Con decreto di accoglimento del 21.11.2022, il Tribunale di Bologna procedeva alla modifica della citata sentenza, su accordo delle parti, revocando l'obbligo del sig. di contribuire al Pt_1 mantenimento del figlio (29.07.1997), in ragione dell'intervenuta indipendenza economica Per_1 dello stesso.
Ad oggi, il sig. si rivolge al Tribunale per chiedere il disporsi della cessazione dell'onere di Pt_1 contribuire al mantenimento dell'altro figlio, (15.12.2004), divenuto maggiorenne ed Per_2 economicamente indipendente.
Si rimanda, per le originarie domande delle parti, al ricorso introduttivo e alla memoria di costituzione, in quanto, in sede di prima udienza (28.11.2024), le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo, di cui chiedono il recepimento.
Questo l'accordo delle parti (da verbale di udienza del 28.11.2024).
Le parti concordano sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento per con decorrenza dalla Per_2 data odierna e spese compensate.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni delle parti valutando il superiore interesse del figlio , ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente. Per_2
L'indipendenza economica di , infatti, è circostanza pacifica tra le parti, essendo stata affermata Per_2 dal sig. nell'atto introduttivo e poi confermata in sede di udienza dalla sig.ra la quale, Pt_1 CP_1 sentita personalmente in udienza “conferma che è diventato indipendente economicamente”. Per_2
Il sig. , inoltre, ricorrendo, aveva provveduto al deposito del contratto di lavoro relativo al Parte_1 figlio (doc. 2), comprovante le circostanze addotte. Parte_2
La situazione del nucleo familiare, pertanto, è mutata rispetto all'epoca in cui è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio con regolamentazione dei rapporti nell'interesse del figlio
. Per_2
Alla luce dei citati elementi di novità, il Collegio ritiene ragionevole la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico del padre, sig. , con decorrenza dal 28.11.2024, essendone venuti Parte_1 meno i presupposti di legge.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, nonché l'espresso accordo delle parti in tal senso, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, in parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 161/2019
(pubblicata il 18.01.2019), così provvede: dà atto e dispone, con decorrenza dal 28.11.2024, la revoca dell'obbligo a carico del sig. Parte_1 di corrispondere alla sig.ra l'assegno di mantenimento in favore del figlio;
CP_1 Parte_2
Spese del procedimento compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 15.01.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla pagina 2 di 2