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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/05/2025, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2551/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2551/2016 R.G. promossa da:
SO. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. CHICHI PAte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in CORSO G.F. VITALE N° 85 GANGI presso l'avv. CHICHI GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. LATELA MATTEO e CP_1 P.IVA_2
, con elezione di domicilio in Via S. Lorenzo n. 134 70014 CONVERSANO, presso l'avv.
LATELA MATTEO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 14/02/2025, per l'opponente: come da note conclusionali depositate telematicamente, con cui chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 183/2016, per l'opposta: come da memoria conclusionale depositata, con cui chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa pagina 1 di 4 esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bari, la otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 138/2016 (R.G. 18508/2015) nei confronti della SO per PAte_1
l'importo di € 11.272,36, oltre interessi e spese, relativo al mancato pagamento di imballi industriali non restituiti.
La SO. proponeva opposizione contestando: 1) la mancanza di prova del PAte_1
credito, essendo la fattura n. 163 del 15.03.2012 un atto unilaterale;
2) la mancata produzione degli estratti autentici delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.; 3) l'avvenuta restituzione degli imballi, documentata da bolle di consegna.
Si costituiva la resistendo all'opposizione e producendo documentazione CP_1 PAte_1
a supporto del proprio credito.
Espletata l'istruttoria mediante l'audizione di testimoni, la causa veniva posta in decisione.
DIRITTO
1 Sulla natura del giudizio di opposizione
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Tribunale Marsala, sent. n.
648/2024), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario procedimento di cognizione nel quale oggetto del giudizio non è tanto la legittimità del decreto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
2 Sull'onere della prova
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, come ribadito da Tribunale
Castrovillari, sent. n. 23/2021, nel giudizio di opposizione spetta al creditore opposto provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente deve dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi.
3 Sul valore probatorio delle fatture
Come chiarito da Tribunale Roma, sent. n. 3490/2023, la fattura commerciale, avendo formazione unilaterale, non può assurgere a prova del contratto ma può rappresentare pagina 2 di 4 un indizio della stipulazione e dell'esecuzione della prestazione, da valutare unitamente ad altri elementi probatori.
4 Nel merito
Nel caso di specie, la ha fornito prova adeguata del proprio credito Controparte_1
attraverso:
1) La fattura n. 163 del 15.03.2012 per imballi non restituiti, supportata da:
- Note di credito emesse a fronte delle restituzioni parziali;
- Documentazione di trasporto (DDT) attestante le consegne effettuate;
- Comunicazione del 23.04.2012 con cui si contestava la restituzione di octabin non conformi.
2) Le testimonianze concordi dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che hanno confermato:
- La restituzione di circa 1.000 octabin non di proprietà della CP_1
- Le procedure di controllo degli imballi restituiti,
- La non conformità di parte del materiale reso,
PA La . non ha fornito prova convincente dell'integrale restituzione degli PAte_1
imballi, in quanto:
- I DDT prodotti non coprono l'intero quantitativo contestato
- È emerso che parte degli octabin restituiti non erano di proprietà della CP_1
- Le testimonianze dei testi di parte opponente non hanno smentito le risultanze documentali
Come evidenziato da Cassazione civile, ord. n. 29658/2024, i documenti di trasporto, unitamente alle fatture regolarmente emesse e registrate, costituiscono valido elemento di prova circa l'esecuzione delle prestazioni, in assenza di puntuali contestazioni.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla SO. avverso il decreto ingiuntivo PAte_1
n. 138/2016;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone l'esecutorietà;
pagina 3 di 4 3) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 1.500,00 per compensi, e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2551/2016 R.G. promossa da:
SO. (C.F. ) con il patrocinio degli avv. CHICHI PAte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e , con elezione di domicilio in CORSO G.F. VITALE N° 85 GANGI presso l'avv. CHICHI GIUSEPPE;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. LATELA MATTEO e CP_1 P.IVA_2
, con elezione di domicilio in Via S. Lorenzo n. 134 70014 CONVERSANO, presso l'avv.
LATELA MATTEO;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 14/02/2025, per l'opponente: come da note conclusionali depositate telematicamente, con cui chiede la revoca del decreto ingiuntivo n. 183/2016, per l'opposta: come da memoria conclusionale depositata, con cui chiede il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, che qui si intendono richiamate, e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa pagina 1 di 4 esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa dell'esposizione dello svolgimento del processo ed è limitata alle sole “ragioni” di fatto e di diritto che suffragano la decisione medesima.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Bari, la otteneva il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 138/2016 (R.G. 18508/2015) nei confronti della SO per PAte_1
l'importo di € 11.272,36, oltre interessi e spese, relativo al mancato pagamento di imballi industriali non restituiti.
La SO. proponeva opposizione contestando: 1) la mancanza di prova del PAte_1
credito, essendo la fattura n. 163 del 15.03.2012 un atto unilaterale;
2) la mancata produzione degli estratti autentici delle scritture contabili ex art. 634 c.p.c.; 3) l'avvenuta restituzione degli imballi, documentata da bolle di consegna.
Si costituiva la resistendo all'opposizione e producendo documentazione CP_1 PAte_1
a supporto del proprio credito.
Espletata l'istruttoria mediante l'audizione di testimoni, la causa veniva posta in decisione.
DIRITTO
1 Sulla natura del giudizio di opposizione
Come evidenziato dalla consolidata giurisprudenza (Tribunale Marsala, sent. n.
648/2024), il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario procedimento di cognizione nel quale oggetto del giudizio non è tanto la legittimità del decreto, quanto la fondatezza della pretesa creditoria originariamente azionata, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia.
2 Sull'onere della prova
Secondo i principi generali in tema di onere della prova, come ribadito da Tribunale
Castrovillari, sent. n. 23/2021, nel giudizio di opposizione spetta al creditore opposto provare i fatti costitutivi del credito, mentre l'opponente deve dimostrare eventuali fatti estintivi o modificativi.
3 Sul valore probatorio delle fatture
Come chiarito da Tribunale Roma, sent. n. 3490/2023, la fattura commerciale, avendo formazione unilaterale, non può assurgere a prova del contratto ma può rappresentare pagina 2 di 4 un indizio della stipulazione e dell'esecuzione della prestazione, da valutare unitamente ad altri elementi probatori.
4 Nel merito
Nel caso di specie, la ha fornito prova adeguata del proprio credito Controparte_1
attraverso:
1) La fattura n. 163 del 15.03.2012 per imballi non restituiti, supportata da:
- Note di credito emesse a fronte delle restituzioni parziali;
- Documentazione di trasporto (DDT) attestante le consegne effettuate;
- Comunicazione del 23.04.2012 con cui si contestava la restituzione di octabin non conformi.
2) Le testimonianze concordi dei testi , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
che hanno confermato:
- La restituzione di circa 1.000 octabin non di proprietà della CP_1
- Le procedure di controllo degli imballi restituiti,
- La non conformità di parte del materiale reso,
PA La . non ha fornito prova convincente dell'integrale restituzione degli PAte_1
imballi, in quanto:
- I DDT prodotti non coprono l'intero quantitativo contestato
- È emerso che parte degli octabin restituiti non erano di proprietà della CP_1
- Le testimonianze dei testi di parte opponente non hanno smentito le risultanze documentali
Come evidenziato da Cassazione civile, ord. n. 29658/2024, i documenti di trasporto, unitamente alle fatture regolarmente emesse e registrate, costituiscono valido elemento di prova circa l'esecuzione delle prestazioni, in assenza di puntuali contestazioni.
Per tutti questi motivi l'opposizione va rigettata.
In ordine al regolamento delle spese questo segue il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla SO. avverso il decreto ingiuntivo PAte_1
n. 138/2016;
2) Conferma il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone l'esecutorietà;
pagina 3 di 4 3) Condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta, che liquida in € 1.500,00 per compensi, e spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Bari, 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Vincenzo Liso
pagina 4 di 4