Ordinanza cautelare 6 novembre 2024
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 28/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00976/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01586/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1586 del 2024, proposto da
-OMISSIS- e-OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paola Flammia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.S.L. di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Abbondandolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Consoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
- della proposta terapeutica formulata dall’A.S.L. di Avellino in data 8.8.2024, con la quale sono state prescritte alla ricorrente 10 ore di trattamento ABA (comprensive di supervisione e parent training );
- del diniego implicito - silenzio rigetto - dell’ASL Avellino di erogazione del trattamento ABA per 25 ore settimanali domiciliari e nei contesti di vita;
- nonché avverso ogni altro atto anche di natura regolamentare e programmatoria e di estremi non conosciuti, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresi la -OMISSIS- del 17.12.2019 e, per quanto di ragione, la DGRC 42 del 21.1.2024, il PDTA approvato con DGRC n.131/21, in quanto lesivi degli interessi della minore;
nonché per l’accertamento del diritto del minore ricevere a carico del SSN per il tramite dell'A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno fino al 18° anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 4 ore mensili;
e per la condanna dell’A.S.L. di Avellino ad erogare in favore del minore l’intervento cognitivo comportamentale ABA intensivo domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, almeno per altri quattro anni, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per ulteriori 4 ore mensili.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’A.S.L. di Avellino e della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 il dott. Marcello Polimeno e preso atto delle istanze di passaggio in decisione senza discussione formulate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (nata ad [...] in data [...]), hanno chiesto a questo Tribunale:
- l’annullamento degli atti indicati in epigrafe;
- l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino, in via diretta o mediante rimborso spese, il trattamento riabilitativo A.B.A. in regime domiciliare e nei contesti di vita per almeno 25 ore settimanali, o nella misura che sarà ritenuta di giustizia almeno fino al 18° anno di età, ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con l’apporto del supervisore BCBA per ulteriori 3 ore mensili e del parent training per 4 ore mensili;
- la conseguente condanna dell’A.S.L. ad erogare il trattamento ABA con tali modalità.
A sostegno delle domande proposte i ricorrenti hanno evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
- l’avvenuto diniego da parte dell’A.S.L. delle 25 ore di trattamento ABA richieste (oltre supervisioni e parent training );
- il riconoscimento di sole 10 ore settimanali di trattamento ABA (comprensive di parent training e di un’ora mensile di supervisione);
- la storia clinica e l’attuale situazione del minore;
- il quadro scientifico, normativo e giurisprudenziale in materia;
- l’illegittimità dell’atto impugnato in ragione: dell’inadeguatezza delle 10 ore settimanali di trattamento previste dall’A.S.L. in favore del minore ricorrente senza la necessaria maggiore intensità in considerazione dell’età del minore, della gravità della condizione e delle comobordità; della mancata previa rivalutazione multidisciplinare da parte dell’A.S.L. anche mediante la somministrazione di test approfonditi; della circostanza che le ore allo stato praticate non avrebbero consentito miglioramenti della situazione del minore; della maggiore gravità del quadro clinico riscontrato dall’A.S.L. rispetto a quello emergente dalla c.t.p.; del fatto che la prescrizione dell’A.S.L. sarebbe dovuta promanare dall’apposita equipe territoriale;
- l’illegittimità dell’impugnata delibera dell’A.S.L. intimata nella parte in cui ha previsto trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare;
- l’illegittimità della DGRC n. 131/2021 anche all’esito dell’intervenuta modifica del PDTA da parte della DGRC n. 42/2024 in ragione della necessità che il Nucleo operativo fornisca adeguata motivazione in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, con conseguente riemersione di limiti orari.
2. Si è costituita l’A.S.L., la quale ha chiesto in via preliminare di disporre C.T.U. medico – legale e nel merito la reiezione del proposto ricorso.
L’A.S.L. ha sostenuto di aver predisposto un P.R.I. conforme alle linee guida ed alla delibera n. 1757/2019 dell’A.S.L. resistente e tale da garantire al minore le ore di trattamento a lui necessarie.
3. Con ordinanza n. 422/2024, pubblicata in data 6.11.2024, questa Sezione: ha accolto la domanda cautelare proposta in ai soli fini della fissazione dell’udienza di merito del 13.5.2025 (non ritenendo possibile disporre l’incremento delle ore di trattamento ABA in sede cautelare in mancanza del necessario svolgimento di un approfondimento diagnostico); ha disposto la compensazione delle spese della fase cautelare; ha disposto C.T.U. ai fini della decisione.
4. Depositata la relazione scritta di C.T.U., in vista dell’udienza per la trattazione del merito parte ricorrente ha depositato memoria, mentre l’A.S.L. si è limitata a formulare istanza di passaggio in decisione senza discussione.
In data 12.5.2025 si è poi costituita la Regione Campania ed ha chiesto la reiezione del ricorso con riferimento alle censure rivolte nei confronti della Regione.
All’udienza pubblica del 13.5.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso, vanno ritenute come richiamate e ribadite in questa sede le considerazioni di ordine generale già svolte da questa Sezione e più volte ripetute nella giurisprudenza della stessa (v. tra le tante la sentenza n. 627/2024) in ordine al complesso quadro normativo in materia di assistenza sanitaria e socio-sanitaria delle persone affette dalla sindrome dello spettro autistico ed alle raccomandazioni delle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento del disturbo dello spettro autistico in bambini e adolescenti pubblicate nell’ottobre 2023 dall’Istituto Superiore di Sanità.
Vista la sua rilevanza va poi dato atto che in materia è altresì di recente intervenuto il Consiglio di Stato con la pronuncia della III Sez. del 6 ottobre 2023, n. 8708, il quale (per quanto di interesse in questa sede) ha osservato quanto segue:
“ la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha avuto modo di chiarire che l’ambito in cui si inscrivono gli interventi previsti dalla legge regionale …. “è appunto quello dei livelli essenziali di assistenza, poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), nell’aggiornare i livelli essenziali di assistenza, ha ricompreso in essi l’assistenza sociosanitaria, tra l’altro, alle persone con disturbi mentali e disabilità”.
3.1. Analogamente, il menzionato d.P.C.M., agli artt. 25, 26, 27 e 32, ricomprende, in particolare, tra i LEA, rispettivamente, l’assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali, l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità, l’assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo.
…
Non risulta, dunque, ragionevole - specie sotto il profilo di una tutela “piena ed effettiva” delle ragioni invocate dal minore - quanto sostenuto dal primo giudice, là dove, confermando la tesi dell’Asur Marche riguardo al trattamento Aba, ritenuto non ricompreso nei EA, ha escluso l’erogazione per il tramite del SSN.
Nello specifico, il TAR ha ritenuto che l’ASUR Marche avesse correttamente applicato le norme regionali di riferimento richiamate nell’odierno giudizio che, a dire del primo giudice, non prevedono l’erogazione diretta del trattamento ABA da parte dell’amministrazione sanitaria.
E ciò, si deve qui ribadire, in quanto questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, che il trattamento ABA … rientra certamente tra i livelli essenziali di assistenza (LEA) a norma dell’articolo 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e delle conseguenti Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità, da ultimo approvate in Conferenza unificata in data 10 maggio 20178, in attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134 (cfr. sent. n. 2129/2022).
Del resto, non risulta ragionevole opporsi alla necessità - per vero irrinunciabile - di assicurare l’effettivo trattamento ABI - nella misura sufficiente prevista dalle Linee di indirizzo dell’Istituto superiore di sanità - dovendosi ritenere che tali prestazioni, anche attraverso l’erogazione indiretta e, dunque, strumentale, debbano concorrere a realizzare quella “prestazione di risultato” rappresentata dal visto riconoscimento del trattamento Aba nei EA ”.
6. Ciò posto, va prima di tutto respinto il ricorso nella parte in cui per mezzo dello stesso è stata impugnata la DGRC n. 131/2021 (ed il PDTA alla stessa allegato).
Al riguardo, è di rilievo sottolineare che la Regione Campania con la DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha approvato la seguente modifica del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 “ relativamente all’allegato documento “Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva”, in esecuzione delle sentenze del Consiglio di Stato, nn. 10491/23, 10488/23 e 10478/23 ”:
“ 1.1. a pag.22 del Percorso Diagnostico terapeutico Assistenziale (P.T.D.A.) per la presa in carico globale ed integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, modificare il quinto capoverso nel seguente modo: “Nell’ambito di tali parametri, che rivestono carattere orientativo e derogabile, il numero specifico di ore di intervento, le caratteristiche ed i luoghi di attuazione delle stesse sono definiti in sede di valutazione clinica caso-specifica dal competente Nucleo Operativo Territoriale per i Disturbi del neurosviluppo e neuropsichiatrici dell’Infanzia e dell’Adolescenza dell’ASL di residenza, fornendo adeguata motivazione da parte dello stesso Nucleo, in caso di scostamento dal monte ore di riferimento, anche sulla base del trattamento individualizzato, nonché della appropriatezza della prescrizione terapeutica nel contesto del P.A.I. del paziente” .
Per mezzo di tale novella è venuto meno il meccanismo del monte ore massimo vincolante, ben potendo le AA.SS.LL. discostarsi dalle ore ivi previste mediante adeguata motivazione.
Del resto, a dimostrazione che il monte ore indicato dall’A.S.L. e censurato dai ricorrenti nel caso di specie non promana dall’impugnato atto regionale risulta significativo osservare che nell’odierna vicenda le ore concretamente riconosciute nel PRI impugnato non sono state giustificate sulla scorta del PDTA allegato alla DGRC n. 131/2021 (per come modificata nel gennaio 2024), bensì sulla base del mero richiamo all’impugnata delibera aziendale.
7. Sgombrato il campo da tale questione, in applicazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia e dei relativi precedenti di questa Sezione il ricorso proposto è fondato e va accolto nei sensi e nei limiti di cui al prosieguo ed alla stregua delle seguenti considerazioni.
8. Così, il ricorso proposto risulta fondato con riferimento all’impugnazione della delibera dell’A.S.L. intimata n. 1757/2019 e nella parte in cui tale delibera ha previsto trattamenti generalizzati e precostituiti per fascia d’età, con suddivisione delle ore massime di trattamento in maniera lineare per fasce d’età.
In effetti, come affermato a più riprese da questa Sezione, per quanto tale delibera sia antecedente alla DGRC n. 131/2021 essa risente degli stessi vizi evidenziati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel momento in cui sancisce monti ore massimi per fasce d’età (v. le sentenze nn. 10478 e 10491 del 2023 del Consiglio di Stato).
Ne consegue la necessità di annullare in parte qua la delibera n. 1757/2019 dell’A.S.L. di Avellino.
9. Si arriva quindi agli atti che investono immediatamente la posizione del minore (vale a dire proposta terapeutica e PRI, entrambi recanti la data dell’8.8.2024).
Il ricorso risulta fondato anche nella misura in cui è stato chiesto l’annullamento del PRI (trattandosi di atto posto in essere contestualmente ed in pari data rispetto alla proposta terapeutica).
9.1. In primo luogo, colgono nel segno le censure dei ricorrenti relative alla mancanza di reale motivazione nell’atto impugnato circa le concrete e reali ragioni per le quali sono state attribuite al minore 10 ore settimanali, con sostanziale appiattimento sulle ore massime di trattamento già fissate nella summenzionata e più volte annullata da questa Sezione delibera dell’A.S.L..
In effetti, l’A.S.L. avrebbe dovuto specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di intervenuta attribuzione di tale numero di ore, dovendo necessariamente tenere conto: della specifica situazione del minore, delle ore di trattamento in precedenza praticate, degli obiettivi raggiunti per mezzo di tale intensità del trattamento, di quelli ancora da raggiungere e della concreta opportunità di mantenere ferme / ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza poter fare mera applicazione dell’automatismo contenuto nell’impugnata delibera dell’A.S.L..
9.2. Inoltre, il ricorso risulta pure fondato con riferimento alle doglianze relative all’adeguatezza delle ore di trattamento ABA rispetto alla specifica condizione del minore.
Nel caso di specie nella relazione scritta di C.T.U. l’ausiliario:
- ha confermato la presenza di “ Disturbo dello spettro autistico livello di gravità 2 con associato disturbo del linguaggio e disabilità intellettiva ”;
- ha ritenuto l’insufficienza all’attualità del trattamento di 10 ore settimanali indicato dal PRI impugnato;
- ha concluso nel senso di riconoscere la necessità “ di un intervento ABA focalizzato, strutturato in non meno di 20 ore settimanali di intervento diretto, 1 ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione ” (v. pag. 17 della relazione).
Nell’ambito della memoria depositata in data 10.4.2025 i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento del ricorso nel senso indicato dal C.T.U., vale a dire con riconoscimento al minore di “ non meno di 20 ore settimanali di intervento diretto, 1 ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione ” (v. pag. 2 della memoria).
Sulla scorta della C.T.U. non colgono poi nel segno le difese svolte dall’A.S.L. in relazione alla possibilità che le ulteriori ore richieste dai ricorrenti vengano svolte in altri contesti, come, in particolare, in quello familiare con l’intervento dei genitori o di altri componenti familiari, addestrati alla metodologia in oggetto, o in quello scolastico con l’insegnante di sostegno, parimenti addestrato a tale metodologia.
Sul punto il C.T.U. ha condivisibilmente osservato quanto segue:
“ va precisato che è necessaria una formazione specifica per potere mettere in atto interventi di Analisi Applicata del Comportamento con bambini affetti da Disturbo dello spettro autistico. Pertanto, benché auspicabile, non si può obbligare i genitori o altri familiari ad effettuare questo tipo di formazione che, tra l’altro, potrebbero non essere in grado di conseguire e attuare in maniera adeguata. Va poi constatato che, attualmente, nell’assegnazione dell’insegnante di sostegno ad un bambino autistico, non è richiesta una formazione specifica sul Disturbo dello spettro autistico, né tantomeno in Analisi Applicata del Comportamento. Si ritiene, viceversa, che la presenza quotidiana degli operatori ABA nel contesto familiare e scolastico, possibile, ovviamente, se si ha a disposizione un numero congruo di ore, ha proprio lo scopo di trasmettere ad insegnanti e genitori/familiari le strategie per la gestione dei comportamenti disfunzionali e per l’acquisizione di nuove abilità. *** è una bambina con livello medio di gravità del disturbo cui si associano anche disabilità intellettiva e disturbo del linguaggio e che necessita di un intervento in grado di agire sui diversi domini evolutivi ancora deficitari, come, in particolare, il funzionamento comunicativo-linguistico e sociale e nei diversi contesti di vita. Nel caso di *** prevedere circa 10 ore di intervento diretto a settimana da suddividere tra casa e scuola, come prescritto dall’ASL Avellino, non consentirebbe di mettere in atto un intervento efficace. Si ribadisce che si ritiene necessaria la presenza quotidiana dei terapisti, nel contesto scolastico e in quello domiciliare, al fine di effettuare sia un intervento diretto sulla bambina sia condividere obiettivi e strategie con insegnanti, educatori e caregiver ” (v. pag. 15 della relazione di C.T.U.).
9.3. La mancata somministrazione del trattamento ABA con l’intensità predetta appare suscettibile di menomare nell’immediatezza l’adeguatezza dei livelli prestazionali postulati dall’ordinamento per garantire la salute del minore ed il suo pieno sviluppo psico-fisico, tenuto conto dell’età e della rilevanza della patologia da cui lo stesso è affetto.
Ne consegue l’insufficienza del trattamento ABA che era stato previsto dall’A.S.L. nell’atto impugnato sotto il profilo dell’intensità dello stesso.
9.4. Peraltro, il C.T.U. ha evidenziato che non “ è possibile predeterminare la durata dell’intervento ABA, poiché la stessa è subordinata alla valutazione dell’efficacia della risposta del bambino al trattamento, da effettuarsi con cadenza almeno semestrale da parte delle competenti strutture sanitarie dell’ASL Avellino. Le ore di trattamento summenzionate potranno essere aumentate o diminuite in base alla risposta del bambino al trattamento e alle esigenze del momento ”.
Questo Collegio ritiene di fissare in un anno – a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza – la durata del predetto trattamento ABA, salvo che, dopo il primo semestre, l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati, sulla base di specifica e concreta istruttoria, e cioè, oltre che sulla scorta dell’analisi dei resoconti di supervisione, previa sottoposizione del minore a visite specialistiche e previa somministrazione allo stesso di appositi test valutativi.
9.5. In definitiva, in accoglimento del ricorso va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA come da C.T.U. nella misura di 20 ore settimanali di intervento diretto, 1 ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione.
Quanto alla durata del predetto trattamento ABA la stessa va fissata nella misura di un anno a far data dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, salvo che dopo il primo semestre l’A.S.L. non addivenga a determinazioni differenti (in aumento o in diminuzione), anche su richiesta degli stessi interessati.
Laddove non sia pervenuta allo scadere del primo semestre a diverse determinazioni, al termine del periodo di un anno l’amministrazione procederà a rivalutare la situazione del minore.
Peraltro, come più volte affermato da questa Sezione, va precisato al riguardo che all’esito di tale rivalutazione l’A.S.L. non potrà più applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età di cui alla delibera n. 1757/2019, in quanto in parte qua tale delibera è stata annullata da questo T.A.R..
Più nel dettaglio, ai fini della rivalutazione della situazione del minore e della successiva adozione del piano riabilitativo individuale l’A.S.L. sarà tenuta a sottoporre nuovamente a visita specialistica il minore (con somministrazione di appositi test valutativi) ed all’esito specificamente e congruamente motivare sulle ragioni di eventuale modifica del numero di ore di trattamento ABA attribuite, dovendo necessariamente tenere conto a tal fine: della specifica situazione del minore, dei resoconti di supervisione sopravvenuti, degli esiti delle visite specialistiche e dei test somministrati, delle ore di trattamento in precedenza praticate in base alla presente sentenza, degli obiettivi raggiunti per mezzo dell’intensità del trattamento praticato e di quelli ancora da raggiungere. In sostanza, l’A.S.L. dovrà esplicitare le puntuali ragioni che portano a ridurre / aumentare le ore di trattamento in essere fino a quel momento, senza potersi limitare ad applicare l’automatismo relativo alle ore massime di trattamento per fasce d’età.
10. In conclusione, alla luce di tutto quanto precede, il ricorso è in parte meritevole di accoglimento e, per l’effetto:
- va annullata in parte qua la delibera dell’A.S.L. intimata n. 1757/2019, con salvezza degli ulteriori atti di tale amministrazione;
- va annullato il PRI impugnato;
- va ordinato all’A.S.L. intimata di garantire al minore l’erogazione del trattamento riabilitativo sanitario con le modalità ABA per la durata come sopra specificata e nella misura di: 20 ore settimanali di intervento diretto, 1 ora settimanale di parent training e 3 ore mensili di supervisione.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza dell’A.S.L. e vanno liquidate come da parte dispositiva.
Si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese di lite nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania.
Quanto agli oneri relativi alla C.T.U. questi debbono essere posti definitivamente a carico dell’A.S.L. in ragione della soccombenza della stessa.
Il Collegio, esaminate la relazione, la documentazione allegata e l’istanza di liquidazione, ritiene congruo liquidare in favore del C.T.U. dott. Nicola Angelillo per l’attività concretamente svolta (per come desumibile dalla relazione depositata) la somma di € 700,00, dalla quale va detratto l’acconto di € 200,00 già corrisposto dai ricorrenti, oltre I.V.A, se non esente, e contributi, se dovuti e come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Sezione Staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
A) Accoglie il ricorso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
B) Condanna l’A.S.L. di Avellino al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dell’avvocato Paola Flammia per dichiarato anticipo;
C) Spese compensate nei rapporti tra parte ricorrente e la Regione Campania;
D) Pone definitivamente gli oneri relativi alla C.T.U., così come liquidati in parte motiva, a carico dell’A.S.L., mandando alla Segreteria per la comunicazione dell’avvenuta liquidazione al C.T.U..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, nonché di ogni altro dato idoneo ad identificare tali soggetti.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.