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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/07/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 395 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Beatrice Cui, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello appellante contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari. presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giuseppe Podda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata
All'udienza del 06.06.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
2312/2024 del Tribunale di Cagliari, emessa in data 25.10.2024 e notificata dall'avv. Maria Franca
Boi in data 05.11.2024, pronunciata nella causa iscritta al r.g. n. 6451/201
– dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
– vista l'età, e , regolamentino in proprio il rapporto col padre Per_1 CP_2
– revocare a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla Parte_1 figlia a far data dalla domanda Persona_2
– revocare l'obbligo in capo a di corrispondere l'assegno di mantenimento al figlio Parte_1
, in considerazione delle capacità economiche di cui lo stesso usufruisce ed in Persona_3
considerazione delle gravissime condizioni economiche del ricorrente
– in ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma:
1) Rigettare l'appello proposto dal sig. , confermando per l'effetto la sentenza del Parte_1
Tribunale n. 2312/2024 del 25.10.2024.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.07.2013 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari,
[...]
, premesso di essersi coniugato con il 07.09.1974 e di aver Pt_1 Controparte_1
successivamente adottato, insieme a quest'ultima, i figli e , nati Per_1 Persona_3
rispettivamente il 26.03.1989 e 16.02.1990, chiese venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che venisse disposta la revoca del contributo di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione consensuale, pari ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio).
Espose che con il verbale di separazione del 26.03.2009, omologato dal Tribunale di Cagliari con decreto del 08.05.2009, oltre al richiamato obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, era stata stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e lo stesso ricorrente si era obbligato, ma in condizioni di labilità psichica, anche al trasferimento della propria quota del 50% della casa coniugale e alla corresponsione del 20% della somma che avrebbe percepito a titolo di tfr. Al riguardo precisò di aver successivamente domandato la modifica dei provvedimenti economici stabiliti in sede di separazione ed in particolare la revoca del contributo stabilito per i figli Per_1
ed , entrambi maggiorenni. Affermò, altresì, di aver costituito un nuovo nucleo Persona_3
familiare e di aver avuto quattro figli;
di essersi dovuto trasferire con la famiglia fuori dalla
Sardegna e che il figlio , per un certo periodo presso di lui collocato, era tornato a Persona_3
vivere nella casa coniugale con la madre, ove viveva anche Per_1 In merito alla propria condizione economica e reddituale dedusse di percepire un reddito mensile di euro 2.900,00, di essere gravato da oneri di alloggio per un importo di euro 1.250,00 mensili e di dover provvedere in via esclusiva al mantenimento dei quattro figli nati dalla relazione con la nuova compagna, priva di occupazione.
Si costituì , la quale, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, contestò Controparte_1
quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo che venisse posto carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
La resistente, premesso che il matrimonio era entrato in crisi allorquando nel 2008 il le Pt_1
aveva comunicato di aver costituito parallelamente una nuova famiglia con la signora Parte_2
dalla quale aveva avuto tre figli e che questi aveva successivamente incardinato il
[...]
procedimento di separazione, il procedimento ecclesiastico per l'annullamento del matrimonio e il procedimento di revisione delle condizioni stabilite nella separazione, contestò quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla propria incapacità nel valutare le condizioni concordate in sede di separazione, in quanto sia l'impegno del trasferimento della casa coniugale, sia il riconoscimento dell'importo del 20% del suo tfr avevano radice nella vita matrimoniale. Aggiunse di essersi fatta carico di due posizioni debitorie comuni derivate dall'acquisto della casa coniugale, con un residuo da pagare di complessivi euro 34.400,00 circa e di essersi occupata in via esclusiva della cura e del mantenimento di entrambi i figli, a seguito della separazione.
In ordine alla propria capacità reddituale dedusse di aver lavorato come insegnante di educazione artistica e di essere stata collocata in pensione nel 2016, a causa di una patologia invalidante autoimmune, per la quale percepiva mensilmente l'importo – ulteriore rispetto alla pensione di anzianità – di euro 480,00 a titolo di indennità di accompagnamento;
di risultare gravata dagli oneri derivati dagli accordi di separazione, consistenti nella cessione del quinto e nel rateo di euro 208,00.
Quanto alla situazione economica del , la resistente precisò che lo stesso, oltre alla Pt_1
retribuzione mensile per l'attività di docenza, percepiva entrate ulteriori derivanti dall'operato dell'associazione musicale e teatrale “Assonanze”, da lui costituita;
che gli oneri connessi al canone locatizio e al carico familiare cui faceva riferimento il ricorrente erano già sussistenti all'epoca della separazione e che la sua convivente era una donna giovane, in salute e con piena capacità lavorativa.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 2312/2024, il Tribunale di Cagliari, dato atto che con sentenza non definitiva n. 3427/2014 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ritenuto pacifico che già dal periodo di poco successivo alla separazione il aveva omesso di contribuire al mantenimento dei figli e che, quindi, negli anni, le esigenze Pt_1
di cura ed economiche erano gravate sulla sola madre, confermò l'obbligo per il ricorrente di corrispondere a favore della l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia CP_1
fino a dicembre 2019, oltre rivalutazione monetaria maturata secondo gli indici ISTAT, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannò, altresì, il ricorrente a corrispondere a favore della
, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 per il mantenimento del figlio CP_1 Per_3
, oltre rivalutazione monetaria, e il 50% delle spese straordinarie sostenute.
[...]
Ai fini della decisione, il giudice di prime cure prese le mosse dall'orientamento uniformemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa, e attribuisce al giudice, in caso di figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il compito di valutare, con prudente apprezzamento, la sussistenza delle circostanze che giustificano l'eventuale permanenza del predetto obbligo.
In punto di prova, ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti rimasti a convivere con l'altro genitore, lo stesso orientamento giurisprudenziale richiede che il genitore su cui grava il predetto obbligo fornisca prova del raggiungimento, da parte dei figli, dell'indipendenza economica ovvero del fatto che questi l'abbiano colpevolmente evitata o abbiano cessato di vivere con il genitore richiedente il contributo.
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale di Cagliari, con riguardo alla situazione della figlia rilevò che era stato dedotto da parte resistente che la ragazza, all'epoca della pronuncia Per_1
trentaquattrenne, era portatrice di problematiche patologiche di rilievo clinico, con disturbi anoressici, stato ansioso, agorafobia ed era affetta da fibromialgia e che, dagli atti processuali, era emerso che la stessa aveva studiato presso il Conservatorio e che nel 2019 si era allontanata dalla casa coniugale dove dimorava con la madre;
motivo per il quale quest'ultima, nell'ambito di un procedimento di ordine di protezione incardinato dalla figlia, si era impegnata a versarle mensilmente l'importo di euro 500,00.
Ritenuto, pertanto, di dover porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo Pt_1
mensile per il mantenimento della figlia fino a dicembre 2019, oltre al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie, il Tribunale confermò quanto stabilito al riguardo in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, non risultando che la situazione economica delle parti avesse subito sostanziali mutamenti e ritenendo l'importo congruo rispetto alla condizione economica e personale delle parti complessivamente considerata.
Quanto al figlio , il giudice di prime cure ritenne indubbio, giacché Persona_3
documentalmente provato, che questi era affetto da una invalidità totale e portatore di handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992, condizione che determinava la necessità di assistenza continua, cure di varia natura, non tutte coperte dal SSN, e terapia psicologica.
In relazione al contributo per il suo mantenimento, il Tribunale di Cagliari ritenne che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepiti dal ragazzo, peraltro già presenti al momento della separazione consensuale, dovevano considerarsi concorrenti con gli obblighi contributivi gravanti sui genitori e che, al più, potevano incidere sulla individuazione del quantum del contributo di mantenimento, per la determinazione del quale era necessario fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia.
Accertato, dunque, che il figlio viveva stabilmente presso la madre, nominata anche Persona_3
amministratore di sostegno dello stesso, e che il padre, sebbene obbligato alle cure del figlio, le aveva sempre integralmente declinate, il Tribunale, anzitutto, confermò l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio, in modo da garantirgli lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, per poi soffermarsi sull'analisi delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, ai fini della determinazione del quantum.
Sul punto, il primo giudice preliminarmente rilevò che i sussidi economici percepiti dal figlio erano i medesimi di quelli documentati in sede di separazione e di revisione della Persona_3
separazione, ad eccezione dell'incremento pensionistico di euro 350,00, riconosciuto in ragione della sua invalidità totale e della condizione di portatore di handicap grave.
Rispetto alla condizione personale e reddituale delle parti, il Tribunale rilevò che la resistente percepiva una pensione di modesto importo in ragione del prepensionamento – resosi necessario a causa della patologia invalidante da cui la stessa è affetta – e che, già precedentemente alla separazione, percepiva l'indennità di accompagnamento in ragione dell'invalidità totale;
per il ricorrente osservò, invece, che questi non aveva ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio, versando in atti solo il cedolino Inps attestante il pagamento del trattamento pensionistico del febbraio 2021, dell'importo di euro 2.298,12 e rilevò che lo stesso risultava gravato da oneri di alloggio, per un importo mensile pari ad euro 1.166,00.
A parere del giudicante, la situazione economica rappresentata dal ricorrente risultava non veritiera, poiché mal si conciliava con il vissuto familiare, professionale e lavorativo dello stesso, il quale, non soltanto per anni - e ragionevolmente ancora all'epoca del giudizio di primo grado, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla resistente, in contrasto con la dichiarazione medica prodotta dal ricorrente che certificava l'impossibilità, per lo stesso, di attendere all'attività concertistica e musicale - aveva operato nell'associazione musicale Assonanze da lui costituita, ma aveva anche scelto di lasciare un lavoro ben remunerato al conservatorio di Milano per collocarsi in pensione. Il convincimento del giudice nei termini sopra descritti era avvalorato dalla mancata produzione, da parte del ricorrente, della dichiarazione dei redditi richiesta dal Tribunale, in quanto detta condotta omissiva poteva essere intesa come un tentativo di occultare l'effettiva consistenza della situazione economica oggetto di verifica.
Pertanto, il Tribunale riconobbe in capo al ricorrente l'obbligo di versare l'importo mensile di euro
300,00 quale contributo indiretto al mantenimento del figlio , oltre all'obbligo di Persona_3
contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Avverso tale decisione ha proposto appello , cui ha resistito . Parte_1 Controparte_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha preliminarmente contestato la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale, in quanto, a suo dire, non era stato dato rilievo ad alcune circostanze significative ai fini della decisione, tra cui, in particolare, il sostanziale e concreto aumento delle necessità di vita dei suoi quattro figli minori, il peggioramento delle sue condizioni economiche in conseguenza dell'insorgenza della patologia che lo aveva costretto ad interrompere lo svolgimento della sua attività lavorativa e, infine, la disponibilità, da parte dell'appellata, di entrate ulteriori rispetto a quelle dalla stessa dichiarate, derivanti dall'attività artistica di pittrice. Ha, altresì, eccepito la totale carenza di prova rispetto alla asserita sussistenza di ulteriori redditualità oltre quelle pensionistiche percepite dallo stesso appellante, cui il Tribunale aveva fatto riferimento nella decisione impugnata.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, con riferimento alla posizione della figlia aveva disposto il pagamento fino a dicembre 2019 dell'assegno Per_1
mensile di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie e, rispetto al figlio , Persona_3
aveva confermato l'obbligo di mantenimento dello stesso, peraltro aumentando immotivatamente l'importo del contributo mensile rispetto a quello previsto in sede di separazione.
Con specifico riguardo alla posizione della figlia l'appellante ha contestato la decorrenza Per_1
della revoca dell'assegno di mantenimento, sostenendo che l'obbligo di mantenimento su lui gravante avrebbe dovuto essere disposto non fino a dicembre 2019 ma fino alla data della domanda, iscritta il 30.07.2013, atteso che la figlia, all'epoca, aveva già acquisito le proprie capacità lavorative. Ha affermato che ella, sebbene avesse un curriculum formativo di elevata qualità, aveva abbandonato volontariamente gli studi e aveva irragionevolmente rifiutato di accedere al mercato del lavoro, nonostante egli stesso l'avesse posta nelle condizioni di rendersi autonoma sin dal 2014.
Richiamando le esperienze lavorative della figlia, l'appellante ha precisato che la stessa non presentava particolari patologie che potessero impedirle lo svolgimento di un'attività professionale e che ciò trovava conferma nelle dichiarazioni della stessa, dalle quali emergeva che aveva svolto, già prima del 2009, esperienze lavorative di canto e pianoforte, ripetizioni di musica, solfeggio e pianoforte, attività di addetta alle vendite e alla rappresentanza di prodotti cosmetici, babysitting e attività di collaborazione nella gestione del b&b presso la casa di proprietà della madre.
A proposito della posizione del figlio , l'appellante ha eccepito l'erroneità della Persona_3
decisione laddove il Tribunale lo ha condannato a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento in favore del figlio, essendo quest'ultimo pienamente capace di automantenersi mediante i sussidi economici che gli vengono erogati per via della grave invalidità da cui è affetto, tra cui la pensione d'invalidità, l'assegno di accompagnamento, l'assegno Unico Universale a vita, il finanziamento annuale ex legge n. 162/1998, di circa 20.000,00 euro, diretto a coprire tutti i costi dei servizi di sostegno delle persone con disabilità; entrate, queste, che si cumulano con il suo reddito ammontante quantomeno ad euro 18.000,00, considerato l'importo degli arretrati pensionistici riconosciuti.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la contribuzione al mantenimento del figlio nei termini prospettati dal giudice di prime cure non è proporzionata alle capacità economiche dei genitori.
Sul punto, ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il maggior valore dell'abitazione la cui proprietà era stata trasferita integralmente alla appellata e in cui quest'ultima tutt'ora vive insieme al figlio, in quanto trattasi di una vasta villa con giardini, composta anche da un'abitazione separata piuttosto ampia ove ha vissuto per diverso tempo la figlia Entrambe Per_1
le abitazioni sono fonti di guadagno per l'appellata in quanto sono state utilizzate per affitto ad altri con formula b&b.
Al contrario, l'appellante ha affermato di non disporre di alcuna capacità economica ulteriore rispetto alla pensione, di dover pagare un canone di locazione di euro 1.166,00 mensili per un'abitazione a Crema, di essere costretto a chiedere gli aiuti alimentari alla Caritas, di subire periodicamente la sospensione e l'interruzione dell'energia elettrica in casa poiché non in grado di sopportarne i costi e di essere stato costretto, per la sopravvivenza dei quattro figli minori, ad accedere a piccoli finanziamenti di cui, tuttavia, non riesce a restituire i ratei, con conseguenti continui procedimenti esecutivi e pignoramenti a suo carico e che riducono l'unico introito della pensione. Ha, altresì, contestato quanto affermato dal Tribunale in merito allo svolgimento in via esclusiva, da parte della resistente, delle attività di cura e assistenza del figlio, precisando, invero, che la stessa si occupa del figlio in qualità di amministratore di sostegno, percependo anche il relativo corrispettivo per l'attività prestata.
Con specifico riferimento al contributo di mantenimento, l'appellante ha escluso l'applicabilità al caso di specie del principio che mira ad assicurare ai figli il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, essendo venute meno le condizioni, sia di fatto che economiche, che potevano garantire detto stile di vita. Sul punto, ha fatto riferimento alle già descritte condizioni personali ed economiche, facendo altresì cenno alle patologie cui sono affetti i figli e _4
, per le quali sarebbero necessarie cure che lo stesso è economicamente impossibilitato a Per_5
garantire.
Ha, inoltre, lamentato l'erroneità della ricostruzione della condizione reddituale delle parti svolta dal giudice di prime cure. Nella specie, per quanto riguarda la propria posizione, ha affermato che il
Tribunale aveva immotivatamente messo in dubbio la veridicità di quanto da lui dichiarato, fondando la decisione esclusivamente sui documenti nn. 15, 16, 17 e 18 prodotti dalla resistente, i quali, tuttavia, non forniscono alcun elemento di prova di eventuali corrispettivi ricevuti dal medesimo o dall'Associazione Musicale Assonanze – la quale, peraltro, è un'associazione senza scopo di lucro – per lo svolgimento di attività lavorativa nel mondo della musica. Al riguardo, ad avviso dell'appellante, se il Tribunale avesse avuto dei dubbi, avrebbe potuto e dovuto esercitare i poteri riconosciuti dalla legge per lo svolgimento di ulteriori accertamenti sull'attività lavorativa, reddito, patrimonio, partecipazioni societarie ed effettivo tenore di vita del ricorrente stesso.
Quanto alla capacità economica della , l'appellante ha lamentato l'omesso accertamento, da CP_1
parte del Tribunale, delle disponibilità economiche che avevano consentito alla stessa di mantenere un certo tenore di vita, di affrontare i costi per il mantenimento e per la completa ristrutturazione con materiali di pregio dell'ampia villa in cui vive e di viaggiare per il mondo per eventi ed esposizioni delle sue opere. Secondo l'appellante, il reddito dichiarato dalla resistente nei documenti prodotti non sarebbe sufficiente a consentirle di affrontare le spese sopra richiamate ma, con tutta probabilità, la patologia di cui soffre non le ha impedito di continuare a svolgere la sua attività di pittrice di fama internazionale, dalla quale trae profitto.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al profilo di censura inerente alla decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia occorre, anzitutto, richiamare l'orientamento costante della Per_1
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica e al sussistere di determinate condizioni, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza, rendendosi economicamente autosufficiente.
A tale orientamento ha inteso dare continuità, da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
12121/2025, con la quale è stato ribadito che il giudice, nel decidere sulla permanenza o meno del diritto del figlio a beneficiare del supporto economico dei genitori, deve tenere in considerazione alcuni elementi, tra cui “l'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
l'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
In punto di prova, con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha affermato che, in conformità ai principi generali in materia, “spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza […] in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice”.
Nel caso di specie, l'appellante, nel tentativo di fornire un sostegno probatorio alla propria tesi sulla mancanza di interesse ad accedere al mercato del lavoro da parte della figlia ha prodotto Per_1
due documenti, entrambi datati 16.06.2014, recanti, invero, non già delle serie e concrete offerte di lavoro, quanto la dichiarazione resa dai titolari delle attività commerciali di aver ricevuto la richiesta del di assumere sua figlia come commessa e, premesso il riferimento alla Pt_1
gravissima crisi economica cui versava il settore della musica, di essersi resi disponibili a svolgere un colloquio di lavoro con quest'ultima, al fine di poter, eventualmente, tenerla in considerazione qualora fosse sorta l'esigenza di reperire nuovo personale per il periodo natalizio o per la redazione dell'inventario. I due documenti, peraltro identici e all'evidenza predisposti dallo stesso soggetto, solamente firmati dai dichiaranti, non possono certamente essere considerati alla stregua di due offerte di lavoro e, conseguentemente, non assumo rilevanza ai fini della valutazione della condotta tenuta da . Persona_2
Dalla documentazione in atti è emerso che dal luglio 2016, al termine di un anno Persona_2
accademico in cui non aveva dato alcun esame, aveva espresso la volontà di congelare il suo percorso formativo presso il conservatorio di Cagliari;
che la stessa, in passato, aveva svolto attività di diversa natura, tra cui attività concertistica, vendita e rappresentanza di prodotti cosmetici, ripetizioni di musica, babysitting e collaborazione nella gestione del b&b di famiglia e che le era stata riconosciuta dalla commissione medica nominata dall'INPS, a partire dal 30.11.2021, una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%, ai sensi degli artt. 2 e 13, l.
118/71 e dell'art. 9, d.l. 509/88.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti e di quanto è emerso sulla condizione personale di – con particolare riguardo all'insussistenza di cause ostative allo Persona_2
svolgimento di attività lavorativa e al rifiuto di completare il corso di studi intrapreso – si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dall'appellante in suo favore a far data dal marzo
2016, vale a dire dal compimento del ventisettesimo anno d'età, momento dal quale è ragionevole attendersi, da un soggetto che versa nelle condizioni sopra descritte, il raggiungimento dell'autosufficienza e dell'indipendenza economica.
Passando ora all'analisi delle censure svolte in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio
, si rende necessario il riferimento all'orientamento uniformemente condiviso dalla Persona_3
giurisprudenza in tema di riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio portatore di handicap grave, secondo cui “il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del
1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni” (Cass.
21819/21; conf. Cass. 18451/22; Cass. 23133/23).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che è invalido al 100% e Parte_3
portatore di handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992, in quanto affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale, difficoltà nella parola, compromissione e impossibilità di utilizzo dell'arto destro e deficit dell'arto sinistro per la motricità fine, disturbi della comunicazione con tendenza a all'isolamento, mancanza di autonomia personale. Tale condizione comporta la necessità di assistenza continua, cure di varia natura, non tutte coperte dal SSNN, e terapia psicologica.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti e alla luce del quadro clinico di
[...]
, deve ritenersi incontrovertibile il diritto dello stesso al mantenimento, stante Parte_3
l'equiparazione della sua condizione giuridica a quella del minore.
Quanto agli emolumenti assistenziali cui fa riferimento l'appellante, nella specie la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepiti dal figlio , deve osservarsi che Persona_3
gli stessi sono per natura destinati a coprire le spese specifiche legate alla disabilità e non possono essere considerati un reddito;
pertanto, come correttamente già affermato dal giudice di prime cure, le somme percepite a tale titolo non influiscono sugli obblighi contributivi dei genitori ma, anzi, vi concorrono. Ciò posto, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto” (Cass., n.
23323/2024; conf. Cass., n. 4145/2023; Cass., n. 32466/2023). Nel caso in esame, oltre ai redditi da pensione percepiti dalle parti, occorre tenere in considerazione quanto emerge dalla documentazione prodotta, comprovante il recente svolgimento, da parte dell'odierno appellante, di attività nel mondo della musica. Tale documentazione porta inevitabilmente a ritenere che la condizione clinica legata al “tremore attitudinale” di cui al certificato medico del 22.03.2021 fosse, invero, transitoria e sia stata positivamente superata dall'odierno appellante, il quale ha potuto riprendere a svolgere la sua attività nel mondo della musica.
In considerazione di quanto sopra, appare equo riportare l'assegno dovuto dall'appellante per il mantenimento del figlio all'importo originariamente determinato in sede di Persona_3
separazione, pari ad euro 250,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Visto l'accoglimento parziale della domanda e la sussistenza di una sostanziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 2312/2024 del Tribunale di Cagliari:
1. Revoca l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
, con decorrenza dal marzo 2016; Persona_2
2. Determina in € 250,00 la somma che deve corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il 5 di
[...] Parte_3
ogni mese, oltre rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. Dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025. Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 395 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, pro- mossa da
, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Maria Parte_1
Beatrice Cui, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di appello appellante contro
, elettivamente domiciliata in Cagliari. presso lo studio dell'avv. Controparte_1
Giuseppe Podda, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta appellata
All'udienza del 06.06.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
2312/2024 del Tribunale di Cagliari, emessa in data 25.10.2024 e notificata dall'avv. Maria Franca
Boi in data 05.11.2024, pronunciata nella causa iscritta al r.g. n. 6451/201
– dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti
– vista l'età, e , regolamentino in proprio il rapporto col padre Per_1 CP_2
– revocare a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento alla Parte_1 figlia a far data dalla domanda Persona_2
– revocare l'obbligo in capo a di corrispondere l'assegno di mantenimento al figlio Parte_1
, in considerazione delle capacità economiche di cui lo stesso usufruisce ed in Persona_3
considerazione delle gravissime condizioni economiche del ricorrente
– in ogni caso, con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: Piaccia alla Corte d'Appello Ill.ma:
1) Rigettare l'appello proposto dal sig. , confermando per l'effetto la sentenza del Parte_1
Tribunale n. 2312/2024 del 25.10.2024.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.07.2013 presso la cancelleria del Tribunale di Cagliari,
[...]
, premesso di essersi coniugato con il 07.09.1974 e di aver Pt_1 Controparte_1
successivamente adottato, insieme a quest'ultima, i figli e , nati Per_1 Persona_3
rispettivamente il 26.03.1989 e 16.02.1990, chiese venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che venisse disposta la revoca del contributo di mantenimento dei figli stabilito in sede di separazione consensuale, pari ad euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio).
Espose che con il verbale di separazione del 26.03.2009, omologato dal Tribunale di Cagliari con decreto del 08.05.2009, oltre al richiamato obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, era stata stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla resistente e lo stesso ricorrente si era obbligato, ma in condizioni di labilità psichica, anche al trasferimento della propria quota del 50% della casa coniugale e alla corresponsione del 20% della somma che avrebbe percepito a titolo di tfr. Al riguardo precisò di aver successivamente domandato la modifica dei provvedimenti economici stabiliti in sede di separazione ed in particolare la revoca del contributo stabilito per i figli Per_1
ed , entrambi maggiorenni. Affermò, altresì, di aver costituito un nuovo nucleo Persona_3
familiare e di aver avuto quattro figli;
di essersi dovuto trasferire con la famiglia fuori dalla
Sardegna e che il figlio , per un certo periodo presso di lui collocato, era tornato a Persona_3
vivere nella casa coniugale con la madre, ove viveva anche Per_1 In merito alla propria condizione economica e reddituale dedusse di percepire un reddito mensile di euro 2.900,00, di essere gravato da oneri di alloggio per un importo di euro 1.250,00 mensili e di dover provvedere in via esclusiva al mantenimento dei quattro figli nati dalla relazione con la nuova compagna, priva di occupazione.
Si costituì , la quale, non opponendosi alla pronuncia del divorzio, contestò Controparte_1
quanto dedotto dal ricorrente, chiedendo che venisse posto carico di quest'ultimo l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli.
La resistente, premesso che il matrimonio era entrato in crisi allorquando nel 2008 il le Pt_1
aveva comunicato di aver costituito parallelamente una nuova famiglia con la signora Parte_2
dalla quale aveva avuto tre figli e che questi aveva successivamente incardinato il
[...]
procedimento di separazione, il procedimento ecclesiastico per l'annullamento del matrimonio e il procedimento di revisione delle condizioni stabilite nella separazione, contestò quanto dedotto dal ricorrente in ordine alla propria incapacità nel valutare le condizioni concordate in sede di separazione, in quanto sia l'impegno del trasferimento della casa coniugale, sia il riconoscimento dell'importo del 20% del suo tfr avevano radice nella vita matrimoniale. Aggiunse di essersi fatta carico di due posizioni debitorie comuni derivate dall'acquisto della casa coniugale, con un residuo da pagare di complessivi euro 34.400,00 circa e di essersi occupata in via esclusiva della cura e del mantenimento di entrambi i figli, a seguito della separazione.
In ordine alla propria capacità reddituale dedusse di aver lavorato come insegnante di educazione artistica e di essere stata collocata in pensione nel 2016, a causa di una patologia invalidante autoimmune, per la quale percepiva mensilmente l'importo – ulteriore rispetto alla pensione di anzianità – di euro 480,00 a titolo di indennità di accompagnamento;
di risultare gravata dagli oneri derivati dagli accordi di separazione, consistenti nella cessione del quinto e nel rateo di euro 208,00.
Quanto alla situazione economica del , la resistente precisò che lo stesso, oltre alla Pt_1
retribuzione mensile per l'attività di docenza, percepiva entrate ulteriori derivanti dall'operato dell'associazione musicale e teatrale “Assonanze”, da lui costituita;
che gli oneri connessi al canone locatizio e al carico familiare cui faceva riferimento il ricorrente erano già sussistenti all'epoca della separazione e che la sua convivente era una donna giovane, in salute e con piena capacità lavorativa.
Istruita la causa con produzioni documentali, con sentenza n. 2312/2024, il Tribunale di Cagliari, dato atto che con sentenza non definitiva n. 3427/2014 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e ritenuto pacifico che già dal periodo di poco successivo alla separazione il aveva omesso di contribuire al mantenimento dei figli e che, quindi, negli anni, le esigenze Pt_1
di cura ed economiche erano gravate sulla sola madre, confermò l'obbligo per il ricorrente di corrispondere a favore della l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento della figlia CP_1
fino a dicembre 2019, oltre rivalutazione monetaria maturata secondo gli indici ISTAT, Per_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
condannò, altresì, il ricorrente a corrispondere a favore della
, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 per il mantenimento del figlio CP_1 Per_3
, oltre rivalutazione monetaria, e il 50% delle spese straordinarie sostenute.
[...]
Ai fini della decisione, il giudice di prime cure prese le mosse dall'orientamento uniformemente condiviso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la permanenza dell'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne ex art. 147 c.c. viene meno con il raggiungimento da parte di quest'ultimo dell'autosufficienza economica, ovvero quando, pur essendo stato posto nelle condizioni di rendersi autonomo, egli non ne abbia approfittato per sua colpa, e attribuisce al giudice, in caso di figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il compito di valutare, con prudente apprezzamento, la sussistenza delle circostanze che giustificano l'eventuale permanenza del predetto obbligo.
In punto di prova, ai fini della cessazione dell'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti rimasti a convivere con l'altro genitore, lo stesso orientamento giurisprudenziale richiede che il genitore su cui grava il predetto obbligo fornisca prova del raggiungimento, da parte dei figli, dell'indipendenza economica ovvero del fatto che questi l'abbiano colpevolmente evitata o abbiano cessato di vivere con il genitore richiedente il contributo.
In considerazione di quanto sopra, il Tribunale di Cagliari, con riguardo alla situazione della figlia rilevò che era stato dedotto da parte resistente che la ragazza, all'epoca della pronuncia Per_1
trentaquattrenne, era portatrice di problematiche patologiche di rilievo clinico, con disturbi anoressici, stato ansioso, agorafobia ed era affetta da fibromialgia e che, dagli atti processuali, era emerso che la stessa aveva studiato presso il Conservatorio e che nel 2019 si era allontanata dalla casa coniugale dove dimorava con la madre;
motivo per il quale quest'ultima, nell'ambito di un procedimento di ordine di protezione incardinato dalla figlia, si era impegnata a versarle mensilmente l'importo di euro 500,00.
Ritenuto, pertanto, di dover porre a carico del l'obbligo di corrispondere un contributo Pt_1
mensile per il mantenimento della figlia fino a dicembre 2019, oltre al pagamento del 50% Per_1
delle spese straordinarie, il Tribunale confermò quanto stabilito al riguardo in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, non risultando che la situazione economica delle parti avesse subito sostanziali mutamenti e ritenendo l'importo congruo rispetto alla condizione economica e personale delle parti complessivamente considerata.
Quanto al figlio , il giudice di prime cure ritenne indubbio, giacché Persona_3
documentalmente provato, che questi era affetto da una invalidità totale e portatore di handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992, condizione che determinava la necessità di assistenza continua, cure di varia natura, non tutte coperte dal SSN, e terapia psicologica.
In relazione al contributo per il suo mantenimento, il Tribunale di Cagliari ritenne che, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepiti dal ragazzo, peraltro già presenti al momento della separazione consensuale, dovevano considerarsi concorrenti con gli obblighi contributivi gravanti sui genitori e che, al più, potevano incidere sulla individuazione del quantum del contributo di mantenimento, per la determinazione del quale era necessario fare riferimento al tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti, alle risorse economiche di entrambi e alle esigenze della figlia.
Accertato, dunque, che il figlio viveva stabilmente presso la madre, nominata anche Persona_3
amministratore di sostegno dello stesso, e che il padre, sebbene obbligato alle cure del figlio, le aveva sempre integralmente declinate, il Tribunale, anzitutto, confermò l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento del figlio, in modo da garantirgli lo stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, per poi soffermarsi sull'analisi delle condizioni economiche dei soggetti coinvolti, ai fini della determinazione del quantum.
Sul punto, il primo giudice preliminarmente rilevò che i sussidi economici percepiti dal figlio erano i medesimi di quelli documentati in sede di separazione e di revisione della Persona_3
separazione, ad eccezione dell'incremento pensionistico di euro 350,00, riconosciuto in ragione della sua invalidità totale e della condizione di portatore di handicap grave.
Rispetto alla condizione personale e reddituale delle parti, il Tribunale rilevò che la resistente percepiva una pensione di modesto importo in ragione del prepensionamento – resosi necessario a causa della patologia invalidante da cui la stessa è affetta – e che, già precedentemente alla separazione, percepiva l'indennità di accompagnamento in ragione dell'invalidità totale;
per il ricorrente osservò, invece, che questi non aveva ottemperato all'ordine di esibizione della documentazione fiscale relativa all'ultimo triennio, versando in atti solo il cedolino Inps attestante il pagamento del trattamento pensionistico del febbraio 2021, dell'importo di euro 2.298,12 e rilevò che lo stesso risultava gravato da oneri di alloggio, per un importo mensile pari ad euro 1.166,00.
A parere del giudicante, la situazione economica rappresentata dal ricorrente risultava non veritiera, poiché mal si conciliava con il vissuto familiare, professionale e lavorativo dello stesso, il quale, non soltanto per anni - e ragionevolmente ancora all'epoca del giudizio di primo grado, come comprovato dalla documentazione prodotta dalla resistente, in contrasto con la dichiarazione medica prodotta dal ricorrente che certificava l'impossibilità, per lo stesso, di attendere all'attività concertistica e musicale - aveva operato nell'associazione musicale Assonanze da lui costituita, ma aveva anche scelto di lasciare un lavoro ben remunerato al conservatorio di Milano per collocarsi in pensione. Il convincimento del giudice nei termini sopra descritti era avvalorato dalla mancata produzione, da parte del ricorrente, della dichiarazione dei redditi richiesta dal Tribunale, in quanto detta condotta omissiva poteva essere intesa come un tentativo di occultare l'effettiva consistenza della situazione economica oggetto di verifica.
Pertanto, il Tribunale riconobbe in capo al ricorrente l'obbligo di versare l'importo mensile di euro
300,00 quale contributo indiretto al mantenimento del figlio , oltre all'obbligo di Persona_3
contribuzione alle spese straordinarie nella misura del 50%. Avverso tale decisione ha proposto appello , cui ha resistito . Parte_1 Controparte_1
La causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha preliminarmente contestato la ricostruzione dei fatti svolta dal Tribunale, in quanto, a suo dire, non era stato dato rilievo ad alcune circostanze significative ai fini della decisione, tra cui, in particolare, il sostanziale e concreto aumento delle necessità di vita dei suoi quattro figli minori, il peggioramento delle sue condizioni economiche in conseguenza dell'insorgenza della patologia che lo aveva costretto ad interrompere lo svolgimento della sua attività lavorativa e, infine, la disponibilità, da parte dell'appellata, di entrate ulteriori rispetto a quelle dalla stessa dichiarate, derivanti dall'attività artistica di pittrice. Ha, altresì, eccepito la totale carenza di prova rispetto alla asserita sussistenza di ulteriori redditualità oltre quelle pensionistiche percepite dallo stesso appellante, cui il Tribunale aveva fatto riferimento nella decisione impugnata.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale, con riferimento alla posizione della figlia aveva disposto il pagamento fino a dicembre 2019 dell'assegno Per_1
mensile di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie e, rispetto al figlio , Persona_3
aveva confermato l'obbligo di mantenimento dello stesso, peraltro aumentando immotivatamente l'importo del contributo mensile rispetto a quello previsto in sede di separazione.
Con specifico riguardo alla posizione della figlia l'appellante ha contestato la decorrenza Per_1
della revoca dell'assegno di mantenimento, sostenendo che l'obbligo di mantenimento su lui gravante avrebbe dovuto essere disposto non fino a dicembre 2019 ma fino alla data della domanda, iscritta il 30.07.2013, atteso che la figlia, all'epoca, aveva già acquisito le proprie capacità lavorative. Ha affermato che ella, sebbene avesse un curriculum formativo di elevata qualità, aveva abbandonato volontariamente gli studi e aveva irragionevolmente rifiutato di accedere al mercato del lavoro, nonostante egli stesso l'avesse posta nelle condizioni di rendersi autonoma sin dal 2014.
Richiamando le esperienze lavorative della figlia, l'appellante ha precisato che la stessa non presentava particolari patologie che potessero impedirle lo svolgimento di un'attività professionale e che ciò trovava conferma nelle dichiarazioni della stessa, dalle quali emergeva che aveva svolto, già prima del 2009, esperienze lavorative di canto e pianoforte, ripetizioni di musica, solfeggio e pianoforte, attività di addetta alle vendite e alla rappresentanza di prodotti cosmetici, babysitting e attività di collaborazione nella gestione del b&b presso la casa di proprietà della madre.
A proposito della posizione del figlio , l'appellante ha eccepito l'erroneità della Persona_3
decisione laddove il Tribunale lo ha condannato a corrispondere mensilmente un assegno di mantenimento in favore del figlio, essendo quest'ultimo pienamente capace di automantenersi mediante i sussidi economici che gli vengono erogati per via della grave invalidità da cui è affetto, tra cui la pensione d'invalidità, l'assegno di accompagnamento, l'assegno Unico Universale a vita, il finanziamento annuale ex legge n. 162/1998, di circa 20.000,00 euro, diretto a coprire tutti i costi dei servizi di sostegno delle persone con disabilità; entrate, queste, che si cumulano con il suo reddito ammontante quantomeno ad euro 18.000,00, considerato l'importo degli arretrati pensionistici riconosciuti.
Inoltre, ad avviso dell'appellante, la contribuzione al mantenimento del figlio nei termini prospettati dal giudice di prime cure non è proporzionata alle capacità economiche dei genitori.
Sul punto, ha affermato che il Tribunale avrebbe dovuto considerare il maggior valore dell'abitazione la cui proprietà era stata trasferita integralmente alla appellata e in cui quest'ultima tutt'ora vive insieme al figlio, in quanto trattasi di una vasta villa con giardini, composta anche da un'abitazione separata piuttosto ampia ove ha vissuto per diverso tempo la figlia Entrambe Per_1
le abitazioni sono fonti di guadagno per l'appellata in quanto sono state utilizzate per affitto ad altri con formula b&b.
Al contrario, l'appellante ha affermato di non disporre di alcuna capacità economica ulteriore rispetto alla pensione, di dover pagare un canone di locazione di euro 1.166,00 mensili per un'abitazione a Crema, di essere costretto a chiedere gli aiuti alimentari alla Caritas, di subire periodicamente la sospensione e l'interruzione dell'energia elettrica in casa poiché non in grado di sopportarne i costi e di essere stato costretto, per la sopravvivenza dei quattro figli minori, ad accedere a piccoli finanziamenti di cui, tuttavia, non riesce a restituire i ratei, con conseguenti continui procedimenti esecutivi e pignoramenti a suo carico e che riducono l'unico introito della pensione. Ha, altresì, contestato quanto affermato dal Tribunale in merito allo svolgimento in via esclusiva, da parte della resistente, delle attività di cura e assistenza del figlio, precisando, invero, che la stessa si occupa del figlio in qualità di amministratore di sostegno, percependo anche il relativo corrispettivo per l'attività prestata.
Con specifico riferimento al contributo di mantenimento, l'appellante ha escluso l'applicabilità al caso di specie del principio che mira ad assicurare ai figli il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, essendo venute meno le condizioni, sia di fatto che economiche, che potevano garantire detto stile di vita. Sul punto, ha fatto riferimento alle già descritte condizioni personali ed economiche, facendo altresì cenno alle patologie cui sono affetti i figli e _4
, per le quali sarebbero necessarie cure che lo stesso è economicamente impossibilitato a Per_5
garantire.
Ha, inoltre, lamentato l'erroneità della ricostruzione della condizione reddituale delle parti svolta dal giudice di prime cure. Nella specie, per quanto riguarda la propria posizione, ha affermato che il
Tribunale aveva immotivatamente messo in dubbio la veridicità di quanto da lui dichiarato, fondando la decisione esclusivamente sui documenti nn. 15, 16, 17 e 18 prodotti dalla resistente, i quali, tuttavia, non forniscono alcun elemento di prova di eventuali corrispettivi ricevuti dal medesimo o dall'Associazione Musicale Assonanze – la quale, peraltro, è un'associazione senza scopo di lucro – per lo svolgimento di attività lavorativa nel mondo della musica. Al riguardo, ad avviso dell'appellante, se il Tribunale avesse avuto dei dubbi, avrebbe potuto e dovuto esercitare i poteri riconosciuti dalla legge per lo svolgimento di ulteriori accertamenti sull'attività lavorativa, reddito, patrimonio, partecipazioni societarie ed effettivo tenore di vita del ricorrente stesso.
Quanto alla capacità economica della , l'appellante ha lamentato l'omesso accertamento, da CP_1
parte del Tribunale, delle disponibilità economiche che avevano consentito alla stessa di mantenere un certo tenore di vita, di affrontare i costi per il mantenimento e per la completa ristrutturazione con materiali di pregio dell'ampia villa in cui vive e di viaggiare per il mondo per eventi ed esposizioni delle sue opere. Secondo l'appellante, il reddito dichiarato dalla resistente nei documenti prodotti non sarebbe sufficiente a consentirle di affrontare le spese sopra richiamate ma, con tutta probabilità, la patologia di cui soffre non le ha impedito di continuare a svolgere la sua attività di pittrice di fama internazionale, dalla quale trae profitto.
L'appello è fondato per quanto di ragione.
Con riguardo al profilo di censura inerente alla decorrenza della revoca dell'obbligo di mantenimento della figlia occorre, anzitutto, richiamare l'orientamento costante della Per_1
giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica e al sussistere di determinate condizioni, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza, rendendosi economicamente autosufficiente.
A tale orientamento ha inteso dare continuità, da ultimo, la Corte di Cassazione con la pronuncia n.
12121/2025, con la quale è stato ribadito che il giudice, nel decidere sulla permanenza o meno del diritto del figlio a beneficiare del supporto economico dei genitori, deve tenere in considerazione alcuni elementi, tra cui “l'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
l'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e il suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n.
38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa”.
In punto di prova, con la medesima pronuncia la Suprema Corte ha affermato che, in conformità ai principi generali in materia, “spetta a chi agisce in giudizio invocando la sussistenza del diritto o - all'opposto - il venir meno dei presupposti della sua persistenza […] in primo luogo un onere di allegazione, ed in secondo luogo l'onere della dimostrazione delle circostanze allegate ed in ipotesi contestate, onere quest'ultimo che si giova della possibilità di invocare presunzioni precise e univoche, che, laddove presenti, determinano nel controinteressato l'onere di dimostrare il contrario, secondo l'ordinario meccanismo processuale della prova per presunzione semplice”.
Nel caso di specie, l'appellante, nel tentativo di fornire un sostegno probatorio alla propria tesi sulla mancanza di interesse ad accedere al mercato del lavoro da parte della figlia ha prodotto Per_1
due documenti, entrambi datati 16.06.2014, recanti, invero, non già delle serie e concrete offerte di lavoro, quanto la dichiarazione resa dai titolari delle attività commerciali di aver ricevuto la richiesta del di assumere sua figlia come commessa e, premesso il riferimento alla Pt_1
gravissima crisi economica cui versava il settore della musica, di essersi resi disponibili a svolgere un colloquio di lavoro con quest'ultima, al fine di poter, eventualmente, tenerla in considerazione qualora fosse sorta l'esigenza di reperire nuovo personale per il periodo natalizio o per la redazione dell'inventario. I due documenti, peraltro identici e all'evidenza predisposti dallo stesso soggetto, solamente firmati dai dichiaranti, non possono certamente essere considerati alla stregua di due offerte di lavoro e, conseguentemente, non assumo rilevanza ai fini della valutazione della condotta tenuta da . Persona_2
Dalla documentazione in atti è emerso che dal luglio 2016, al termine di un anno Persona_2
accademico in cui non aveva dato alcun esame, aveva espresso la volontà di congelare il suo percorso formativo presso il conservatorio di Cagliari;
che la stessa, in passato, aveva svolto attività di diversa natura, tra cui attività concertistica, vendita e rappresentanza di prodotti cosmetici, ripetizioni di musica, babysitting e collaborazione nella gestione del b&b di famiglia e che le era stata riconosciuta dalla commissione medica nominata dall'INPS, a partire dal 30.11.2021, una invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa del 55%, ai sensi degli artt. 2 e 13, l.
118/71 e dell'art. 9, d.l. 509/88.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti e di quanto è emerso sulla condizione personale di – con particolare riguardo all'insussistenza di cause ostative allo Persona_2
svolgimento di attività lavorativa e al rifiuto di completare il corso di studi intrapreso – si dispone la revoca dell'assegno di mantenimento dovuto dall'appellante in suo favore a far data dal marzo
2016, vale a dire dal compimento del ventisettesimo anno d'età, momento dal quale è ragionevole attendersi, da un soggetto che versa nelle condizioni sopra descritte, il raggiungimento dell'autosufficienza e dell'indipendenza economica.
Passando ora all'analisi delle censure svolte in relazione all'obbligo di mantenimento del figlio
, si rende necessario il riferimento all'orientamento uniformemente condiviso dalla Persona_3
giurisprudenza in tema di riconoscimento del diritto al mantenimento del figlio portatore di handicap grave, secondo cui “il giudice di merito è tenuto ad accertare se il figlio che richieda la contribuzione sia portatore di un handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del
1992, richiamato dall'art. 37 bis disp. att. c.c., ossia se la minorazione, singola o plurima, della quale il medesimo sia portatore, abbia ridotto la sua autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, essendo, in caso contrario, la condizione giuridica del figlio assimilabile non a quella dei minori bensì allo status giuridico dei figli maggiorenni” (Cass.
21819/21; conf. Cass. 18451/22; Cass. 23133/23).
Nella specie, dalla documentazione in atti risulta che è invalido al 100% e Parte_3
portatore di handicap grave ai sensi della L. n. 104/1992, in quanto affetto da tetraparesi spastica e ritardo mentale, difficoltà nella parola, compromissione e impossibilità di utilizzo dell'arto destro e deficit dell'arto sinistro per la motricità fine, disturbi della comunicazione con tendenza a all'isolamento, mancanza di autonomia personale. Tale condizione comporta la necessità di assistenza continua, cure di varia natura, non tutte coperte dal SSNN, e terapia psicologica.
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti e alla luce del quadro clinico di
[...]
, deve ritenersi incontrovertibile il diritto dello stesso al mantenimento, stante Parte_3
l'equiparazione della sua condizione giuridica a quella del minore.
Quanto agli emolumenti assistenziali cui fa riferimento l'appellante, nella specie la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento percepiti dal figlio , deve osservarsi che Persona_3
gli stessi sono per natura destinati a coprire le spese specifiche legate alla disabilità e non possono essere considerati un reddito;
pertanto, come correttamente già affermato dal giudice di prime cure, le somme percepite a tale titolo non influiscono sugli obblighi contributivi dei genitori ma, anzi, vi concorrono. Ciò posto, ai fini della determinazione dell'importo dovuto a titolo di assegno di mantenimento, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduto” (Cass., n.
23323/2024; conf. Cass., n. 4145/2023; Cass., n. 32466/2023). Nel caso in esame, oltre ai redditi da pensione percepiti dalle parti, occorre tenere in considerazione quanto emerge dalla documentazione prodotta, comprovante il recente svolgimento, da parte dell'odierno appellante, di attività nel mondo della musica. Tale documentazione porta inevitabilmente a ritenere che la condizione clinica legata al “tremore attitudinale” di cui al certificato medico del 22.03.2021 fosse, invero, transitoria e sia stata positivamente superata dall'odierno appellante, il quale ha potuto riprendere a svolgere la sua attività nel mondo della musica.
In considerazione di quanto sopra, appare equo riportare l'assegno dovuto dall'appellante per il mantenimento del figlio all'importo originariamente determinato in sede di Persona_3
separazione, pari ad euro 250,00 mensili, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%.
Visto l'accoglimento parziale della domanda e la sussistenza di una sostanziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione integrale delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma della sentenza n. 2312/2024 del Tribunale di Cagliari:
1. Revoca l'obbligo in capo a di contribuire al mantenimento della figlia Parte_1
, con decorrenza dal marzo 2016; Persona_2
2. Determina in € 250,00 la somma che deve corrispondere a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio entro il 5 di
[...] Parte_3
ogni mese, oltre rivalutazione maturata e maturanda secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. Dispone la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025. Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu